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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 05/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
VA NA è chiamata la causa iscritta al n. 3928 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. RU AC che insiste in ricorso e chiede il riconoscimento del requisito sanitario in conformità alle risultanze della relazione del CTU
Per l'ASP è comparso l'Avv. AR RE che insiste in atti.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa VA
NA, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 05/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3928 2024 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. RUSSO FACCIAZZA CALOGERO Parte_1
ALESSIO giusta procura in atti;
ricorrente contro in persona del legale rappresentante p-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
RE AR
- resistente
Svolgimento del Processo
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 11.10.2024, al fine di ottenere in capo al predetto il riconoscimento del requisito sanitario dello stato e condizione di disabile gravissimo al fine di accedere ai benefici economici e socio sanitari ex art.3 del D.M, 26-09-2016 premettendo che
n.q. di genitore, all'epoca esercente la responsabilità genitoriale, sul ricorrente al CP_2
tempo minorenne, aveva presentato al Comune di Portopalo di Capo Passero, in data 06/06/2017 e all' , in data 15/06/2017 un'istanza per l'accesso al Controparte_3
beneficio economico per persone con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 1
Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31 Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. N. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2017"; istanze reiterate in data
20/11/2018 in data 04/02/2019; che in data 02/08/2024 l' Controparte_3
comunica che il ricorrente era stato disabile grave, non riconosce lo status di disabile gravissimo applicando la tabella: Expanded Disability Status Scale (EDSS); anche dal secondo verbale, quello relativo alla domanda presentata nell'Anno 2018, si evince che, in data 16/05/2019, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali, l'UVM stabiliva che: MRC 2/5; EDSS 8,5. Anche in questo caso, dunque, la Commissione medica non riconosceva lo status di disabile gravissimo, applicando le tabelle: Medical Research Council (MRC) ed Expanded Disability Status Scale (EDSS) sebbene sussistessero in capo al ricorrente, oggi maggiorenne, le condizioni di disabilità gravissima atteso che lo stesso fosse Paziente affetto da una malattia rara neuromuscolare con decorso clinico cronico-progressivo. (...) Grave disabilità motoria .
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le difese Controparte_1 avversarie deduceva la legittimità dell'operato dell' ed eccepiva Inesistenza in capo Controparte_3 al ricorrente dei requisiti di cui all'art. 1 Legge Regionale n. 4 del 2017 e che n ordine alle patologie evidenziate con i test muscolare/manuale, scala MRC (Medical Research Council), che stabilisce gli standard per i test di forza muscolare, evidenziano un soggetto “sicuramente grave ma non gravissimo”. Insisteva nel rigetto del ricorso.
In corso di causa prestava giuramento il CTU dott. al fine di “accertare la sussistenza in Persona_1
capo al ricorrente le condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 co. 2 D.M 26.09.2016 lett. alla a) alla i) e la decorrenza”.
Il ctu depositava nei termini assegnati l'elaborato peritale. Istruita la causa mediante produzione documentale, espletata la ctu medico-legale ed autorizzate le parti al deposito di note conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione.
Motivi della decisione
In punto di diritto il decidente osserva:
Il ricorrente ha avanzato, con ricorso ex art. 442 cpc, domanda mirante al riconoscimento delle condizioni di disabilità gravissima al fine di accedere ai benefici economici e socio sanitari previsti dalla legge.
Con D.M. del 29.06.2016 e L.R. n. 4/2017, la regione Sicilia regolamenta le condizioni per il riconoscimento della condizione di disabile gravissimo, finanzia le prestazioni ed i servizi socio- assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari.
Il suddetto decreto, poi, regola le procedure per l'accesso all'assistenza: le istanze vanno presentate congiuntamente al Comune di residenza ed all' Controparte_3
territorialmente competente.
Per accedere ai benefici, ciascun soggetto o suo rappresentante, dovrà sottoscrivere un patto di cura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000 in cui dichiarerà di utilizzare le risorse economiche esclusivamente per la cura della persona disabile.
Sussiste interesse ad agire del ricorrente atteso che ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere lo status di disabile gravissimo del figlio ai sensi della richiamata normativa per poi accedere ai benefici economici e socio sanitari ivi previsti.
Nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che il CTU ha accertato che “…nelle malattie neuromuscolare diffuse, quale quella di cui risulta essere affetto il ricorrente, la valutazione deve prevedere un giudizio che tenga conto sia della motricità fine, che riguarda il controllo dei piccoli muscoli di mani
e dita per compiere movimenti precisi e coordinati, che la motricità grossa che coinvolge i grandi muscoli di tronco, braccia e gambe per movimenti ampi e coordinati, quali camminare, correre e saltare e solo il concorso dei punteggi delle scale di motricità, previste al punto e) dell'art. 3 comma
2 del D.M. 26.09.2016, con la stadiazione 5 secondo la scala di Hoehn e Yahr, è possibile riconoscere il ricorrente quale soggetto affetto da disabilità gravissima”; ha dunque ritenuto “il ricorrente persona in condizione di disabilità gravissima secondo il punto e) dell'art. 3 del D.M. 26 settembre
2016 con decorrenza dal Settembre 2018, in riferimento a quanto oggettivato nel ricovero dal
04.09.2018 all'11.09.2018 presso l'Unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale Malattie
Neuromuscolari dell'Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli di NA”.
La relazione del CTU appare ben motivata in relazione ai requisiti legittimanti la domanda avanzata in ricorso e non suscettibile di censure;
pertanto, non si ritiene necessario dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Non sono state presentate osservazioni alle conclusioni del ctu.
Nel caso che ci occupa, dunque, sussistono in capo al minore tutte le condizioni cliniche di cui alla legge richiamata.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso merita accoglimento, deve essere accertato e dichiarato che è persona disabile gravissima ex art. 3, co. 2 del D.M. 26/09/2016 Parte_1
a far data da settembre 2018
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 e successive modificazioni in ragione del valore della causa, valore indeterminato complessità-bassa nei procedimenti di previdenza delle questioni giuridiche affrontate, delle difese svolte dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv.
RU AC CA IO.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico dell'
[...]
convenuta CP_3
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
-Accoglie il ricorso e dichiara che è persona disabile gravissima ex art. 3, co. 2 Parte_1
del D.M. 26/09/2016 a far data da settembre 2018 con diritto dello stesso ad accedere ai benefici di legge connessi.
-Condanna l' , in persona del legale rappresentante p. tempore- al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida complessivamente in €. 4.638,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. RU AC CA IO.
Pone le spese di CTU a carico dell' Controparte_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa VA NA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 05/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
VA NA è chiamata la causa iscritta al n. 3928 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. RU AC che insiste in ricorso e chiede il riconoscimento del requisito sanitario in conformità alle risultanze della relazione del CTU
Per l'ASP è comparso l'Avv. AR RE che insiste in atti.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa VA
NA, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 05/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3928 2024 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. RUSSO FACCIAZZA CALOGERO Parte_1
ALESSIO giusta procura in atti;
ricorrente contro in persona del legale rappresentante p-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
RE AR
- resistente
Svolgimento del Processo
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 11.10.2024, al fine di ottenere in capo al predetto il riconoscimento del requisito sanitario dello stato e condizione di disabile gravissimo al fine di accedere ai benefici economici e socio sanitari ex art.3 del D.M, 26-09-2016 premettendo che
n.q. di genitore, all'epoca esercente la responsabilità genitoriale, sul ricorrente al CP_2
tempo minorenne, aveva presentato al Comune di Portopalo di Capo Passero, in data 06/06/2017 e all' , in data 15/06/2017 un'istanza per l'accesso al Controparte_3
beneficio economico per persone con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 1
Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31 Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. N. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2017"; istanze reiterate in data
20/11/2018 in data 04/02/2019; che in data 02/08/2024 l' Controparte_3
comunica che il ricorrente era stato disabile grave, non riconosce lo status di disabile gravissimo applicando la tabella: Expanded Disability Status Scale (EDSS); anche dal secondo verbale, quello relativo alla domanda presentata nell'Anno 2018, si evince che, in data 16/05/2019, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali, l'UVM stabiliva che: MRC 2/5; EDSS 8,5. Anche in questo caso, dunque, la Commissione medica non riconosceva lo status di disabile gravissimo, applicando le tabelle: Medical Research Council (MRC) ed Expanded Disability Status Scale (EDSS) sebbene sussistessero in capo al ricorrente, oggi maggiorenne, le condizioni di disabilità gravissima atteso che lo stesso fosse Paziente affetto da una malattia rara neuromuscolare con decorso clinico cronico-progressivo. (...) Grave disabilità motoria .
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le difese Controparte_1 avversarie deduceva la legittimità dell'operato dell' ed eccepiva Inesistenza in capo Controparte_3 al ricorrente dei requisiti di cui all'art. 1 Legge Regionale n. 4 del 2017 e che n ordine alle patologie evidenziate con i test muscolare/manuale, scala MRC (Medical Research Council), che stabilisce gli standard per i test di forza muscolare, evidenziano un soggetto “sicuramente grave ma non gravissimo”. Insisteva nel rigetto del ricorso.
In corso di causa prestava giuramento il CTU dott. al fine di “accertare la sussistenza in Persona_1
capo al ricorrente le condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 co. 2 D.M 26.09.2016 lett. alla a) alla i) e la decorrenza”.
Il ctu depositava nei termini assegnati l'elaborato peritale. Istruita la causa mediante produzione documentale, espletata la ctu medico-legale ed autorizzate le parti al deposito di note conclusive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione.
Motivi della decisione
In punto di diritto il decidente osserva:
Il ricorrente ha avanzato, con ricorso ex art. 442 cpc, domanda mirante al riconoscimento delle condizioni di disabilità gravissima al fine di accedere ai benefici economici e socio sanitari previsti dalla legge.
Con D.M. del 29.06.2016 e L.R. n. 4/2017, la regione Sicilia regolamenta le condizioni per il riconoscimento della condizione di disabile gravissimo, finanzia le prestazioni ed i servizi socio- assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari.
Il suddetto decreto, poi, regola le procedure per l'accesso all'assistenza: le istanze vanno presentate congiuntamente al Comune di residenza ed all' Controparte_3
territorialmente competente.
Per accedere ai benefici, ciascun soggetto o suo rappresentante, dovrà sottoscrivere un patto di cura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000 in cui dichiarerà di utilizzare le risorse economiche esclusivamente per la cura della persona disabile.
Sussiste interesse ad agire del ricorrente atteso che ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere lo status di disabile gravissimo del figlio ai sensi della richiamata normativa per poi accedere ai benefici economici e socio sanitari ivi previsti.
Nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che il CTU ha accertato che “…nelle malattie neuromuscolare diffuse, quale quella di cui risulta essere affetto il ricorrente, la valutazione deve prevedere un giudizio che tenga conto sia della motricità fine, che riguarda il controllo dei piccoli muscoli di mani
e dita per compiere movimenti precisi e coordinati, che la motricità grossa che coinvolge i grandi muscoli di tronco, braccia e gambe per movimenti ampi e coordinati, quali camminare, correre e saltare e solo il concorso dei punteggi delle scale di motricità, previste al punto e) dell'art. 3 comma
2 del D.M. 26.09.2016, con la stadiazione 5 secondo la scala di Hoehn e Yahr, è possibile riconoscere il ricorrente quale soggetto affetto da disabilità gravissima”; ha dunque ritenuto “il ricorrente persona in condizione di disabilità gravissima secondo il punto e) dell'art. 3 del D.M. 26 settembre
2016 con decorrenza dal Settembre 2018, in riferimento a quanto oggettivato nel ricovero dal
04.09.2018 all'11.09.2018 presso l'Unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale Malattie
Neuromuscolari dell'Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli di NA”.
La relazione del CTU appare ben motivata in relazione ai requisiti legittimanti la domanda avanzata in ricorso e non suscettibile di censure;
pertanto, non si ritiene necessario dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Non sono state presentate osservazioni alle conclusioni del ctu.
Nel caso che ci occupa, dunque, sussistono in capo al minore tutte le condizioni cliniche di cui alla legge richiamata.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso merita accoglimento, deve essere accertato e dichiarato che è persona disabile gravissima ex art. 3, co. 2 del D.M. 26/09/2016 Parte_1
a far data da settembre 2018
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 e successive modificazioni in ragione del valore della causa, valore indeterminato complessità-bassa nei procedimenti di previdenza delle questioni giuridiche affrontate, delle difese svolte dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv.
RU AC CA IO.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico dell'
[...]
convenuta CP_3
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
-Accoglie il ricorso e dichiara che è persona disabile gravissima ex art. 3, co. 2 Parte_1
del D.M. 26/09/2016 a far data da settembre 2018 con diritto dello stesso ad accedere ai benefici di legge connessi.
-Condanna l' , in persona del legale rappresentante p. tempore- al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che liquida complessivamente in €. 4.638,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. RU AC CA IO.
Pone le spese di CTU a carico dell' Controparte_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa VA NA