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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/07/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 539/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 539/2020 R.G., posta in decisione con provvedimento del 18.3.2025 emesso in esito alla udienza del 13.03.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa tra
nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Vittorio
Chindamo del Foro di Palmi elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Cimino 61 presso e nello studio dell'Avv. Marco Curatola;
Appellante
CONTRO
, nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Fiorella Startari del Foro di Palmi, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via Palamolla n.
31, presso lo studio dell'avv. Luigi Tuccio;
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, n. 513/2020, emessa in data 24.08.2020 e pubblicata in data 25.08.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'11.3.2011 assumeva di essere Controparte_1 proprietario di un immobile con annessa area cortiliva, sito in Taurianova alla via Roma n.
181, immobile ed area confinanti, tra l'altro, con la proprietà immobiliare del fratello Pt_1
entrambi aventi ingresso in comune dal medesimo vecchio portone ed androne posti al
[...] suddetto numero civico 181. Deduceva in particolare, che il “vano caldaia” sito nel corpo
1 scale subito dopo il primo gradino della prima rampa, sulla sinistra ed il “vano lavanderia” che si trova nel corpo scale sul pianerottolo posto alla fine della seconda rampa, fossero entrambi vani di sua esclusiva proprietà e dallo stesso da sempre posseduti, vani anch'essi compresi (come l'immobile abitato e l'area cortiliva) nella Partita 2733, Foglio 64 di mappa,
Particelle 251 e 254 sub 5, dei quali egli aveva permesso in passato l'uso al germano odierno appellato per ragioni di familiarità ed attesi i buoni rapporti, revocando tuttavia espressamente detta facoltà con lettera raccomandata del 16/8/2010 che aveva Parte_1 riscontrato con lettera raccomndata del 28/8/2010 affermando la comproprietà dei locali in questione e di tutto il corpo scala a servizio delle due abitazioni.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale che fosse accertato e dichiarato, in ordine agli immobili a lui assegnati con l'atto di divisione del 1982 ed, in particolare, per i locali suindicati (vano caldaia, vano lavanderia e vano scala) il suo diritto di proprietà, senza finalità recuperatoria, atteso che gli stessi si trovavano già in suo possesso, con l'unico riconoscimento del diritto di passaggio spettante alla proprietà assegnata a e da esercitarsi attraverso l'androne Parte_1 ed il cortile del sopradetto fabbricato a lui assegnato. Chiedeva, altresì, che fosse dichiarato che il vano caldaia ed il vano lavanderia erano stati occupati, dal mese di giugno 2003 sino all'esecuzione della sentenza n. 141/10, sine titulo dal resistente e quindi venisse ordinato allo stesso l'immediato sgombero di tutti i beni di sua proprietà ancora presenti all'interno dei vani suddetti;
chiedeva, infine, che fosse dichiarato il suo diritto al risarcimento dei danni patiti per l'abusiva occupazione dell'immobile, con pronunzia di condanna generica e con riserva di autonoma azione per la quantificazione e liquidazione dei danni da esperirsi in separata sede, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 9.11.2011 si costituiva chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 svolte da parte ricorrente. Lo stesso affermava, inoltre, che “dopo l'atto di divisione” egli ed il fratello, odierno appellato, avevano deciso di utilizzare i vani sottoscala per collocare le rispettive caldaie e che, sempre “dopo l'atto di divisione” avevano deciso di utilizzare come lavanderia il vano presente sul terzo pianerottolo. Aggiungeva, ancora, che, vivendo egli in detto immobile (a differenza del fratello che viveva a Roma), aveva sempre esercitato il possesso “uti dominus” su detti vani da oltre venti anni, tanto che aveva sempre provveduto a sostenere le spese per le utenze elettriche per detti vani.
Con provvedimento del 14.10.13 il giudice designato - rilevato che era già stato disposto il mutamento di rito con provvedimento del 6.3.2013 – fissava l'udienza ex art. 183 cpc al
27.1.2014.
Espletate, nel corso della fase istruttoria, prova per testi e consulenza, il Tribunale di Palmi, con la sentenza oggetto del presente gravame, accoglieva la domanda formulata da
[...]
nei confronti di e per l'effetto dichiarava che è CP_1 Parte_1 Controparte_1 titolare in proprietà esclusiva del bene immobile sito alla via Roma del Comune di
Taurianova civico 181-183 ed identificato nel NCEU dello stesso comune al foglio di mappa
64 particelle 251 e 254 sub 5 comprensivo dell'atrio, del corpo scale, del vano caldaia del vano lavanderia per come descritti in parte narrativa e rientranti nelle predette particelle ad
2 eccezione del solo androne, in comune con il fratello ordinava a di Parte_1 Parte_1 sgomberare da ogni suo bene i predetti locali in proprietà esclusiva;
rigettava ogni altra domanda formulata dalle parti;
condannava al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore di parte attrice e poneva, in via definitiva, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in capo a nei rapporti interni tra le parti ed in solido fra le parti Parte_1 nei confronti del CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo in via preliminare la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza appellata e, nel merito, in accoglimento del gravame, la riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle domande svolta da in ordine alla esclusiva proprietà dei beni e di condanna allo Controparte_1 sgombero di detti locali. Chiedeva che fosse dichiarata “nulla” anche la statuizione di rigetto della domanda di usucapione dallo stesso svolta, con riforma della decisione sulle spese e con condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
A sostegno del gravame, deduceva i seguenti motivi.
Con il primo motivo, rilevava l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto il giudice di primo grado provata da parte dell'attore la proprietà esclusiva del diritto del quale aveva chiesto l'accertamento della esclusiva proprietà dei locali rivendicati, in particolare dell'androne, del cortile atrio, del corpo scale comprensivo dei vani caldaia e lavanderia, i quali contrariamente a quanto statuito in sentenza, erano rimasti in proprietà comune ad entrambi i fratelli;
precisava che non potevano trovare applicazione i principi espressi dalla
Suprema Corte in ordine all'onere probatorio attenuato in favore dell'originario ricorrente avendo egli, sin dall'inizio del giudizio, opposto un possesso utile ad usucapionem anteriore al titolo posto a base della pretesa di , citando, in proposito, quanto statuito Controparte_1 dalla Suprema Corte con la decisione n. 6521/2008. Aggiungeva di avere svolto, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, domanda relativa al compossesso di tutti i locali in contestazione.
Con secondo motivo di appello censurava la non corretta interpretazione dell'atto di divisione del 1982, in violazione dei criteri previsti dall'art. 1362 c.c. in materia di interpretazione del contratto, nonché la errata interpretazione delle prove acquisite.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale, dopo aver correttamente evidenziato che l'unico atto fondante i diritti rivendicati da era l'atto di divisione del 1982 (e non già Controparte_1
l'atto di acquisto del 1968), aveva poi errato fondando la propria decisione sul contenuto dell'atto del 1968. Ribadiva che nell'atto di divisione del 1982 non era stata prevista alcuna attribuzione in via esclusiva tanto che egli aveva continuato ad esercitare il godimento su tutti i locali oggetto della domanda petitoria. Aggiungeva che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere attendibile la deposizione di (stante il conflitto esistente fra i Tes_1 germani) nonché a valutare, ai fini della decisione del presente giudizio, gli esiti del giudizio possessorio già definito fra le parti.
Infine, quanto al rigetto della domanda di riconvenzionale di usucapione, rilevava che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto detta domanda sfornita di prova, atteso
3 che dalle testimonianze acquisite era pacificamente emerso che egli aveva posseduto
“almeno dal 1968” e che sarebbe spettato a dimostrare che detto possesso Controparte_1 era dovuto a mera tolleranza.
Con comparsa depositata in data 12.1.2021 si è costituito , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
Rilevava l'appellato che mentre nella comparsa di costituzione in primo grado Parte_1 aveva allegato, in ordine ai locali in contestazione, un possesso uti dominus esercitato da oltre venti anni, nei successivi atti, a partire dalla comparsa di costituzione con nuovo procuratore del 28.2.2013 (avv. Laganà), aveva allegato un compossesso da oltre venti anni.
Affermava la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la sua proprietà esclusiva sui beni in questione e precisava che le parti avevano pacificamente goduto degli stessi fino agli atti di spoglio posti in essere da a partire dal 2003. Parte_1
Rilevava che il giudice di primo grado aveva correttamente interpretato l'atto di divisione del
1982, giungendo a conclusioni che apparivano corroborate anche dalle planimetrie originarie, mai contestate da controparte, nelle quali appariva evidente la individuazione dei beni attribuiti a ciascun condividente.
Ribadiva la correttezza della decisione relativa al rigetto della domanda di usucapione non avendo fornito la prova rigorosa necessaria per superare la presunzione di Parte_1 tolleranza da ritenersi vigente – secondo i principi espressi dalla Suprema Corte – nei rapporti fra parenti.
Tutto ciò premesso deve preliminarmente essere rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc sollevata da parte appellata.
L'eccezione di violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022).
Ritiene la Corte che il primo motivo di appello debba essere disatteso.
Afferma l'appellante che avrebbe errato il primo giudice a ritenere che abbia Controparte_1 assolto il proprio onere probatorio, tenuto conto che, avendo egli allegato un possesso anteriore al titolo vantato dalla controparte, non poteva farsi applicazione dei principi espressi dalle decisioni della Suprema Corte richiamati dal primo giudice, incombendo invece sull'originario ricorrente l'onere di fornire la prova della titolarità dei beni risalendo fino ad un atto di acquisto originario.
Tale doglianza appare smentita dalle stesse prospettazioni della odierna parte appellante nel giudizio di primo grado.
Invero, la allegazione, contenuta per la prima volta nell'atto di appello, secondo la quale egli avrebbe esercitato il possesso da epoca anteriore al titolo vantato da Controparte_1
(“almeno dal 1968”), appare smentita dal tenore della comparsa di costituzione depositata in primo grado nella quale l'odierno appellante ha affermato – come sopra riportato – che “dopo
4 l'atto di divisione” egli ed il fratello, odierno appellato, avevano deciso di utilizzare i vani sottoscala per collocare le caldaie e che, sempre “dopo l'atto di divisione” avevano deciso di utilizzare come lavanderia il vano presente sul terzo pianerottolo, nonché dal tenore della successiva comparsa di costituzione con nuovo procuratore del 28.2.2013 (avv. Laganà) nella quale lo stesso appellante fa riferimento non più al possesso uti dominus bensì al compossesso comunque “da oltre venti anni”, senza alcuna specifica allegazione relativa ad un periodo anteriore al titolo vantato da . Controparte_1
Pertanto, ritiene la Corte che del tutto correttamente, sulla base di principi espressi dalla
Suprema Corte che ben si attagliano al presente giudizio, il giudice di primo grado abbia ritenuto soddisfatto, da parte di , l'onere della prova sullo stesso gravante. Controparte_1
Deve, inoltre ribadirsi che, come affermato dal giudice di primo grado, l'odierno appellante non ha mai contestato in capo a né l'acquisto in virtù dell'atto del 1968 né Controparte_1 il successivo atto di divisione del 1982.
Il primo motivo deve, dunque, essere rigettato.
Quanto al secondo motivo di appello, lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato non avendo correttamente interpretato l'atto di divisione del 1982, in violazione dei criteri previsti dall'art. 1362 c.c. ed individuando i beni – nonostante avesse affermato che il la proprietà di si fondava solo su detto atto di divisione –per relationem con Controparte_1 riguardo all'atto di acquisto del 1968 ed alle planimetrie catastali, alle quali non poteva essere attribuito alcun valore.
Ritiene la Corte che anche detta doglianza sia infondata.
Non si ritiene, invero, che sussista alcuna contraddizione nella sentenza impugnata atteso che del tutto correttamente il giudice di primo grado ha affermato che la titolarità in capo a
[...]
dei beni deriva unicamente dall'atto di divisione ed ha poi fatto riferimento all'atto CP_1 del 1968 quale atto di comune provenienza dei beni oggetto della divisione.
Come affermato dal giudice di primo grado, risulta dalla documentazione acquisita che in detto atto pubblico di divisione del 22/9/1982 in Notar del Distretto Notarile Persona_1 di Palmi (N.238 di Repertorio e N.110 di Raccolta) nel paragrafo DIVISIONE testualmente si legge: “I germani , e in virtù di questo medesimo atto, Tes_1 CP_1 Parte_1 procedono, in via amichevole e bonaria tra loro, alla divisione per attribuzione, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e diritto inerente, … dei cespiti descritti sotto le lettere A, B, C, D, E, e F della sovrastante narrativa loro pervenuti per compra fattane dal padre con il suddetto atto per notar del 27 luglio Persona_2 Persona_3
1968, cespiti tutti siti in Taurianova e la cui descrizione, che per brevità non si ripete, deve intendersi, a tutti gli effetti, come qui letteralmente riprodotta e trascritta”.
L'atto di divisione del 1982 ha dunque previsto l'attribuzione “…con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e diritto inerente, dei cespiti descritti…loro pervenuti per compra fattane dal padre con il suddetto atto per notar Persona_2 Persona_4 del 27 luglio 1968…”.
[...]
5 Risulta, altresì, da detto atto - facendo applicazione del prioritario criterio previsto dall'art. 1362 c.c, quello letterale – che la comune intenzione delle parti era senza dubbio quella di attribuire a ciascuno dei tre condividenti (ovvero le odierne parti del presente giudizio e l'altro germano, ) una “intera unità immobiliare”. Tes_1
Tale conclusione – come affermato dal giudice di primo grado – si desume non solo dalla identica espressione utilizzata in detto atto in ordine alla attribuzione degli immobili individuati alle lettere F (per ), E (per ) e D (per , tutti indicati come Tes_1 CP_1 Pt_1
“intera unità immobiliare”, ma, in aggiunta ed a contrario, dalla circostanza che solo in relazione all'ingresso dal civico n. 181 le parti hanno convenuto di mantenere lo stato di comunione.
Ritiene la Corte che detto elemento – come correttamente valutato dal giudice di primo grado
– dimostri la intenzione delle parti di fare in modo che, ad eccezione che per detto ingresso, ognuno dei condividenti fosse titolare di una autonoma unità abitativa.
Quanto alla individuazione della “intera unità abitativa” attribuita a (come Controparte_1 detto, individuata nell'atto di divisione come “l'intero fabbricato descritto sotto la lettera E nella sovrastante narrativa con ingresso indipendente dal n. civico 183 di via Roma ed ingresso comune con il fabbricato come appresso assegnato a dal numero civico Parte_1
181, costituente in Catasto la particella 251 e la particella 254 subalterno 5 del foglio 64 di mappa”) ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado abbia fatto riferimento alle planimetrie originali del 1940.
Le stesse, infatti, danno perfettamente conto della consistenza di tale unità abitativa e, come rilevato nella sentenza di primo grado, confermano quanto accertato dal ctu in ordine alla distribuzione dei vani in contesa. Dette planimetrie, inoltre, sono del tutto corrispondenti ai dati catastali in base ai quali l'unità abitativa attribuita a è individuata Controparte_1 nell'atto di divisione del 1982.
In particolare il ctu ha accertato che nelle planimetrie redatte dall'ing. e Persona_5 datate 6 maggio 1940, “l'immobile identificato con la lettera A (attribuito a ) Controparte_1 costituisce un'unità abitativa indipendente, caratterizzata da un piano terra, un piano primo, un piano rialzato sovrastante il primo (terzo f.t.) non censito catastalmente e un terrazzo. Nel secondo piano è allocato un piccolo vano lavanderia/ripostiglio (foto n°17-18-19) ricavato nel sottoscala di sinistra;
da questo piano, mediante una rampa di scale si accede al terrazzo.
Al piano terra l'immobile, accessibile da Via Roma n° 181 e 183, è costituito da un androne d'ingresso (foto n°3-4), sulle cui pareti sono posti gli infissi d'ingresso delle proprietà A
(parete di destra) e B (parete di sinistra), da un atrio, da un piccolo porticato da cui si diparte il vano scale, costituto da una doppia rampa di gradini, che porta ai suddetti altri piani della costruzione, da un vano caldaia (foto n°7-8-9), da un vano deposito e dai vani costituenti l'abitazione a tale piano. Al piano primo sono poste gli altri vani dell'abitazione, accessibili anche tramite un infisso posto lungo il pianerottolo prospiciente sul cortile. Tale composizione degli spazi, la loro consistenza e forma geometrica e i confini rispecchiano quanto riportato nella planimetria catastale del 1940, identificando la proprietà A come unità
6 immobiliare a sè stante (allegato 7). Va però precisato che, rispetto alla planimetria originaria, allo stato attuale dei luoghi emerge che a sinistra sul muro perimetrale del cortile e sulla parete sotto il porticato, in prossimità del vano caldaia, sono in essere due aperture da cui si accede al giardino della proprietà B (ndr . Quest'ultima apertura Parte_1 corrisponde ad un'altra posta al piano primo e prospicente lo stesso giardino. (foto n°24-25)
Ciò non muta la disposizione planimetrica degli spazi oggetto di causa e non modifica l'utilizzo degli stessi”.
Ha lamentato parte appellante che l'esistenza di detta apertura sul giardino di sua proprietà, non consenta di affermare che gli immobili assegnati con l'atto del 1982 possano essere individuati sulla scorta delle planimetrie richiamate dal ctu.
Tale affermazione, tuttavia, appare smentita da quanto accertato al ctu, il quale ha affermato che l'atrio (posto dopo l'androne) si presenta come uno spazio aperto e possiede una propria caratteristica funzionale strettamente pertinente ai vani abitativi della porzione A (ovvero quella attribuita a ). Inoltre ha accertato il ctu che detto atrio non svolge una Controparte_1 funzione di supporto per la fruibilità degli spazi di pertinenza dell'unità abitativa B (quella attribuita a “in quanto ha caratteristiche del tutto proprie, sia dal punto di vista Parte_1 strutturale che dal punto di vista logistico”.
Sempre avendo riguardo alla funzione delle aree in contestazione, il ctu ha affermato che
“considerata la destinazione d'uso degli spazi identificati in planimetria con i tre vani riportati lungo l'asse dell'ingresso, quali androne, atrio e scale, si ritiene che il vano caldaia allocato sotto il portico a sinistra del vano scala che conduce ai piani superiori, il vano scala stesso e il vano lavanderia posto nel piano sopraelevato al primo, fanno parte esclusivamente dell'unità abitativa A. Tali vani sono strutturalmente separati dal vano destinato all'ingresso
(androne), che come precedentemente ribadito, è ben delimitato dai quattro muri perimetrali.
In particolare per quanto riguarda il vano scale, trattasi di struttura esclusivamente pertinente e a servizio dell'abitazione A. (foto n° 12-13-16) A supporto di quanto sopra, relativamente all'individuazione degli esclusivi vani a servizio dell'immobile A, si riporta quanto descritto al punto 10 dell'atto di compravendita a firma del notaio del 27 luglio 1968: Persona_3
“appartamento di civile abitazione……..riportato al N.C.E.U. del Comune di Taurianova
………foglio di mappa 64 particelle 251 e 254 sub 5…….Detto appartamento è servito da portone e scale autonome, compresi anche essi nella vendita, siti in Taurianova alla via
Roma”.
La circostanza che nel muro del cortile vi sia un ingresso al giardino di come Parte_1 affermato dal ctu, non appare tale da smentire quanto emerge da dette planimetrie, tenuto conto che, come affermato dal ctu, l'esistenza di detta apertura “non muta la disposizione planimetrica degli spazi oggetto di causa e non modifica l'utilizzo degli stessi”.
Invero, deve tenersi conto che la unità immobiliare attribuita a (così come anche Parte_1 quella attribuita a ) ha – oltre l'accesso che le parti hanno volutamente Controparte_1 mantenuto in comune secondo il tenore dell'atto di divisione – anche un accesso autonomo.
Pertanto, tenuto conto di tale circostanza e considerato che le parti hanno, nell'atto, previsto
7 come unica eccezione alla attribuzione in via esclusiva delle “intere unità immobiliari” solo la parte dell'ingresso comune, devono in questa sede confermarsi le conclusioni del giudice di primo grado.
Anche il secondo motivo di appello deve, dunque, essere rigettato.
Parte appellante, nel terzo motivo, ha lamentato la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha affermato che esso appellante non aveva allegato né provato di avere esercitato un possesso utile ad usucapionem, così non superando la presunzione che il rapporto con la cosa fosse da qualificarsi come mera detenzione dovuta a tolleranza da parte del proprietario.
Ha affermato, in proposito, che dal compendio probatorio acquisto, al contrario, era emerso l'esercizio di un possesso utile ad usucapionem e che sarebbe spettato a dare Controparte_1 la prova della “tolleranza”.
A fronte di detto motivo di gravame, l'appellato ha ribadito la correttezza della decisione di primo grado, rilevando che non aveva dimostrato di avere esercitato un possesso Parte_1 né uti dominus né condominus, mentre, al contrario, dagli atti, dalle deposizioni testimoniali nonché dalla sentenza emessa all'esito del procedimento di spoglio proposto contro lo stesso doveva ritenersi pienamente provato che esso appellato aveva sempre esercitato il possesso su detti beni.
Quanto a tale motivo di appello, tenuto conto della necessità di confrontarsi con la domanda/eccezione che il giudice di primo grado ha ritenuto tempestivamente e ritualmente spiegata, si rileva che nella comparsa di costituzione del 10.11.011 aveva Parte_1 affermato di avere esercitato, da oltre venti anni, un possesso uti dominus sui beni oggetto del presente giudizio, mentre, nelle successive comparse di costituzione con nuovo procuratore (a partire da quella del 2013 a firma dell'avv. Laganà) lo stesso ha fatto riferimento ad un “compossesso” esercitato su detti beni.
Ritiene la Corte che, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che non Parte_1 ha dato prova di aver esercitato un possesso né uti dominus né uti condominus: lo stesso, invero, non ha in alcun modo dimostrato che la sua relazione con la cosa potesse qualificarsi come possesso e non già, in base alla presunzione vigente nei rapporti fra parenti, quale mera detenzione dovuta a tolleranza del proprietario.
Stante il rapporto di parentela esistente fra le parti, devono, invero, trovare applicazione i principi espressi dalla Suprema Corte secondo la quale “la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto, peraltro, demandato al giudice di merito” (Cass. ord. n. 1413/2024).
Ancora ha affermato la Suprema Corte che “per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può
8 integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. ord. n. 1413/2024; ex plurimus Cass.
Civ., sent. del 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ., Ord. n. 11315 del 10/05/2018; Cass. Civ.,
Sent. n. 11277 del 29/05/2015; Cass. Civ., Sent. n. 4237 del 20/02/2008).
Invero, le stesse allegazioni di (il quale, nella prima comparsa ha affermato che Parte_1
“dopo la divisione lui d il fratello , avevano deciso di utilizzare il vano caldaia ed CP_1 il vano lavanderia), proprio in quanto facenti riferimento ad un accordo, non appaiono tali - in assenza di ulteriori elementi - da consentire di riconoscere in capo allo stesso un rapporto con la cosa a titolo di possesso (e non già di detenzione) né in tal senso depone la circostanza, solo affermata verbalmente, dalla teste secondo la quale Tes_2 Parte_1 avrebbe sempre provveduto al pagamento della luce.
Ancora meno significative, come rilevato già dal giudice di primo grado, sono apparse le dichiarazioni degli altri testi condotti da dichiarazioni che, oltre ad essere in Parte_1 contrasto con quanto affermato dagli altri testi, nulla hanno aggiunto in ordine alla natura del rapporto con la cosa esercitato dallo stesso.
Al contrario, proprio la allegazione sull'accordo con il fratello dopo la divisione contenuta nella comparsa di costituzione, nonché l'esito del giudizio di spoglio intentato da
[...]
a fronte di atti dispoglio posti in essere da fanno ritenere che le CP_1 Parte_1 condotte dallo stesso tenute, dal 1982 – anno della divisione – sino al 2003, anno in cui si sono verificati gli atti di spoglio (oggetto della reintegra e del successivo accoglimento della domanda di merito) dimostrano che ha sempre avuto (oltre che la propretà) Controparte_1 il possesso dei beni di sua esclusiva proprietà mentre non ha fornito la necessaria Parte_1 rigorosa prova che consenta di ritenere superata la presunzione che il suo rapporto con la cosa non fosse dovuto ad una mera tolleranza.
Ad abundantiam si rileva che non ha né allegato né provato un possesso ad Parte_1 excludendum alios (come sembra debba qualificarsi quello vantato nella prima comparsa di costituzione) né può tenersi conto, in questa sede, della allegazione contenuta, per la prima volta, nell'atto di appello, secondo la quale egli avrebbe esercitato “il possesso” almeno dal
1968.
Quanto a tale ultima allegazione si rileva che dal 1968 al 1982, epoca della divisione, Pt_1 era comproprietario quindi, qualora lo stesso avesse voluto dimostrare un possesso uti
[...] dominus, avrebbe dovuto fornire la prova – qui nemmeno mai allegata – di avere posseduto i beni in comunione in modo incompatibile con i diritti degli altri comproprietari.
Pertanto, poiché, come detto, lo stesso non ha fornito prova né di avere esercitato un possesso uti dominus (allegato nella prima comparsa e, “almeno dal 1968” solo nell'atto di appello) né un “compossesso” (come allegato nelle comparse con nuovo procuratore) - non avendo in proposito fornito la necessaria rigorosa prova utile a superare la presunzione di tolleranza - il motivo di appello va rigettato.
9 Stante il rigetto di tutti i motivi di appello, deve essere confermata la sentenza di primo grado.
In base alla soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di parte appellata, spese che si liquidano applicando le tariffe previste dal DM 55/2014 come aggiornate ai sensi del DM 147/22, e tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (ai sensi dell'art. 5), nei valori medi, nei seguenti termini:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00, fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 Compenso tabellare € 9.991,00.
Infine stante l'integrale rigetto dell'appello deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro , così decide: Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 9.991,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
CP_1
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
24/07/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito ) (dott. Patrizia Morabito )
10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 539/2020 R.G., posta in decisione con provvedimento del 18.3.2025 emesso in esito alla udienza del 13.03.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa tra
nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Vittorio
Chindamo del Foro di Palmi elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Cimino 61 presso e nello studio dell'Avv. Marco Curatola;
Appellante
CONTRO
, nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Fiorella Startari del Foro di Palmi, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via Palamolla n.
31, presso lo studio dell'avv. Luigi Tuccio;
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, n. 513/2020, emessa in data 24.08.2020 e pubblicata in data 25.08.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'11.3.2011 assumeva di essere Controparte_1 proprietario di un immobile con annessa area cortiliva, sito in Taurianova alla via Roma n.
181, immobile ed area confinanti, tra l'altro, con la proprietà immobiliare del fratello Pt_1
entrambi aventi ingresso in comune dal medesimo vecchio portone ed androne posti al
[...] suddetto numero civico 181. Deduceva in particolare, che il “vano caldaia” sito nel corpo
1 scale subito dopo il primo gradino della prima rampa, sulla sinistra ed il “vano lavanderia” che si trova nel corpo scale sul pianerottolo posto alla fine della seconda rampa, fossero entrambi vani di sua esclusiva proprietà e dallo stesso da sempre posseduti, vani anch'essi compresi (come l'immobile abitato e l'area cortiliva) nella Partita 2733, Foglio 64 di mappa,
Particelle 251 e 254 sub 5, dei quali egli aveva permesso in passato l'uso al germano odierno appellato per ragioni di familiarità ed attesi i buoni rapporti, revocando tuttavia espressamente detta facoltà con lettera raccomandata del 16/8/2010 che aveva Parte_1 riscontrato con lettera raccomndata del 28/8/2010 affermando la comproprietà dei locali in questione e di tutto il corpo scala a servizio delle due abitazioni.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale che fosse accertato e dichiarato, in ordine agli immobili a lui assegnati con l'atto di divisione del 1982 ed, in particolare, per i locali suindicati (vano caldaia, vano lavanderia e vano scala) il suo diritto di proprietà, senza finalità recuperatoria, atteso che gli stessi si trovavano già in suo possesso, con l'unico riconoscimento del diritto di passaggio spettante alla proprietà assegnata a e da esercitarsi attraverso l'androne Parte_1 ed il cortile del sopradetto fabbricato a lui assegnato. Chiedeva, altresì, che fosse dichiarato che il vano caldaia ed il vano lavanderia erano stati occupati, dal mese di giugno 2003 sino all'esecuzione della sentenza n. 141/10, sine titulo dal resistente e quindi venisse ordinato allo stesso l'immediato sgombero di tutti i beni di sua proprietà ancora presenti all'interno dei vani suddetti;
chiedeva, infine, che fosse dichiarato il suo diritto al risarcimento dei danni patiti per l'abusiva occupazione dell'immobile, con pronunzia di condanna generica e con riserva di autonoma azione per la quantificazione e liquidazione dei danni da esperirsi in separata sede, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 9.11.2011 si costituiva chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 svolte da parte ricorrente. Lo stesso affermava, inoltre, che “dopo l'atto di divisione” egli ed il fratello, odierno appellato, avevano deciso di utilizzare i vani sottoscala per collocare le rispettive caldaie e che, sempre “dopo l'atto di divisione” avevano deciso di utilizzare come lavanderia il vano presente sul terzo pianerottolo. Aggiungeva, ancora, che, vivendo egli in detto immobile (a differenza del fratello che viveva a Roma), aveva sempre esercitato il possesso “uti dominus” su detti vani da oltre venti anni, tanto che aveva sempre provveduto a sostenere le spese per le utenze elettriche per detti vani.
Con provvedimento del 14.10.13 il giudice designato - rilevato che era già stato disposto il mutamento di rito con provvedimento del 6.3.2013 – fissava l'udienza ex art. 183 cpc al
27.1.2014.
Espletate, nel corso della fase istruttoria, prova per testi e consulenza, il Tribunale di Palmi, con la sentenza oggetto del presente gravame, accoglieva la domanda formulata da
[...]
nei confronti di e per l'effetto dichiarava che è CP_1 Parte_1 Controparte_1 titolare in proprietà esclusiva del bene immobile sito alla via Roma del Comune di
Taurianova civico 181-183 ed identificato nel NCEU dello stesso comune al foglio di mappa
64 particelle 251 e 254 sub 5 comprensivo dell'atrio, del corpo scale, del vano caldaia del vano lavanderia per come descritti in parte narrativa e rientranti nelle predette particelle ad
2 eccezione del solo androne, in comune con il fratello ordinava a di Parte_1 Parte_1 sgomberare da ogni suo bene i predetti locali in proprietà esclusiva;
rigettava ogni altra domanda formulata dalle parti;
condannava al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore di parte attrice e poneva, in via definitiva, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in capo a nei rapporti interni tra le parti ed in solido fra le parti Parte_1 nei confronti del CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo in via preliminare la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza appellata e, nel merito, in accoglimento del gravame, la riforma della sentenza impugnata, con rigetto delle domande svolta da in ordine alla esclusiva proprietà dei beni e di condanna allo Controparte_1 sgombero di detti locali. Chiedeva che fosse dichiarata “nulla” anche la statuizione di rigetto della domanda di usucapione dallo stesso svolta, con riforma della decisione sulle spese e con condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
A sostegno del gravame, deduceva i seguenti motivi.
Con il primo motivo, rilevava l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto il giudice di primo grado provata da parte dell'attore la proprietà esclusiva del diritto del quale aveva chiesto l'accertamento della esclusiva proprietà dei locali rivendicati, in particolare dell'androne, del cortile atrio, del corpo scale comprensivo dei vani caldaia e lavanderia, i quali contrariamente a quanto statuito in sentenza, erano rimasti in proprietà comune ad entrambi i fratelli;
precisava che non potevano trovare applicazione i principi espressi dalla
Suprema Corte in ordine all'onere probatorio attenuato in favore dell'originario ricorrente avendo egli, sin dall'inizio del giudizio, opposto un possesso utile ad usucapionem anteriore al titolo posto a base della pretesa di , citando, in proposito, quanto statuito Controparte_1 dalla Suprema Corte con la decisione n. 6521/2008. Aggiungeva di avere svolto, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, domanda relativa al compossesso di tutti i locali in contestazione.
Con secondo motivo di appello censurava la non corretta interpretazione dell'atto di divisione del 1982, in violazione dei criteri previsti dall'art. 1362 c.c. in materia di interpretazione del contratto, nonché la errata interpretazione delle prove acquisite.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale, dopo aver correttamente evidenziato che l'unico atto fondante i diritti rivendicati da era l'atto di divisione del 1982 (e non già Controparte_1
l'atto di acquisto del 1968), aveva poi errato fondando la propria decisione sul contenuto dell'atto del 1968. Ribadiva che nell'atto di divisione del 1982 non era stata prevista alcuna attribuzione in via esclusiva tanto che egli aveva continuato ad esercitare il godimento su tutti i locali oggetto della domanda petitoria. Aggiungeva che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere attendibile la deposizione di (stante il conflitto esistente fra i Tes_1 germani) nonché a valutare, ai fini della decisione del presente giudizio, gli esiti del giudizio possessorio già definito fra le parti.
Infine, quanto al rigetto della domanda di riconvenzionale di usucapione, rilevava che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto detta domanda sfornita di prova, atteso
3 che dalle testimonianze acquisite era pacificamente emerso che egli aveva posseduto
“almeno dal 1968” e che sarebbe spettato a dimostrare che detto possesso Controparte_1 era dovuto a mera tolleranza.
Con comparsa depositata in data 12.1.2021 si è costituito , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
Rilevava l'appellato che mentre nella comparsa di costituzione in primo grado Parte_1 aveva allegato, in ordine ai locali in contestazione, un possesso uti dominus esercitato da oltre venti anni, nei successivi atti, a partire dalla comparsa di costituzione con nuovo procuratore del 28.2.2013 (avv. Laganà), aveva allegato un compossesso da oltre venti anni.
Affermava la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la sua proprietà esclusiva sui beni in questione e precisava che le parti avevano pacificamente goduto degli stessi fino agli atti di spoglio posti in essere da a partire dal 2003. Parte_1
Rilevava che il giudice di primo grado aveva correttamente interpretato l'atto di divisione del
1982, giungendo a conclusioni che apparivano corroborate anche dalle planimetrie originarie, mai contestate da controparte, nelle quali appariva evidente la individuazione dei beni attribuiti a ciascun condividente.
Ribadiva la correttezza della decisione relativa al rigetto della domanda di usucapione non avendo fornito la prova rigorosa necessaria per superare la presunzione di Parte_1 tolleranza da ritenersi vigente – secondo i principi espressi dalla Suprema Corte – nei rapporti fra parenti.
Tutto ciò premesso deve preliminarmente essere rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc sollevata da parte appellata.
L'eccezione di violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022).
Ritiene la Corte che il primo motivo di appello debba essere disatteso.
Afferma l'appellante che avrebbe errato il primo giudice a ritenere che abbia Controparte_1 assolto il proprio onere probatorio, tenuto conto che, avendo egli allegato un possesso anteriore al titolo vantato dalla controparte, non poteva farsi applicazione dei principi espressi dalle decisioni della Suprema Corte richiamati dal primo giudice, incombendo invece sull'originario ricorrente l'onere di fornire la prova della titolarità dei beni risalendo fino ad un atto di acquisto originario.
Tale doglianza appare smentita dalle stesse prospettazioni della odierna parte appellante nel giudizio di primo grado.
Invero, la allegazione, contenuta per la prima volta nell'atto di appello, secondo la quale egli avrebbe esercitato il possesso da epoca anteriore al titolo vantato da Controparte_1
(“almeno dal 1968”), appare smentita dal tenore della comparsa di costituzione depositata in primo grado nella quale l'odierno appellante ha affermato – come sopra riportato – che “dopo
4 l'atto di divisione” egli ed il fratello, odierno appellato, avevano deciso di utilizzare i vani sottoscala per collocare le caldaie e che, sempre “dopo l'atto di divisione” avevano deciso di utilizzare come lavanderia il vano presente sul terzo pianerottolo, nonché dal tenore della successiva comparsa di costituzione con nuovo procuratore del 28.2.2013 (avv. Laganà) nella quale lo stesso appellante fa riferimento non più al possesso uti dominus bensì al compossesso comunque “da oltre venti anni”, senza alcuna specifica allegazione relativa ad un periodo anteriore al titolo vantato da . Controparte_1
Pertanto, ritiene la Corte che del tutto correttamente, sulla base di principi espressi dalla
Suprema Corte che ben si attagliano al presente giudizio, il giudice di primo grado abbia ritenuto soddisfatto, da parte di , l'onere della prova sullo stesso gravante. Controparte_1
Deve, inoltre ribadirsi che, come affermato dal giudice di primo grado, l'odierno appellante non ha mai contestato in capo a né l'acquisto in virtù dell'atto del 1968 né Controparte_1 il successivo atto di divisione del 1982.
Il primo motivo deve, dunque, essere rigettato.
Quanto al secondo motivo di appello, lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato non avendo correttamente interpretato l'atto di divisione del 1982, in violazione dei criteri previsti dall'art. 1362 c.c. ed individuando i beni – nonostante avesse affermato che il la proprietà di si fondava solo su detto atto di divisione –per relationem con Controparte_1 riguardo all'atto di acquisto del 1968 ed alle planimetrie catastali, alle quali non poteva essere attribuito alcun valore.
Ritiene la Corte che anche detta doglianza sia infondata.
Non si ritiene, invero, che sussista alcuna contraddizione nella sentenza impugnata atteso che del tutto correttamente il giudice di primo grado ha affermato che la titolarità in capo a
[...]
dei beni deriva unicamente dall'atto di divisione ed ha poi fatto riferimento all'atto CP_1 del 1968 quale atto di comune provenienza dei beni oggetto della divisione.
Come affermato dal giudice di primo grado, risulta dalla documentazione acquisita che in detto atto pubblico di divisione del 22/9/1982 in Notar del Distretto Notarile Persona_1 di Palmi (N.238 di Repertorio e N.110 di Raccolta) nel paragrafo DIVISIONE testualmente si legge: “I germani , e in virtù di questo medesimo atto, Tes_1 CP_1 Parte_1 procedono, in via amichevole e bonaria tra loro, alla divisione per attribuzione, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e diritto inerente, … dei cespiti descritti sotto le lettere A, B, C, D, E, e F della sovrastante narrativa loro pervenuti per compra fattane dal padre con il suddetto atto per notar del 27 luglio Persona_2 Persona_3
1968, cespiti tutti siti in Taurianova e la cui descrizione, che per brevità non si ripete, deve intendersi, a tutti gli effetti, come qui letteralmente riprodotta e trascritta”.
L'atto di divisione del 1982 ha dunque previsto l'attribuzione “…con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e diritto inerente, dei cespiti descritti…loro pervenuti per compra fattane dal padre con il suddetto atto per notar Persona_2 Persona_4 del 27 luglio 1968…”.
[...]
5 Risulta, altresì, da detto atto - facendo applicazione del prioritario criterio previsto dall'art. 1362 c.c, quello letterale – che la comune intenzione delle parti era senza dubbio quella di attribuire a ciascuno dei tre condividenti (ovvero le odierne parti del presente giudizio e l'altro germano, ) una “intera unità immobiliare”. Tes_1
Tale conclusione – come affermato dal giudice di primo grado – si desume non solo dalla identica espressione utilizzata in detto atto in ordine alla attribuzione degli immobili individuati alle lettere F (per ), E (per ) e D (per , tutti indicati come Tes_1 CP_1 Pt_1
“intera unità immobiliare”, ma, in aggiunta ed a contrario, dalla circostanza che solo in relazione all'ingresso dal civico n. 181 le parti hanno convenuto di mantenere lo stato di comunione.
Ritiene la Corte che detto elemento – come correttamente valutato dal giudice di primo grado
– dimostri la intenzione delle parti di fare in modo che, ad eccezione che per detto ingresso, ognuno dei condividenti fosse titolare di una autonoma unità abitativa.
Quanto alla individuazione della “intera unità abitativa” attribuita a (come Controparte_1 detto, individuata nell'atto di divisione come “l'intero fabbricato descritto sotto la lettera E nella sovrastante narrativa con ingresso indipendente dal n. civico 183 di via Roma ed ingresso comune con il fabbricato come appresso assegnato a dal numero civico Parte_1
181, costituente in Catasto la particella 251 e la particella 254 subalterno 5 del foglio 64 di mappa”) ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado abbia fatto riferimento alle planimetrie originali del 1940.
Le stesse, infatti, danno perfettamente conto della consistenza di tale unità abitativa e, come rilevato nella sentenza di primo grado, confermano quanto accertato dal ctu in ordine alla distribuzione dei vani in contesa. Dette planimetrie, inoltre, sono del tutto corrispondenti ai dati catastali in base ai quali l'unità abitativa attribuita a è individuata Controparte_1 nell'atto di divisione del 1982.
In particolare il ctu ha accertato che nelle planimetrie redatte dall'ing. e Persona_5 datate 6 maggio 1940, “l'immobile identificato con la lettera A (attribuito a ) Controparte_1 costituisce un'unità abitativa indipendente, caratterizzata da un piano terra, un piano primo, un piano rialzato sovrastante il primo (terzo f.t.) non censito catastalmente e un terrazzo. Nel secondo piano è allocato un piccolo vano lavanderia/ripostiglio (foto n°17-18-19) ricavato nel sottoscala di sinistra;
da questo piano, mediante una rampa di scale si accede al terrazzo.
Al piano terra l'immobile, accessibile da Via Roma n° 181 e 183, è costituito da un androne d'ingresso (foto n°3-4), sulle cui pareti sono posti gli infissi d'ingresso delle proprietà A
(parete di destra) e B (parete di sinistra), da un atrio, da un piccolo porticato da cui si diparte il vano scale, costituto da una doppia rampa di gradini, che porta ai suddetti altri piani della costruzione, da un vano caldaia (foto n°7-8-9), da un vano deposito e dai vani costituenti l'abitazione a tale piano. Al piano primo sono poste gli altri vani dell'abitazione, accessibili anche tramite un infisso posto lungo il pianerottolo prospiciente sul cortile. Tale composizione degli spazi, la loro consistenza e forma geometrica e i confini rispecchiano quanto riportato nella planimetria catastale del 1940, identificando la proprietà A come unità
6 immobiliare a sè stante (allegato 7). Va però precisato che, rispetto alla planimetria originaria, allo stato attuale dei luoghi emerge che a sinistra sul muro perimetrale del cortile e sulla parete sotto il porticato, in prossimità del vano caldaia, sono in essere due aperture da cui si accede al giardino della proprietà B (ndr . Quest'ultima apertura Parte_1 corrisponde ad un'altra posta al piano primo e prospicente lo stesso giardino. (foto n°24-25)
Ciò non muta la disposizione planimetrica degli spazi oggetto di causa e non modifica l'utilizzo degli stessi”.
Ha lamentato parte appellante che l'esistenza di detta apertura sul giardino di sua proprietà, non consenta di affermare che gli immobili assegnati con l'atto del 1982 possano essere individuati sulla scorta delle planimetrie richiamate dal ctu.
Tale affermazione, tuttavia, appare smentita da quanto accertato al ctu, il quale ha affermato che l'atrio (posto dopo l'androne) si presenta come uno spazio aperto e possiede una propria caratteristica funzionale strettamente pertinente ai vani abitativi della porzione A (ovvero quella attribuita a ). Inoltre ha accertato il ctu che detto atrio non svolge una Controparte_1 funzione di supporto per la fruibilità degli spazi di pertinenza dell'unità abitativa B (quella attribuita a “in quanto ha caratteristiche del tutto proprie, sia dal punto di vista Parte_1 strutturale che dal punto di vista logistico”.
Sempre avendo riguardo alla funzione delle aree in contestazione, il ctu ha affermato che
“considerata la destinazione d'uso degli spazi identificati in planimetria con i tre vani riportati lungo l'asse dell'ingresso, quali androne, atrio e scale, si ritiene che il vano caldaia allocato sotto il portico a sinistra del vano scala che conduce ai piani superiori, il vano scala stesso e il vano lavanderia posto nel piano sopraelevato al primo, fanno parte esclusivamente dell'unità abitativa A. Tali vani sono strutturalmente separati dal vano destinato all'ingresso
(androne), che come precedentemente ribadito, è ben delimitato dai quattro muri perimetrali.
In particolare per quanto riguarda il vano scale, trattasi di struttura esclusivamente pertinente e a servizio dell'abitazione A. (foto n° 12-13-16) A supporto di quanto sopra, relativamente all'individuazione degli esclusivi vani a servizio dell'immobile A, si riporta quanto descritto al punto 10 dell'atto di compravendita a firma del notaio del 27 luglio 1968: Persona_3
“appartamento di civile abitazione……..riportato al N.C.E.U. del Comune di Taurianova
………foglio di mappa 64 particelle 251 e 254 sub 5…….Detto appartamento è servito da portone e scale autonome, compresi anche essi nella vendita, siti in Taurianova alla via
Roma”.
La circostanza che nel muro del cortile vi sia un ingresso al giardino di come Parte_1 affermato dal ctu, non appare tale da smentire quanto emerge da dette planimetrie, tenuto conto che, come affermato dal ctu, l'esistenza di detta apertura “non muta la disposizione planimetrica degli spazi oggetto di causa e non modifica l'utilizzo degli stessi”.
Invero, deve tenersi conto che la unità immobiliare attribuita a (così come anche Parte_1 quella attribuita a ) ha – oltre l'accesso che le parti hanno volutamente Controparte_1 mantenuto in comune secondo il tenore dell'atto di divisione – anche un accesso autonomo.
Pertanto, tenuto conto di tale circostanza e considerato che le parti hanno, nell'atto, previsto
7 come unica eccezione alla attribuzione in via esclusiva delle “intere unità immobiliari” solo la parte dell'ingresso comune, devono in questa sede confermarsi le conclusioni del giudice di primo grado.
Anche il secondo motivo di appello deve, dunque, essere rigettato.
Parte appellante, nel terzo motivo, ha lamentato la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha affermato che esso appellante non aveva allegato né provato di avere esercitato un possesso utile ad usucapionem, così non superando la presunzione che il rapporto con la cosa fosse da qualificarsi come mera detenzione dovuta a tolleranza da parte del proprietario.
Ha affermato, in proposito, che dal compendio probatorio acquisto, al contrario, era emerso l'esercizio di un possesso utile ad usucapionem e che sarebbe spettato a dare Controparte_1 la prova della “tolleranza”.
A fronte di detto motivo di gravame, l'appellato ha ribadito la correttezza della decisione di primo grado, rilevando che non aveva dimostrato di avere esercitato un possesso Parte_1 né uti dominus né condominus, mentre, al contrario, dagli atti, dalle deposizioni testimoniali nonché dalla sentenza emessa all'esito del procedimento di spoglio proposto contro lo stesso doveva ritenersi pienamente provato che esso appellato aveva sempre esercitato il possesso su detti beni.
Quanto a tale motivo di appello, tenuto conto della necessità di confrontarsi con la domanda/eccezione che il giudice di primo grado ha ritenuto tempestivamente e ritualmente spiegata, si rileva che nella comparsa di costituzione del 10.11.011 aveva Parte_1 affermato di avere esercitato, da oltre venti anni, un possesso uti dominus sui beni oggetto del presente giudizio, mentre, nelle successive comparse di costituzione con nuovo procuratore (a partire da quella del 2013 a firma dell'avv. Laganà) lo stesso ha fatto riferimento ad un “compossesso” esercitato su detti beni.
Ritiene la Corte che, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che non Parte_1 ha dato prova di aver esercitato un possesso né uti dominus né uti condominus: lo stesso, invero, non ha in alcun modo dimostrato che la sua relazione con la cosa potesse qualificarsi come possesso e non già, in base alla presunzione vigente nei rapporti fra parenti, quale mera detenzione dovuta a tolleranza del proprietario.
Stante il rapporto di parentela esistente fra le parti, devono, invero, trovare applicazione i principi espressi dalla Suprema Corte secondo la quale “la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto, peraltro, demandato al giudice di merito” (Cass. ord. n. 1413/2024).
Ancora ha affermato la Suprema Corte che “per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può
8 integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. ord. n. 1413/2024; ex plurimus Cass.
Civ., sent. del 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ., Ord. n. 11315 del 10/05/2018; Cass. Civ.,
Sent. n. 11277 del 29/05/2015; Cass. Civ., Sent. n. 4237 del 20/02/2008).
Invero, le stesse allegazioni di (il quale, nella prima comparsa ha affermato che Parte_1
“dopo la divisione lui d il fratello , avevano deciso di utilizzare il vano caldaia ed CP_1 il vano lavanderia), proprio in quanto facenti riferimento ad un accordo, non appaiono tali - in assenza di ulteriori elementi - da consentire di riconoscere in capo allo stesso un rapporto con la cosa a titolo di possesso (e non già di detenzione) né in tal senso depone la circostanza, solo affermata verbalmente, dalla teste secondo la quale Tes_2 Parte_1 avrebbe sempre provveduto al pagamento della luce.
Ancora meno significative, come rilevato già dal giudice di primo grado, sono apparse le dichiarazioni degli altri testi condotti da dichiarazioni che, oltre ad essere in Parte_1 contrasto con quanto affermato dagli altri testi, nulla hanno aggiunto in ordine alla natura del rapporto con la cosa esercitato dallo stesso.
Al contrario, proprio la allegazione sull'accordo con il fratello dopo la divisione contenuta nella comparsa di costituzione, nonché l'esito del giudizio di spoglio intentato da
[...]
a fronte di atti dispoglio posti in essere da fanno ritenere che le CP_1 Parte_1 condotte dallo stesso tenute, dal 1982 – anno della divisione – sino al 2003, anno in cui si sono verificati gli atti di spoglio (oggetto della reintegra e del successivo accoglimento della domanda di merito) dimostrano che ha sempre avuto (oltre che la propretà) Controparte_1 il possesso dei beni di sua esclusiva proprietà mentre non ha fornito la necessaria Parte_1 rigorosa prova che consenta di ritenere superata la presunzione che il suo rapporto con la cosa non fosse dovuto ad una mera tolleranza.
Ad abundantiam si rileva che non ha né allegato né provato un possesso ad Parte_1 excludendum alios (come sembra debba qualificarsi quello vantato nella prima comparsa di costituzione) né può tenersi conto, in questa sede, della allegazione contenuta, per la prima volta, nell'atto di appello, secondo la quale egli avrebbe esercitato “il possesso” almeno dal
1968.
Quanto a tale ultima allegazione si rileva che dal 1968 al 1982, epoca della divisione, Pt_1 era comproprietario quindi, qualora lo stesso avesse voluto dimostrare un possesso uti
[...] dominus, avrebbe dovuto fornire la prova – qui nemmeno mai allegata – di avere posseduto i beni in comunione in modo incompatibile con i diritti degli altri comproprietari.
Pertanto, poiché, come detto, lo stesso non ha fornito prova né di avere esercitato un possesso uti dominus (allegato nella prima comparsa e, “almeno dal 1968” solo nell'atto di appello) né un “compossesso” (come allegato nelle comparse con nuovo procuratore) - non avendo in proposito fornito la necessaria rigorosa prova utile a superare la presunzione di tolleranza - il motivo di appello va rigettato.
9 Stante il rigetto di tutti i motivi di appello, deve essere confermata la sentenza di primo grado.
In base alla soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di parte appellata, spese che si liquidano applicando le tariffe previste dal DM 55/2014 come aggiornate ai sensi del DM 147/22, e tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (ai sensi dell'art. 5), nei valori medi, nei seguenti termini:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00, fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 Compenso tabellare € 9.991,00.
Infine stante l'integrale rigetto dell'appello deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 contro , così decide: Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 9.991,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
CP_1
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
24/07/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito ) (dott. Patrizia Morabito )
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