TAR Torino, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 118
TAR
Ordinanza cautelare 15 marzo 2021
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TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 39 R.D. 18.6.1931 N. 773; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria

    La giurisprudenza consolidata afferma che il rilascio della licenza di porto d'armi non è un diritto, ma un'autorizzazione discrezionale che l'autorità di pubblica sicurezza può negare in presenza di una condotta che, pur non costituendo reato, incida sull'affidabilità del richiedente. La remissione della querela non impedisce all'amministrazione di valutare la gravità dell'episodio. Il fatto risalente nel tempo non esclude la ragionevolezza del giudizio di inaffidabilità.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/90

    L'attività difensiva del ricorrente non ha palesato, prima facie, vizi istruttori e motivazionali a carico dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 118
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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