Ordinanza cautelare 26 agosto 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21103 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8944 del 2025, proposto da Stonex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B561C3DCC0, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Bonazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Lissone, piazza Giorgio La Pira 6;
contro
Invitalia-Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Brancadoro, Carlo Mirabile, Silvia Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Microgeo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Diletta Lastraioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0218803 del 26 giugno 2025, comunicato in pari data, con cui Invitalia S.p.A. ha aggiudicato il Lotto 2 della “Procedura di gara aperta suddivisa in 2 lotti per l’affidamento della fornitura di strumentazione tecnologica per il rilevamento di dati strutturali e ottici utili alla valutazione degli habitat terrestri per il piano di monitoraggio nei parchi nazionali, ed in particolare di n° 24 kit di strumentazione “droni” (lotto 1) e di n° 24 kit di strumentazione “laser scanner” (lotto 2)” (CIG: B561C3DCC0 - CUP: F82H22000730006) alla società MICROGEO S.r.l.;
- del verbale n. 3 del 22 maggio 2025 della Commissione giudicatrice, nella parte in cui attribuisce i punteggi alle offerte tecniche, e in particolare all’offerta della controinteressata e della ricorrente;
- del verbale n. 4 del 22 maggio 2025 della Commissione giudicatrice, nella parte in cui forma e approva la graduatoria finale di gara;
- della relazione del RUP prot. n. 0214139 del 24 giugno 2025, con cui si propone l'aggiudicazione in favore di MICROGEO S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione, il Bando di gara, il Disciplinare e il Capitolato Speciale d'Appalto nella parte in cui contengono criteri di valutazione generici e non predeterminati.
per la declaratoria di inefficacia
- del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione resistente e la controinteressata, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente subentro della ricorrente nel contratto, ovvero, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia-Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa S.p.A. e di Microgeo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. PE NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti della procedura di affidamento in epigrafe e la conseguenziale condanna della stazione appaltante al subentro della ricorrente nel contratto ovvero al risarcimento del danno per equivalente.
2. La stazione appaltante e la società controinteressata si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
3. In data 17 novembre 2025 la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
4. All’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
6. Alla luce dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE LE, Presidente
PE Grauso, Primo Referendario
PE NC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE NC | CE LE |
IL SEGRETARIO