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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS NA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2987/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Sr - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230010119109000 NESSUNA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 1.12.2023 Nominativo_1 proponeva ricorso per l'annullamento della La Cartella di pagamento n. 298 2023 0010119109000 emessa per l'omesso pagamento della quota consortile anno 2018 pari ad €. 92,00, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica (in totale €. 97,88) relativa agli immobili siti in tenere di Lentini al foglio 27 particelle 105, 784, 785, 493, eccependo che i fondi di proprietà non avevano ricevuto alcun beneficio stante che nessuna opera di miglioramento era stata realizzata ed in ogni caso eccependo la mancata approvazione del piano di classifica, chiedendo, pertanto, previa sospensione,
l'annullamento dell'atto opposto.
Nessuno si costituiva per controparte.
All'udienza del 20.10.2025 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente ha contestato la cartella notificata per contributo consortile 2018 -manutenzione del Consorzio_1 di Siracusa eccependo la non debenza dal momento atteso che nessun beneficio ne avrebbe tratto il terreno stante che nessuna opera di bonifica e/o miglioramento era stata realizzata e ritenuta la mancata predisposizione e pubblicazione delle tabelle di contribuzione.
Per quanto attiene l'eccezione relativa alla mancata realizzazione di opere di miglioramento ritiene questo
Giudice, al fine di affrontare l'annosa questione in materia di oneri consortili, di dover esaminare la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2018 che ha affermato che “nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria. Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. – che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica (per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge
») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica. Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 – secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del
18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi».
Invero, pur essendo stata la decisione emessa per i Consorzi della Regione Calabria, indubbiamente la
Consulta ha fissato dei criteri generali per cui la contribuzione al consorzio di bonifica è dovuta solo in caso di beneficio diretto ed effettivo del singolo consorziato..
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'ente impositore è esonerato dalla suddetta prova del beneficio tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica . Come, infatti, chiarito dalla Corte Suprema «costituisce principio ampiamente consolidato ... che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel “perimetro di contribuenza” e di relativa valutazione nell'ambito di un “piano di classifica”, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti» . La presunzione di beneficio con conseguente inversione dell'onere della prova non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza: detto perimetro non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio, consistendo soltanto in quell'area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto . Il Consorzio, dunque, è esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del proprio potere impositivo e, di conseguenza, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato solo se adotta il piano di classifica. Tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure che può derivare solo dalla legge.
Non viene meno, quindi, il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano di classifica in sede .
Dunque l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento (di natura non assoluta, ma juris tantum) che può essere superata con onere della prova a carico del consorziato.(V. Cass. 31.3.22 n. 10393)
Ne discende, quindi, che in tema di opposizione a cartella di pagamento avente ad oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste nel vantaggio diretto ed immediato deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione del terreno nel perimetro di intervento consortile;
in assenza di tali requisiti grava invece sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un fondo sito nel comprensorio nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di benefici concreti derivanti dalle opere eseguite (Cass. 11431/2022)
Nel caso in esame la ricorrente ha contestato la pretesa del Consorzio eccependo sia la carenza della approvazione di un piano di classifica sia la inesistenza di un concreto beneficio per il suo fondo dalle eventuali opere eseguite, sia il non inserimento del fondo nel comprensorio, circostanze queste che non sono state confutate dalla resistente, rimasta contumace.
Ritenuto quindi che le eccezioni della ricorrente non hanno trovato alcuna smentita documentale, in accoglimento del ricorso va annullata la cartella opposta.
Vanno Condannate le resistenti in solido al pagamento delle spese liquidate in € 145,00 oltre accessori e CUT.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla la cartella opposta.
Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese liquidate in € 145,00 oltre accessori e CUT.
Siracusa, 20.10.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IS NA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2987/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Sr - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230010119109000 NESSUNA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 1.12.2023 Nominativo_1 proponeva ricorso per l'annullamento della La Cartella di pagamento n. 298 2023 0010119109000 emessa per l'omesso pagamento della quota consortile anno 2018 pari ad €. 92,00, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica (in totale €. 97,88) relativa agli immobili siti in tenere di Lentini al foglio 27 particelle 105, 784, 785, 493, eccependo che i fondi di proprietà non avevano ricevuto alcun beneficio stante che nessuna opera di miglioramento era stata realizzata ed in ogni caso eccependo la mancata approvazione del piano di classifica, chiedendo, pertanto, previa sospensione,
l'annullamento dell'atto opposto.
Nessuno si costituiva per controparte.
All'udienza del 20.10.2025 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente ha contestato la cartella notificata per contributo consortile 2018 -manutenzione del Consorzio_1 di Siracusa eccependo la non debenza dal momento atteso che nessun beneficio ne avrebbe tratto il terreno stante che nessuna opera di bonifica e/o miglioramento era stata realizzata e ritenuta la mancata predisposizione e pubblicazione delle tabelle di contribuzione.
Per quanto attiene l'eccezione relativa alla mancata realizzazione di opere di miglioramento ritiene questo
Giudice, al fine di affrontare l'annosa questione in materia di oneri consortili, di dover esaminare la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2018 che ha affermato che “nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria. Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. – che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica (per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge
») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica. Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 – secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del
18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi».
Invero, pur essendo stata la decisione emessa per i Consorzi della Regione Calabria, indubbiamente la
Consulta ha fissato dei criteri generali per cui la contribuzione al consorzio di bonifica è dovuta solo in caso di beneficio diretto ed effettivo del singolo consorziato..
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'ente impositore è esonerato dalla suddetta prova del beneficio tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica . Come, infatti, chiarito dalla Corte Suprema «costituisce principio ampiamente consolidato ... che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel “perimetro di contribuenza” e di relativa valutazione nell'ambito di un “piano di classifica”, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti» . La presunzione di beneficio con conseguente inversione dell'onere della prova non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza: detto perimetro non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio, consistendo soltanto in quell'area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto . Il Consorzio, dunque, è esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del proprio potere impositivo e, di conseguenza, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato solo se adotta il piano di classifica. Tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure che può derivare solo dalla legge.
Non viene meno, quindi, il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano di classifica in sede .
Dunque l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento (di natura non assoluta, ma juris tantum) che può essere superata con onere della prova a carico del consorziato.(V. Cass. 31.3.22 n. 10393)
Ne discende, quindi, che in tema di opposizione a cartella di pagamento avente ad oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste nel vantaggio diretto ed immediato deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione del terreno nel perimetro di intervento consortile;
in assenza di tali requisiti grava invece sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un fondo sito nel comprensorio nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di benefici concreti derivanti dalle opere eseguite (Cass. 11431/2022)
Nel caso in esame la ricorrente ha contestato la pretesa del Consorzio eccependo sia la carenza della approvazione di un piano di classifica sia la inesistenza di un concreto beneficio per il suo fondo dalle eventuali opere eseguite, sia il non inserimento del fondo nel comprensorio, circostanze queste che non sono state confutate dalla resistente, rimasta contumace.
Ritenuto quindi che le eccezioni della ricorrente non hanno trovato alcuna smentita documentale, in accoglimento del ricorso va annullata la cartella opposta.
Vanno Condannate le resistenti in solido al pagamento delle spese liquidate in € 145,00 oltre accessori e CUT.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla la cartella opposta.
Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese liquidate in € 145,00 oltre accessori e CUT.
Siracusa, 20.10.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)