Art. 7. 1. L'erogazione dei finanziamenti di competenza statale di cui all'articolo 9 e' disposta dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, ed e' subordinata alle approvazioni di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' alla dimostrata disponibilita' delle altre fonti di finanziamento, con riferimento anche ai singoli lotti funzionali.
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21 marzo 1992
21 marzo 1992
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- 1. Corte Cost., sentenza 19/11/1992, n. 462Provvedimento: N. 462 SENTENZA 5-19 NOVEMBRE 1992 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), promosso con ricorsi della Provincia autonoma di Trento …Leggi di più...
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- l. 26 febbraio 1992, n. 211·
- lamentata lesione delle attribuzioni regionali e provinciali in tema di trasporto pubblico·
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