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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6326 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori,
composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere riunita oggi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. R.G. 49/2025 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Gatta, presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata, in Alatri, Via Circonvallazione n. 93
APPELLANTE
E
, non costituito in grado di appello Controparte_1
APPELLATO
avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 589/2024 del Tribunale di Frosinone, emessa in data 04/06/2024 e depositata in cancelleria in data 07/06/2024, pronunciata nella causa di divorzio iscritta al R.G.N. 1989/2023 e promossa da contro Controparte_1 Parte_2
.
[...]
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 gennaio 2025 ha impugnato la sentenza in Parte_1 epigrafe, limitatamente alla parte in cui il Tribunale di Frosinone non aveva riconosciuto in favore dell'appellante il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, chiedendo che questa Corte ”Iin riforma della sentenza n. 589/2024 del 04/06/2024, depistata il 07/06/2024 non notificata, emessa dal Tribunale di Frosinone, disponga la conferma dell'assegno di euro 150,00 e/o la minore somma da controparte indicata in euro 100,00, riconoscendo infine alla comparente il diritto alla percezione della quota di TFR alla stessa spettante per il periodo di connubio. Vittoria di spese”. Il Presidente di Sezione, con decreto del 24 febbraio 2025, ha fissato per la comparizione personale delle parti in Camera di Consiglio l'udienza del 15 gennaio 2026, assegnando al ricorrente termine fino al 30 giugno 2025 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle arti, e all'appellato termine fino al 30 novembre 2025 per la costituzione.
Con istanza depositata telematicamente in data 27 ottobre 2025 il difensore dell'appellante ha dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti, depositando atto di rinuncia all'appello sottoscritto dalla appellante e relativa accettazione sottoscritta dall'appellato, e ha chiesto, di conseguenza, di dichiarare l'estinzione del giudizio.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di I grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il suddetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione del giudizio di I grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di I grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cassazione civile, sez. I, 19 maggio 1995, n. 5556).
Ed invero, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex art. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1999, n. 8387).
Nel caso di specie, in data 6 ottobre 2025 l'appellante, , assistita dal Parte_1 suo difensore, ha personalmente sottoscritto dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello e in pari data l'appellato, assistito dal difensore di primo grado, ha sottoscritto dichiarazione di accettazione di detta rinuncia.
Il processo deve essere pertanto dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c..
Nulla sulle spese del presente grado, in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 7 gennaio 2025 avverso la sentenza n. 589/2024 del Parte_1
Tribunale di Frosinone, emessa in data 04/06/2024 e depositata in cancelleria in data 07/06/2024, letto l'articolo 306 c.p.c., così dispone: dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Sofia Rotunno