CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa trattata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 102/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Biondo, giusta procura Parte_1 in atti;
- appellante
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv Pietro Capurso, giusta procura in atti;
CP_1
- appellata
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
-appellata contumace -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
In fatto e in diritto
Giudizio di primo grado
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, , premesso di avere lavorato Parte_1 presso la società dal 17.03.2016 al 14.06.2017, data del licenziamento, e lamentando di CP_2 essersi visto respinta la domanda di per assenza dei requisiti legittimanti e per il mancato CP_3 versamento dei contributi previdenziali, ha chiesto condannarsi il datore di lavoro Controparte_2
al versamento dei contributi nel periodo 1.5.16-14.6.2017, oltre al risarcimento del
[...] danno, e l'istituto previdenziale alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione.
Questi i fatti: assunto con regolare contratto ed avendo prestato attività lavorativa dal 17.03.2016 al
14.06.2017 alle dipendenze della ditta “La Fenice Servizi Ambientali di Rascaglia Stefania con la CP_ qualifica di operaio di banchina, il lavoratore presentava all' domanda amministrativa del 16 giugno 2017 di liquidazione dell'indennità respinta con comunicazione datata 23 gennaio CP_3
2018 con la motivazione: la S.V. non ha presentato la documentazione richiesta. Veniva appurato che la documentazione mancate, ostativa all'accoglimento dell'istanza era la denuncia da CP_4 parte del datore di lavoro, oltre alla mancata produzione del permesso di soggiorno in corso di validità; da un controllo dell'estratto contributivo, risultava omesso il versamento dei contributi previdenziali nel periodo di riferimento;
non avendo ottenuto riscontro il sollecito del proprio datore di lavoro al versamento dei contributi;
chiedeva l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro di Vibo
TI il cui tentativo di conciliazione si concludeva con verbale negativo;
intanto, in data
24.05.2018, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione inoltrava CP_3 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
, costituitosi, affermava che la domanda del sig era stata respinta in data CP_1 Parte_1
23/01/2018 poiché non risultava trasmessa la denuncia EN per il periodo di lavoro dal
01/05/2016 al 14/06/2017, richiesta il 18/07/2017 ed in assenza di tale denuncia, rilevava la difesa dell'istituto, non era possibile accertare se il richiedente avesse effettuato o meno 30 giornate di effettivo lavoro nell'anno antecedente la data di licenziamento, così per come previsto per le Naspi, in base al D. Lgs. 22/2015, né la tipologia e la data stessa del licenziamento. Ancora, deduceva CP_ l'istituto, il ricorrente non aveva presentato all' regolare permesso di soggiorno.
La difesa della deduceva che, nel periodo di regolare assunzione, il datore di lavoro aveva CP_2 correttamente corrisposto la retribuzione e versato tutti i contributi – circostanza già rilevata dinanzi Con all' - e documentava mediante buste paga e modelli F24 -“DM10” il versamento dei contributi previdenziali a favore del lavoratore ma che, a causa della sospensione della matricola della CP_1 ditta (sospesa da prima dell'assunzione del ricorrente, a causa dell'assenza di lavoratori assunti), non aveva potuto trasmettere all' i modelli DM10 mediante flussi Emens;
rilevava infine, e ne CP_6 offriva documentazione, che la ditta aveva sollecitato l' alla riattivazione della matricola che, CP_1 tuttavia, non provvedeva a riattivare. Declinava, pertanto, qualsivoglia responsabilità in capo alla ditta per l'omessa contabilizzazione dei contributi ed il conseguente rigetto della domanda di CP_3 ravvisando nel comportamento dell'ente previdenziale che, ancora oggi, non consente la trasmissione dei flussi Emens comprovanti il versamento dei contributi previdenziali, l'esclusiva responsabilità per non aver liquidato la n favore del ricorrente;
che, per il principio dell'automaticità della CP_3 prestazione ex art.2116 cc., avrebbe ben potuto liquidare pur in assenza di versamento contributivo.
Alla prima udienza di comparizione veniva formulata proposta transattiva (ove avrebbe CP_1 riconosciuto “il diritto di alla er un numero di settimane pari alla metà Parte_1 CP_3 delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, in misura rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni;
ogni altra domanda articolata in giudizio deve intendersi rinunciata e la rinuncia accettata;
le spese di lite sono interamente compensate tra le parti”) alla quale aderivano il ricorrente e parte resistente la , mentre dichiarava di non CP_2 CP_1 accettare
Con sentenza n. 290/2022 del 15.9.2022, il giudice di Palmi accertava il diritto del ricorrente a CP_ percepire l'indennità di disoccupazione e condannava a corrispondergli i ratei dovuti con CP_3 la decorrenza e negli importi di legge, rigettando le domande di versamento dei contributi previdenziali e di risarcimento del danno rivolte verso il datore di lavoro. Compensava le spese di lite tra tutte le parti. CP_ Il giudice, difatti, ha ritenuto che le ragioni fondanti il diniego di fossero insussistenti e smentite dalle risultanze documentali. Quanto al mancato invio dei flussi Emens, indispensabili per la verifica dei requisiti richiesti, ha versato in atti tutta la documentazione inerente il rapporto di CP_2 lavoro: dichiarazione di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento Pt_2
( doc.nti presenti anche nel fascicolo del ricorrente), buste paga e Mod. 24- DM10- relativi a tutto il periodo di lavoro, attestazione di versamento dei contributi;
che l'affermazione del datore di lavoro che il mancato invio della denuncia EN è ascrivibile al blocco dei flussi operato dall'istituto con la sospensione della matricola e di aver più volte sollecitato la riattivazione non è stata contestata da . Quanto alla mancata prova di essere in regola con il permesso di soggiorno, ha argomentato CP_1 che già la circostanza che il ricorrente avesse lavorato sino al giugno 2017, come risulta dalla dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro, dal versamento contribuivo e dalle buste paga, costituiva un elemento quantomeno indiziario della regolare permanenza sul territorio nazionale al momento della presentazione della domanda. A parere del giudicante, dunque, il ricorrente, al momento della presentazione della domanda di era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla CP_3 legge per beneficiare della predetta prestazione a sostegno del reddito. Ha rigettato infine la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti della ditta datrice di lavoro, avendo la stessa dimostrato di essere stata adempiente ai suoi obblighi retributivi e contributivi.
La compensazione delle spese di lite veniva fondata sulla particolare complessità dei fatti, sulla novità delle questioni di diritto trattate, oltre che sulla parziale soccombenza.
Giudizio di appello: Con unico motivo di appello, l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite per violazione degli artt 91 e 92 cpc - inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio - motivazione insufficiente e contraddittoria.
Rileva l'appellante che il compendio probatorio offerto e le stesse motivazioni della sentenza CP_ avrebbero dovuto portare alla condanna alle spese di non potendo muoversi alcun rimprovero al datore di lavoro (che anzi ha dimostrato di avere adempiuto a tutti i suoi obblighi, anche comunicativo verso l'ente previdenziale) ed essendo emerso documentalmente che il lavoratore possedeva tutti i requisiti legittimanti la Naspi sin dalla presentazione della domanda “nella domanda iniziale e comunque nel proposto ricorso amministrativo, è stato indicato il numero di permesso di soggiorno di lungo periodo (ovvero con validità di 10 anni): n: rilasciato il 29.03.2016; Numer_1 dall'estratto conto previdenziale fornito al lavoratore dall'ente stesso, risultava pacificamente, non solo che il lavoratore avesse lavorato negli anni precedenti (a partire dal 2009), ma che lo stesso aveva già legittimamente percepito, proprio perchè in possesso dei requisiti, la Naspi relativa ai periodi di contribuzione già riconosciuta”.
Che nel caso in esame la valutazione della compensazione delle spese effettuata dal Tribunale si pone al di fuori del paradigma normativo e non trovi alcuna giustificazione plausibile;
che le espressioni utilizzate restano apodittiche e mere clausole di stile e non soddisfano il precetto della Corte Cost. sent. n°77/2018 e che non è dato cogliere in cosa sia consistita la novità delle questioni di diritto trattate. La motivazione della sentenza impugnata è apparente, ovvero ma non è in grado di evidenziare le ragioni poste a fondamento della decisione giurisdizionale, sul tema delle spese.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Ha errato il giudice di prime cure, per come lamentato dall'appellante, nel compensare le spese di lite CP_ nei confronti di Infatti, a mente dell'art. 91 c.p.c., ratione temporis applicabile, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte;
il successivo comma 2 dell'art. 92 c.p.c. prevede poi l'eventuale compensazione integrale o parziale delle spese di lite concorrendo altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. La compensazione delle spese di lite, prevista dall'art. 92 del codice di procedura civile, costituisce un' eccezione alla regola fornita dalla c.d. soccombenza di cui all'art. 91 del codice di procedura civile. Nel corso di questi ultimi anni, peraltro, il legislatore è intervenuto fortemente per limitare la possibilità di utilizzo di tale eccezione. La compensazione, innanzitutto, dovrebbe essere applicata solo in caso di soccombenza reciproca o concorrendo giusti motivi. Esclusa l'ipotesi della reciproca soccombenza (essendo stata la domanda proposta nei CP_ confronti di pienamente accolta), deve anche essere esclusa la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. Nel caso in esame non soltanto non risulta in alcuna maniera esplicitata la sussistenza di motivi atti a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite ma, sopratutto, non appaiono sussistere in concreto ragioni tali da giustificare la decisione del giudice di prime cure sul punto. Nè l'eventuale condotta processuale che ha illegittimamente CP_7 rifiutato la proposta conciliativa del giudice (avente medesima ampiezza della statuizione di condanna) e né le argomentazioni della sentenza che non hanno palesato alcun difetto di diligenza CP_ del lavoratore o del datore di lavoro, imputando esclusivamente alla condotta di il diniego illegittimo dell'indennità di disoccupazione
Pertanto all'odierno appellante devono essere riconosciute per il primo grado le spese legali determinate - facendo riferimento ai valori minimi, vista la non complessità delle questioni, del II scaglione D.M. 55/14, come modificato dal D.M.n. 37/2018 (ratione temporis applicabile) - in complessivi € 1378,00, oltre oneri ed accessori di legge. CP_ Le spese del presente grado, poste a carico di sono liquidate in € 1458,00 (valori minimi della tabella n. 12 del II scaglione del DM n. 147/2022).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e società Parte_1 CP_1 [...] avverso la sentenza n. 290/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_2 pubblicata in data 15.09.2022, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, così provvede: CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese del primo grado, che liquida in euro € 1378,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali che distrae in favore dell'Avv. A. Biondo e delle spese del presente grado che liquida in euro 1458,00, oltre rimborso contributo unificato iva, cpa e spese generali che distrae in favore dell'avv. A. Biondo.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa trattata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 102/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Biondo, giusta procura Parte_1 in atti;
- appellante
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv Pietro Capurso, giusta procura in atti;
CP_1
- appellata
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
-appellata contumace -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
In fatto e in diritto
Giudizio di primo grado
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, , premesso di avere lavorato Parte_1 presso la società dal 17.03.2016 al 14.06.2017, data del licenziamento, e lamentando di CP_2 essersi visto respinta la domanda di per assenza dei requisiti legittimanti e per il mancato CP_3 versamento dei contributi previdenziali, ha chiesto condannarsi il datore di lavoro Controparte_2
al versamento dei contributi nel periodo 1.5.16-14.6.2017, oltre al risarcimento del
[...] danno, e l'istituto previdenziale alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione.
Questi i fatti: assunto con regolare contratto ed avendo prestato attività lavorativa dal 17.03.2016 al
14.06.2017 alle dipendenze della ditta “La Fenice Servizi Ambientali di Rascaglia Stefania con la CP_ qualifica di operaio di banchina, il lavoratore presentava all' domanda amministrativa del 16 giugno 2017 di liquidazione dell'indennità respinta con comunicazione datata 23 gennaio CP_3
2018 con la motivazione: la S.V. non ha presentato la documentazione richiesta. Veniva appurato che la documentazione mancate, ostativa all'accoglimento dell'istanza era la denuncia da CP_4 parte del datore di lavoro, oltre alla mancata produzione del permesso di soggiorno in corso di validità; da un controllo dell'estratto contributivo, risultava omesso il versamento dei contributi previdenziali nel periodo di riferimento;
non avendo ottenuto riscontro il sollecito del proprio datore di lavoro al versamento dei contributi;
chiedeva l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro di Vibo
TI il cui tentativo di conciliazione si concludeva con verbale negativo;
intanto, in data
24.05.2018, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione inoltrava CP_3 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
, costituitosi, affermava che la domanda del sig era stata respinta in data CP_1 Parte_1
23/01/2018 poiché non risultava trasmessa la denuncia EN per il periodo di lavoro dal
01/05/2016 al 14/06/2017, richiesta il 18/07/2017 ed in assenza di tale denuncia, rilevava la difesa dell'istituto, non era possibile accertare se il richiedente avesse effettuato o meno 30 giornate di effettivo lavoro nell'anno antecedente la data di licenziamento, così per come previsto per le Naspi, in base al D. Lgs. 22/2015, né la tipologia e la data stessa del licenziamento. Ancora, deduceva CP_ l'istituto, il ricorrente non aveva presentato all' regolare permesso di soggiorno.
La difesa della deduceva che, nel periodo di regolare assunzione, il datore di lavoro aveva CP_2 correttamente corrisposto la retribuzione e versato tutti i contributi – circostanza già rilevata dinanzi Con all' - e documentava mediante buste paga e modelli F24 -“DM10” il versamento dei contributi previdenziali a favore del lavoratore ma che, a causa della sospensione della matricola della CP_1 ditta (sospesa da prima dell'assunzione del ricorrente, a causa dell'assenza di lavoratori assunti), non aveva potuto trasmettere all' i modelli DM10 mediante flussi Emens;
rilevava infine, e ne CP_6 offriva documentazione, che la ditta aveva sollecitato l' alla riattivazione della matricola che, CP_1 tuttavia, non provvedeva a riattivare. Declinava, pertanto, qualsivoglia responsabilità in capo alla ditta per l'omessa contabilizzazione dei contributi ed il conseguente rigetto della domanda di CP_3 ravvisando nel comportamento dell'ente previdenziale che, ancora oggi, non consente la trasmissione dei flussi Emens comprovanti il versamento dei contributi previdenziali, l'esclusiva responsabilità per non aver liquidato la n favore del ricorrente;
che, per il principio dell'automaticità della CP_3 prestazione ex art.2116 cc., avrebbe ben potuto liquidare pur in assenza di versamento contributivo.
Alla prima udienza di comparizione veniva formulata proposta transattiva (ove avrebbe CP_1 riconosciuto “il diritto di alla er un numero di settimane pari alla metà Parte_1 CP_3 delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, in misura rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni;
ogni altra domanda articolata in giudizio deve intendersi rinunciata e la rinuncia accettata;
le spese di lite sono interamente compensate tra le parti”) alla quale aderivano il ricorrente e parte resistente la , mentre dichiarava di non CP_2 CP_1 accettare
Con sentenza n. 290/2022 del 15.9.2022, il giudice di Palmi accertava il diritto del ricorrente a CP_ percepire l'indennità di disoccupazione e condannava a corrispondergli i ratei dovuti con CP_3 la decorrenza e negli importi di legge, rigettando le domande di versamento dei contributi previdenziali e di risarcimento del danno rivolte verso il datore di lavoro. Compensava le spese di lite tra tutte le parti. CP_ Il giudice, difatti, ha ritenuto che le ragioni fondanti il diniego di fossero insussistenti e smentite dalle risultanze documentali. Quanto al mancato invio dei flussi Emens, indispensabili per la verifica dei requisiti richiesti, ha versato in atti tutta la documentazione inerente il rapporto di CP_2 lavoro: dichiarazione di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento Pt_2
( doc.nti presenti anche nel fascicolo del ricorrente), buste paga e Mod. 24- DM10- relativi a tutto il periodo di lavoro, attestazione di versamento dei contributi;
che l'affermazione del datore di lavoro che il mancato invio della denuncia EN è ascrivibile al blocco dei flussi operato dall'istituto con la sospensione della matricola e di aver più volte sollecitato la riattivazione non è stata contestata da . Quanto alla mancata prova di essere in regola con il permesso di soggiorno, ha argomentato CP_1 che già la circostanza che il ricorrente avesse lavorato sino al giugno 2017, come risulta dalla dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro, dal versamento contribuivo e dalle buste paga, costituiva un elemento quantomeno indiziario della regolare permanenza sul territorio nazionale al momento della presentazione della domanda. A parere del giudicante, dunque, il ricorrente, al momento della presentazione della domanda di era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla CP_3 legge per beneficiare della predetta prestazione a sostegno del reddito. Ha rigettato infine la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti della ditta datrice di lavoro, avendo la stessa dimostrato di essere stata adempiente ai suoi obblighi retributivi e contributivi.
La compensazione delle spese di lite veniva fondata sulla particolare complessità dei fatti, sulla novità delle questioni di diritto trattate, oltre che sulla parziale soccombenza.
Giudizio di appello: Con unico motivo di appello, l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite per violazione degli artt 91 e 92 cpc - inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio - motivazione insufficiente e contraddittoria.
Rileva l'appellante che il compendio probatorio offerto e le stesse motivazioni della sentenza CP_ avrebbero dovuto portare alla condanna alle spese di non potendo muoversi alcun rimprovero al datore di lavoro (che anzi ha dimostrato di avere adempiuto a tutti i suoi obblighi, anche comunicativo verso l'ente previdenziale) ed essendo emerso documentalmente che il lavoratore possedeva tutti i requisiti legittimanti la Naspi sin dalla presentazione della domanda “nella domanda iniziale e comunque nel proposto ricorso amministrativo, è stato indicato il numero di permesso di soggiorno di lungo periodo (ovvero con validità di 10 anni): n: rilasciato il 29.03.2016; Numer_1 dall'estratto conto previdenziale fornito al lavoratore dall'ente stesso, risultava pacificamente, non solo che il lavoratore avesse lavorato negli anni precedenti (a partire dal 2009), ma che lo stesso aveva già legittimamente percepito, proprio perchè in possesso dei requisiti, la Naspi relativa ai periodi di contribuzione già riconosciuta”.
Che nel caso in esame la valutazione della compensazione delle spese effettuata dal Tribunale si pone al di fuori del paradigma normativo e non trovi alcuna giustificazione plausibile;
che le espressioni utilizzate restano apodittiche e mere clausole di stile e non soddisfano il precetto della Corte Cost. sent. n°77/2018 e che non è dato cogliere in cosa sia consistita la novità delle questioni di diritto trattate. La motivazione della sentenza impugnata è apparente, ovvero ma non è in grado di evidenziare le ragioni poste a fondamento della decisione giurisdizionale, sul tema delle spese.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Ha errato il giudice di prime cure, per come lamentato dall'appellante, nel compensare le spese di lite CP_ nei confronti di Infatti, a mente dell'art. 91 c.p.c., ratione temporis applicabile, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte;
il successivo comma 2 dell'art. 92 c.p.c. prevede poi l'eventuale compensazione integrale o parziale delle spese di lite concorrendo altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. La compensazione delle spese di lite, prevista dall'art. 92 del codice di procedura civile, costituisce un' eccezione alla regola fornita dalla c.d. soccombenza di cui all'art. 91 del codice di procedura civile. Nel corso di questi ultimi anni, peraltro, il legislatore è intervenuto fortemente per limitare la possibilità di utilizzo di tale eccezione. La compensazione, innanzitutto, dovrebbe essere applicata solo in caso di soccombenza reciproca o concorrendo giusti motivi. Esclusa l'ipotesi della reciproca soccombenza (essendo stata la domanda proposta nei CP_ confronti di pienamente accolta), deve anche essere esclusa la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. Nel caso in esame non soltanto non risulta in alcuna maniera esplicitata la sussistenza di motivi atti a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite ma, sopratutto, non appaiono sussistere in concreto ragioni tali da giustificare la decisione del giudice di prime cure sul punto. Nè l'eventuale condotta processuale che ha illegittimamente CP_7 rifiutato la proposta conciliativa del giudice (avente medesima ampiezza della statuizione di condanna) e né le argomentazioni della sentenza che non hanno palesato alcun difetto di diligenza CP_ del lavoratore o del datore di lavoro, imputando esclusivamente alla condotta di il diniego illegittimo dell'indennità di disoccupazione
Pertanto all'odierno appellante devono essere riconosciute per il primo grado le spese legali determinate - facendo riferimento ai valori minimi, vista la non complessità delle questioni, del II scaglione D.M. 55/14, come modificato dal D.M.n. 37/2018 (ratione temporis applicabile) - in complessivi € 1378,00, oltre oneri ed accessori di legge. CP_ Le spese del presente grado, poste a carico di sono liquidate in € 1458,00 (valori minimi della tabella n. 12 del II scaglione del DM n. 147/2022).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e società Parte_1 CP_1 [...] avverso la sentenza n. 290/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_2 pubblicata in data 15.09.2022, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, così provvede: CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese del primo grado, che liquida in euro € 1378,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali che distrae in favore dell'Avv. A. Biondo e delle spese del presente grado che liquida in euro 1458,00, oltre rimborso contributo unificato iva, cpa e spese generali che distrae in favore dell'avv. A. Biondo.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)