TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.14922/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.14922/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA MALCESINE 30 00135 ROMA presso lo studio dell'avv.
SAMARUGHI CEDRIC che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in TORINO il 10/01/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 15 parte I Uff.1, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 11/12/2020.
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
A) i Sigg. e provvederanno ciascuno personalmente, Parte_1 Parte_2 autonomamente ed integralmente al proprio mantenimento e sostentamento e quindi:
- il Sig. provvederà personalmente, autonomamente ed integralmente al proprio Parte_1 mantenimento e sostentamento;
- la Sig.ra provvederà personalmente, autonomamente ed integralmente al proprio Parte_2 mantenimento e sostentamento.
B) i Sigg. e si danno reciprocamente atto di aver regolato, Parte_1 Parte_2 prima di oggi, ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro e di non avere pertanto alcunché a pretendere, reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro, a riguardo.
pagina 2 di 3 I Sigg. e comunque, rinunciano, in ogni caso, reciprocamente Parte_1 Parte_2 l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni e qualsiasi diritto e pretesa di natura economica e patrimoniale.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025.
Il Presidente REL/EST.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.14922/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA MALCESINE 30 00135 ROMA presso lo studio dell'avv.
SAMARUGHI CEDRIC che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in TORINO il 10/01/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 15 parte I Uff.1, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 11/12/2020.
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
A) i Sigg. e provvederanno ciascuno personalmente, Parte_1 Parte_2 autonomamente ed integralmente al proprio mantenimento e sostentamento e quindi:
- il Sig. provvederà personalmente, autonomamente ed integralmente al proprio Parte_1 mantenimento e sostentamento;
- la Sig.ra provvederà personalmente, autonomamente ed integralmente al proprio Parte_2 mantenimento e sostentamento.
B) i Sigg. e si danno reciprocamente atto di aver regolato, Parte_1 Parte_2 prima di oggi, ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro e di non avere pertanto alcunché a pretendere, reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro, a riguardo.
pagina 2 di 3 I Sigg. e comunque, rinunciano, in ogni caso, reciprocamente Parte_1 Parte_2 l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni e qualsiasi diritto e pretesa di natura economica e patrimoniale.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025.
Il Presidente REL/EST.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3