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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 397/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 397/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Ernestina Pollarolo, Parte_1
NC CI e LL AC ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega che il 21.10.2021 aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate di Parte_1
Alessandria l'avviso di accertamento n. T7J011B00426 per l'anno di imposta 2015; che l'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte per IRPEF, IRAP ed IVA, oltre ad aver liquidato un maggior contributo previdenziale;
di aver impugnato detto avviso innanzi la giurisdizione tributaria;
che in data 21.4.2023 aveva ricevuto l'avviso di addebito n. 30120230000041254000, annullato con CP_1
sentenza n. 279/23 di questo Tribunale per violazione dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del
1999; che, nel frattempo, il giudizio tributario era stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere per avere esso ricorrente aderito alla definizione delle liti pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi dal 186 al 203 della legge n. 197 del 2022; che l' aveva, quindi, formato nuovo avviso CP_1
di addebito (n. 30120240000030927000), notificato il 13.3.23, riproducente esattamente il contenuto del precedente avviso di addebito già annullato in precedenza, con il solo aggiornamento degli interessi di mora, per un totale complessivo richiesto in pagamento pari ad € 6.823,35.
Tanto premesso, eccepisce la violazione dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 per essere stato l'avviso di addebito emesso allorquando non era ancora stato emesso provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, a seguito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento;
la carenza di motivazione dell'avviso di addebito;
l'omessa allegazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento); l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni e degli interessi;
l'erroneità dell'operato dell'Ufficio tributario;
la sussistenza, comunque, dell'onere probatorio in capo all' circa la fondatezza delle proprie pretese. CP_1
Così conclude: «previo accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito per la presenza dei presupposti di un suo annullamento, condannare l' - Sede di Alessandria, in persona del CP_1
l.r.p.t., ad annullare l'avviso di addebito n. 301 2024 00000309 27 000, emesso dall' Sede di CP_1
Alessandria, notificato via PEC il 13/03/2024, per i motivi prima esposti ed in particolare in quanto lo stesso: è stato emesso in violazione dell'art. 24, co. 3 D.Lgs. 46/99; è carente di motivazione. Con vittoria di spese ed onorari di causa».
Resiste l' . CP_1
Contesta le eccezioni del ricorrente, richiama l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e così conclude: «Respingere l'eccezione di illegittimità e di annullamento dell'avviso di addebito opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto riguardo, la carenza di motivazione, la pretesa litispendenza dinanzi al Giudice Tributario. Nel merito, respingere il ricorso ad avviso di addebito e per l'effetto ribadire l'esecutività dello stesso. In subordine condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di €. 3888,38 a titolo di contributi eccedenti il minimale oltre sanzioni CP_1
e somme aggiuntive da calcolarsi al dì del soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di causa».
II) Le eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente non sono fondate.
L'avviso di addebito oggetto di impugnazione contiene, anche mediante richiamo a precedenti atti notificati al ricorrente dall'Agenzia delle Entrate, motivazione sufficiente per far comprendere al destinatario la natura e l'entità e la causa delle richieste di pagamento azionate dall' in punto CP_1
contributi eccedenti il minimale di legge.
Del resto, le ampie, approfondite e articolate difese spiegate dal ricorrente nell'ambito del presente contenzioso, non lasciano adito a dubbi circa il fatto che il medesimo abbia ben compreso le ragioni delle pretese dell' e che, quindi, l'avviso di addebito abbia, quanto a motivazione, certamente CP_1
raggiunto il proprio scopo.
La violazione dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 non sussiste.
La norma, per l'ipotesi in cui l'accertamento sia stato impugnato davanti all'autorità giudiziaria, consente all' di emettere l'avviso di addebito, cioè di iscrivere a ruolo, solo in presenza di un CP_1
provvedimento esecutivo del giudice.
Provvedimento esecutivo, non definitivo come parrebbe aver inteso la difesa del ricorrente.
Nel caso in esame l'avviso di addebito è stato formato dall' successivamente alla sentenza, CP_1 certamente esecutiva, con la quale il giudice tributario, preso atto dell'adesione di Parte_1 alla definizione delle liti pendenti, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.
E poco importa, rispetto alla natura di atto esecutivo della citata sentenza, che entro il termine del
30.9.2024 vi fosse la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di emettere diniego della definizione agevolata, perché in tal caso si sarebbe venuto ad aprire eventuale altro contenzioso che, tuttavia, non avrebbe inciso sulla esecutività della sentenza di accertamento della intervenuta cessazione della materia del contendere, ma avrebbe determinato, al suo esito, la revoca della definizione agevolata, con reviviscenza dell'accertamento tributario, certamente più gravoso per il contribuente e, come tale, incidente, comunque, sull'ammontare delle contribuzioni . CP_1
III) Nel merito, come ritenuto da consolidato orientamento di legittimità, la contestazione da parte del contribuente dell'avviso di addebito comporta, analogamente a quanto avviene nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per l'assolvimento dell'onere della prova circa le proprie CP_1
pretese.
Innanzi tutto, deve ribadirsi l'inammissibilità delle prove orali così come dedotte dall' . CP_1
L' , dopo aver riportato nella parte in fatto della memoria di costituzione l'avviso di accertamento CP_1 dell'Agenzia delle Entrate, domanda disporsi l'audizione di due funzionari sulle circostanze indicate in detto avviso.
Non si tratta di capitoli di prova conformi al dettato dell'art. 244 cpc;
si tratta, comunque, di valutazioni svolte in sede di accertamento tributario fondate su presunzioni derivanti, in parte dall'esame di documenti contabili, in parte dall'applicazione di norme tributarie.
In buona sostanza, non si tratta di fatti, per cui i testi verrebbero chiamati ad esprimersi su ragionamenti induttivi e su aspetti valutativi relativi a documentazione contabile.
L' domanda che nella presente sede sia compiuta, sulla base dell'avviso di accertamento e del CP_1 contenuto della memoria di controdeduzioni depositata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del processo relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento, e riportata dall' nella memoria CP_1
di costituzione, una delibazione sommaria circa la fondatezza delle riprese a tassazione operate dall'Agenzia delle Entrate, in modo da accertare la sussistenza del maggior reddito sul quale calcolare la maggiore contribuzione pretesa con l'avviso di addebito.
Da una sommaria delibazione del materiale relativo alla vicenda processuale svoltasi innanzi la giurisdizione tributaria, si ricava che il recupero a tassazione di maggior reddito, cui segue l'addebito di maggiore contribuzione, si fonda su sette aspetti: (1) recupero a tassazione della quota del 25% del reddito di impresa familiare imputata al coniuge;
(2) recupero a tassazione di parte dei costi relativi all'utilizzo di autovetture ed altri veicoli per carburanti e lubrificanti;
(3) recupero a tassazione di canoni autovetture e altri veicoli;
(4) recupero a tassazione, per difetto di inerenza, di costi per lavoro autonomo riferiti alla società consulente So.Ge.Ca.; (5) recupero a tassazione di costi per spese di viaggi;
(6) altri costi di esercizio per abbonamenti a riviste e giornali;
(7) recupero a tassazione dell'ammortamento della Vespa Piaggio.
Seppur attenuato dalla ricerca della verità materiale, anche nel rito del lavoro vige il principio dispositivo, in forza del quale, secondo le regole in materia di ripartizione dell'onere probatorio, è compito delle parti fornire al giudice gli elementi di fatto in base ai quali fondare, secondo la regola di diritto, la decisione.
Il mero invito a dar corso a sommaria delibazione di atti prodotti da una terza parte nell'ambito di un processo celebratosi innanzi ad una diversa giurisdizione, non può sostituirsi al rispetto del principio di ripartizione dell'onere probatorio, in tal modo demandandosi al giudice, in maniera inammissibile, un'attività processuale propria della parte.
Quand'anche possibile, peraltro, la mera delibazione di materiale tecnico (memorie di controdeduzioni, avvisi di accertamento) e non probatorio/fattuale non può considerarsi utile a fondare una corretta decisione di merito, con la conseguenza che, accertato che l' non ha CP_1 rispettato il principio dell'onere probatorio, devono dichiararsi non dovuti dal ricorrente i contributi portati dall'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
IV) La natura della causa e la controvertibilità delle questioni trattate, constando giurisprudenza di merito che, contrariamente alla presente decisione, ritiene che il giudice del lavoro debba dar corso al complessivo riesame del processo celebratosi in sede tributaria al fine di accertare, in via incidentale, la correttezza, nell'an e nel quantum, dell'operato degli Uffici Finanziari, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara non dovuti da i contributi richiesti dall' con l'avviso di addebito n. Parte_1 CP_1
30120240000030927000; compensa le spese processuali.
Alessandria, 2 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
NO OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 397/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Ernestina Pollarolo, Parte_1
NC CI e LL AC ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega che il 21.10.2021 aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate di Parte_1
Alessandria l'avviso di accertamento n. T7J011B00426 per l'anno di imposta 2015; che l'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte per IRPEF, IRAP ed IVA, oltre ad aver liquidato un maggior contributo previdenziale;
di aver impugnato detto avviso innanzi la giurisdizione tributaria;
che in data 21.4.2023 aveva ricevuto l'avviso di addebito n. 30120230000041254000, annullato con CP_1
sentenza n. 279/23 di questo Tribunale per violazione dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del
1999; che, nel frattempo, il giudizio tributario era stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere per avere esso ricorrente aderito alla definizione delle liti pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi dal 186 al 203 della legge n. 197 del 2022; che l' aveva, quindi, formato nuovo avviso CP_1
di addebito (n. 30120240000030927000), notificato il 13.3.23, riproducente esattamente il contenuto del precedente avviso di addebito già annullato in precedenza, con il solo aggiornamento degli interessi di mora, per un totale complessivo richiesto in pagamento pari ad € 6.823,35.
Tanto premesso, eccepisce la violazione dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 per essere stato l'avviso di addebito emesso allorquando non era ancora stato emesso provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, a seguito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento;
la carenza di motivazione dell'avviso di addebito;
l'omessa allegazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento); l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni e degli interessi;
l'erroneità dell'operato dell'Ufficio tributario;
la sussistenza, comunque, dell'onere probatorio in capo all' circa la fondatezza delle proprie pretese. CP_1
Così conclude: «previo accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito per la presenza dei presupposti di un suo annullamento, condannare l' - Sede di Alessandria, in persona del CP_1
l.r.p.t., ad annullare l'avviso di addebito n. 301 2024 00000309 27 000, emesso dall' Sede di CP_1
Alessandria, notificato via PEC il 13/03/2024, per i motivi prima esposti ed in particolare in quanto lo stesso: è stato emesso in violazione dell'art. 24, co. 3 D.Lgs. 46/99; è carente di motivazione. Con vittoria di spese ed onorari di causa».
Resiste l' . CP_1
Contesta le eccezioni del ricorrente, richiama l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e così conclude: «Respingere l'eccezione di illegittimità e di annullamento dell'avviso di addebito opposto in quanto infondata in fatto ed in diritto riguardo, la carenza di motivazione, la pretesa litispendenza dinanzi al Giudice Tributario. Nel merito, respingere il ricorso ad avviso di addebito e per l'effetto ribadire l'esecutività dello stesso. In subordine condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di €. 3888,38 a titolo di contributi eccedenti il minimale oltre sanzioni CP_1
e somme aggiuntive da calcolarsi al dì del soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di causa».
II) Le eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente non sono fondate.
L'avviso di addebito oggetto di impugnazione contiene, anche mediante richiamo a precedenti atti notificati al ricorrente dall'Agenzia delle Entrate, motivazione sufficiente per far comprendere al destinatario la natura e l'entità e la causa delle richieste di pagamento azionate dall' in punto CP_1
contributi eccedenti il minimale di legge.
Del resto, le ampie, approfondite e articolate difese spiegate dal ricorrente nell'ambito del presente contenzioso, non lasciano adito a dubbi circa il fatto che il medesimo abbia ben compreso le ragioni delle pretese dell' e che, quindi, l'avviso di addebito abbia, quanto a motivazione, certamente CP_1
raggiunto il proprio scopo.
La violazione dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 non sussiste.
La norma, per l'ipotesi in cui l'accertamento sia stato impugnato davanti all'autorità giudiziaria, consente all' di emettere l'avviso di addebito, cioè di iscrivere a ruolo, solo in presenza di un CP_1
provvedimento esecutivo del giudice.
Provvedimento esecutivo, non definitivo come parrebbe aver inteso la difesa del ricorrente.
Nel caso in esame l'avviso di addebito è stato formato dall' successivamente alla sentenza, CP_1 certamente esecutiva, con la quale il giudice tributario, preso atto dell'adesione di Parte_1 alla definizione delle liti pendenti, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.
E poco importa, rispetto alla natura di atto esecutivo della citata sentenza, che entro il termine del
30.9.2024 vi fosse la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di emettere diniego della definizione agevolata, perché in tal caso si sarebbe venuto ad aprire eventuale altro contenzioso che, tuttavia, non avrebbe inciso sulla esecutività della sentenza di accertamento della intervenuta cessazione della materia del contendere, ma avrebbe determinato, al suo esito, la revoca della definizione agevolata, con reviviscenza dell'accertamento tributario, certamente più gravoso per il contribuente e, come tale, incidente, comunque, sull'ammontare delle contribuzioni . CP_1
III) Nel merito, come ritenuto da consolidato orientamento di legittimità, la contestazione da parte del contribuente dell'avviso di addebito comporta, analogamente a quanto avviene nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per l'assolvimento dell'onere della prova circa le proprie CP_1
pretese.
Innanzi tutto, deve ribadirsi l'inammissibilità delle prove orali così come dedotte dall' . CP_1
L' , dopo aver riportato nella parte in fatto della memoria di costituzione l'avviso di accertamento CP_1 dell'Agenzia delle Entrate, domanda disporsi l'audizione di due funzionari sulle circostanze indicate in detto avviso.
Non si tratta di capitoli di prova conformi al dettato dell'art. 244 cpc;
si tratta, comunque, di valutazioni svolte in sede di accertamento tributario fondate su presunzioni derivanti, in parte dall'esame di documenti contabili, in parte dall'applicazione di norme tributarie.
In buona sostanza, non si tratta di fatti, per cui i testi verrebbero chiamati ad esprimersi su ragionamenti induttivi e su aspetti valutativi relativi a documentazione contabile.
L' domanda che nella presente sede sia compiuta, sulla base dell'avviso di accertamento e del CP_1 contenuto della memoria di controdeduzioni depositata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del processo relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento, e riportata dall' nella memoria CP_1
di costituzione, una delibazione sommaria circa la fondatezza delle riprese a tassazione operate dall'Agenzia delle Entrate, in modo da accertare la sussistenza del maggior reddito sul quale calcolare la maggiore contribuzione pretesa con l'avviso di addebito.
Da una sommaria delibazione del materiale relativo alla vicenda processuale svoltasi innanzi la giurisdizione tributaria, si ricava che il recupero a tassazione di maggior reddito, cui segue l'addebito di maggiore contribuzione, si fonda su sette aspetti: (1) recupero a tassazione della quota del 25% del reddito di impresa familiare imputata al coniuge;
(2) recupero a tassazione di parte dei costi relativi all'utilizzo di autovetture ed altri veicoli per carburanti e lubrificanti;
(3) recupero a tassazione di canoni autovetture e altri veicoli;
(4) recupero a tassazione, per difetto di inerenza, di costi per lavoro autonomo riferiti alla società consulente So.Ge.Ca.; (5) recupero a tassazione di costi per spese di viaggi;
(6) altri costi di esercizio per abbonamenti a riviste e giornali;
(7) recupero a tassazione dell'ammortamento della Vespa Piaggio.
Seppur attenuato dalla ricerca della verità materiale, anche nel rito del lavoro vige il principio dispositivo, in forza del quale, secondo le regole in materia di ripartizione dell'onere probatorio, è compito delle parti fornire al giudice gli elementi di fatto in base ai quali fondare, secondo la regola di diritto, la decisione.
Il mero invito a dar corso a sommaria delibazione di atti prodotti da una terza parte nell'ambito di un processo celebratosi innanzi ad una diversa giurisdizione, non può sostituirsi al rispetto del principio di ripartizione dell'onere probatorio, in tal modo demandandosi al giudice, in maniera inammissibile, un'attività processuale propria della parte.
Quand'anche possibile, peraltro, la mera delibazione di materiale tecnico (memorie di controdeduzioni, avvisi di accertamento) e non probatorio/fattuale non può considerarsi utile a fondare una corretta decisione di merito, con la conseguenza che, accertato che l' non ha CP_1 rispettato il principio dell'onere probatorio, devono dichiararsi non dovuti dal ricorrente i contributi portati dall'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
IV) La natura della causa e la controvertibilità delle questioni trattate, constando giurisprudenza di merito che, contrariamente alla presente decisione, ritiene che il giudice del lavoro debba dar corso al complessivo riesame del processo celebratosi in sede tributaria al fine di accertare, in via incidentale, la correttezza, nell'an e nel quantum, dell'operato degli Uffici Finanziari, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara non dovuti da i contributi richiesti dall' con l'avviso di addebito n. Parte_1 CP_1
30120240000030927000; compensa le spese processuali.
Alessandria, 2 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
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