Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 485 cod. pen., nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi non solo gli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma anche quelli relativi a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. (Fattispecie relativa all'apposizione di una falsa firma di un architetto su un allegato planimetrico depositato unitamente alla dichiarazione di inizio attività di lavori di ristrutturazione di un fabbricato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2014, n. 7703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7703 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI MA - Presidente - del 16/10/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 3046
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 4794/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC NA N. IL 06/10/1949;
avverso la sentenza n. 644/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Procuratore Generale, in persona in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputata, avv. Del Bianco Fabiomassimo, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29.3.2013 la Corte d' Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa in data 23.3.2011 dal Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RA DA in ordine al residuo reato ascrittole, di cui all'art. 485 c.p. - per avere, al fine di procurarsi un titolo per poter eseguire i lavori, apposto la falsa firma di HE MA su un allegato planimetrico, depositato al Comune di Rimini in data 20.5.2003, unitamente alla dichiarazione di inizio attività dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà della RA, di suo fratello e della HE - perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza appellata e segnatamente la condanna della predetta al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 20.000,00, in favore di HE MA, con il riconoscimento in favore di quest'ultima di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 5000,00.
2. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali - dopo aver premesso che l'impugnazione si riferisce al punto della decisione con il quale la sentenza di secondo grado, pur dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione, ha confermato, ai soli fini civilistici, le valutazioni compiute dal primo Giudice in punto di responsabilità dell'imputata per l'addebito di cui all'art. 485 c.p. - ha dedotto:
- con il primo motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 485 c.p., per carenza dell'elemento oggettivo ed il vizio motivazionale sul punto, atteso che nella fattispecie in esame non trattasi di una scrittura privata, consistendo l'atto incriminato in un elaborato grafico allegato alla D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) - presentata all'Ufficio Tecnico del Comune di Rimini, per conto della RA, dal Geom. Fabbri Daniele - che sul frontespizio recava le tre firme dei comproprietari dell'immobile interessato dai lavori;
si trattava, dunque, di un elaborato illustrativo dei lavori, laddove le tre firme presenti sul frontespizio non erano le firme dei committenti dei lavori, bensì unicamente quelle dei comproprietari dell'immobile, formalità questa, oggi, nemmeno più richiesta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Rimini, che aveva la precipua finalità di indicare appunto i comproprietari al fine di "formalizzare" l'incarico al tecnico che presentava la D.I.A.; solo la dichiarazione di inizio attività può considerarsi una scrittura privata, nel senso giuridicamente previsto dall'art. 485 c.p., e non anche l'allegato elaborato grafico, di per sè non veicolante alcun effetto giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi mancante, nella fattispecie, l'elemento oggettivo fondamentale per contestare una condotta di falsità in scrittura privata;
- con il secondo motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 485 c.p., nonché il vizio motivazionale in ordine all'elemento soggettivo, atteso che l'elemento soggettivo del reato di falsità in scrittura privata è caratterizzato dal dolo specifico, in particolare dal fine di vantaggio, laddove, ammesso e non concesso che la firma apposta su tale documento fosse falsa e vergata dell'imputata, la presentazione dello stesso documento e la sua falsificazione non potevano procurare alcun vantaggio all'imputata, in quanto quello stesso documento non precostituiva un titolo per poter eseguire i lavori;
la ricostruzione secondo cui la falsità è stata strumentale al conseguimento di un vantaggio economico potenzialmente ingiusto attraverso un giudizio civile, a prescindere dal fatto che non ha alcun riscontro probatorio, è erronea poiché l'unico titolo che legittimava la RA a richiedere a HE MA un rimborso, era semplicemente costituito dalla circostanza che erano stati effettuati dei lavori su parti comuni dell'immobile di cui entrambe erano comproprietarie, non avendo la HE, al contrario degli altri condomini, pagato la sua quota sulla base delle tabelle millesimali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Infondata si presenta la deduzione di cui al primo motivo di ricorso, secondo la quale il reato di cui all'art. 485 c.p. non sarebbe configurabile nella fattispecie in esame, essendo stata apposta la falsa firma della HE su un allegato planimetrico, depositato con la "dichiarazione di inizio attività" dei lavori, non qualificabile come "scrittura privata". Ed invero - premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto provato che la falsa firma di HE MA è opera grafica della RA, sulla base di quanto emerso dalle plurime firme di comparazione - devono richiamarsi i principi più volte espressi da questa Corte secondo cui, ai fini dell'art. 485 c.p., la nozione di scrittura privata, non definita, ne' dalla legge civile, ne' da quella penale, va desunta dalla sua funzione specifica, che è quella di fissare in un documento redatto senza l'assistenza del pubblico ufficiale, qualsiasi dichiarazione o attestazione di volontà atta a fondare o a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto avente rilevanza giuridica. Essa, pertanto, può riguardare non solo la nascita, l'esercizio, l'estinzione di un diritto soggettivo, ma anche qualsiasi circostanza idonea ad un rapporto giuridico (Sez. 5, 08/10/1986).
2.Per scrittura privata, agli effetti della legge penale, deve intendersi non solo quella scrittura che contenga una dichiarazione di natura negoziale, ma ogni altra che sia formata dal privato per assolvere una funzione probatoria di situazioni dalle quali possono comunque derivare effetti giuridicamente rilevanti (Sez. 5, 25/10/1979). In definitiva, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 485 cod. pen., nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi quegli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire, ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma anche tutte le scritture formate dal privato che si riferiscono a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto (Sez. 6, n. 42578 del 22/09/2009).
3. Orbene, nel caso di specie, la sottoscrizione dell' elaborato planimetrico allegato alla dichiarazione di inizio attività ha comportato la formazione di un atto che senz'altro non può dirsi privo di rilevanza giuridica e ciò in relazione a plurimi aspetti.
3.1.Innanzitutto, tale elaborato munito di sottoscrizione, essendo richiesto a corredo e completezza della pratica D.I.A. condivide la natura della stessa, essendo ad essa funzionale.
3.2.In ogni caso, anche volendo considerarlo in sè, la sottoscrizione del grafico da parte dei comproprietari, costituisce l'implicita manifestazione di volontà di farlo proprio, condividendo quanto raffigurato dal tecnico ed attestando la contitolarità dell'edificio interessato dai lavori di ristrutturazione. Senza considerare, poi, che la stessa ricorrente ha individuato quale ulteriore significato della sottoscrizione quello di "formalizzare" l'incarico al tecnico, volontà questa, che non può dirsi priva di rilevanza sotto il profilo giuridico.
3.3.Contenendo, dunque, il grafico sottoscritto dai comproprietari quantomeno l'implicita manifestazione di volontà di far proprio l'elaborato in tutti i suoi contenuti, non può che concludersi per la sua idoneità a produrre effetti giuridicamente rilevanti per i comproprietari stessi alla luce dei plurimi aspetti segnalati.
4. La circostanza evidenziata nelle sentenze di merito, secondo cui la stessa RA ha, poi, prodotto nel giudizio civile da lei instaurato nei confronti della HE tale elaborato, correttamente è stata ritenuta costituire un'ulteriore conferma del fatto che il falso operato dall'imputata era specificamente finalizzato a far sì che l'esecuzione dei lavori fosse apparentemente condivisa pure dalla HE e ciò anche agli effetti della ripartizione delle spese ai sensi degli artt. 1104 e 1110 c.c.. Ciò da conto all'evidenza anche della ricorrenza dell'elemento soggettivo.
5. Il ricorso, pertanto, va respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015