Ordinanza cautelare 14 luglio 2023
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00592/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023, proposto da
NA HM, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di RE, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto dell’11.10.2022, pratica EMERSIONE 2020/104244/DOM, con il quale la Prefettura di RE ha rigettato la domanda di emersione del lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con il provvedimento in epigrafe la Prefettura di RE ha rigettato la domanda di emersione presentata dal sig. HE HA a favore del ricorrente, sulla scorta del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (“ITL”) di RE.
2.- L’ITL aveva reso un primo parere negativo, in data 5.5.2021, fondato sia sul difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, sia sul fatto che era indicato per il lavoratore un livello contrattuale A con orario lavorativo di 20 ore settimanali, quando invece il CCNL dei lavoratori domestici non prevede il part time per i lavoratori di quel livello.
3.- A seguito della produzione di documentazione integrativa da parte del richiedente, quest’ultimo rilievo è stato superato, ma l’ITL ha emesso un nuovo parere negativo, in data 20.8.2021, ribadendo l’insussistenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro.
Questi infatti per il 2019 ha dichiarato un reddito di € 24.094, ma con detrazioni per familiari a carico per complessivi € 2.991: da ciò l’ITL ha desunto la presenza di familiari conviventi, con la conseguenza che il reddito minimo non è di € 20.000 bensì di € 27.000, soglia non raggiunta dal richiedente.
4.- Con la relazione depositata in giudizio il 15.6.2023, l’Amministrazione ha depositato un documento del Comune di Rovato (BS) da cui risulta che il datore di lavoro effettivamente vive con moglie e quattro figli.
5.- Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 280 del 12.7.2023, non appellata, ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris , e da allora le parti non hanno svolto difese.
All’udienza pubblica del 14.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso contiene un unico motivo articolato in due censure, con la prima delle quali il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, perché il reddito minimo del datore di lavoro per accedere all’emersione sarebbe stato fissato dall’art. 9 del decreto del Ministero dell'Interno del 27.5.2020 in modo del tutto arbitrario, senza che vi fosse alcuna indicazione da parte del legislatore; nel ricorso viene richiamata in proposito la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, sollevata dal AR Marche con ordinanza n. 680 del 14.11.2022, in riferimento all’art. 76 Cost. e all’art. 17, commi 2 e 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400.
2.- La censura è infondata.
2.1.- Infatti la Corte costituzionale, con sentenza 18.7.2023, n. 150, ha dichiarato inammissibile la suddetta questione di legittimità costituzionale:
a) sia in riferimento all'art. 76 Cost., “ perché il giudice a quo ha evocato un parametro manifestamente inconferente. Nella specie, infatti, non viene in rilievo alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale ”;
b) sia in riferimento all'art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988, “ perché il rimettente ha invocato una norma di legge ordinaria non già come norma interposta rispetto a un parametro costituzionale, bensì direttamente come parametro del giudizio di legittimità costituzionale ”.
2.2.- Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24.11.2023, n. 209, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni di legge sollevata dal AR UM (con ordinanza n. 56 dell’1.2.2023), e l’ha dichiarata:
a) inammissibile in riferimento all'art. 76 Cost., per la motivazione già addotta con la citata sentenza n. 150 del 2023;
b) inammissibile in riferimento all’art. 10, 2° comma, Cost., “ in ragione dell'inconferenza del parametro invocato ”, in quanto nella specie non si verte in materia coperta dalla riserva di legge ai sensi della citata disposizione costituzionale, “ perché il procedimento per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, previsto dal comma 1 del censurato art. 103, non regola la condizione giuridica dello straniero, ma pone una disciplina applicabile a prescindere dalla cittadinanza ”;
c) infondata, in riferimento al principio di legalità sostanziale dell’azione amministrativa, desumibile dagli artt. 97 e 113 Cost., per le seguenti ragioni:
“ Nel caso di specie - ancorché l'art. 103, comma 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, non indichi, espressamente e specificamente, i criteri per la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro - detti criteri possono agevolmente desumersi dall'impianto complessivo dello stesso art. 103 e dalla disciplina dettata per le procedure di emersione da esso previste.
Dal citato art. 103 emerge, infatti, l'esigenza che venga data prova della «capacità economica del datore di lavoro» e della «congruità delle condizioni di lavoro applicate», a tutela sia dell'interesse pubblico ad evitare istanze di emersione elusive o fittizie, sia dell'interesse del singolo lavoratore assunto al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo (comma 15). In tal senso depongono anche le disposizioni dettate dai commi 4 e 6 del medesimo articolo che fanno riferimento, la prima, alla retribuzione «prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» e, la seconda, alla necessaria dimostrazione dell'attività lavorativa realmente svolta.
Il censurato art. 103 complessivamente considerato, dunque, non solo costituisce la base legale del potere interministeriale di determinare i limiti di reddito che devono sussistere in capo al datore di lavoro per l'accesso alla procedura di emersione e per la sua positiva definizione, ma lo delimita adeguatamente, indicando, in modo ragionevolmente sufficiente, i parametri a cui l'esercizio di detto potere deve conformarsi.
Il requisito reddituale deve, infatti, essere idoneo a garantire che il datore di lavoro abbia la capacità economica per instaurare, o regolarizzare, il rapporto di lavoro, assicurando al lavoratore assunto il corretto trattamento retributivo e contributivo.
Sottolinea inoltre questa Corte che il comma 6 dell'art. 103 demanda ad un decreto interministeriale la fissazione di un requisito che solamente l'autorità amministrativa può determinare, avvalendosi di dati tecnico-economici, come il costo del lavoro sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale.
Non si ha quindi, nella specie, il conferimento di un potere “in bianco”, indeterminato nel contenuto e nelle modalità, bensì l'attribuzione all'amministrazione del compito di dettare, in termini uniformi e generali per tutte le procedure di emersione, un requisito di carattere meramente tecnico, sulla base di ben specifici obiettivi da perseguire e di parametri a cui conformarsi.
Del resto, l'eventuale irragionevolezza dei limiti di reddito in concreto stabiliti, rispetto alle indicazioni legislative, può ben essere sindacata dal giudice amministrativo, mediante l'annullamento del decreto interministeriale stesso ”.
3.- Con la seconda censura, il ricorrente sostiene che l’art. 9 d.m. 27.5.2020 andrebbe interpretato nel senso che il limite di reddito di € 27.000 (anziché € 20.000), previsto per il caso in cui il datore di lavoro conviva con altri familiari, varrebbe solo se questi ultimi sono anch’essi percettori di reddito.
4.- Nemmeno questa censura merita di essere accolta.
4.1.- Infatti, come ha ricordato la stessa ordinanza del AR Marche invocata dal ricorrente, che questa Sezione condivide in parte qua , “ è del tutto evidente che, se l’intento del legislatore era quello di evitare le denunce di rapporti di lavoro fittizi (finalizzate, cioè, unicamente a consentire a cittadini extracomunitari irregolarmente soggiornanti sul T.N. di procurarsi un titolo di soggiorno), allora il reddito del nucleo familiare del datore di lavoro deve essere sufficiente non solo a retribuire il lavoratore regolarizzato, ma anche a sostenere le esigenze di vita dei componenti il nucleo familiare. Ed è dunque assurdo ritenere che la norma possa interpretarsi nel senso che un nucleo familiare composto, in ipotesi, da cinque soggetti (di cui uno solo percettore di un reddito annuale compreso fra 20.000,00 € e 27.000,00 €), possa sostenere l’assunzione di un lavoratore domestico ”.
4.2.- La questione è stata esaustivamente affrontata dal precedente di questa Sezione del 17.4.2025, n. 338, del quale conviene riportare i passaggi rilevanti della motivazione:
« Il tenore testuale della disposizione non legittima affatto l'interpretazione fatta propria del ricorrente, identificando in maniera inequivoca in non meno di euro 27.000,00 il requisito reddituale richiesto in caso di nucleo familiare plurisoggettivo, facendo riferimento al solo dato della convivenza di più familiari, senza riguardo al numero di percettori di reddito.
Neppure può indurre in equivoco il riferimento, contenuto nel primo periodo, al “ nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito ”, essendo evidente - pena l'impossibilità di conciliare le due parti della norma - che la qualità di “ percettore di reddito ” non qualifica la fattispecie, ma è logica conseguenza dal fatto che trattasi di famiglia unipersonale.
Opinare diversamente e fare dipendere il reddito minimo richiesto ai fini della procedura di emersione dal numero di familiari percettori di reddito - e non semplicemente dal numero di familiari conviventi - condurrebbe a risultati irragionevoli: è, infatti, intuitivo che la soglia reddituale per assumere un lavoratore domestico venga elevata quando più soggetti debbano fare affidamento su quello stesso reddito per il proprio sostentamento e quindi una più ampia quota del reddito sia inevitabilmente destinata a soddisfare bisogni primari della famiglia.
Il tutto tenendo a mente che il requisito reddituale è “ un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale ” (C.d.S., Sez. III, n. 8006 del 15.9.2022): se un reddito non inferiore ad euro 20.000,00 è ritenuto sufficiente a garantire la serietà e la sostenibilità dell’impegno datoriale per un soggetto che debba fare fronte alle sue sole necessità, certamente per colui che debba sostentare anche altri membri del proprio nucleo familiare occorre una disponibilità economica superiore.
Neppure le FAQ presenti sul sito del Ministero dell’Interno (comunque astrattamente non vincolanti, né prevalenti sul dato normativo) avallano l’interpretazione fatta propria dal ricorrente: come rilevato dal Consiglio di Stato, infatti, “ l’impostazione … secondo la quale tale (più elevato) limite si applica solo quando vi è un altro percettore di reddito, è priva di agganci testuali ed è contraria alla ratio della norma, che ha riguardo all’incremento della percentuale di reddito che il datore di lavoro destina presumibilmente al nucleo familiare ” (C.d.S., Sez. III, n. 4817 del 14.6.2022) ».
5.- In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGREARIO