Ordinanza cautelare 15 marzo 2021
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00129/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’avv. prof. Paolo Scaparone e dall’avv. Federico Burlando, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di Torino, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Torino, via dell’Arsenale n. 21;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Torino -OMISSIS- notificato in data 7.12.2020, che ha rigettato l'istanza di revisione del decreto prefettizio 12.8.2013 prot. n. 20541/D;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. LI EL Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 129 dell’anno 2021, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere un imprenditore 75enne attivo nel settore tessile, fin dalla gioventù grande appassionato di caccia;
- di aver sempre tenuto una condotta impeccabile;
- di aver chiuso, nell'inverno del 2011, una relazione sentimentale con la signora -OMISSIS-;
- che quest’ultima, non accettando la separazione, in data 24.3.2012 presentava querela nei confronti di esso ricorrente, accusandolo falsamente di percosse, minacce e lesioni e lamentando, in particolare, di avere riportato lesioni al naso;
- che, in seguito ad un chiarimento, la signora -OMISSIS- rimetteva la querela il 27.3.2012, e cioè tre giorni dopo la sua presentazione;
- che, nonostante la remissione della querela ed il lungo tempo trascorso, la Prefettura continuava a negare il porto d’armi ad esso ricorrente.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza camerale del 10.03.2021, con ordinanza cautelare n. 107/2021, l’istanza cautelare è stata respinta.
All’udienza di smaltimento straordinario del 23 gennaio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 39 R.D. 18.6.1931 N. 773; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria; la decisione dell’Amministrazione non ha alcun fondamento nella situazione attuale, trovando, sostanzialmente, il suo unico supporto nella querela a carico del ricorrente relativa ad asseriti accadimenti del gennaio 2012; il ricorrente non ha mai neppure riportato una condanna penale per i fatti che gli sono stati addebitati in querela e, in ragione di ciò, non può nemmeno avvalersi dello strumento della riabilitazione, così trovandosi in una situazione peggiore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato qualora fosse stato condannato in sede penale; la querela, peraltro, non era credibile, atteso che – come risulta dai referti medici – la frattura al naso era già consolidata e dunque risaliva a diverso tempo prima; 2) violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
L’Avvocatura eccepiva l’infondatezza del ricorso, ricordando che comunque – a prescindere dalla frattura del setto nasale della persona offesa – l’episodio di violenza si era verificato e, nonostante la remissione della querela, induceva ad un giudizio non positivo sulla piena affidabilità del ricorrente.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Secondo condivisibile giurisprudenza, il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 c.p., e ribadito dall'art. 4, comma 1, della L. n. 110/1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; ne consegue che il potere di controllo esercitato al riguardo dall'Autorità di Pubblica Sicurezza si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben potendo quindi essere esercitato in senso negativo sull'istanza dell'interessato, in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al suo rilascio.
Pertanto la valutazione dell’amministrazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a vicende genericamente non ascrivibili a buona condotta (artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S.).
Venendo all’oggetto del presente giudizio, il diniego si fonda sul fatto che il ricorrente, nel 2012, è stato querelato dalla ex partner per i reati di percosse, minacce e lesioni; il ricorrente si duole, in estrema sintesi, del fatto che, nonostante il lungo tempo decorso dal verificarsi dell’episodio e la remissione della querela, l’istanza sia stata respinta.
Tuttavia, come osservato in sede cautelare, il fatto che la condotta sia risalente nel tempo non vale ad escludere la ragionevolezza del giudizio (discrezionale) dell’Amministrazione in ordine alla inaffidabilità del ricorrente, giudizio che può fondarsi anche su situazioni che, pure se risalenti nel tempo, risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta e sufficienti ad ingenerare la presunzione che il soggetto non sia più affidabile. Allo stesso modo, la remissione della querela non preclude all’autorità amministrativa di valutare comunque la gravità dell’episodio e non elimina sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi (sul punto, T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 giugno 2017, n. 731).
Quanto alla censura incentrata sulla violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, pure deve condividersi quanto ritenuto in sede cautelare: “l’attività difensiva espressa dal ricorrente, nella misura più ampia consentita dall’esperimento del rimedio processuale, non ha palesato, prima facie, vizi istruttori e motivazionali a carico dello stesso (sul punto, Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2019, n. 3974)”.
Per le ragioni prospettate si ritiene pienamente legittimo il provvedimento impugnato che, peraltro, non ha carattere sanzionatorio nei confronti del destinatario ma cautelativo della sicurezza pubblica, in quanto finalizzato ad evitare il pericolo per tale bene giuridico, determinato dalla possibile disponibilità di armi in capo ad un soggetto che non possa garantirne un corretto uso, e tale può essere legittimamente considerato l'interessata.
Dalle circostanze evidenziate – denotanti un obiettivo pericolo di abuso delle armi – del tutto ragionevolmente la p.a. ha tratto motivo per dubitare, in un’ottica preventiva e prospettica, dell’affidabilità della ricorrente nell’uso delle armi.
I superiori rilievi dimostrano che la p.a. ha fatto buon uso delle regole della discrezionalità amministrativa in punto di apprezzamento e valutazione dei presupposti normativi del diniego della licenza di polizia, dando conto in motivazione dei criteri e delle ragioni della valutazione condotta nonché dei profili di interesse pubblico sottesi alla decisione adottata.
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Piemonte, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 129 dell’anno 2021;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
LI EL Di PO, Presidente, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LI EL Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.