Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/1998, n. 1695
CASS
Sentenza 8 maggio 1998

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Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria con la conseguenza che soggetto passivo del reato è la collettività e non già la persona che, per effetto della violazione della norma, subisce danni risarcibili sul piano civile. Ne consegue ulteriormente che quest'ultimo soggetto non ha diritto di essere informato della richiesta di archiviazione e che correttamente il Gip dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione senza fissare l'udienza camerale, a norma degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/1998, n. 1695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1695
    Data del deposito : 8 maggio 1998

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