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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2024, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del
17/04/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 7455/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. GIOVANNI RUSSO;
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. DOMENICO LONGO;
RESISTENTE
oggetto: accertamento requisito sanitario connesso all'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/09/2022, la ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere l'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
CP_ Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
Quindi, la causa, istruita con CTU medico legale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, il CTU nominato, la dottoressa , ha accertato che la ricorrente si trova nella Persona_1 condizione sanitaria per beneficiare dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili.
In particolare, la CTU, all'esito dell'esame obiettivo e della documentazione medica prodotta ha evidenziato che: “Paziente collaborante, umore deflesso, • facies depressa, collo cilindrico;
• Toni cardiaci ritmici. Pressione arteriosa 140/80 FC 109, SpO2 97%; • MV lievemente ridotto su tutto l'ambito polmonare;
• Addome globoso, obesità (95kg, 155cm); • Arti superiori: impotenza funzionale spalla dx, grave limitazione funzionale braccio sx, ipoergia sx;
• Arti inferiori: linfoedema grave bilaterale con ginocchia megalighe bil, deformazione articolare dei piedi in alluce valgo bil, gravi disturbi della deambulazione autonoma;
• Rachide: dorso curvo con gibbo a dx, cambi posturali molto limitati”.
Il CTU ha, dunque, così concluso: “Sulla scorta dei dati clinico-anamnestici e della documentazione sanitaria esibita, si può affermare che la IG.ra è affetta da: “Sindrome ansioso-depressiva in pz con Parte_1 decadimento cognitivo di grado moderato. Cardiopatia ipertensiva, grave gonartrosi bil tricompartimentale con riduzione dello spazio femoro tibiale con deficit funzionale, alluce valgo bil, sublussazione metatarso falangee, ipertensione arteriosa, deficit grave della deambulazione e della stazione eretta”. Sulla base della suddetta diagnosi clinica si possono richiamare in via indiretta e diretta, le seguenti voci della tabella approvata con decreto ministeriale del 05-02-92 pubblicato sul supplemento della G.U. Nn.47 del 26-02-92 (formula di Balthazard): • COD.296.31 MAGGIORE 60% • COD. 4024 Org_1 Org_2
30% • COD. 7205 0% Nelle mie conclusioni diagnostiche ritengo che la IG.ra
[...] Org_3
: “risulta essere invalida all' 80% sin dalla data della domanda 18/12/2020””. Parte_1
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al riconoscimento dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., liquidate in atti – sia per il presente procedimento che per il giudizio ATP RGL 3707/2021 - CP_ vengono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7455/2022, proposto da Pt_1 CP_
, nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.865,00, oltre contributo unificato, se versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione;
- pone le spese di c.t.u. del presente giudizio e del giudizio di ATP RGL 3707/2021, definitivamente a carico CP_ dell'
Foggia, 17/04/2024
Il GL
Dott.ssa Monica Sgarro