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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 525 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi promossa
DA
nata a [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliata presso lo studio dell'Avv. Avanzato Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
E
, nato a [...], il [...], elettivamente domici- Controparte_1
liato presso lo studio dell'Avv. Lo Giudice Calogero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 25 novem- bre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 7 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 3 marzo 2025, pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 16 giugno 2004, contratto matrimonio con
, dalla cui unione sono nati due figli, , maggio- Controparte_1 Per_1
renne, ma non ancora economicamente indipendente e mino- Per_2
renne, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal convenuto.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento del
, il quale, nell'ultimo periodo, avrebbe mostrato un totale disin- CP_1
teresse nei confronti della moglie e dei figli.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_2
collocazione stabile presso il domicilio della madre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al
[...]
di provvedere al mantenimento dei figli mediante il versamento di CP_2
un assegno mensile di importo pari ad euro 300,00, ciascuno, oltre al 50
% delle spese straordinarie, nonché provvedere al mantenimento della medesima versandole un assegno mensile pari ad euro 300,00.
Con comparsa, depositata il 13 ottobre 2025, non si è Controparte_1
opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, deducendo che, in realtà, la causa del fallimento del
- 2 - matrimonio sarebbe da attribuire all'atteggiamento denigratorio della
[...]
Pt_1
Nelle more con accordo sottoscritto e depositato il 21 novembre 2025 le parti hanno chiesto il mutamento del rito sulla scorta delle condizioni concordate, chiedendo la sostituzione dell'udienza dal deposito di note e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato, all'udienza del 25 novembre 2025, preso atto della richiesta di mutamento del rito avanzata delle parti sulla scorta delle con- dizioni concordate, ha posto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'inte- resse dei figli e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze:
“• I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• La casa coniugale, con le pertinenze (garage e sottotetto), è assegnata alla moglie, sig.ra finché alcuno dei figli saranno con la stessa conviventi e, Parte_1
durante il detto periodo, tutte le spese e tasse attinenti l'uso, il godimento, il manteni- mento dell'immobile e la sua manutenzione ordinaria, saranno a carico della sig.ra
[...]
mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi in ragione Pt_1
del 75% a carico del sig. ed il restante 25% a carico della sig.ra CP_1 Parte_1
successivamente, la casa coniugale dovrà essere venduta ed il ricavato diviso tra i
- 3 - coniugi;
Le parti concordano che, nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse intrattenere una Parte_1
nuova relazione sentimentale, non potrà convivere con il nuovo compagno nella casa coniugale finché vi abiteranno i figli;
• Il sig. corrisponderà direttamente a mani del figlio maggiorenne sig. Controparte_1
€. 300,00 a titolo di mantenimento;
Persona_3
➢ Il sig. verserà il 75% delle spese straordinarie necessarie al figlio maggio- CP_1
renne a mani dello stesso nell'ipotesi di richiesta del medesimo e la sig.ra Parte_1
verserà il restante 25% esclusivamente nell'ipotesi in cui tali spese straordinarie siano stante concordate con la medesima e, comunque, in relazione all'effettiva capacità eco- nomica della stessa;
➢ Il figlio potrà prelevare i mobili, il condizionatore, la Persona_3
tenda, il lampadario esistenti nella “cameretta attuale” della casa coniugale, qualora decida di andare a vivere con il padre in modo definitivo.
• il sig. preleverà dalla casa coniugale tutti i suoi “effetti personali”, Controparte_1
la scrivania e 2 sedie presenti nel salotto;
• Per quanto riguarda la figlia minore si predispone il se- Persona_4
guente piano genitoriale:
• La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con di- Persona_4
mora presso la casa coniugale unitamente alla madre;
• Il sig. verserà, entro il cinque di ogni mese, alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di €. 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
figlia finché sarà minorenne e, successivamente ed una volta Persona_4
raggiunta la maggiore età, li verserà direttamente a mani della figlia;
• Il sig. verserà alla sig.ra il 75% delle spese CP_1 Parte_1
- 4 - straordinarie necessarie per la figlia minore che, salvo il caso Persona_4
d'urgenza, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, anche tenendo conto delle effettive capacità economiche dei medesimi;
• La figlia minore potrà liberamente frequentare e pernottare presso l'abitazione del padre;
➢ La figlia minore in ogni caso, pernotterà presso l'abita- Persona_4
zione del padre ogni qualvolta la sig.ra dovrà svolgere il proprio Parte_1
turno di lavoro durante l'orario notturno e ciò previa comunicazione, con almeno un giorno di preavviso, da parte della sig.ra del detto;
Parte_1
➢ Il padre potrà frequentare la figlia minore e vederla liberamente rispettando gli impegni scolastici e la volontà della stessa;
➢ In caso di disaccordo, in ogni caso: - il padre terrà con sé la figlia almeno tre giorni
a settimana, da stabilire di volta in volta, dalle 15.00 alle 21.00, con pernottamento presso la casa del padre il sabato e la domenica a settimane alterne;
- la figlia trascor- rerà le feste di Natale (24, 25, 26 dicembre) e Capodanno (31 dicembre e primo gennaio) alternativamente con ciascuno dei genitori ed alternando la festività annual- mente, come, con lo stesso criterio, per le festività di Pasqua, Pasquetta e Ferragosto;
- il padre potrà tenere con se la figlia nel periodo estivo (ossia dal 25 al 31 agosto) di ciascun anno per trenta giorni anche non consecutivi da poter dividere fino a tre volte ( nella misura di almeno dieci giorni per ciascuna volta.”
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
- 5 - Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi i difensori delle parti e il P.M.: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Canicattì, in data 16 CP_3
giugno 2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n. 44, parte II, Serie A, dell'anno 2004 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 21 novembre 2025, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta la presente sentenza al compe- tente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ul- teriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 2 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU SA
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 525 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi promossa
DA
nata a [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliata presso lo studio dell'Avv. Avanzato Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
E
, nato a [...], il [...], elettivamente domici- Controparte_1
liato presso lo studio dell'Avv. Lo Giudice Calogero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 25 novem- bre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 7 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 3 marzo 2025, pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 16 giugno 2004, contratto matrimonio con
, dalla cui unione sono nati due figli, , maggio- Controparte_1 Per_1
renne, ma non ancora economicamente indipendente e mino- Per_2
renne, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal convenuto.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento del
, il quale, nell'ultimo periodo, avrebbe mostrato un totale disin- CP_1
teresse nei confronti della moglie e dei figli.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_2
collocazione stabile presso il domicilio della madre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al
[...]
di provvedere al mantenimento dei figli mediante il versamento di CP_2
un assegno mensile di importo pari ad euro 300,00, ciascuno, oltre al 50
% delle spese straordinarie, nonché provvedere al mantenimento della medesima versandole un assegno mensile pari ad euro 300,00.
Con comparsa, depositata il 13 ottobre 2025, non si è Controparte_1
opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, deducendo che, in realtà, la causa del fallimento del
- 2 - matrimonio sarebbe da attribuire all'atteggiamento denigratorio della
[...]
Pt_1
Nelle more con accordo sottoscritto e depositato il 21 novembre 2025 le parti hanno chiesto il mutamento del rito sulla scorta delle condizioni concordate, chiedendo la sostituzione dell'udienza dal deposito di note e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato, all'udienza del 25 novembre 2025, preso atto della richiesta di mutamento del rito avanzata delle parti sulla scorta delle con- dizioni concordate, ha posto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'inte- resse dei figli e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze:
“• I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• La casa coniugale, con le pertinenze (garage e sottotetto), è assegnata alla moglie, sig.ra finché alcuno dei figli saranno con la stessa conviventi e, Parte_1
durante il detto periodo, tutte le spese e tasse attinenti l'uso, il godimento, il manteni- mento dell'immobile e la sua manutenzione ordinaria, saranno a carico della sig.ra
[...]
mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi in ragione Pt_1
del 75% a carico del sig. ed il restante 25% a carico della sig.ra CP_1 Parte_1
successivamente, la casa coniugale dovrà essere venduta ed il ricavato diviso tra i
- 3 - coniugi;
Le parti concordano che, nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse intrattenere una Parte_1
nuova relazione sentimentale, non potrà convivere con il nuovo compagno nella casa coniugale finché vi abiteranno i figli;
• Il sig. corrisponderà direttamente a mani del figlio maggiorenne sig. Controparte_1
€. 300,00 a titolo di mantenimento;
Persona_3
➢ Il sig. verserà il 75% delle spese straordinarie necessarie al figlio maggio- CP_1
renne a mani dello stesso nell'ipotesi di richiesta del medesimo e la sig.ra Parte_1
verserà il restante 25% esclusivamente nell'ipotesi in cui tali spese straordinarie siano stante concordate con la medesima e, comunque, in relazione all'effettiva capacità eco- nomica della stessa;
➢ Il figlio potrà prelevare i mobili, il condizionatore, la Persona_3
tenda, il lampadario esistenti nella “cameretta attuale” della casa coniugale, qualora decida di andare a vivere con il padre in modo definitivo.
• il sig. preleverà dalla casa coniugale tutti i suoi “effetti personali”, Controparte_1
la scrivania e 2 sedie presenti nel salotto;
• Per quanto riguarda la figlia minore si predispone il se- Persona_4
guente piano genitoriale:
• La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con di- Persona_4
mora presso la casa coniugale unitamente alla madre;
• Il sig. verserà, entro il cinque di ogni mese, alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma di €. 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
figlia finché sarà minorenne e, successivamente ed una volta Persona_4
raggiunta la maggiore età, li verserà direttamente a mani della figlia;
• Il sig. verserà alla sig.ra il 75% delle spese CP_1 Parte_1
- 4 - straordinarie necessarie per la figlia minore che, salvo il caso Persona_4
d'urgenza, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, anche tenendo conto delle effettive capacità economiche dei medesimi;
• La figlia minore potrà liberamente frequentare e pernottare presso l'abitazione del padre;
➢ La figlia minore in ogni caso, pernotterà presso l'abita- Persona_4
zione del padre ogni qualvolta la sig.ra dovrà svolgere il proprio Parte_1
turno di lavoro durante l'orario notturno e ciò previa comunicazione, con almeno un giorno di preavviso, da parte della sig.ra del detto;
Parte_1
➢ Il padre potrà frequentare la figlia minore e vederla liberamente rispettando gli impegni scolastici e la volontà della stessa;
➢ In caso di disaccordo, in ogni caso: - il padre terrà con sé la figlia almeno tre giorni
a settimana, da stabilire di volta in volta, dalle 15.00 alle 21.00, con pernottamento presso la casa del padre il sabato e la domenica a settimane alterne;
- la figlia trascor- rerà le feste di Natale (24, 25, 26 dicembre) e Capodanno (31 dicembre e primo gennaio) alternativamente con ciascuno dei genitori ed alternando la festività annual- mente, come, con lo stesso criterio, per le festività di Pasqua, Pasquetta e Ferragosto;
- il padre potrà tenere con se la figlia nel periodo estivo (ossia dal 25 al 31 agosto) di ciascun anno per trenta giorni anche non consecutivi da poter dividere fino a tre volte ( nella misura di almeno dieci giorni per ciascuna volta.”
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
- 5 - Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi i difensori delle parti e il P.M.: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Canicattì, in data 16 CP_3
giugno 2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n. 44, parte II, Serie A, dell'anno 2004 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 21 novembre 2025, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta la presente sentenza al compe- tente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ul- teriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 2 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU SA
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