Articolo 47 della Legge 12 agosto 1957, n. 752
Articolo 46Articolo 48
Versione
14 settembre 1957
Art. 47. Divisione di rendite

Le rendite al nome di piu' persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione puo' essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove trattasi di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune.
Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari e' consegnato allo stesso richiedente.
Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile al nome o lascino frazioni non iscrivibili, il relativo importo e' versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.
Entrata in vigore il 14 settembre 1957