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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/10/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Procedure concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 29 luglio 2025 al R.G. n. 29-1/2025 Procedimento
Unitario, promosso d a
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Docce n.5, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NE PU, anche domiciliatario con studio in Trieste, via Carducci n. 10, fax
040.371337, pec.: Email_1
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i
1 (avente come liquidatore in carica il sig. Parte_2 [...]
, con sede in Trieste, Via Udine n. 28/B, cod. fisc. , PEC: Per_1 P.IVA_1
; Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso presentato da per la dichiarazione di apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale e/o controllata nei confronti di;
Parte_2 Parte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, tenutasi il
23 settembre 2025, cui nessuno è comparso per la società resistente, non costituitasi sebbene ritualmente e tempestivamente notiziata della lite a norma degli artt. 40,
comma 7, e 41 comma 2, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che, come risulta dalla visura camerale, in atti, l'impresa resistente, avente quale ambito prevalente l'attività di supermercato, ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il ricorrente, già alle dipendenze della resistente in qualità di CP_1
salumiere, vanta un credito, esigibile, portato da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto), a titolo di trattamento di fine rapporto, il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta indicato nel precetto notificato a dicembre
2 ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in questo senso depongono la considerazione della natura del credito, la constatazione che l'ultimo bilancio depositato attiene all'esercizio chiuso al 31.12.2019,
oltre al fatto che la società versa in liquidazione volontaria dal 7.3.2023;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1,
lett.d), CCII1;
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova,
come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce un onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
ribadito che la Società non ha depositato in CCIAA alcun bilancio di esercizio nell'ultimo triennio;
osservato peraltro che nei bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2019 i limiti di attivo patrimoniale, oltre che dei ricavi, risultano ampiamente superati, non essendovi al tempo stesso emergenze significative per ritenere che negli ultimi tre esercizi chiusi
3 prima della data di deposito dell'istanza dell'ex dipendente (ergo: 2022,2023 e 2024),
la Società abbia visto ridurre l'attivo in misura significativa (la più recente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 2022, risulta oggetto di una compilazione diffusamente incompleta);
rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCII2, alla luce dell'entità dei crediti, indiscutibili, del lavoratore istante e dell'evidenza sia degli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, da cui alla data 6 agosto 2025 emergono ulteriori debiti della Società nella misura di circa 91.170,93 euro), che della certificazione INPS, chela quale, alla medesima data, dà conto di esposizioni debitorie non ancora passate all'agente per la riscossione, dunque ulteriori, in una misura pari a 18.698,83 euro;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
cod. fisc. , PEC: ;
[...] P.IVA_1 Email_2
NOMINA
4 il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. , che alla luce Parte_3
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale
5 nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 3 febbraio 2026, ad ore 09:45, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
SE
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive
6 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 06/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 nella misura di complessivi 3,325,02 euro, oltre interessi successivi;
1 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; 2 Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Procedure concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 29 luglio 2025 al R.G. n. 29-1/2025 Procedimento
Unitario, promosso d a
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Docce n.5, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NE PU, anche domiciliatario con studio in Trieste, via Carducci n. 10, fax
040.371337, pec.: Email_1
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i
1 (avente come liquidatore in carica il sig. Parte_2 [...]
, con sede in Trieste, Via Udine n. 28/B, cod. fisc. , PEC: Per_1 P.IVA_1
; Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso presentato da per la dichiarazione di apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale e/o controllata nei confronti di;
Parte_2 Parte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, tenutasi il
23 settembre 2025, cui nessuno è comparso per la società resistente, non costituitasi sebbene ritualmente e tempestivamente notiziata della lite a norma degli artt. 40,
comma 7, e 41 comma 2, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che, come risulta dalla visura camerale, in atti, l'impresa resistente, avente quale ambito prevalente l'attività di supermercato, ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il ricorrente, già alle dipendenze della resistente in qualità di CP_1
salumiere, vanta un credito, esigibile, portato da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto), a titolo di trattamento di fine rapporto, il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta indicato nel precetto notificato a dicembre
2 ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in questo senso depongono la considerazione della natura del credito, la constatazione che l'ultimo bilancio depositato attiene all'esercizio chiuso al 31.12.2019,
oltre al fatto che la società versa in liquidazione volontaria dal 7.3.2023;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1,
lett.d), CCII1;
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova,
come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce un onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
ribadito che la Società non ha depositato in CCIAA alcun bilancio di esercizio nell'ultimo triennio;
osservato peraltro che nei bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2019 i limiti di attivo patrimoniale, oltre che dei ricavi, risultano ampiamente superati, non essendovi al tempo stesso emergenze significative per ritenere che negli ultimi tre esercizi chiusi
3 prima della data di deposito dell'istanza dell'ex dipendente (ergo: 2022,2023 e 2024),
la Società abbia visto ridurre l'attivo in misura significativa (la più recente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 2022, risulta oggetto di una compilazione diffusamente incompleta);
rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCII2, alla luce dell'entità dei crediti, indiscutibili, del lavoratore istante e dell'evidenza sia degli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, da cui alla data 6 agosto 2025 emergono ulteriori debiti della Società nella misura di circa 91.170,93 euro), che della certificazione INPS, chela quale, alla medesima data, dà conto di esposizioni debitorie non ancora passate all'agente per la riscossione, dunque ulteriori, in una misura pari a 18.698,83 euro;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_2
cod. fisc. , PEC: ;
[...] P.IVA_1 Email_2
NOMINA
4 il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. , che alla luce Parte_3
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale
5 nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 3 febbraio 2026, ad ore 09:45, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
SE
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive
6 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 06/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 nella misura di complessivi 3,325,02 euro, oltre interessi successivi;
1 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; 2 Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.