Sentenza 19 novembre 1987
Massime • 4
La domanda giudiziale, contemplata dall'art. 1283 cod. civ. per la liquidazione dei cosiddetti interessi anatocistici, è quella specificamente diretta ad ottenere gli interessi medesimi. Pertanto, ove tale domanda venga avanzata solo nel corso della causa promossa per il riconoscimento e la quantificazione del credito, resta rilevante, per il riconoscimento dei suddetti interessi, la data della domanda stessa, non quella anteriore dell'instaurazione del giudizio.*
Con riguardo alla nazionalizzazione di aziende elettriche, la quale è strutturata secondo le modalità della procedura espropriativa, la Determinazione dell'indennizzo, effettuata dall'UTE, è vincolante per l'ENEL solo nella fase amministrativa, mentre, nella fase contenziosa, che si instaura a seguito dell'opposizione alla stima, l'ente, al pari dell'espropriato, può contestare detta valutazione, sia in ordine ai criteri adottati, sia in ordine alle conclusioni raggiunte. ( V 6520/82, mass n 424155; ( V 728/80, mass n 404175).*
Nel caso di nazionalizzazione di azienda elettrica, non appartenente a società quotata in borsa, ne' ad impresa tenuta alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958 n. 191, il valore di stima, da porre a base della liquidazione dell'indennizzo, può essere determinato, in Mancanza di specifiche Disposizioni normative per il calcolo del valore medesimo, con il criterio della cosiddetta semisomma, cioè della media aritmetica fra la somma dei valori dei beni materiali dell'azienda e la capitalizzazione del reddito, sempre che si tratti del reddito effettivamente realizzato alla data di riferimento, al netto quindi degli oneri tributari e con esclusione di profitti meramente potenziali. ( V 1/85, mass n 438206; ( V 6520/82, mass n 424153).*
Con riguardo all'indennizzo per la nazionalizzazione d'impresa elettrica, il quale integra un debito di valuta, la sopravvenuta svalutazione monetaria può costituire ragione di maggior danno risarcibile, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 1224 secondo comma cod. civ., e, pertanto, non può essere posta a carico dell'ENEL in relazione a ritardi al medesimo non imputabili, quali quelli ascrivibili all'UTE nell'ambito della stima in Sede amministrativa. ( V 1/85, mass n 438208; ( V 4610/83, mass n 429482).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/11/1987, n. 8500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8500 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1987 |
Testo completo
Con riguardo alla nazionalizzazione di aziende elettriche, la quale è strutturata secondo le modalità della procedura espropriativa, la Determinazione dell'indennizzo, effettuata dall'UTE, è vincolante per l'ENEL solo nella fase amministrativa, mentre, nella fase contenziosa, che si instaura a seguito dell'opposizione alla stima, l'ente, al pari dell'espropriato, può contestare detta valutazione, sia in ordine ai criteri adottati, sia in ordine alle conclusioni raggiunte. ( V 6520/82, mass n 424155; ( V 728/80, mass n 404175).*