Sentenza 8 maggio 1998
Massime • 1
Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria con la conseguenza che soggetto passivo del reato è la collettività e non già la persona che, per effetto della violazione della norma, subisce danni risarcibili sul piano civile. Ne consegue ulteriormente che quest'ultimo soggetto non ha diritto di essere informato della richiesta di archiviazione e che correttamente il Gip dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione senza fissare l'udienza camerale, a norma degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/1998, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 8 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 08/05/1998
1. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto ALBAMONTE " N.1695
3. " Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni CONTI " N.743/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LO LE nei confronti di TOSTI Stefano+5,
avverso il decreto 16.9.1996 del G.i.p. del Tribunale di Roma. Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuseppe LA GRECA,
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento del decreto.
OSSERVA
1. Con decreto del 16.9.1996 il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento penale relativo a Tosti Stefano+5, ritenendo che nella specie non ricorressero gli elementi oggettivo e soggettivo dell'ipotizzato reato di falsa testimonianza. Il provvedimento rilevava altresì che i mezzi di prova proposti dalla parte offesa LL LE non riguardavano nuovi argomenti ma erano semplicemente diretti a valutare da capo lo svolgimento di fatti già esaminati dal P.M., con la conseguente inammissibilità dell'opposizione.
2. Nell'interesse della parte offesa LL, gli avv.ti Erasmo Colaruotolo e Rodolfo D'Ambrosio hanno ricorso per cassazione avverso sia il decreto di archiviazione del 16.9.1996, sia il provvedimento di inammissibilità dell'opposizione emanato dal G.i.p. senza fissazione dell'udienza camerale.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento del G.i.p., osservando che il "modus procedendi" ha violato il principio del contraddittorio.
4. Il ricorso è manifestamente infondato. Come ha già statuito la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. VI, 9.6.1997, Bosio;
Sez. VI, 18.2.1997, Ferretti;
21 marzo 1996, Della Fornace), nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria. Soggetto passivo del medesimo è dunque la collettività e non già la persona che per la violazione della norma subisca danni rilevanti e risarcibili sul piano civile. Quest'ultima di conseguenza non ha il diritto di essere informata della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero con riguardo a procedimento relativo a denuncia per il delitto di falsa testimonianza.
Correttamente dunque il G.i.p. del Tribunale di Roma ha ritenuto che l'opposizione avanzata dal LL non fosse idonea a comportare il modus procedendi previsto dall'art. 410, comma 3, c.p.p. La conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna, oltre che alle spese, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo stabilire in L. 1.000.000.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998