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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1444/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1733/2020, deliberata e pubblicata il 26.11.2020 (n. 4485/2013 RG); risarcimento danno alla persona;
TRA
cf. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Mariana Anna Allocca (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei seguenti termini.
“Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.06.2013, Parte_1 conveniva innanzi all'intestato Tribunale il per Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate in seguito al sinistro stradale verificatosi in data 01.10.2012, alle ore 15.30 circa nel tenimento del medesimo, alla Via Ferrovia, allorquando, nel mentre percorreva CP_1 la suddetta via alla guida del proprio ciclomotore modello Piaggio Beverly Tg. CF89936, slittava su di una macchia d'olio presente sul manto stradale, non visibile poiché posta subito dopo una curva stretta e coperta – tale da rappresentare un'insidia non prevedibile - che, facendogli perdere il controllo del mezzo, lo faceva poi rovinare in terra col ciclomotore unitamente al proprio trasportato che viaggiava con lui.
In conseguenza del descritto sinistro, l'attore deduceva di aver riportato lesioni personali per le quali veniva trasportato al pronto Soccorso dell'Ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, e, successivamente subiva, presso la di Controparte_2
Pomigliano d'Arco, due interventi chirurgici, il primo, in data 03.10.2012, di riduzione della frattura del radio con stabilizzazione e fissatore esterno monoassiale, ed il secondo, in data 15.11.2012, di rimozione del detto fissatore.
Si costituiva in giudizio il impugnando la Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma, ammetteva la prova testimoniale articolata dall'attore e, all'esito, disponeva
CTU medico – legale per la valutazione e quantificazione delle lesioni riportate dall'attore.”.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 2.378,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
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IV sezione civile
3. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame , ne Parte_1 ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“1) Accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare in ogni sua parte la sentenza n.
1733/2020 del Tribunale di Nola.
2) Condannare il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 risarcimento delle lesioni personali riportate dall'attore, quantificate nella misura indicata dal CTU nel processo di primo grado e, pertanto, in Euro 8.105,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3) Condannare il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Il non si è costituito e, verificata la Controparte_1 ritualità della notificazione, è stato dichiarato contumace con ordinanza in data
18.1.2022 – 19.1.2022.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 15.4.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - LA RESPONSABILITA' DEL Parte_2 ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Tribunale ha
[...] erroneamente rigettato la domanda sul presupposto dell'esclusione della responsabilità dell'ente convenuto per l'imprevedibilità dell'accaduto, con conseguente applicabilità del c.d. caso fortuito. In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che la macchia d'olio presente sul manto stradale rappresentasse un fatto improvviso, imprevedibile ed inevitabile, tale da rendere il custode esente da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ha considerato che l'art. 2051 cod. civ., nell'ambito del quale è riconducibile la domanda da lui proposta, rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). La peculiarità di tale fattispecie risiede
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IV sezione civile nel fatto per cui l'evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità, non richiedendosi la colpa gravante sul soggetto custode.
Ha rimarcato che, attraverso la prova testimoniale, esso attore è riuscito a dimostrare l'esistenza della macchia d'olio, (peraltro non negata dal CP_1 convenuto), nonché l'incidenza causale della stessa rispetto alle lesioni riportate. In proposito, il teste ha affermato, tra le altre cose, Testimone_1 che la macchia d'olio era scivolosa, avendola egli toccata con il piede ed ha poi riferito dell'impossibilità di vedere la suddetta macchia d'olio, poiché posta subito dopo una curva stretta a destra.
Ha precisato che il nesso eziologico è stato accertato in sede di CTU medico – legale, sotto il profilo della compatibilità tra la dinamica dell'incidente esposta in citazione e le lesioni riportate dall'attore.
Ha evidenziato che il convenuto non ha offerto alcun elemento CP_1 probatorio che potesse escludere la propria responsabilità per la sussistenza del caso fortuito.
I motivi meritano parziale accoglimento.
L'elaborazione giurisprudenziale, in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per le cose in custodia, si è andata attestando sulla posizione che i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico é esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (Cass. n.
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IV sezione civile
12449/2008; Cass. n. 5669/2010). In base a tale orientamento, l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. alla P.A., per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, può essere esclusa nell'ipotesi in cui sul bene non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v. Corte cost. n. 156 del 1999). E proprio l'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene deve essere oggetto di indagine mirata, caso per caso, da parte del giudice del merito, essendo questa idonea a costituire il discrimine per l'applicabilità della norma suddetta e non già la natura demaniale del bene medesimo (Cass. n.
24617/2007).
Va considerato, infatti, che i poteri di vigilanza e di controllo dell'ente pubblico proprietario della strada divengono sempre meno praticabili ed esigibili quanto maggiore sia la rete viaria soggetta a sorveglianza. La Corte di legittimità ha statuito, sull'argomento, che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 8157/2009;
Cass. n. 24529/2009; Cass. n. 21508/2011; Cass. n. 15720/2011; Cass. n. 6101/2013;
Cass. n. 8935/2013; Cass. n. 7805/2017; Cass. n. 6703/2018; Cass. n. 16295/2019;
Cass. n. 6651/2020; Cass. n. 6826/2021).
A tal punto, va individuato il regime dell'onere probatorio, in ordine al quale la Corte di legittimità ha chiarito che ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di
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IV sezione civile provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima (Cass. n.
33128/2024; Cass. n. 6326/2019). In altri termini, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo (Cass. n. 29632/2024; Cass. n. 11096/2020).
Tali canoni interpretativi devono trovare applicazione al caso di specie, atteso che la notevole estensione e l'intensa utilizzazione della rete stradale comunale, nella quale è ricompresa l'arteria cittadina sulla quale è avvenuto il sinistro di cui è lite, non possono comportare una ragionevole possibilità, per l'ente pubblico, di avere conoscenza immediata dell'insorgenza della situazione di pericolo (la macchia di materiale viscido sull'asfalto) e di intervenire prima che qualche veicolo in transito inevitabilmente vi finisca sopra. Però, la prova dell'improvviso ed imprevedibile percolamento del materiale scivoloso sulla via Ferrovia, sul quale è andato a scivolare , alla guida del Parte_1 motociclo, sarebbe dovuta essere fornita dal Controparte_1
, che, invece, non ha adempiuto a tale onere. Si tratta, infatti, della
[...] prova liberatoria del caso fortuito (art. 2051 cod. civ.), il cui onere grava sul custode.
Tuttavia, una volta accertata la responsabilità del occorre CP_1 indagare se questa sia stata causa esclusiva oppure soltanto concorrente ed, in quest'ultimo caso, in quale misura l'evento debba addebitarsi anche a colpa del danneggiato.
Sotto tale aspetto, la Corte Suprema ha predicato, in tema di danni da cose in custodia, che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale
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IV sezione civile tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (Cass. n. 2430/2004; Cass. n. 20317/2005; Cass. n. 23584/2013; Cass.
n. 12895/2016; Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass.
n. 18100/2020; Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 21675/2023;
Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024; Cass. n. 12663/2024).
Occorre, poi, considerare che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017; Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 11152/2023; Cass. n.
14228/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024).
In ordine al fatto, questa Corte ritiene adeguatamente provato l'evento dannoso nel quale è incorso , sia a mezzo delle deposizioni Parte_1 testimoniali, dalle quali sono rimaste confermate le modalità del sinistro avvenuto alla via Ferrovia, in nella giornata Controparte_1 dell'1.10.2012, sia a mezzo del sostanziale riconoscimento del fatto-evento, da parte del in primo grado. Controparte_3
Per quanto attiene al giudizio di responsabilità, facendo applicazione dei principi di diritto appena sopra richiamati alla fattispecie, si deve configurare il paritetico concorso di responsabilità tra il e Controparte_1 la vittima, , il primo per non aver esercitato i doverosi poteri Parte_1 di vigilanza sulla manutenzione e sulla pulizia del tratto stradale ove è avvenuto l'incidente ed il secondo per non aver tenuto un comportamento normalmente diligente ed avveduto, alla guida del veicolo, che senz'altro gli avrebbe consentito di scorgere la macchia scivolosa, tenuto conto anche delle
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IV sezione civile favorevoli condizioni di luminosità naturale esistenti nell'occasione (l'evento è avvenuto alle ore 15,30 del pomeriggio).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va riformata, nella parte in cui ha escluso totalmente la responsabilità del
, che va, invece, affermata nella misura del Controparte_1
50%, con il conseguente e proporzionale obbligo risarcitorio a suo carico.
§ - IL RISARCIMENTO DEL DANNO
ha riproposto, in questa sede di gravame, la domanda Parte_1 di risarcimento danni.
Dal referto del P.S. dell'Ospedale S. Maria della Pietà di Nola, risulta che l'appellante riportò “Frattura metaepifisaria distale di radio con frammenti diastasati ed angolati dorsalmente. Distacco della stiloide ulnare.”.
Dalla relazione di CTU si apprende che ha riportato Parte_1 postumi permanenti nella misura del 4%, un'invalidità temporanea totale di 10 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni ed al 50% per altri 30 giorni.
Il risarcimento dev'essere determinato sulla base del d.m. 16.7.2024, emanato in attuazione dell'art. 139 comma 5 del d.lgs. n. 209/2005, relativo al risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità provocato dalla circolazione di veicoli a motore.
Ciò posto, a vanno attribuite, sulla base delle Parte_1 risultanze della relazione di CTU, le seguenti somme:
- € 552,40 per invalidità temporanea totale (€ 55,24 x 10 giorni);
- € 1.242,90 per invalidità temporanea parziale al 75% (€ 55,24 x 30 giorni x
75%);
- € 826,60 per invalidità temporanea parziale al 50% (€ 55,24 x 30 giorni x 50%);
- € 4.162,44, quale danno non patrimoniale per postumi permanenti al 4%, calcolato nel modo seguente: € 1.231,49 (valore del punto-base), ridotto ad €
1.040,61 (decremento in ragione dell'età del danneggiato di 41 al momento del sinistro) x 4 (punti di invalidità permanente);
- € 327,81 spese mediche ritenute congrue dal CTU.
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IV sezione civile
Il totale ammonta ad € 7.112,15, ma va ridotto al 50%, quindi ad €
3.556,07, per effetto della dimidiata responsabilità del Controparte_1
, per quanto sopra statuito.
[...]
Il , in definitiva, va condannato al Controparte_1 pagamento della somma di € 3.556,07, già valutata all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta, ma prima devalutata al 1.10.2012
(giorno del sinistro) e poi di nuovo via via rivalutata anno per anno (secondo il criterio predicato ormai costantemente da Cass., 10.3.2000 n. 2796; Cass., sez. unite, 17.2.95 n. 1712 e successive) fino alla data della presente sentenza, alla quale il debito di valore si converte in debito di valuta, ed oltre, ancora, i soli interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo pagamento.
§ - LE SPESE DI CAUSA
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico del , per effetto della Controparte_1 soccombenza, con attribuzione all'avv. Mariana Anna Allocca, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. atto di appello e comparsa conclusionale).
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (art. 5 comma 1
d.m. 55/2014), e, pertanto, possono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da €
1.100,01 ad € 5.200,00.
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IV sezione civile
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale di
Nola, restano a carico di e del Parte_1 Controparte_1
per metà ciascuno.
[...]
Non spetta all'appellante il rimborso del contributo unificato per il secondo grado di giudizio, non essendovi prova del pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1733/2020, deliberata e pubblicata il 26.11.2020 (n. 4485/2013 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente ed entro i limiti che seguono, l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della suddetta sentenza, Parte_1
2) dichiara la responsabilità al 50% del Controparte_1 nella produzione dell'evento dannoso e, per l'effetto, lo condanna, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno, in favore di
[...]
, che liquida nella somma di 3.556,07, già rivalutata Parte_1 all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta, ma prima devalutata al 1.10.2012 e poi di nuovo via via rivalutata anno per anno fino alla data della presente sentenza, ed oltre, ancora, i soli interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo pagamento;
3) condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 214,00 per esborsi ed € 2.100,00 per onorario, e, per il secondo grado, in € 2.300,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Mariana Anna Allocca;
4) pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti per metà.
Così deciso in Napoli, in data 1 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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