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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/11/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati: in persona dei seguenti magistrati: Julia DORFMANN presidente rel. Benedetta PONTARA giudice Ivan RAUZI giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3291/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Parte_1
VI SE ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. domiciliatario Raffaella Controparte_1
Zadra resistente e Pubblico Ministero intervenuto In punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) Causa trattenuta in decisione all'udienza dd. 02.10.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI di parte ricorrente
“1. Dichiarare l'affidamento condiviso della figlia con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre 2. Salvi diversi accordi tra le parti, dichiarare il convenuto tenuto alla frequentazione della figlia a fine settimana ogni settimana dal mercoledì dalle ore 19 fino a venerdì mattina al rientro a scuola o, nel corso delle ferie scolastiche, con rientro dalla nonna materna o dalla madre entro le ore 10.30; a fine settimana alterni dal sabato mattina fino a lunedì mattina al rientro a scuola o, nel corso delle ferie scolastiche, con rientro pagina 1 di 7 dalla nonna materna o dalla madre entro le ore 10.30. Oltre alla metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana. Oltre alle intere vacanze di carnevale e di Pasqua;
per la metà delle vacanze di Ognissanti;
oltre a tre settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive, concordando il periodo in forma scritta, anche via e-mail, entro il mese di aprile di ogni anno.
3. Dichiarare tenuto il convenuto ad una contribuzione in favore della figlia nell'importo di € 800 mensili, o diverso di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici ASTAT provinciali. Nonchè per il 50%, o diversa percentuale ritenuta di giustizia, di spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata, computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo- culturale durante l'anno scolastico e durante l'estate potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purchè in linea con le possibilità economiche delle parti). Oltre che per l'accudimento estivo della minore durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori (“estate ragazzi”, colonia, camp), e per il conseguimento della patente. Assegno unico universale ed eventuali ulteriori contributi pubblici in favore della madre. Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in relazione alla percentuale effettivamente pagata. In caso di disaccordi, con espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente.
4. Con vittoria di spese. In via istruttoria: [omissis].”
di parte resistente
“ Nel merito:
1. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa;
Persona_2
2. stabilire che, salvo diverso accordo, la figlia minore trascorrerà con il padre:
1. ogni mercoledì dal termine del lavoro da parte del padre fino a venerdì mattina al rientro a scuola, o nel corso delle ferie scolastiche, con rientro a Bolzano a casa madre entro le ore 10.30;
2. a fine settimana alterni dal venerdì sera al termine del lavoro da parte del padre fino a lunedì mattina al rientro a scuola o, nel corso delle ferie scolastiche, con rientro a Bolzano a casa della madre entro le ore 10.30; la consegna e la riconsegna della minore avverrà sempre a Bolzano;
3. le settimane di vacanza di carnevale e di Pasqua;
pagina 2 di 7
4. la metà della settimana di vacanza “Sharm”;
1. 3 settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive;
analogo diritto/dovere spetta anche alla madre;
2. fermo il diritto del padre di prendere con sé la figlia secondo quanto qui stabilito anche quando la minore trascorre del tempo con la nonna materna al di fuori dei periodi di vacanza scelti dalla madre come da punto 2 lettera e) e con consegna e riconsegna della minore a Bolzano;
3. dichiarare il padre tenuto a versare un contributo perequativo per il mantenimento della minore dell'importo mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese per Per_1 abbigliamento e per la mensa scolastica ed al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche previo accordo tra i genitori, con espresso richiamo al protocollo di intesa al momento vigente presso il Tribunale di Bolzano;
fermo restando che potrà continuare a frequentare il corso di sci invernale, Per_1 nonché il corso di danza contemporanea, due settimane di estate ragazzi;
4. assegno unico universale e contributi pubblici in favore della madre;
5. sgravio fiscale relativo alle spese straordinarie per la figlia in proporzione alla percentuale di spesa sostenuta da ciascun genitore;
6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.39 cpc. tenuto conto del fatto che la ricorrente persevera nel proprio comportamento in contrasto con l'interesse della minore, avendo la stessa messo in contatto la figlia nel giro di pochi mesi con le sue frequentazioni affettive e nello specifico con il signor , il signor CP_2 ed ora con il signor chiede al Tribunale di voler: Controparte_3 Testimone_1
ammonire la signora invitandola ad usare maggiore e più adeguata Parte_1 cautela nel rispetto delle esigenze di vita della minore in generale, nonché nel rispetto della sua sensibilità e dei suoi tempi di elaborazione, prima di portare a casa e/o a metterla a contatto con i nuovi partner o esplicitandone la natura della frequentazione;
In via istruttoria a prova diretta: [omissis].” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice."
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Può trovare senz'altro accoglimento la concorde domanda delle parti di disporre l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il Persona_3
31.10.2015) ad entrambi i genitori, poiché tale statuizione è pienamente nell'interesse della figlia comune.
Quanto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, i calendari di frequenza proposti dalle parti sono pressoché concordi e vengono, pertanto, stabiliti come in dispositivo, prevedendo una sostanziale permanenza paritetica.
Anche in merito all'attribuzione dei contributi pubblici spettanti per la figlia (tra cui, in particolare, l'assegno unico universale) al 100% alla madre, e alla ripartizione dello sgravio fiscale (in relazione alla percentuale effettivamente pagata, dunque in linea di massima al 50% per gli esborsi costituenti spese straordinarie), nonché alla ripartizione dell'onere delle spese straordinarie (al 50% a carico di ciascun genitore), le parti hanno formulato istanze concordi, che sono nell'interesse della figlia e che pertanto possono essere accolte.
Tema di discussione centrale è invece la regolamentazione del mantenimento ordinario per la figlia: mentre la ricorrente chiede la corresponsione di un contributo di mantenimento ordinario di € 800,00 mensili a carico del padre, quest'ultimo chiede la previsione del mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori e, di conseguenza (implicitamente), la ripartizione paritetica tra gli stessi delle spese ordinarie non duplicabili, con la previsione di un assegno perequativo di € 350,00 mensili a proprio carico.
A tale riguardo, occorre preliminarmente valutare se sia nell'interesse della figlia che la madre riceva un “classico” contributo al mantenimento (e debba quindi provvedere autonomamente al pagamento anche delle spese ordinarie non duplicabili, in particolare abbigliamento, ecc.) o se sia preferibile che tali spese siano ripartite tra i genitori, con l'eventuale previsione di un assegno perequativo in favore della madre.
Al riguardo, si osserva che la previsione del mantenimento diretto con ripartizione delle spese ordinarie non duplicabili si addice in particolare quando i tempi di permanenza del minore presso entrambi i genitori sono totalmente o pressoché paritetici, come nel caso di specie. Il vantaggio di tale regolamentazione è evidente: essa consente ad entrambi i genitori, che trascorrono ciascuno molto tempo con la figlia e sono pienamente coinvolti nella sua quotidianità, di partecipare attivamente alle decisioni e all'acquisto relative alle spese ordinarie (abbigliamento, materiale scolastico, ecc.). Tuttavia, tale regime presuppone necessariamente una buona capacità di collaborazione tra i genitori. Al fine di compensare eventuali differenze reddituali e patrimoniali significative tra i genitori e garantire alla figlia omogeneità nel tenore di vita presso entrambi i genitori, può in tali casi essere previsto un assegno perequativo a carico del genitore economicamente più forte. Si sottolinea che tale assegno non è da equipararsi al tradizionale contributo al mantenimento per i figli, poiché non è destinato a coprire (anche) le spese ordinarie non duplicabili, bensì a riequilibrare le pagina 4 di 7 capacità economiche delle parti, consentendo loro di assicurare alla figlia un medesimo standard di vita presso entrambi i genitori.
Nel caso di specie, sono previsti tempi di permanenza della figlia presso ciascuno dei genitori quasi paritetici. Dagli atti e dall'audizione delle parti è emerso chiaramente che, sebbene le parti non vadano sempre d'accordo, mantengono comunque un rapporto civile e sono entrambi fondamentalmente orientati al benessere della figlia, dimostrando una capacità di auto-contenimento nella discussione. Si può quindi presumere che riusciranno a risolvere anche in futuro in modo pacifico le questioni che possono sorgere con un regime di mantenimento diretto (con ripartizione quindi delle spese ordinarie non duplicabili). Per questo motivo, il Tribunale ritiene che tale soluzione sia nell'interesse della figlia.
Al contempo, le condizioni economiche delle parti sono tutt'altro che equivalenti.
La ricorrente è dipendente di un'agenzia di assicurazioni, con un contratto di lavoro part-time al 75% e con un reddito netto mensile di circa € 1.900,00 (calcolato su 12 mensilità), più circa € 300,00 mensili di contributi pubblici per la figlia. Sostiene un canone di locazione di € 1.150,00 mensili oltre spese accessorie. Ora, è evidente che il canone di locazione è relativamente elevato. D'altro canto va considerato che si tratta, da un lato, dell'abitazione in cui la ricorrente vive con la figlia già da 5 anni (tenuto conto che la figlia, per effetto della ripartizione paritetica dei tempi presso entrambi i genitori, cambia comunque ogni settimana più volte la "casa principale" e che la stessa, stando alle affermazioni del resistente, “ha vissuto con la madre nella casa familiare per 4 anni;
nell'attuale abitazione per 5 anni e con il padre dalla separazione ad oggi ha cambiato 3 alloggi”, ragion per cui non appare nell'interesse della figlia imporle nuovamente un trasloco) e che, dall'altro lato, un trasloco in un'abitazione più economica, considerati gli attuali prezzi elevati degli affitti a Bolzano, consentirebbe probabilmente un risparmio di circa massimo 150-200 Euro mensili, fermo restando che andrebbero considerate anche le spese di trasloco, che notoriamente ammontano a diverse migliaia di Euro.
Il resistente è titolare di uno studio di tatuaggi, esercitato in forma di impresa individuale ma comunque insieme ad un'altra persona, con la quale condivide i relativi oneri di locazione e di gestione. L'attività è coadiuvata da altri due tatuatori saltuari e da una collaboratrice che si occupa, anch'essa occasionalmente, del trucco semipermanente, i quali operano in regime di sublocazione dei locali commerciali.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che il resistente percepisce un reddito netto mensile netto di circa € 2.130,00.
Sebbene la ricorrente contesti l'attendibilità di tali dichiarazioni, non sono emersi in giudizio elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che consentano di ritenere che il Sig. percepisca ulteriori proventi significativi non dichiarati. In particolare, i CP_1 viaggi menzionati (tendenzialmente 1-2 all'anno, perlopiù brevi, prevalentemente in pagina 5 di 7 Italia o in Europa) e i veicoli in uso [due motociclette, di cui una venduta nelle more del giudizio, e una BMW, tutte usate] non sono sufficienti a giustificare un'attività istruttoria ex officio. Per tale motivo, il Tribunale ritiene superfluo disporre indagini tributarie in merito alla reale situazione economica del Sig. . CP_1
Dal 2016 ad oggi il Signor ha corrisposto per la figlia un importo mensile di € CP_1
350,00, cui si aggiungevano circa € 50,00 mensili per oneri accessori relativi ad abbigliamento e mensa.
Tenuto conto del deprezzamento monetario intervenuto nel corso del tempo, e al fine di garantire l'omogeneità del tenore di vita presso entrambi i genitori, appare giustificato disporre l'onere a carico del Signor del versamento di un assegno perequativo CP_1 mensile di € 450,00. In tal modo, si assicura che la figlia possa godere presso entrambi i genitori di un tenore di vita sostanzialmente analogo, in linea con le capacità economiche delle parti.
L'istanza del Signor volta ad ammonire la Signora è infondata. CP_1 Parte_1
Non è emerso, infatti, che il suo comportamento (riguardante le frequentazioni affettive) pregiudichi in alcun modo gli interessi della minore né le imponga una compagnia non appropriata. La relativa istanza viene pertanto respinta.
Considerato l'esito del procedimento, che vede un parziale accoglimento delle istanze di entrambe le parti, e tenuto conto della particolare natura degli interessi coinvolti le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
1.) dispone l'affidamento condiviso della minore (nata a Persona_3
Merano il 31.10.2015) ad entrambi i genitori e Parte_1 [...]
CP_1
2.) stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, la minore trascorrerà con il padre:
• ogni settimana dal mercoledì (dalle ore 19) fino a venerdì mattina (al rientro a scuola o, nel corso delle ferie scolastiche, con rientro dalla nonna materna o dalla madre entro le ore 10.30);
• a fine settimana alterni dal sabato mattina (ore 9.00) fino a lunedì mattina (al rientro a scuola o, nel corso delle ferie scolastiche, con rientro dalla nonna materna o dalla madre entro le ore 10.30).
Per il restante tempo la figlia minore starà con la madre. pagina 6 di 7 In aggiunta, trascorrerà con ciascun genitore:
• settimana di carnevale e di Pasqua con il padre, ferie natalizie e settimana di Ognissanti da dividere per metà ciascun genitore, alternando di anno in anno la prima e la seconda metà dei relativi periodi.
• tre settimane estive, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno.
3.) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 madre a titolo di assegno perequativo per il Parte_1 mantenimento della minore l'importo mensile di Euro 450,00, con Per_1 decorrenza da dicembre 2024, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT provinciali (prima rivalutazione in dicembre 2025);
4.) stabilisce che le spese ordinarie non duplicabili (quali abbigliamento, materiale scolastico e mensa scolastica) siano ripartite al 50% tra i genitori, previo accordo;
5.) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie, con rinvio al relativo protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Bolzano;
6.) attribuisce l'assegno unico universale ed eventuali ulteriori contributi pubblici in favore della minore alla madre;
Parte_1
7.) stabilisce che lo sgravio fiscale relativo alle spese straordinarie per la figlia sia ripartito tra i genitori in proporzione alla percentuale di spesa effettivamente sostenuta da ciascuno;
8.) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati: in persona dei seguenti magistrati: Julia DORFMANN presidente rel. Benedetta PONTARA giudice Ivan RAUZI giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3291/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Parte_1
VI SE ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. domiciliatario Raffaella Controparte_1
Zadra resistente e Pubblico Ministero intervenuto In punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) Causa trattenuta in decisione all'udienza dd. 02.10.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI di parte ricorrente
“1. Dichiarare l'affidamento condiviso della figlia con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre 2. Salvi diversi accordi tra le parti, dichiarare il convenuto tenuto alla frequentazione della figlia a fine settimana ogni settimana dal mercoledì dalle ore 19 fino a venerdì mattina al rientro a scuola o, nel corso delle ferie scolastiche, con rientro dalla nonna materna o dalla madre entro le ore 10.30; a fine settimana alterni dal sabato mattina fino a lunedì mattina al rientro a scuola o, nel corso delle ferie scolastiche, con rientro pagina 1 di 7 dalla nonna materna o dalla madre entro le ore 10.30. Oltre alla metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana. Oltre alle intere vacanze di carnevale e di Pasqua;
per la metà delle vacanze di Ognissanti;
oltre a tre settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive, concordando il periodo in forma scritta, anche via e-mail, entro il mese di aprile di ogni anno.
3. Dichiarare tenuto il convenuto ad una contribuzione in favore della figlia nell'importo di € 800 mensili, o diverso di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici ASTAT provinciali. Nonchè per il 50%, o diversa percentuale ritenuta di giustizia, di spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata, computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo- culturale durante l'anno scolastico e durante l'estate potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purchè in linea con le possibilità economiche delle parti). Oltre che per l'accudimento estivo della minore durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori (“estate ragazzi”, colonia, camp), e per il conseguimento della patente. Assegno unico universale ed eventuali ulteriori contributi pubblici in favore della madre. Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in relazione alla percentuale effettivamente pagata. In caso di disaccordi, con espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente.
4. Con vittoria di spese. In via istruttoria: [omissis].”
di parte resistente
“ Nel merito:
1. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa;
Persona_2
2. stabilire che, salvo diverso accordo, la figlia minore trascorrerà con il padre:
1. ogni mercoledì dal termine del lavoro da parte del padre fino a venerdì mattina al rientro a scuola, o nel corso delle ferie scolastiche, con rientro a Bolzano a casa madre entro le ore 10.30;
2. a fine settimana alterni dal venerdì sera al termine del lavoro da parte del padre fino a lunedì mattina al rientro a scuola o, nel corso delle ferie scolastiche, con rientro a Bolzano a casa della madre entro le ore 10.30; la consegna e la riconsegna della minore avverrà sempre a Bolzano;
3. le settimane di vacanza di carnevale e di Pasqua;
pagina 2 di 7
4. la metà della settimana di vacanza “Sharm”;
1. 3 settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive;
analogo diritto/dovere spetta anche alla madre;
2. fermo il diritto del padre di prendere con sé la figlia secondo quanto qui stabilito anche quando la minore trascorre del tempo con la nonna materna al di fuori dei periodi di vacanza scelti dalla madre come da punto 2 lettera e) e con consegna e riconsegna della minore a Bolzano;
3. dichiarare il padre tenuto a versare un contributo perequativo per il mantenimento della minore dell'importo mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese per Per_1 abbigliamento e per la mensa scolastica ed al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche previo accordo tra i genitori, con espresso richiamo al protocollo di intesa al momento vigente presso il Tribunale di Bolzano;
fermo restando che potrà continuare a frequentare il corso di sci invernale, Per_1 nonché il corso di danza contemporanea, due settimane di estate ragazzi;
4. assegno unico universale e contributi pubblici in favore della madre;
5. sgravio fiscale relativo alle spese straordinarie per la figlia in proporzione alla percentuale di spesa sostenuta da ciascun genitore;
6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.39 cpc. tenuto conto del fatto che la ricorrente persevera nel proprio comportamento in contrasto con l'interesse della minore, avendo la stessa messo in contatto la figlia nel giro di pochi mesi con le sue frequentazioni affettive e nello specifico con il signor , il signor CP_2 ed ora con il signor chiede al Tribunale di voler: Controparte_3 Testimone_1
ammonire la signora invitandola ad usare maggiore e più adeguata Parte_1 cautela nel rispetto delle esigenze di vita della minore in generale, nonché nel rispetto della sua sensibilità e dei suoi tempi di elaborazione, prima di portare a casa e/o a metterla a contatto con i nuovi partner o esplicitandone la natura della frequentazione;
In via istruttoria a prova diretta: [omissis].” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice."
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Può trovare senz'altro accoglimento la concorde domanda delle parti di disporre l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il Persona_3
31.10.2015) ad entrambi i genitori, poiché tale statuizione è pienamente nell'interesse della figlia comune.
Quanto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, i calendari di frequenza proposti dalle parti sono pressoché concordi e vengono, pertanto, stabiliti come in dispositivo, prevedendo una sostanziale permanenza paritetica.
Anche in merito all'attribuzione dei contributi pubblici spettanti per la figlia (tra cui, in particolare, l'assegno unico universale) al 100% alla madre, e alla ripartizione dello sgravio fiscale (in relazione alla percentuale effettivamente pagata, dunque in linea di massima al 50% per gli esborsi costituenti spese straordinarie), nonché alla ripartizione dell'onere delle spese straordinarie (al 50% a carico di ciascun genitore), le parti hanno formulato istanze concordi, che sono nell'interesse della figlia e che pertanto possono essere accolte.
Tema di discussione centrale è invece la regolamentazione del mantenimento ordinario per la figlia: mentre la ricorrente chiede la corresponsione di un contributo di mantenimento ordinario di € 800,00 mensili a carico del padre, quest'ultimo chiede la previsione del mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori e, di conseguenza (implicitamente), la ripartizione paritetica tra gli stessi delle spese ordinarie non duplicabili, con la previsione di un assegno perequativo di € 350,00 mensili a proprio carico.
A tale riguardo, occorre preliminarmente valutare se sia nell'interesse della figlia che la madre riceva un “classico” contributo al mantenimento (e debba quindi provvedere autonomamente al pagamento anche delle spese ordinarie non duplicabili, in particolare abbigliamento, ecc.) o se sia preferibile che tali spese siano ripartite tra i genitori, con l'eventuale previsione di un assegno perequativo in favore della madre.
Al riguardo, si osserva che la previsione del mantenimento diretto con ripartizione delle spese ordinarie non duplicabili si addice in particolare quando i tempi di permanenza del minore presso entrambi i genitori sono totalmente o pressoché paritetici, come nel caso di specie. Il vantaggio di tale regolamentazione è evidente: essa consente ad entrambi i genitori, che trascorrono ciascuno molto tempo con la figlia e sono pienamente coinvolti nella sua quotidianità, di partecipare attivamente alle decisioni e all'acquisto relative alle spese ordinarie (abbigliamento, materiale scolastico, ecc.). Tuttavia, tale regime presuppone necessariamente una buona capacità di collaborazione tra i genitori. Al fine di compensare eventuali differenze reddituali e patrimoniali significative tra i genitori e garantire alla figlia omogeneità nel tenore di vita presso entrambi i genitori, può in tali casi essere previsto un assegno perequativo a carico del genitore economicamente più forte. Si sottolinea che tale assegno non è da equipararsi al tradizionale contributo al mantenimento per i figli, poiché non è destinato a coprire (anche) le spese ordinarie non duplicabili, bensì a riequilibrare le pagina 4 di 7 capacità economiche delle parti, consentendo loro di assicurare alla figlia un medesimo standard di vita presso entrambi i genitori.
Nel caso di specie, sono previsti tempi di permanenza della figlia presso ciascuno dei genitori quasi paritetici. Dagli atti e dall'audizione delle parti è emerso chiaramente che, sebbene le parti non vadano sempre d'accordo, mantengono comunque un rapporto civile e sono entrambi fondamentalmente orientati al benessere della figlia, dimostrando una capacità di auto-contenimento nella discussione. Si può quindi presumere che riusciranno a risolvere anche in futuro in modo pacifico le questioni che possono sorgere con un regime di mantenimento diretto (con ripartizione quindi delle spese ordinarie non duplicabili). Per questo motivo, il Tribunale ritiene che tale soluzione sia nell'interesse della figlia.
Al contempo, le condizioni economiche delle parti sono tutt'altro che equivalenti.
La ricorrente è dipendente di un'agenzia di assicurazioni, con un contratto di lavoro part-time al 75% e con un reddito netto mensile di circa € 1.900,00 (calcolato su 12 mensilità), più circa € 300,00 mensili di contributi pubblici per la figlia. Sostiene un canone di locazione di € 1.150,00 mensili oltre spese accessorie. Ora, è evidente che il canone di locazione è relativamente elevato. D'altro canto va considerato che si tratta, da un lato, dell'abitazione in cui la ricorrente vive con la figlia già da 5 anni (tenuto conto che la figlia, per effetto della ripartizione paritetica dei tempi presso entrambi i genitori, cambia comunque ogni settimana più volte la "casa principale" e che la stessa, stando alle affermazioni del resistente, “ha vissuto con la madre nella casa familiare per 4 anni;
nell'attuale abitazione per 5 anni e con il padre dalla separazione ad oggi ha cambiato 3 alloggi”, ragion per cui non appare nell'interesse della figlia imporle nuovamente un trasloco) e che, dall'altro lato, un trasloco in un'abitazione più economica, considerati gli attuali prezzi elevati degli affitti a Bolzano, consentirebbe probabilmente un risparmio di circa massimo 150-200 Euro mensili, fermo restando che andrebbero considerate anche le spese di trasloco, che notoriamente ammontano a diverse migliaia di Euro.
Il resistente è titolare di uno studio di tatuaggi, esercitato in forma di impresa individuale ma comunque insieme ad un'altra persona, con la quale condivide i relativi oneri di locazione e di gestione. L'attività è coadiuvata da altri due tatuatori saltuari e da una collaboratrice che si occupa, anch'essa occasionalmente, del trucco semipermanente, i quali operano in regime di sublocazione dei locali commerciali.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che il resistente percepisce un reddito netto mensile netto di circa € 2.130,00.
Sebbene la ricorrente contesti l'attendibilità di tali dichiarazioni, non sono emersi in giudizio elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che consentano di ritenere che il Sig. percepisca ulteriori proventi significativi non dichiarati. In particolare, i CP_1 viaggi menzionati (tendenzialmente 1-2 all'anno, perlopiù brevi, prevalentemente in pagina 5 di 7 Italia o in Europa) e i veicoli in uso [due motociclette, di cui una venduta nelle more del giudizio, e una BMW, tutte usate] non sono sufficienti a giustificare un'attività istruttoria ex officio. Per tale motivo, il Tribunale ritiene superfluo disporre indagini tributarie in merito alla reale situazione economica del Sig. . CP_1
Dal 2016 ad oggi il Signor ha corrisposto per la figlia un importo mensile di € CP_1
350,00, cui si aggiungevano circa € 50,00 mensili per oneri accessori relativi ad abbigliamento e mensa.
Tenuto conto del deprezzamento monetario intervenuto nel corso del tempo, e al fine di garantire l'omogeneità del tenore di vita presso entrambi i genitori, appare giustificato disporre l'onere a carico del Signor del versamento di un assegno perequativo CP_1 mensile di € 450,00. In tal modo, si assicura che la figlia possa godere presso entrambi i genitori di un tenore di vita sostanzialmente analogo, in linea con le capacità economiche delle parti.
L'istanza del Signor volta ad ammonire la Signora è infondata. CP_1 Parte_1
Non è emerso, infatti, che il suo comportamento (riguardante le frequentazioni affettive) pregiudichi in alcun modo gli interessi della minore né le imponga una compagnia non appropriata. La relativa istanza viene pertanto respinta.
Considerato l'esito del procedimento, che vede un parziale accoglimento delle istanze di entrambe le parti, e tenuto conto della particolare natura degli interessi coinvolti le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
1.) dispone l'affidamento condiviso della minore (nata a Persona_3
Merano il 31.10.2015) ad entrambi i genitori e Parte_1 [...]
CP_1
2.) stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, la minore trascorrerà con il padre:
• ogni settimana dal mercoledì (dalle ore 19) fino a venerdì mattina (al rientro a scuola o, nel corso delle ferie scolastiche, con rientro dalla nonna materna o dalla madre entro le ore 10.30);
• a fine settimana alterni dal sabato mattina (ore 9.00) fino a lunedì mattina (al rientro a scuola o, nel corso delle ferie scolastiche, con rientro dalla nonna materna o dalla madre entro le ore 10.30).
Per il restante tempo la figlia minore starà con la madre. pagina 6 di 7 In aggiunta, trascorrerà con ciascun genitore:
• settimana di carnevale e di Pasqua con il padre, ferie natalizie e settimana di Ognissanti da dividere per metà ciascun genitore, alternando di anno in anno la prima e la seconda metà dei relativi periodi.
• tre settimane estive, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno.
3.) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 madre a titolo di assegno perequativo per il Parte_1 mantenimento della minore l'importo mensile di Euro 450,00, con Per_1 decorrenza da dicembre 2024, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT provinciali (prima rivalutazione in dicembre 2025);
4.) stabilisce che le spese ordinarie non duplicabili (quali abbigliamento, materiale scolastico e mensa scolastica) siano ripartite al 50% tra i genitori, previo accordo;
5.) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie, con rinvio al relativo protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Bolzano;
6.) attribuisce l'assegno unico universale ed eventuali ulteriori contributi pubblici in favore della minore alla madre;
Parte_1
7.) stabilisce che lo sgravio fiscale relativo alle spese straordinarie per la figlia sia ripartito tra i genitori in proporzione alla percentuale di spesa effettivamente sostenuta da ciascuno;
8.) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
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