Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 278/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 17 aprile 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 278/2020 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione e vertente
T R A
(C.F. ) nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in Corso Giovanni Nicotera n. 116 ed ivi elettivamente domiciliato alla Piazza 5 Dicembre,
n. 1 presso lo studio dell'Avvocato Nedo Corti che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Gallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Catanzaro alla Via V. Cortese, n. 12, giusta procura in atti;
OPPOSTO
E
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Francesco Muscari
Tomaioli, Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale sito in Lamezia Terme (CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti CP_2
NONCHÉ CONTRO
(P.IVA Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, con sede in Catanzaro alla via Luigi Marsico 22. P.IVA_3
OPPOSTO CONTUMACE
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020209001626884/000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020140011956674000 e 03020160009402170000 e agli avvisi di addebito nn. 33020140001974230000, 33020150001365665000 e 33020150001393060000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.02.2020, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020209001626884/000, notificata a mezzo PEC all'indirizzo da in data 10.02.2020, limitatamente alle Email_1 Controparte_1
cartelle di pagamento nn. 03020140011956674000 e 03020160009402170000 e agli avvisi di addebito nn. 33020140001974230000, 33020150001365665000 e 33020150001393060000.
Nel merito, il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione opposta per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti nonché l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione. Concludeva, perciò, chiedendo volersi dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 03020209001626884/000, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. In data 26.10.2021, si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_4 dell'opposizione per tardività nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevando, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione soprattutto alla luce di atti interruttivi della prescrizione quale, in particolare, l'intimazione di pagamento n. 03020199000546081000 (avente ad oggetto, tra gli altri, la cartella di pagamento n. 03020140011956674000 e l'avviso di addebito
33020140001974230000). Chiedeva, perciò, il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile o, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
3. Con memoria difensiva depositata in data 10.06.2022, si costituiva in giudizio l' che CP_2 eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto un'intimazione di pagamento e, comunque, per violazione dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c. nonché la propria carenza di legittimazione passiva, soprattutto con riferimento alle cartelle di pagamento n.
03020140011956674000 e 03020160009402170000 relative a contributi emessi dal CP_3 Rilevava, inoltre, la regolarità della notifica degli avvisi di addebito relativi a contributi (i nn. CP_2
33020140001974230000, 33020150001365665000 e 33020150001393060000) e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
4. All'udienza del giorno 08.11.2021 veniva dichiarata la contumacia del che, CP_3 nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non aveva inteso costituirsi in giudizio.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.04.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta entro il termine di 20 giorni: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata pacificamente effettuata in data
10.02.2020 e il ricorso depositato in data 26.02.2020.
Il ricorrente, perciò, ha proposto cumulativamente un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 lamentando la mancata notifica degli atti presupposti e un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
8. Passando alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata si deve distinguere a seconda che degli stessi sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti e di eventuali atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione.
In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento:
• n. 03020140011956674000, relativa a contributi ell'anno 2011, regolarmente notificata CP_3 in data 11.09.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario : Parte_1
• n. 03020160009402170000, relativa a contributi ell'anno 2013, regolarmente notificata CP_3 in data 29.08.2016 a mezzo PEC all'indirizzo Email_1
e all'avviso di addebito: • n. 33020140001974230000, relativo a contributi IVS degli anni 2012 e 2013, regolarmente notificato in data 23.10.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
Parte_1
Gli stessi risultano regolarmente notificati al destinatario, rispettivamente in data 11.09.2014, in data 29.08.2016 e in data 23.10.2014, e il termine quinquennale di prescrizione risulta essere stato interrotto dapprima con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199000546081000 avvenuta a mezzo PEC in data 23.1.2019 (avente ad oggetto, tra gli altri, la cartella di pagamento n. 03020140011956674000 e l'avviso di addebito 33020140001974230000) e, da ultimo, con la notifica a mezzo PEC in data 10.02.2020 dell'intimazione di pagamento n.03020209001626884/000 opposta, contenente tutti gli avvisi di addebito sopra indicati.
*****
In riferimento agli avvisi di addebito n. 3020150001365665000 e n. 33020150001393060000, relativi a contributi IVS dell'anno 2014, la notifica effettuata a mezzo PEC risulta irregolare poiché dalla ricevuta di consegna prodotta dall' , essendo in formato XML, non è dato rinvenire CP_2 riferimenti al contenuto delle PEC medesima
Sul punto, si rileva che ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (ed avuto riguardo anche all'art.19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“DatiAtto.xml” (cfr. Cass. civ. n. 16189 del 2023).
Nel caso di specie, si può quindi ritenere che, relativamente agli avvisi di addebito sopra riportati, non sia stata prodotta agli atti prova della regolare notifica degli stessi, per cui l'intimazione oggi opposta rappresenta il “primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” rispetto al quale può essere “recuperato” il momento di garanzia di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999. Perciò, alla luce della nullità della notifica degli avvisi di addebito n. 3020150001365665000 e n. 33020150001393060000 quali atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, la stessa, limitatamente ai crediti sottesi ai suddetti avvisi di addebito, deve essere considerata nulla e la relativa pretesa contributiva non dovuta per mancata notifica degli atti prodromici tale da inficiare la validità dell'atto consequenziale.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate tra le parti, alla luce della soccombenza reciproca.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara nulla l'intimazione di pagamento n.
03020209001626884/000 limitatamente agli avvisi di addebito n. 3020150001365665000 e n.
33020150001393060000 per la nullità della notifica e conseguente prescrizione del credito
2. Rigetta nel resto;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 14.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara