Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 13/03/2026, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04770/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10864/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10864 del 2025, proposto da
Fallimento Marina dei Cesari in liquidazione s.r.l., in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Franco Fiorenza, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza della Corte di cassazione, sez. trib., n. 28656/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023 e divenuta definitiva il 16 aprile 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. UI NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso ex art. 112 c.p.a. notificato il 9.9.2025 (dep. il 24.9) il Fallimento Marina dei Cesari in liquidazione ha chiesto di ordinare alla parte resistente di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, notificata il 6.2.2024, nella parte in cui la Corte di cassazione ha condannato l’Agenzia del demanio al pagamento delle spese legali;
- che, nel costituirsi in giudizio, la parte resistente ha ammesso l’esistenza dell’obbligo sulla stessa incombente, ma ha dedotto di non aver effettuato il pagamento “stante la mancanza di erogazione/disponibilità di fondi da parte del Ministero”;
- che con memoria ex art. 73 c.p.a. (dep. il 19.2.2026) la parte ricorrente ha rappresentato che l’amministrazione intimata ha estinto il debito con bonifico del 29.12.2025 e ha conseguentemente chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite ovvero, in subordine, alla ripetizione di quanto versato a titolo di contributo unificato;
- che la parte resistente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio (v. atto dep. il 25.2);
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto :
- doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto la pretesa del ricorrente, come concordemente allegato dalle parti, è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio;
- che le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente, poiché la necessità del processo è sorta in ragione dell’inadempimento della parte pubblica (mentre devono ritenersi a tal fine irrilevanti le eventuali responsabilità interne che avrebbero inciso sul ritardo nella soddisfazione della pretesa creditoria);
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in 1.500,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AL di ZA, Presidente
Annalisa Tricarico, Referendario
UI NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI NN | AR AL di ZA |
IL SEGRETARIO