TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
2378/2024 N.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2378/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Caracciolo, 136 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
2.06.1993 e residente in [...]al Vico III Santo Stefano 6, (C.F. ), entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ciro Savino che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.07.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare la separazione alle condizioni indicate in ricorso e integrate all'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario nel comune di Sorrento in data 21.07.2018, nel corso del quale è nata la figlia , nata a [...] il [...]; che essendo venuta meno la comunione materiale e Per_1 spirituale a causa di incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi alle condizioni concordate e riportate in ricorso.
1 Con decreto del 12.12.2024, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi al 15.07.2025; in data 09.07.2025, il procedimento è stato riassegnato alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore e l'udienza è stata differita al 16.07.2025; comparse le parti personalmente e chiesti chiarimenti in ordine alla mancata previsione del pernotto della minore presso il padre, i coniugi hanno integrato gli accordi, confermando di non volersi riconciliare. Hanno, inoltre, dichiarato che lavora come commessa con uno stipendio Parte_2 mensile di euro 1.400,00, mentre lavora come autista con contratti stagionali con un Parte_1 guadagno mensile di circa euro 2.100,00 nei mesi in cui lavora (e di euro 900,00 circa nei periodi in cui percepisce la disoccupazione) ed è gravato da una rata mensile di euro 303,00 circa per un finanziamento contratto per un motoveicolo;
infine, è emerso che è proprietaria della casa Parte_2 familiare unitamente alla madre e al fratello nonché usufruttuaria per la quota del 25% di altro immobile, mentre non è proprietario di immobili e al momento convive con i genitori. Parte_1
Dunque, all'esito dell'udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, all'udienza di comparizione, la volontà di non riconciliarsi.
Ciò detto, le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto. Al riguardo, si dà atto che le parti hanno convenuto che restano integralmente compensate e che provvederanno al pagamento del legale nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni pattuite Parte_1 Parte_2 di seguito riportate:
1) relativamente alla casa coniugale, sita in Meta (Na) al Vico III Santo Stefano n. 6, di proprietà della Sig.ra essa resta assegnata alla medesima, la quale ne conserverà la piena Parte_2 disponibilità, unitamente a tutti gli arredi che la compongono, e la adibirà a residenza propria e della figlia che con lei coabiterà. Il Sig. , a far data del deposito del ricorso, rilascerà la Parte_1 predetta casa coniugale, obbligandosi a comunicare all'altro coniuge, l'eventuale nuovo cambio di
2 residenza. Ad ogni buon conto, ai soli fini di una migliore sinergia per l'educazione della minore, ciascuno dei coniugi si obbliga comunque a comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza;
2) le parti convengono concordemente che la minore rimane in affidamento congiunto ad entrambi i genitori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 155 c.c., i quali concordemente ne cureranno l'educazione e l'istruzione secondo le inclinazioni e gli interessi della medesima, con domicilio preferenziale e prevalente presso la madre con la quale continuerà a convivere presso l'immobile sito in Parte_2
Meta al Vico III Santo Stefano n. 6, già casa coniugale.
Al fine di consentire alla figlia di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i coniugi hanno convenuto che, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della minore, e le esigenze lavorative del padre, il medesimo potrà, al di là di quanto si stabilirà in appresso, vedere la minore quando potrà e vorrà e comunque potrà trascorrere insieme alla figlia : Per_1
- il pomeriggio del giorno di mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
- compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e le esigenze della minore, quest'ultima trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- un periodo di quindici giorni consecutivi durante la stagione estiva, con pernottamento presso il Sig.
in coincidenza con il periodo di chiusura delle scuole, sempre da concordarsi Pt_1 preventivamente tra i coniugi entro il 30 aprile di ciascun anno, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi;
- un periodo di sette giorni consecutivi durante le festività natalizie dal 24 dicembre di ogni anno al
6 gennaio dell'anno successivo, da alternare di anno in anno con la Sig.ra come segue: per il Pt_2
2024 i coniugi hanno convenuto che la figlia trascorrerà le festività natalizie nei giorni dal 24 al 30 dicembre 2024 con la Sig.ra e nei giorni dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 con il Sig. Pt_2
dall'anno successivo i detti periodi di permanenza con i genitori saranno invertiti e così di Pt_1 anno in anno;
- il periodo delle festività pasquali che va dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni: per l'anno 2025 i ricorrenti hanno convenuto che la figlia trascorrerà le festività pasquali con la Sig.ra
Pt_2
- il giorno del compleanno e dell'onomastico, ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 21,00 di ciascun giorno: per l'anno 2024 i ricorrenti hanno convenuto che la figlia trascorrerà tali giornate con la Sig.ra
Pt_2
Resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
3 3) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia, la somma complessiva mensile di € 300,00 (trecento/00), da versarsi - a far data dal mese di gennaio 2025 in poi - in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente di Mediobanca, con IBAN IT 19
F0305801604100571611858, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
4) le parti, di comune accordo, hanno convenuto di rinunciare al reciproco mantenimento, essendo al momento economicamente autosufficienti;
5)le parti, di comune accordo, hanno convenuto che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Resta inteso tra le parti che quello tra i due coniugi che avrà sostenuto le spese sopra indicate potrà ottenerne il rimborso dall'altro coniuge - pro quota o per intero a seconda della spesa - purché debitamente documentate con scontrini fiscali o fatture.
Le spese straordinarie per la figlia, comunque diverse da quelle mediche e per viaggi di studio e vacanze di studio, per cui vale quanto sopra stabilito, sono a carico di ciascun coniuge per la metà e, qualora non si tratti di spese urgenti e necessarie, dovranno essere preventivamente concordate. In caso di spese straordinarie che siano urgenti e necessarie, le parti non avranno l'obbligo di concertare preventivamente con l'altro coniuge ogni decisione circa tali spese, per le quali avranno diritto - a loro semplice richiesta - al relativo rimborso dall'altra parte - pro quota o per intero a seconda della spesa - previa esibizione della documentazione (scontrini fiscali o fatture) che ne attesti l'esborso. In caso di disaccordo tra i coniugi, eventuali spese straordinarie potranno essere sostenute liberamente dal coniuge che le riterrà necessarie per i figli, senza però poterne chiedere il rimborso – anche pro quota – all'altro coniuge;
6) riguardo ai beni mobili, gli arredi e quant'altro contenuto nella casa coniugale, le parti convengono che restano definitivamente assegnati in proprietà alla Sig.ra Pt_2
7) riguardo alle autovetture, le parti dichiarano che l'autovettura Volkswagen, targata EZ754WV, intestata alla Sig.ra rimane definitivamente assegnata a quest'ultima che ne conserva la Parte_2 piena ed esclusiva disponibilità e che l'autovettura Nissan Qashqai targata EF958NR rimane definitivamente assegnata al Sig. che ne conserva la piena ed esclusiva proprietà; Pt_1
8) le parti dichiarano altresì di aver già regolato tra loro tutti i rapporti di natura economica e patrimoniale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
9) i coniugi si danno poi reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
4 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 79 parte II, serie A dei registri di matrimonio del
Comune di Sorrento dell'anno 2018);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2378/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Caracciolo, 136 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
2.06.1993 e residente in [...]al Vico III Santo Stefano 6, (C.F. ), entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ciro Savino che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.07.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare la separazione alle condizioni indicate in ricorso e integrate all'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario nel comune di Sorrento in data 21.07.2018, nel corso del quale è nata la figlia , nata a [...] il [...]; che essendo venuta meno la comunione materiale e Per_1 spirituale a causa di incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi alle condizioni concordate e riportate in ricorso.
1 Con decreto del 12.12.2024, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi al 15.07.2025; in data 09.07.2025, il procedimento è stato riassegnato alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore e l'udienza è stata differita al 16.07.2025; comparse le parti personalmente e chiesti chiarimenti in ordine alla mancata previsione del pernotto della minore presso il padre, i coniugi hanno integrato gli accordi, confermando di non volersi riconciliare. Hanno, inoltre, dichiarato che lavora come commessa con uno stipendio Parte_2 mensile di euro 1.400,00, mentre lavora come autista con contratti stagionali con un Parte_1 guadagno mensile di circa euro 2.100,00 nei mesi in cui lavora (e di euro 900,00 circa nei periodi in cui percepisce la disoccupazione) ed è gravato da una rata mensile di euro 303,00 circa per un finanziamento contratto per un motoveicolo;
infine, è emerso che è proprietaria della casa Parte_2 familiare unitamente alla madre e al fratello nonché usufruttuaria per la quota del 25% di altro immobile, mentre non è proprietario di immobili e al momento convive con i genitori. Parte_1
Dunque, all'esito dell'udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, all'udienza di comparizione, la volontà di non riconciliarsi.
Ciò detto, le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto. Al riguardo, si dà atto che le parti hanno convenuto che restano integralmente compensate e che provvederanno al pagamento del legale nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni pattuite Parte_1 Parte_2 di seguito riportate:
1) relativamente alla casa coniugale, sita in Meta (Na) al Vico III Santo Stefano n. 6, di proprietà della Sig.ra essa resta assegnata alla medesima, la quale ne conserverà la piena Parte_2 disponibilità, unitamente a tutti gli arredi che la compongono, e la adibirà a residenza propria e della figlia che con lei coabiterà. Il Sig. , a far data del deposito del ricorso, rilascerà la Parte_1 predetta casa coniugale, obbligandosi a comunicare all'altro coniuge, l'eventuale nuovo cambio di
2 residenza. Ad ogni buon conto, ai soli fini di una migliore sinergia per l'educazione della minore, ciascuno dei coniugi si obbliga comunque a comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza;
2) le parti convengono concordemente che la minore rimane in affidamento congiunto ad entrambi i genitori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 155 c.c., i quali concordemente ne cureranno l'educazione e l'istruzione secondo le inclinazioni e gli interessi della medesima, con domicilio preferenziale e prevalente presso la madre con la quale continuerà a convivere presso l'immobile sito in Parte_2
Meta al Vico III Santo Stefano n. 6, già casa coniugale.
Al fine di consentire alla figlia di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i coniugi hanno convenuto che, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della minore, e le esigenze lavorative del padre, il medesimo potrà, al di là di quanto si stabilirà in appresso, vedere la minore quando potrà e vorrà e comunque potrà trascorrere insieme alla figlia : Per_1
- il pomeriggio del giorno di mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
- compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e le esigenze della minore, quest'ultima trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- un periodo di quindici giorni consecutivi durante la stagione estiva, con pernottamento presso il Sig.
in coincidenza con il periodo di chiusura delle scuole, sempre da concordarsi Pt_1 preventivamente tra i coniugi entro il 30 aprile di ciascun anno, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi;
- un periodo di sette giorni consecutivi durante le festività natalizie dal 24 dicembre di ogni anno al
6 gennaio dell'anno successivo, da alternare di anno in anno con la Sig.ra come segue: per il Pt_2
2024 i coniugi hanno convenuto che la figlia trascorrerà le festività natalizie nei giorni dal 24 al 30 dicembre 2024 con la Sig.ra e nei giorni dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 con il Sig. Pt_2
dall'anno successivo i detti periodi di permanenza con i genitori saranno invertiti e così di Pt_1 anno in anno;
- il periodo delle festività pasquali che va dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni: per l'anno 2025 i ricorrenti hanno convenuto che la figlia trascorrerà le festività pasquali con la Sig.ra
Pt_2
- il giorno del compleanno e dell'onomastico, ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 21,00 di ciascun giorno: per l'anno 2024 i ricorrenti hanno convenuto che la figlia trascorrerà tali giornate con la Sig.ra
Pt_2
Resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
3 3) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia, la somma complessiva mensile di € 300,00 (trecento/00), da versarsi - a far data dal mese di gennaio 2025 in poi - in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente di Mediobanca, con IBAN IT 19
F0305801604100571611858, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
4) le parti, di comune accordo, hanno convenuto di rinunciare al reciproco mantenimento, essendo al momento economicamente autosufficienti;
5)le parti, di comune accordo, hanno convenuto che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Resta inteso tra le parti che quello tra i due coniugi che avrà sostenuto le spese sopra indicate potrà ottenerne il rimborso dall'altro coniuge - pro quota o per intero a seconda della spesa - purché debitamente documentate con scontrini fiscali o fatture.
Le spese straordinarie per la figlia, comunque diverse da quelle mediche e per viaggi di studio e vacanze di studio, per cui vale quanto sopra stabilito, sono a carico di ciascun coniuge per la metà e, qualora non si tratti di spese urgenti e necessarie, dovranno essere preventivamente concordate. In caso di spese straordinarie che siano urgenti e necessarie, le parti non avranno l'obbligo di concertare preventivamente con l'altro coniuge ogni decisione circa tali spese, per le quali avranno diritto - a loro semplice richiesta - al relativo rimborso dall'altra parte - pro quota o per intero a seconda della spesa - previa esibizione della documentazione (scontrini fiscali o fatture) che ne attesti l'esborso. In caso di disaccordo tra i coniugi, eventuali spese straordinarie potranno essere sostenute liberamente dal coniuge che le riterrà necessarie per i figli, senza però poterne chiedere il rimborso – anche pro quota – all'altro coniuge;
6) riguardo ai beni mobili, gli arredi e quant'altro contenuto nella casa coniugale, le parti convengono che restano definitivamente assegnati in proprietà alla Sig.ra Pt_2
7) riguardo alle autovetture, le parti dichiarano che l'autovettura Volkswagen, targata EZ754WV, intestata alla Sig.ra rimane definitivamente assegnata a quest'ultima che ne conserva la Parte_2 piena ed esclusiva disponibilità e che l'autovettura Nissan Qashqai targata EF958NR rimane definitivamente assegnata al Sig. che ne conserva la piena ed esclusiva proprietà; Pt_1
8) le parti dichiarano altresì di aver già regolato tra loro tutti i rapporti di natura economica e patrimoniale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
9) i coniugi si danno poi reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
4 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 79 parte II, serie A dei registri di matrimonio del
Comune di Sorrento dell'anno 2018);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5