Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/07/2025, n. 14649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14649 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09535/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9535 del 2023, proposto da
AR OC, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché dall'avvocato Giuseppe Puri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montefiascone, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione nr. 2 del 29.03.2023 - reg. generale nr. 23, relativa all'immobile sito in Montefiascone (VT), Loc. Cerchiare alla Via Mentuccia e ripristino dello stato dei luoghi, notificata alla Sig.ra CI AR in data 05.04.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Montefiascone ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 2 del 29 marzo 2023, con la quale ha ingiunto la demolizione di un immobile ad uso residenziale.
L’ingiunzione è diretta a diversi soggetti, ivi individuati quali “ responsabili dell’abuso ” e tenuti al ripristino “ ciascuno nei limiti delle rispettive responsabilità ”, tra cui anche la Sig.ra OC AR, “ in qualità di intestataria dei titoli abilitativi C.E. n. 51 del 13.02.1997, p.d.c. n. 373 del 19.12.2001, p.d.c. n. 269 del 10.10.2002, p.d.c. n. 342 del 31.12.2002 ”. Tali titoli venivano contestualmente dichiarati inefficaci “ e con la presente ordinanza (…) da intendersi annullati ”, in quanto rilasciati in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d. lgs. n. 42/2004.
L’ordinanza, altresì, ha accertato l’esistenza di alcune difformità rispetto ai prefati titoli abilitativi (relative ad aumento di volumetria, cambio di destinazione d'uso e diversa distribuzione interna dei locali), qualificandole alla stregua di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire.
2. Con ricorso notificato in data 5 giugno 2023 e depositato il 3 luglio 2023 la Sig.ra OC è insorta avverso tale provvedimento, premettendo, in punto di fatto, che con atto notarile stipulato in data 14 gennaio 2003 (versato in atti) aveva ceduto al Sig. MA HI (anch’egli attinto dalla medesima ordinanza in qualità di “proprietario”) il terreno agricolo ove oggi sorge la costruzione da demolirsi (che riferisce essere stata edificata dallo stesso HI), compravenduto unitamente ai relativi titoli edilizi rilasciati dal Comune di Montefiascone.
Il gravame è affidato alle seguenti censure:
I. ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA IN CAPO ALLA CI IS ”.
La ricorrente lamenta di essere priva di legittimazione passiva rispetto al gravato ordine demolitorio, dovendo l’ordinanza ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 essere emessa nei confronti del proprietario e del responsabile dell’abuso, ossia dei soggetti che hanno in concreto il potere di rimuoverlo: viceversa, la Sig.ra OC non potrebbe essere considerata responsabile in quanto i titoli edilizi dalla stessa conseguiti erano stati ceduti, unitamente al terreno, al Sig. HI, che vi aveva poi edificato la costruzione attinta dall’ordinanza comunale, sicché l’interessata da oltre 20 anni risulta priva di una relazione giuridica con la res ;
II . “ IMPOSSIBILTA’ OGGETTIVA AD OTTEMPERARE ALL’ORDINE DEMOLITORIO ”.
La sanzione di cui all’art. 31, comma 4- bis del Testo unico dell’edilizia non potrebbe essere irrogata nei confronti nella Sig. OC in ragione della sua impossibilità di ottemperare all’ordine demolitorio, non essendo lei mai stata proprietaria, né in possesso, dell’immobile attinto dall’impugnata ordinanza, in quanto costruito dall’avente causa, Sig. HI.
Precisa, altresì, che all’epoca del rilascio dei titoli edilizi da parte del Comune l’autorizzazione paesaggistica non era ancora in vigore né “ tantomeno normata ”, essendo stata essa introdotta soltanto con il d. lgs. n. 42/2004.
3. Il Comune di Montefiascone, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Con atto del 20 gennaio 2025 la ricorrente si è costituita in giudizio a mezzo del nuovo difensore, Avv. Giuseppe Puri.
5. All’udienza del 24 giugno 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
6. Giova rappresentare, in premessa, che l’ordinanza di demolizione n. 2/2023 ha un contenuto composito, avendo: a) annullato in autotutela i titoli edilizi rilasciati dal Comune, in forza dei quali è stato edificato l’immobile residenziale attinto dall’ingiunzione ripristinatoria; b) ordinato la totale demolizione del medesimo nei confronti di diversi soggetti in ragione delle rispettive responsabilità; c) riscontrato, in ogni caso, l’esistenza di alcune difformità rispetto ai citati titoli abilitativi.
Preme ancora precisare che tale ordinanza è stata impugnata dinanzi a questo Tribunale anche da altri due dei soggetti cui essa era diretta, ossia il Sig. HI MA (attinto dall’ingiunzione nella sua dichiarata qualità di “proprietario”) e il Sig. BI TT (nella sua qualità di “ progettista del CE n. 51 del 12/02/1997 - del d.p.c. n. 373 del 19/12/2001 ”), e le relative impugnative sono state definite da questa Sezione con le seguenti pronunce:
- n. 378 del 9 gennaio 2024, con la quale è stata accolta la domanda di annullamento esperita dal Sig. HI, ritenuto che “ Il provvedimento di annullamento in autotutela dei suddetti titoli edilizi si appalesa (…) illegittimo e deve essere annullato, senza tuttavia che ciò comporti alcun effetto sulle difformità, accertate con la medesima ordinanza, rispetto agli atti autorizzativi . Tali difformità infatti restano sottoposte al regime previsto dalla legge per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità da esso ”;
- n. 941/2024 del 19 gennaio 2024, di improcedibilità in parte qua del ricorso esperito dal Sig. RI, atteso l’intervenuto annullamento (con la citata sent. n. 378/2024) dell’ordinanza impugnata “ nella parte in cui disponeva l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi in questione ”, nonché per il resto il suo accoglimento “ In riferimento alla porzione del provvedimento con cui si ordina alla parte ricorrente di provvedere alla demolizione dell’immobile ”, in quanto “ il ricorrente non (è) titolare di legittimazione passiva rispetto all’ordine di demolizione irrogato, non essendo contestato che egli limitò la sua attività a quella di progettista, al fine di ottenere la concessione edilizia n. 51/1997 ed il permesso di costruire n. 373/2001 (…). Né è contestato che le difformità urbanistiche di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’ordinanza impugnata (…) furono poste in essere successivamente alla variante presentata dal geom. Andrea Scaramuccia, che assumeva la qualità di progettista in riferimento al permesso di costruire n. 269/2002 ”.
Giova altresì puntualizzare, per completezza di trattazione, che il Comune di Montefiascone, a seguito del giudicato di cui alla sent. n. 378/2024, ha emesso nei confronti del Sig. MA HI una nuova ordinanza di demolizione (n. 13 del 7 febbraio 2024), che è stata anch’essa annullata in parte qua con sentenza n. 8521 del 2 maggio 2025.
7. Ciò premesso, il Collegio esclude che possano ravvisarsi profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in ragione del sopraggiunto annullamento, ad opera di questo Tribunale, della gravata ordinanza n. 2/2023, che è stata caducata nella parte in cui essa ha a sua volta annullato, in autotutela, i titoli edilizi rilasciati per la realizzazione dell’immobile (avendo poi il giudice annullato anche l’ingiunzione demolitoria contestualmente emessa, laddove specificamente diretta ai Sig.ri HI e RI): ciò in quanto le censure dedotte dalla Sig.ra OC con l’odierna impugnativa non afferiscono alla parte (dispositiva) del provvedimento con cui il Comune ha rimosso i titoli edilizi rilasciati per l’immobile (appunto già annullata dal T.A.R.), ma si appuntano esclusivamente sull’ingiunzione demolitoria, che viene impugnata nella misura in cui essa è indirizzata anche all’odierna ricorrente.
8. Tanto opportunamente precisato, il ricorso è infondato.
9. Con riferimento al primo mezzo, è sufficiente richiamare l’art 29 d.P.R. n. 380/2001, che include il titolare del permesso di costruire nel novero dei soggetti su cui grava la responsabilità per il rispetto della normativa urbanistico-edilizia, disponendo il comma 1 che “ Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso ”.
Orbene, nel caso di specie è incontestato che la Sig.ra OC aveva conseguito dall’intimato Comune i titoli edilizi in forza dei quali è stato costruito il fabbricato, sicché non può disconoscersi che essa, ai sensi della menzionata disposizione, rivesta la qualità di “ titolare del permesso di costruire ”, non rilevando la circostanza – riferita in ricorso - che l’immobile attinto dall’ordine demolitorio sia stato materialmente edificato da altro soggetto.
10. Il secondo motivo è in parte inammissibile per difetto di interesse, atteso che la censura con cui la parte fa valere la sua impossibilità (fattuale e giuridica) di dare esecuzione all’ingiunzione demolitoria potrà essere utilmente esperita in futuro avverso l’eventuale provvedimento con cui il Comune (se del caso) procederà all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, co. 4- bis d.P.R. n. 380/2001 nei confronti della Sig.ra OC, al fine di sanzionare l’inottemperanza all’ordine di demolizione (evenienza all’attualità solo “minacciata”), così dando concreto seguito all’avvertimento contenuto nell’ordinanza.
Per altra parte il motivo è infondato, laddove si deduce, in via del tutto generica, che alla data del rilascio dei titoli edilizi non era ancora in vigore l’istituto dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto introdotta e disciplinata solo con il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. n. 42/2004: invero, anche il previgente decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, all’art. 151, prevedeva l’obbligo di conseguire la preventiva autorizzazione per le “opere di qualunque genere” da eseguirsi sui cd “beni ambientali” (tra cui, giusta il disposto dell’art. 146, cio. 1, lett. c) , “ i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna ”).
10. In conclusione, il ricorso va rigettato.
11. Nulla si dispone sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Montefiascone.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO