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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1904/2024 promossa con ricorso ex artt. 281 decies e 671 c.p.c. da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.12.2000, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Domenico Valentini (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2 il suo studio in Monza, C.so Milano n. 27; ricorrente nei confronti di:
NEW STAND S.R.L.S. (C.F.: ), con sede in Lodi, Via Agnelli n. 33, in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
(C.F.: ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
NO (Egitto) il 13.08.1985, residente a [...]; resistente contumace
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale in intestazione, contrariis rejectis e previa ogni necessaria e pertinente declaratoria, giudicare: per le ragioni esposte in narrativa, revocare ex art. 2901 e segg. c.c. e dichiarare inefficace nei confronti del Sig. la vendita dell'autoveicolo Targa: EM984FT, Data Parte_1
Prima immatricolazione: 31/07/2012, Telaio: Fabbrica: CodiceFiscale_4
RENAULT, Tipo: 10 Classe: AUTOCARRO, stipulata dalla NEW C.F._5
STAND s.r.l.s. ed il SI. intervenuta in data Controparte_1
13/08/2024, con ogni conseguente effetto di legge.
Confermare, per l'effetto, il sequestro conservativo disposto in corso di causa dell'autocarro mod. Renault tg. EM984FT.
Spese e compensi di avvocato integralmente rifusi”. pagina 1 di 6
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso ex artt. 281 decies e 671 c.p.c., depositato in data 15.10.2024, il SI. Pt_1
ha domandato, in via preliminare, l'emissione di un provvedimento cautelare, reso
[...] inaudita altera parte, di sequestro conservativo dell'autocarro Renault tg. EM684FT, meglio descritto in atti. Nel merito, la parte ha esperito azione revocatoria ordinaria, domandando la declaratoria di inefficacia della compravendita del veicolo stipulata da New
Stand S.r.l.s. in favore del SI. Controparte_1
A fondamento delle proprie domande, in punto di fatto, il ricorrente ha dedotto:
- di essere creditore della somma di € 22.000,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre oneri, accessori di legge e rimborso forfettario, nei confronti di New Stand S.r.l.s. in forza di decreto ingiuntivo n.
1564/2024 emesso dal Tribunale di Monza il 17.05.2024 (cfr. ricorso e decreto – doc. 1a-
1b);
- di aver notificato alla società resistente il decreto ingiuntivo unitamente a precetto per la complessiva somma di € 24.375,78 (cfr. copia precetto – doc. 2);
- di aver proceduto in data 9.08.2024 a pignoramento mobiliare tramite l' del CP_2
Tribunale di Lodi presso il magazzino condotto in locazione dalla debitrice, sito in
Galgagnano, via Dei Platani n. 1 (cfr. contratto di locazione – doc. 3), ove l'Ufficiale giudiziario sottoponeva a pignoramento i seguenti beni mobili (cfr. verbale di pignoramento
– doc. 5):
- un muletto “Still” R60-25, del valore di € 2.000,00;
- un autoveicolo marca Lancia tg. CT673WW, del valore di € 2.000,00;
- un autocarro “ATL” tg. EM984FT, del valore di € 15.000,00.
- che, pochi giorni dopo il pignoramento, l'autocarro come sopra identificato è stato venduto dalla società pignorata al Sig. con atto Controparte_1 trascritto il 13.08.2024 (cfr. visure PRA del 16.07.2024 e dell'11.09.2024 – doc. 6-8);
- che il brevissimo lasso temporale intercorso tra il pignoramento e la successiva vendita del veicolo costituisce indizio di un'operazione fraudolenta per le ragioni creditorie;
- che l'acquirente non esercita alcuna attività commerciale o imprenditoriale in cui eventualmente potrebbe utilizzare il veicolo;
- che l'acquirente è il cognato del legale rappresentante di New Stand S.r.l.s., Sig. Per_1
e che la sua residenza coincide con quella della compagine sociale in Lodi, via G.
[...]
Agnelli n. 33 (cfr. visure e certificato stato di famiglia – doc. 4, 8-10);
- di aver sporto denuncia querela nei confronti del legale rappresentante della società debitrice per il reato di cui all'art. 388 c.p. (cfr. querela – doc. 11).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto, parte ricorrente ha premesso pagina 2 di 6 l'ammissibilità contestuale di un'azione revocatoria ordinaria e di un sequestro conservativo, come da giurisprudenza costante, allegando l'eventus damni, la scientia damni e la partecipatio fraudis, requisiti prescritti dall'art. 2901 c.c.
Quanto ai presupposti per la concessione del sequestro conservativo la parte ha dedotto:
- l'esistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1564/2024;
- il pregiudizio subito per effetto della compravendita dell'autocarro ad opera della società resistente che, alienando il bene già pignorato ad un terzo, ha ridotto la garanzia patrimoniale aumentando il rischio di rendere infruttuoso l'esercizio dell'azione revocatoria;
- il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale, qualora l'acquirente vendesse a propria volta l'autocarro ovvero decidesse di utilizzare il veicolo col rischio di ridurre il valore del bene in caso di incidenti o per mera usura;
- l'ulteriore fondato timore di perdere la garanzia del credito a fronte dei comportamenti assunti dalla SI.ra , sorella dell'acquirente e moglie del Persona_2 legale rappresentante di New Stand S.r.l.s., che nei giorni antecedenti al pignoramento ha costituito la società con oggetto sociale e sede operativa identici a quelli Controparte_3 della precedente compagine, al fine di sottrarre i beni ai creditori dell'altra società.
Nel sub-procedimento cautelare così instauratosi, pur ritualmente citati, i resistenti non si sono costituiti in giudizio ed all'udienza del 25.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In tale sede, parte ricorrente ha insistito come in atti e il Giudice si è riservato di provvedere.
Con decreto del 5.11.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenendo sussistenti i presupposti di pregiudizio allegati alla domanda cautelare, ha accolto il ricorso, con conseguente autorizzazione al sequestro dell'autocarro.
In occasione della prima udienza di comparizione del 10.01.2025, nel giudizio ordinario relativo all'azione revocatoria, il Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche a parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia;
ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza cartolare del
19.03.2025, assegnando i relativi termini alle parti per il deposito delle note scritte.
2. Azione revocatoria
Parte ricorrente ha agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti dei resistenti per la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita dell'autocarro oggetto di causa.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.
In linea generale, giova premettere che i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto (prima o dopo) il sorgere del credito, il pericolo di un danno per il creditore, la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta - e - se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo acquirente.
La legittimazione ad esperire l'azione revocatoria sorge non solo in presenza di un credito pagina 3 di 6 certo, liquido ed eSIibile ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (cfr. Cass. civ. 5 giugno 2000, n. 7452;
Cass. civ. 24 febbraio 2000, n. 2104; Cass. civ. 29 ottobre 1999, n. 12144). Ciò non comporta una minorata tutela per il debitore soggetto alla revocatoria, giacché la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (Cass.
Civ. Sent. 10 marzo 2006, n. 5246).
Nel caso di specie, tuttavia, il credito vantato risulta, oltre che non contestato, certo liquido ed eSIibile, poiché fondato su un decreto ingiuntivo non opposto che, per tale ragione, contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come statuito dall'art. 647 c.p.c. Tanto premesso, in ordine all'ammissibilità della domanda, ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, sussistano tutte le ragioni per l'accoglimento della medesima. Come è noto, l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata: esso ricorre, pertanto, non soltanto quando l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito, da valutare alla data dell'atto dispositivo e non a quella dell'effettiva realizzazione del credito dell'attore in revocazione. Ad integrare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria non occorre, pertanto, la prova che l'atto di disposizione pregiudichi effettivamente la realizzazione del diritto del creditore, essendo sufficiente che esso renda siffatta realizzazione del diritto incerta o solo difficoltosa.
Altresì, giova valorizzare che tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Corte Cass. n. 7767/2007).
Nel caso di specie, con l'atto dispositivo oggetto di revocatoria, la società debitrice si è spogliata del bene pignorato di maggior valore (Euro 15.000,00), per cui è senza dubbio pagina 4 di 6 revocabile ex 2091 c.c. la compravendita avente ad oggetto il solo bene di valore SInificativo e pertanto effettivamente aggredibile da parte del creditore: simile condotta è infatti sintomatica del chiaro ed evidente pregiudizio per le ragioni creditorie. Peraltro,
l'effettiva residua consistenza patrimoniale va provata dal debitore, in ossequio al principio della vicinanza della prova, dimostrando, per l'appunto, che l'atto dispositivo non ha in concreto intaccato il suo patrimonio rispetto all'entità del credito (Cass. civ., 4 luglio 2006,
n. 15265; Cass., civ. 14 ottobre 2005, n. 19963).
A fortiori, è opportuno rilevare come parte resistente, non costituendosi nel presente giudizio, non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di adeguate residualità patrimoniali idonee a sterilizzare gli effetti depauperativi derivanti dalla vendita del bene, mentre è evidente il pregiudizio arrecato dalla vendita alla parte ricorrente.
Analogamente, deve ritenersi dimostrata la consapevolezza del pregiudizio sia in capo alla società venditrice che all'acquirente, posto che quest'ultimo è cognato del legale rappresentante della società debitrice, e peraltro, non esercita, né in proprio né in forma associata, alcuna attività di natura commerciale e/o artigianale che giustifichi la necessità e l'utilizzo dell'automezzo in contesa. Con riferimento all'elemento soggettivo, occorre infatti rilevare come secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore (ossia dell'idoneità dell'atto di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore) e trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni la cui validità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Invero, il requisito soggettivo della conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto, così come sopra intesa, secondo autorevole dottrina sarebbe in re ipsa ogniqualvolta, come nel caso in esame, venga accertato il contenuto lesivo dell'atto dispositivo e la sua posteriorità al sorgere del credito. Ne discende pertanto, che sia giustificato presumere che il resistente, al momento del perfezionamento dell'atto impugnato, abbia avuto la piena contezza della consistenza residua del suo patrimonio ed abbia dunque valutato l'impatto negativo della compravendita sulle ragioni creditorie del ricorrente.
Sul punto, è opportuno richiamare i consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui:
“in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente prevista quale condizione dell'azione dell'art. 2901 primo comma n. 2 , prima ipotesi c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore ovvero di vendita dell'unico bene mobile registrato di proprietà del debitore
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di
pagina 5 di 6 questi dell'azione pauliana, possono ritenersi “in re ipsa”: in questo caso incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ. Sez. 2
Sent. n. 7507 del 27.03.2007).
Alla luce di quanto fin qui osservato, deve essere accolta la domanda revocatoria proposta in quanto siffatte risultanze non sono contrastate da elementi di segno contrario, dal momento che parte resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non si è costituita nel presente giudizio.
Sussistono pertanto i requisiti per l'accesso alla tutela pauliana e per la consequenziale dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto pregiudizievole, ordinando, altresì, al
Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2652 c.c.
3. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle difese svolte da parte ricorrente – devono essere interamente poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro. Pertanto, i resistenti devono essere condannati a rifondere le spese di lite sia del procedimento cautelare che del procedimento di merito.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficace nei confronti del Sig. la vendita dell'autoveicolo Targa: EM984FT, Data Prima Parte_1 immatricolazione: 31/07/2012, Telaio: VF1VBU6J346140352, Fabbrica:
RENAULT, Tipo: Classe: AUTOCARRO, stipulata dalla NEW C.F._5
STAND S.r.l.s. ed il Sig. in data 13/08/2024; Controparte_1
2) condanna la società resistente NEW STAND S.r.l.s. e Sig. Controparte_1
in solido tra loro al pagamento delle spese di lite della fase cautelare, che
[...] liquida nella somma di Euro 1,150,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3) condanna la società resistente Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del presente
[...] procedimento, liquidandole nella somma di 2.540,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c. 3 c.p.c.
Lodi, 19.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1904/2024 promossa con ricorso ex artt. 281 decies e 671 c.p.c. da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.12.2000, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Domenico Valentini (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2 il suo studio in Monza, C.so Milano n. 27; ricorrente nei confronti di:
NEW STAND S.R.L.S. (C.F.: ), con sede in Lodi, Via Agnelli n. 33, in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
(C.F.: ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
NO (Egitto) il 13.08.1985, residente a [...]; resistente contumace
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale in intestazione, contrariis rejectis e previa ogni necessaria e pertinente declaratoria, giudicare: per le ragioni esposte in narrativa, revocare ex art. 2901 e segg. c.c. e dichiarare inefficace nei confronti del Sig. la vendita dell'autoveicolo Targa: EM984FT, Data Parte_1
Prima immatricolazione: 31/07/2012, Telaio: Fabbrica: CodiceFiscale_4
RENAULT, Tipo: 10 Classe: AUTOCARRO, stipulata dalla NEW C.F._5
STAND s.r.l.s. ed il SI. intervenuta in data Controparte_1
13/08/2024, con ogni conseguente effetto di legge.
Confermare, per l'effetto, il sequestro conservativo disposto in corso di causa dell'autocarro mod. Renault tg. EM984FT.
Spese e compensi di avvocato integralmente rifusi”. pagina 1 di 6
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso ex artt. 281 decies e 671 c.p.c., depositato in data 15.10.2024, il SI. Pt_1
ha domandato, in via preliminare, l'emissione di un provvedimento cautelare, reso
[...] inaudita altera parte, di sequestro conservativo dell'autocarro Renault tg. EM684FT, meglio descritto in atti. Nel merito, la parte ha esperito azione revocatoria ordinaria, domandando la declaratoria di inefficacia della compravendita del veicolo stipulata da New
Stand S.r.l.s. in favore del SI. Controparte_1
A fondamento delle proprie domande, in punto di fatto, il ricorrente ha dedotto:
- di essere creditore della somma di € 22.000,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre oneri, accessori di legge e rimborso forfettario, nei confronti di New Stand S.r.l.s. in forza di decreto ingiuntivo n.
1564/2024 emesso dal Tribunale di Monza il 17.05.2024 (cfr. ricorso e decreto – doc. 1a-
1b);
- di aver notificato alla società resistente il decreto ingiuntivo unitamente a precetto per la complessiva somma di € 24.375,78 (cfr. copia precetto – doc. 2);
- di aver proceduto in data 9.08.2024 a pignoramento mobiliare tramite l' del CP_2
Tribunale di Lodi presso il magazzino condotto in locazione dalla debitrice, sito in
Galgagnano, via Dei Platani n. 1 (cfr. contratto di locazione – doc. 3), ove l'Ufficiale giudiziario sottoponeva a pignoramento i seguenti beni mobili (cfr. verbale di pignoramento
– doc. 5):
- un muletto “Still” R60-25, del valore di € 2.000,00;
- un autoveicolo marca Lancia tg. CT673WW, del valore di € 2.000,00;
- un autocarro “ATL” tg. EM984FT, del valore di € 15.000,00.
- che, pochi giorni dopo il pignoramento, l'autocarro come sopra identificato è stato venduto dalla società pignorata al Sig. con atto Controparte_1 trascritto il 13.08.2024 (cfr. visure PRA del 16.07.2024 e dell'11.09.2024 – doc. 6-8);
- che il brevissimo lasso temporale intercorso tra il pignoramento e la successiva vendita del veicolo costituisce indizio di un'operazione fraudolenta per le ragioni creditorie;
- che l'acquirente non esercita alcuna attività commerciale o imprenditoriale in cui eventualmente potrebbe utilizzare il veicolo;
- che l'acquirente è il cognato del legale rappresentante di New Stand S.r.l.s., Sig. Per_1
e che la sua residenza coincide con quella della compagine sociale in Lodi, via G.
[...]
Agnelli n. 33 (cfr. visure e certificato stato di famiglia – doc. 4, 8-10);
- di aver sporto denuncia querela nei confronti del legale rappresentante della società debitrice per il reato di cui all'art. 388 c.p. (cfr. querela – doc. 11).
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto, parte ricorrente ha premesso pagina 2 di 6 l'ammissibilità contestuale di un'azione revocatoria ordinaria e di un sequestro conservativo, come da giurisprudenza costante, allegando l'eventus damni, la scientia damni e la partecipatio fraudis, requisiti prescritti dall'art. 2901 c.c.
Quanto ai presupposti per la concessione del sequestro conservativo la parte ha dedotto:
- l'esistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1564/2024;
- il pregiudizio subito per effetto della compravendita dell'autocarro ad opera della società resistente che, alienando il bene già pignorato ad un terzo, ha ridotto la garanzia patrimoniale aumentando il rischio di rendere infruttuoso l'esercizio dell'azione revocatoria;
- il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale, qualora l'acquirente vendesse a propria volta l'autocarro ovvero decidesse di utilizzare il veicolo col rischio di ridurre il valore del bene in caso di incidenti o per mera usura;
- l'ulteriore fondato timore di perdere la garanzia del credito a fronte dei comportamenti assunti dalla SI.ra , sorella dell'acquirente e moglie del Persona_2 legale rappresentante di New Stand S.r.l.s., che nei giorni antecedenti al pignoramento ha costituito la società con oggetto sociale e sede operativa identici a quelli Controparte_3 della precedente compagine, al fine di sottrarre i beni ai creditori dell'altra società.
Nel sub-procedimento cautelare così instauratosi, pur ritualmente citati, i resistenti non si sono costituiti in giudizio ed all'udienza del 25.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In tale sede, parte ricorrente ha insistito come in atti e il Giudice si è riservato di provvedere.
Con decreto del 5.11.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenendo sussistenti i presupposti di pregiudizio allegati alla domanda cautelare, ha accolto il ricorso, con conseguente autorizzazione al sequestro dell'autocarro.
In occasione della prima udienza di comparizione del 10.01.2025, nel giudizio ordinario relativo all'azione revocatoria, il Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche a parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia;
ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza cartolare del
19.03.2025, assegnando i relativi termini alle parti per il deposito delle note scritte.
2. Azione revocatoria
Parte ricorrente ha agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti dei resistenti per la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita dell'autocarro oggetto di causa.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.
In linea generale, giova premettere che i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto (prima o dopo) il sorgere del credito, il pericolo di un danno per il creditore, la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta - e - se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo acquirente.
La legittimazione ad esperire l'azione revocatoria sorge non solo in presenza di un credito pagina 3 di 6 certo, liquido ed eSIibile ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (cfr. Cass. civ. 5 giugno 2000, n. 7452;
Cass. civ. 24 febbraio 2000, n. 2104; Cass. civ. 29 ottobre 1999, n. 12144). Ciò non comporta una minorata tutela per il debitore soggetto alla revocatoria, giacché la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (Cass.
Civ. Sent. 10 marzo 2006, n. 5246).
Nel caso di specie, tuttavia, il credito vantato risulta, oltre che non contestato, certo liquido ed eSIibile, poiché fondato su un decreto ingiuntivo non opposto che, per tale ragione, contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come statuito dall'art. 647 c.p.c. Tanto premesso, in ordine all'ammissibilità della domanda, ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, sussistano tutte le ragioni per l'accoglimento della medesima. Come è noto, l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata: esso ricorre, pertanto, non soltanto quando l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito, da valutare alla data dell'atto dispositivo e non a quella dell'effettiva realizzazione del credito dell'attore in revocazione. Ad integrare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria non occorre, pertanto, la prova che l'atto di disposizione pregiudichi effettivamente la realizzazione del diritto del creditore, essendo sufficiente che esso renda siffatta realizzazione del diritto incerta o solo difficoltosa.
Altresì, giova valorizzare che tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Corte Cass. n. 7767/2007).
Nel caso di specie, con l'atto dispositivo oggetto di revocatoria, la società debitrice si è spogliata del bene pignorato di maggior valore (Euro 15.000,00), per cui è senza dubbio pagina 4 di 6 revocabile ex 2091 c.c. la compravendita avente ad oggetto il solo bene di valore SInificativo e pertanto effettivamente aggredibile da parte del creditore: simile condotta è infatti sintomatica del chiaro ed evidente pregiudizio per le ragioni creditorie. Peraltro,
l'effettiva residua consistenza patrimoniale va provata dal debitore, in ossequio al principio della vicinanza della prova, dimostrando, per l'appunto, che l'atto dispositivo non ha in concreto intaccato il suo patrimonio rispetto all'entità del credito (Cass. civ., 4 luglio 2006,
n. 15265; Cass., civ. 14 ottobre 2005, n. 19963).
A fortiori, è opportuno rilevare come parte resistente, non costituendosi nel presente giudizio, non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di adeguate residualità patrimoniali idonee a sterilizzare gli effetti depauperativi derivanti dalla vendita del bene, mentre è evidente il pregiudizio arrecato dalla vendita alla parte ricorrente.
Analogamente, deve ritenersi dimostrata la consapevolezza del pregiudizio sia in capo alla società venditrice che all'acquirente, posto che quest'ultimo è cognato del legale rappresentante della società debitrice, e peraltro, non esercita, né in proprio né in forma associata, alcuna attività di natura commerciale e/o artigianale che giustifichi la necessità e l'utilizzo dell'automezzo in contesa. Con riferimento all'elemento soggettivo, occorre infatti rilevare come secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore (ossia dell'idoneità dell'atto di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore) e trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni la cui validità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Invero, il requisito soggettivo della conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto, così come sopra intesa, secondo autorevole dottrina sarebbe in re ipsa ogniqualvolta, come nel caso in esame, venga accertato il contenuto lesivo dell'atto dispositivo e la sua posteriorità al sorgere del credito. Ne discende pertanto, che sia giustificato presumere che il resistente, al momento del perfezionamento dell'atto impugnato, abbia avuto la piena contezza della consistenza residua del suo patrimonio ed abbia dunque valutato l'impatto negativo della compravendita sulle ragioni creditorie del ricorrente.
Sul punto, è opportuno richiamare i consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui:
“in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente prevista quale condizione dell'azione dell'art. 2901 primo comma n. 2 , prima ipotesi c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore ovvero di vendita dell'unico bene mobile registrato di proprietà del debitore
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di
pagina 5 di 6 questi dell'azione pauliana, possono ritenersi “in re ipsa”: in questo caso incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ. Sez. 2
Sent. n. 7507 del 27.03.2007).
Alla luce di quanto fin qui osservato, deve essere accolta la domanda revocatoria proposta in quanto siffatte risultanze non sono contrastate da elementi di segno contrario, dal momento che parte resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non si è costituita nel presente giudizio.
Sussistono pertanto i requisiti per l'accesso alla tutela pauliana e per la consequenziale dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto pregiudizievole, ordinando, altresì, al
Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2652 c.c.
3. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle difese svolte da parte ricorrente – devono essere interamente poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro. Pertanto, i resistenti devono essere condannati a rifondere le spese di lite sia del procedimento cautelare che del procedimento di merito.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficace nei confronti del Sig. la vendita dell'autoveicolo Targa: EM984FT, Data Prima Parte_1 immatricolazione: 31/07/2012, Telaio: VF1VBU6J346140352, Fabbrica:
RENAULT, Tipo: Classe: AUTOCARRO, stipulata dalla NEW C.F._5
STAND S.r.l.s. ed il Sig. in data 13/08/2024; Controparte_1
2) condanna la società resistente NEW STAND S.r.l.s. e Sig. Controparte_1
in solido tra loro al pagamento delle spese di lite della fase cautelare, che
[...] liquida nella somma di Euro 1,150,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3) condanna la società resistente Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del presente
[...] procedimento, liquidandole nella somma di 2.540,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c. 3 c.p.c.
Lodi, 19.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
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