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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/12/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3409/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento dell'11.10.2025, lette le note depositate dall'unica parte costituita, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3409 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti dall' Avv. Antonio Briguglio, Avv. Roberto Vaccarella e Avv. Pasqualino Mastrilli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in S. Nicolò a Tordino (TE), via B. Croce n. 6; Appellante CONTRO
Controparte_1
Appellata contumace OGGETTO: Giudizio di appello. Risarcimento danni. Somministrazione energia elettrica. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza: (i) dichiarare l'assoluta assenza di responsabilità di rispetto ai fatti di causa e Parte_1 che nulla è dovuto ad alcun titolo da a (P.IVA Parte_1 Controparte_1
); P.IVA_1
(ii) condannare (P.IVA , in persona del l.r.p.t., alla restituzione in Controparte_1 P.IVA_1 favore dell'appellante dell'importo di € 3.266,18, pari a quanto corrisposto da Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali maturati dalla data del
[...] pagamento. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali” pagina 1 di 6 SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 248/2022 nella quale il Giudice di Pace di Teramo, in accoglimento della domanda proposta dalla società l'aveva condannata al Controparte_1 pagamento di € 1.700 (di cui € 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 700,00 a titolo di lucro cessante) oltre interessi dalla data del sinistro al saldo e al pagamento delle spese processuali a titolo di risarcimento dei danni alla stessa cagionati per effetto dell'interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica presso l'immobile di sua proprietà dal 16.01.2017 al 26.01.2017 in conseguenza delle abbondanti precipitazioni nevose. In particolare, la società appellante ha impugnato la citata sentenza sostenendone l'erroneità per aver ritenuto sussistente la propria legittimazione passiva (la quale, in ragione dell'assenza di un rapporto contrattuale con la controparte, spetterebbe esclusivamente alle singole società venditrici di energia elettrica), per aver escluso la ricorrenza dell'esimente della forza maggiore (essendo l'interruzione di energia elettrica conseguenza dell'eccezionale nevicata protrattasi dal 15 al 24 gennaio 2017 nonché alla concomitante attività sismica iniziata il 18.01.2017) nonché per aver erroneamente ritenuto provati i danni lamentati dalla società Controparte_1
Ha, pertanto, richiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata con condanna della società appellata alla restituzione di quanto a questa corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
2. La società nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, non si è Controparte_1 costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
3. La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
4. Con il primo motivo di appello la società ha contestato l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto sussistente la propria legittimazione passiva atteso che, per effetto del d.l. n. 73/2007 (successivamente convertito con l. n. 125/2007), la stessa non può più stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con gli utenti, essendo solo proprietaria delle reti per la consegna e la distribuzione di energia. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
– condivisa dall'intestato Tribunale – ove l'interruzione di energia elettrica discenda, come pacificamente nel caso di specie, dal mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o dalla struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettagli, “la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.”. In altri termini, “le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia”, non essendo “dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto” non sono pagina 2 di 6 legittimate a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., “della relativa mancata erogazione per un fatto imputabile al mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio” (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 29 luglio 2010 n. 17705; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 22 dicembre 2011, n. 28488; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 20 gennaio 2012, n. 822; Cass. civ., sez. 6 - 3, 13 febbraio 2015, n. 2964; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1581). Ne deriva, a contrario, la legittimazione dell'odierna appellante in quanto società proprietaria delle reti di energia elettrica che si occupa della distribuzione della stessa ai clienti finali. A ciò si aggiunga la considerazione per cui anche la società proprietaria delle reti che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica mediante le stesse opera nella filiera elettrica, unitamente a diversi soggetti, al fine del raggiungimento del risultato finale, ossia al fine dell'erogazione dell'energia elettrica ai clienti finali. In quest'ottica “se si considera l'essenza del contratto di cui si discute – in cui i rapporti tra società ed utente sorgono e si muovono nell'ambito di un diritto soggettivo perfetto - e l'essere lo stesso comunque connesso all'erogazione di un servizio di pubblica utilità, appare evidente che la riaccensione del sistema elettrico, e dunque l'insieme delle operazioni che devono riportare in funzione il sistema stesso dopo un suo eventuale collasso, non può che implicare il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i soggetti della filiera elettrica, e dunque, ai fini che qui interessano tanto, a monte, della società venditrice, quale diretto interlocutore contrattuale dell'utente finale, quanto, a valle, della società di distribuzione, quale soggetto comunque operante all'interno della filiera elettrica ai fini del raggiungimento del risultato negoziale sotteso al contratto di fornitura di energia elettrica” (cfr. Tribunale di Teramo, sentenza n. 1193/2019 pubbl. il 16/12/2019).
[... In ogni caso, anche a voler ritenere insussistente l'eventuale responsabilità contrattuale della quest'ultima è legittimata a contraddire a titolo di eventuale responsabilità Controparte_2 extracontrattuale ex artt. 2043-2050-2051 c.c., essendo pacifica la sua natura di custode dell'impianto e di esercente attività pericolosa (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15 maggio 2007, n. 11193).
5. Nel merito i fatti di causa, quali risultati dalla documentazione prodotta in giudizio e dall'istruttoria svolta in primo grado, possono essere così sintetizzati:
- presso i locali di proprietà della società siti in Cellino Attanasio vi è stata, Controparte_1 senza alcun preavviso, l'interruzione di energia elettrica a far data dal 16.01.2017 (vd. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione della società in primo grado); Parte_1
- l' utenza elettrica intestata alla società era alimentata dalla linea MT 39995 Controparte_1 denominata “CERIGNANO” (circostanza pacifica);
- l'interruzione dell'energia elettrica è stata conseguenza del cedimento dei cavi conduttori della linea MT “CERIGNANO” a causa della caduta di alberi siti fuori la fascia asservita agli impianti e del sovraccarico meccanico dovuto al formarsi di manicotti di ghiaccio sugli impianti, il quale aveva comportato delle sollecitazioni superiori a quelle previste dalla normativa CEI seguita per la realizzazione degli impianti (vd. testimonianza verbale di udienza del Testimone_1
3.02.2022);
- la società appellante ha provveduto regolarmente alla periodica ordinaria attività di pagina 3 di 6 manutenzione generale (vd. testimonianza verbale di udienza del 3.02.2022); Testimone_1
- dal 15 gennaio 2017 al 24 gennaio 2017 si sono verificate intense precipitazioni nevose che hanno determinato disservizi sulla rete elettrica in diversi ambiti del territorio teramano e dal 18 gennaio 2017 si è verificata anche una grave attività sismica (circostanza pacifica, vd. anche doc. 1,2,3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della società in primo Parte_1 grado);
- con ordinanza n. 436 del 22.1.2017 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.1.2017), è stato prorogato lo stato di emergenza dichiarato ad agosto del 2016 per il sisma che aveva colpito il centro Italia, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici “nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato le medesime regioni a partire dalla seconda decade di gennaio 2017” (circostanza pacifica);
- in ragione di tali intense nevicate molte strade sono state chiuse e per ripristinare la situazione si è reso necessario l'intervento di mezzi speciali e di molto personale (vd. testimonianza Tes_1
verbale di udienza del 3.02.2022).
[...]
6. In punto di diritto, a prescindere dalla qualificazione della natura giuridica della responsabilità della società appellante come di natura contrattuale ovvero di natura extracontrattuale, il danneggiante/creditore per andare esente da responsabilità deve fornire la prova della sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, al fine di poter ritenere integrata l'esimente del caso fortuito o della forza maggiore, è necessario che le precipitazioni atmosferiche presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità (cfr., tra le altre, Cass. 21/01/1987, n. 522; Cass. 11/05/1991, n. 5267; Cass. 22/05/1998, n. 5133; Cass. 26/01/1999, n. 674; Cass. 09/03/2010, n5658; Cass. 17/12/2014, n. 26545; Cass. 24/09/2015, n. 18877; Cass. 24/03/2016, n. 5877; Cass. 28/07/2017, n. 18856), occorrendo, quindi, che dette precipitazioni abbiano un'intensità tale da interrompere tout court il nesso eziologico tra la condotta e l'evento lesivo di guisa che lo stesso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (cfr. Cass. civ., sez. 3, 24 marzo 2016, n. 5877). In altri termini, per ravvisarsi una causa di forza maggiore tale da elidere la responsabilità del danneggiante è necessario che l' “evento meteorologico, anche di notevole intensità” “risulti provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione” (cfr. Cass. civ., sez. U, 26 febbraio 2021, n. 5422).
6.1. Ritiene il Tribunale che, alla luce di quanto emerso dal corso dell'istruttoria di primo grado, ricorrono entrambi i requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità degli eventi naturali verificatisi, con conseguente integrazione dell'esimente del caso fortuito. Questo perché il combinarsi di diversi fenomeni di rilevante entità (quali l'abbondante precipitazione nevosa concentratasi in un ristretto arco temporale in concomitanza con l'attività sismica), oltre ad essere ex ante ragionevolmente imprevedibile nonostante la zona montana oggetto pagina 4 di 6 di causa, rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit. In altri termini: i) rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit il combinarsi di più fenomeni atmosferici di rilevantissima entità, ovvero di neve e ghiaccio che, sovrapponendosi ad una contestuale attività sismica, sfocino poi anche in valanghe;
ii) in base ad una valutazione ex ante e obiettiva, non può dirsi ragionevolmente prevedibile che fenomeni di tal fatta si verifichino congiuntamente. Né può addebitarsi alla società odierna appellante una forma di responsabilità per omissione dell'attività manutentiva delle reti di distribuzione dell'energia elettrica avendo il testimone confermato il regolare svolgimento dell'ordinaria attività di manutenzione (vd. Testimone_1 verbale di udienza del 3.02.2022), circostanza – peraltro – che può ritenersi incontestata essendosi parte appellata limitata a dedurre del tutto genericamente che il fatto che l'interruzione dell'energia elettrica si sia verificata qualche ora dopo l'inizio delle precipitazioni dimostrerebbe la sussistenza di difetti nella manutenzione della linea elettrica. Né, infine, una forma di responsabilità può essere ascritta alla società appellante in relazione ai tempi di ripristino della fornitura di energia elettrica avendo l'istruttoria svoltasi in primo grado confermato la situazione particolarmente complessa in cui versava la zona nel periodo in questione. In particolare, dall'istruttoria svolta è emerso che:
- la situazione metereologica sopra descritta aveva determinato numerose interruzioni alla fornitura di energia elettrica in una vasta zona del teramano, con conseguente necessità di eseguire numerose operazioni di ripristino del servizio che hanno visto il coinvolgimento di mezzi pesanti nonché di numeroso personale, anche di ditte esterne (vd. testimonianza verbale Testimone_1 di udienza del 3.02.2022);
- le strade per raggiungere i luoghi di causa non erano state pulite dai competenti enti locali, avendo – quindi – la società odierna appellante avuto difficoltà nel raggiungerli (vd. testimonianza verbale di udienza del 3.02.2022). Testimone_1
Alla luce di quanto esposto non può addebitarsi alcuna colpa in capo alla appellante in Pt_2 relazione ai tempi di recupero del servizio, considerando i numerosi interventi da effettuare e le difficoltà di percorrenza delle strade in questione, stante i ritardi – confermati dalla stessa parte odierna appellata – di pulizia e sgombero delle stesse. Ne deriva l'insussistenza della responsabilità della società odierna appellante nella causazione dei danni lamentati dalla società dovendo il guasto ascriversi ad una situazione Controparte_1 metereologica di straordinaria entità e dovendo ritenersi i tempi dell'intervento di ripristino del tutto ragionevoli.
7. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex pagina 5 di 6 multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. In ragione dell'accoglimento dell'appello proposto dalla società deve Parte_1 essere anche accolta la domanda di restituzione delle somme dalla stessa corrisposte alla società
[...] in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, Controparte_1 ordinanza 15 marzo 2021, n. 7144). Quest'ultima, pertanto, deve essere condannata alla restituzione in favore dell'odierna appellante di € 3.266,18 oltre interessi legali dalla data del pagamento (11.08.2022) al saldo (vd. doc. allegato al deposito del 13.11.2025).
9. In ragione dell'accoglimento della sentenza di primo grado le spese di lite devono essere riformate. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, si liquidano in € 1.205,00 (€ 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 405,00 per la fase decisionale).
9.1. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta si liquidano in € 2.127,00 (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta non essendo stata svolta attività istruttoria – ed € 851,00 per la fase decisionale)
P.Q.M.
[... Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro disattesa ogni contraria istanza, Controparte_2 Controparte_1 deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 248/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla società
[...] nei confronti della predetta società; Controparte_1
2) per l'effetto, condanna la società alla restituzione in favore della società Controparte_1 appellante di € 3.266,18 oltre interessi legali dalla data del pagamento (11.08.2022) al saldo;
3) condanna la società al pagamento delle spese di lite relative al primo grado Controparte_1 di giudizio in favore della società che si liquidano in € 1.205,00 per onorario Parte_1 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
4) condanna la società al pagamento delle spese di lite relative al presente Controparte_1 grado di giudizio in favore della società che si liquidano in € 174,00 per Parte_1 anticipazioni ed € 2.127,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
Teramo, 4.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento dell'11.10.2025, lette le note depositate dall'unica parte costituita, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3409 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti dall' Avv. Antonio Briguglio, Avv. Roberto Vaccarella e Avv. Pasqualino Mastrilli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in S. Nicolò a Tordino (TE), via B. Croce n. 6; Appellante CONTRO
Controparte_1
Appellata contumace OGGETTO: Giudizio di appello. Risarcimento danni. Somministrazione energia elettrica. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza: (i) dichiarare l'assoluta assenza di responsabilità di rispetto ai fatti di causa e Parte_1 che nulla è dovuto ad alcun titolo da a (P.IVA Parte_1 Controparte_1
); P.IVA_1
(ii) condannare (P.IVA , in persona del l.r.p.t., alla restituzione in Controparte_1 P.IVA_1 favore dell'appellante dell'importo di € 3.266,18, pari a quanto corrisposto da Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali maturati dalla data del
[...] pagamento. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali” pagina 1 di 6 SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 248/2022 nella quale il Giudice di Pace di Teramo, in accoglimento della domanda proposta dalla società l'aveva condannata al Controparte_1 pagamento di € 1.700 (di cui € 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 700,00 a titolo di lucro cessante) oltre interessi dalla data del sinistro al saldo e al pagamento delle spese processuali a titolo di risarcimento dei danni alla stessa cagionati per effetto dell'interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica presso l'immobile di sua proprietà dal 16.01.2017 al 26.01.2017 in conseguenza delle abbondanti precipitazioni nevose. In particolare, la società appellante ha impugnato la citata sentenza sostenendone l'erroneità per aver ritenuto sussistente la propria legittimazione passiva (la quale, in ragione dell'assenza di un rapporto contrattuale con la controparte, spetterebbe esclusivamente alle singole società venditrici di energia elettrica), per aver escluso la ricorrenza dell'esimente della forza maggiore (essendo l'interruzione di energia elettrica conseguenza dell'eccezionale nevicata protrattasi dal 15 al 24 gennaio 2017 nonché alla concomitante attività sismica iniziata il 18.01.2017) nonché per aver erroneamente ritenuto provati i danni lamentati dalla società Controparte_1
Ha, pertanto, richiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata con condanna della società appellata alla restituzione di quanto a questa corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
2. La società nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, non si è Controparte_1 costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
3. La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
4. Con il primo motivo di appello la società ha contestato l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto sussistente la propria legittimazione passiva atteso che, per effetto del d.l. n. 73/2007 (successivamente convertito con l. n. 125/2007), la stessa non può più stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con gli utenti, essendo solo proprietaria delle reti per la consegna e la distribuzione di energia. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
– condivisa dall'intestato Tribunale – ove l'interruzione di energia elettrica discenda, come pacificamente nel caso di specie, dal mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o dalla struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettagli, “la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.”. In altri termini, “le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia”, non essendo “dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto” non sono pagina 2 di 6 legittimate a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., “della relativa mancata erogazione per un fatto imputabile al mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio” (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 29 luglio 2010 n. 17705; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 22 dicembre 2011, n. 28488; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 20 gennaio 2012, n. 822; Cass. civ., sez. 6 - 3, 13 febbraio 2015, n. 2964; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1581). Ne deriva, a contrario, la legittimazione dell'odierna appellante in quanto società proprietaria delle reti di energia elettrica che si occupa della distribuzione della stessa ai clienti finali. A ciò si aggiunga la considerazione per cui anche la società proprietaria delle reti che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica mediante le stesse opera nella filiera elettrica, unitamente a diversi soggetti, al fine del raggiungimento del risultato finale, ossia al fine dell'erogazione dell'energia elettrica ai clienti finali. In quest'ottica “se si considera l'essenza del contratto di cui si discute – in cui i rapporti tra società ed utente sorgono e si muovono nell'ambito di un diritto soggettivo perfetto - e l'essere lo stesso comunque connesso all'erogazione di un servizio di pubblica utilità, appare evidente che la riaccensione del sistema elettrico, e dunque l'insieme delle operazioni che devono riportare in funzione il sistema stesso dopo un suo eventuale collasso, non può che implicare il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i soggetti della filiera elettrica, e dunque, ai fini che qui interessano tanto, a monte, della società venditrice, quale diretto interlocutore contrattuale dell'utente finale, quanto, a valle, della società di distribuzione, quale soggetto comunque operante all'interno della filiera elettrica ai fini del raggiungimento del risultato negoziale sotteso al contratto di fornitura di energia elettrica” (cfr. Tribunale di Teramo, sentenza n. 1193/2019 pubbl. il 16/12/2019).
[... In ogni caso, anche a voler ritenere insussistente l'eventuale responsabilità contrattuale della quest'ultima è legittimata a contraddire a titolo di eventuale responsabilità Controparte_2 extracontrattuale ex artt. 2043-2050-2051 c.c., essendo pacifica la sua natura di custode dell'impianto e di esercente attività pericolosa (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15 maggio 2007, n. 11193).
5. Nel merito i fatti di causa, quali risultati dalla documentazione prodotta in giudizio e dall'istruttoria svolta in primo grado, possono essere così sintetizzati:
- presso i locali di proprietà della società siti in Cellino Attanasio vi è stata, Controparte_1 senza alcun preavviso, l'interruzione di energia elettrica a far data dal 16.01.2017 (vd. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione della società in primo grado); Parte_1
- l' utenza elettrica intestata alla società era alimentata dalla linea MT 39995 Controparte_1 denominata “CERIGNANO” (circostanza pacifica);
- l'interruzione dell'energia elettrica è stata conseguenza del cedimento dei cavi conduttori della linea MT “CERIGNANO” a causa della caduta di alberi siti fuori la fascia asservita agli impianti e del sovraccarico meccanico dovuto al formarsi di manicotti di ghiaccio sugli impianti, il quale aveva comportato delle sollecitazioni superiori a quelle previste dalla normativa CEI seguita per la realizzazione degli impianti (vd. testimonianza verbale di udienza del Testimone_1
3.02.2022);
- la società appellante ha provveduto regolarmente alla periodica ordinaria attività di pagina 3 di 6 manutenzione generale (vd. testimonianza verbale di udienza del 3.02.2022); Testimone_1
- dal 15 gennaio 2017 al 24 gennaio 2017 si sono verificate intense precipitazioni nevose che hanno determinato disservizi sulla rete elettrica in diversi ambiti del territorio teramano e dal 18 gennaio 2017 si è verificata anche una grave attività sismica (circostanza pacifica, vd. anche doc. 1,2,3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della società in primo Parte_1 grado);
- con ordinanza n. 436 del 22.1.2017 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.1.2017), è stato prorogato lo stato di emergenza dichiarato ad agosto del 2016 per il sisma che aveva colpito il centro Italia, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici “nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato le medesime regioni a partire dalla seconda decade di gennaio 2017” (circostanza pacifica);
- in ragione di tali intense nevicate molte strade sono state chiuse e per ripristinare la situazione si è reso necessario l'intervento di mezzi speciali e di molto personale (vd. testimonianza Tes_1
verbale di udienza del 3.02.2022).
[...]
6. In punto di diritto, a prescindere dalla qualificazione della natura giuridica della responsabilità della società appellante come di natura contrattuale ovvero di natura extracontrattuale, il danneggiante/creditore per andare esente da responsabilità deve fornire la prova della sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, al fine di poter ritenere integrata l'esimente del caso fortuito o della forza maggiore, è necessario che le precipitazioni atmosferiche presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità (cfr., tra le altre, Cass. 21/01/1987, n. 522; Cass. 11/05/1991, n. 5267; Cass. 22/05/1998, n. 5133; Cass. 26/01/1999, n. 674; Cass. 09/03/2010, n5658; Cass. 17/12/2014, n. 26545; Cass. 24/09/2015, n. 18877; Cass. 24/03/2016, n. 5877; Cass. 28/07/2017, n. 18856), occorrendo, quindi, che dette precipitazioni abbiano un'intensità tale da interrompere tout court il nesso eziologico tra la condotta e l'evento lesivo di guisa che lo stesso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (cfr. Cass. civ., sez. 3, 24 marzo 2016, n. 5877). In altri termini, per ravvisarsi una causa di forza maggiore tale da elidere la responsabilità del danneggiante è necessario che l' “evento meteorologico, anche di notevole intensità” “risulti provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione” (cfr. Cass. civ., sez. U, 26 febbraio 2021, n. 5422).
6.1. Ritiene il Tribunale che, alla luce di quanto emerso dal corso dell'istruttoria di primo grado, ricorrono entrambi i requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità degli eventi naturali verificatisi, con conseguente integrazione dell'esimente del caso fortuito. Questo perché il combinarsi di diversi fenomeni di rilevante entità (quali l'abbondante precipitazione nevosa concentratasi in un ristretto arco temporale in concomitanza con l'attività sismica), oltre ad essere ex ante ragionevolmente imprevedibile nonostante la zona montana oggetto pagina 4 di 6 di causa, rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit. In altri termini: i) rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit il combinarsi di più fenomeni atmosferici di rilevantissima entità, ovvero di neve e ghiaccio che, sovrapponendosi ad una contestuale attività sismica, sfocino poi anche in valanghe;
ii) in base ad una valutazione ex ante e obiettiva, non può dirsi ragionevolmente prevedibile che fenomeni di tal fatta si verifichino congiuntamente. Né può addebitarsi alla società odierna appellante una forma di responsabilità per omissione dell'attività manutentiva delle reti di distribuzione dell'energia elettrica avendo il testimone confermato il regolare svolgimento dell'ordinaria attività di manutenzione (vd. Testimone_1 verbale di udienza del 3.02.2022), circostanza – peraltro – che può ritenersi incontestata essendosi parte appellata limitata a dedurre del tutto genericamente che il fatto che l'interruzione dell'energia elettrica si sia verificata qualche ora dopo l'inizio delle precipitazioni dimostrerebbe la sussistenza di difetti nella manutenzione della linea elettrica. Né, infine, una forma di responsabilità può essere ascritta alla società appellante in relazione ai tempi di ripristino della fornitura di energia elettrica avendo l'istruttoria svoltasi in primo grado confermato la situazione particolarmente complessa in cui versava la zona nel periodo in questione. In particolare, dall'istruttoria svolta è emerso che:
- la situazione metereologica sopra descritta aveva determinato numerose interruzioni alla fornitura di energia elettrica in una vasta zona del teramano, con conseguente necessità di eseguire numerose operazioni di ripristino del servizio che hanno visto il coinvolgimento di mezzi pesanti nonché di numeroso personale, anche di ditte esterne (vd. testimonianza verbale Testimone_1 di udienza del 3.02.2022);
- le strade per raggiungere i luoghi di causa non erano state pulite dai competenti enti locali, avendo – quindi – la società odierna appellante avuto difficoltà nel raggiungerli (vd. testimonianza verbale di udienza del 3.02.2022). Testimone_1
Alla luce di quanto esposto non può addebitarsi alcuna colpa in capo alla appellante in Pt_2 relazione ai tempi di recupero del servizio, considerando i numerosi interventi da effettuare e le difficoltà di percorrenza delle strade in questione, stante i ritardi – confermati dalla stessa parte odierna appellata – di pulizia e sgombero delle stesse. Ne deriva l'insussistenza della responsabilità della società odierna appellante nella causazione dei danni lamentati dalla società dovendo il guasto ascriversi ad una situazione Controparte_1 metereologica di straordinaria entità e dovendo ritenersi i tempi dell'intervento di ripristino del tutto ragionevoli.
7. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex pagina 5 di 6 multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
8. In ragione dell'accoglimento dell'appello proposto dalla società deve Parte_1 essere anche accolta la domanda di restituzione delle somme dalla stessa corrisposte alla società
[...] in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, Controparte_1 ordinanza 15 marzo 2021, n. 7144). Quest'ultima, pertanto, deve essere condannata alla restituzione in favore dell'odierna appellante di € 3.266,18 oltre interessi legali dalla data del pagamento (11.08.2022) al saldo (vd. doc. allegato al deposito del 13.11.2025).
9. In ragione dell'accoglimento della sentenza di primo grado le spese di lite devono essere riformate. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, si liquidano in € 1.205,00 (€ 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 405,00 per la fase decisionale).
9.1. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta si liquidano in € 2.127,00 (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta non essendo stata svolta attività istruttoria – ed € 851,00 per la fase decisionale)
P.Q.M.
[... Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro disattesa ogni contraria istanza, Controparte_2 Controparte_1 deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 248/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla società
[...] nei confronti della predetta società; Controparte_1
2) per l'effetto, condanna la società alla restituzione in favore della società Controparte_1 appellante di € 3.266,18 oltre interessi legali dalla data del pagamento (11.08.2022) al saldo;
3) condanna la società al pagamento delle spese di lite relative al primo grado Controparte_1 di giudizio in favore della società che si liquidano in € 1.205,00 per onorario Parte_1 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
4) condanna la società al pagamento delle spese di lite relative al presente Controparte_1 grado di giudizio in favore della società che si liquidano in € 174,00 per Parte_1 anticipazioni ed € 2.127,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
Teramo, 4.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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