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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1583/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE CA MAURO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4877/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Ricorrente_2 Avv. - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. di I Grado di Avellino - Via C. Gesualdo, 1 83100 Avellino AV
Email_2elettivamente domiciliato presso Relativo a:
- sentenza n. 7049/12/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA - pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA n. V062022000188498 SPESE OTTEMPEMPERANZA
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.7049/12/2024, resa in data 9.12.2024 e pubblicata il successivo
13.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione
Staccata di Salerno aveva accolto l'appello incidentale presentato dal contribuente Nominativo_1 – che si doleva della compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice – invece rigettando l'appello principale e condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, alle spese di lite, quantificate in
€. 1.000,00, per il primo grado ed in €.2.000,00, per il secondo grado, oltre gravami fiscali di legge, in uno €.3.588,00. Con successiva ordinanza n.675/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania Sezione disponeva con la procedura per correzione di errore materiale di integrarsi il dispositivo della sentenza n.7049/12/2024, con la distrazione delle spese legali Ricorrente_2 Ricorrente_3a favore dei ricorrenti avvocati e che sin dal primo grado di giudizio si erano qualificati antistatari.
In data 26 giugno 2025 i predetti difensori hanno depositato ricorso in ottemperanza con il quale hanno sostenuto:
- che in data 22.3.2025, la sentenza in narrativa, unitamente al provvedimento di correzione di errore materiale, veniva notificata al Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino e, in pari data, veniva anche notificato invito al pagamento, con allegate note spese;
- che con pec del 15.5.2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, comunicava, tra l'altro, in conformità al parere ricevuto dall'Avvocatura dello Stato, di non voler interporre ricorso per cassazione avverso la già sopra citata sentenza;
- che, alla data di presentazione dell'istanza di ottemperanza, nonostante fosse spirato il termine di rito di 90 gg. dalla notifica della sentenza, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze- Dipartimento della Giustizia Tributaria- Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Avellino, non aveva provveduto al pagamento delle spese di lite, in favore dei ricorrenti;
Quindi gli istanti hanno con il ricorso chiesto di adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza della sentenza in narrativa concernente il pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori antistatari, pari ad €. 3.588,00, comprensiva di gravami fiscali di legge, nonché di disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta;
con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e compensi legali del presente procedimento L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino si è costituita nel presente giudizio di ottemperanza e con controdeduzioni depositate in data 11 luglio 2025 ha così replicato: «• In data 25 marzo 2025, l'ufficio scrivente ha trasmesso al Dipartimento della Giustizia Tributaria tutta la documentazione necessaria per avviare la procedura di liquidazione delle somme dovute, con riferimento al pagamento delle spese legali, secondo la prassi ordinaria. • Il 29 aprile 2025, il Dipartimento della
Giustizia Tributaria ha provveduto a trasmettere al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi del MEF (DAG) la sentenza n. 7049/2024 e la relativa ordinanza di correzione ex art. 288 c.p.c., al fine di permettere la predisposizione del pagamento delle spese come determinate dalla Corte (all.
1 - prot. DGT n. 4739-E e prot. CGT AV 18410-U). • In data 4 luglio 2025, con prot. n. 37886 (ns. prot. interno 30699), il DAG ha inviato al Dipartimento della Giustizia Tributaria una nota con cui comunicava l'avvenuto impegno a procedere con l'istruttoria necessaria per la liquidazione delle somme dovute (all. 2). • In risposta, il Dipartimento della Giustizia Tributaria, con nota prot. 7348 dell'8 luglio 2025, ha sollecitato con cortese urgenza la prosecuzione dell'iter di pagamento. • Infine, in data 9 luglio 2025, il DAG ha provveduto a contattare direttamente i ricorrenti, richiedendo l'invio del modello necessario per il pagamento delle spese di lite (all. 3), segno evidente che la procedura è ormai in fase conclusiva». L'ufficio, quindi, ha concluso rappresentando che l'apparente ritardo lamentato dalla parte ricorrente non può essere in alcun modo qualificato come inadempimento, bensì rientra nei normali tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle attività amministrative e interdipartimentali, peraltro già in fase avanzata di completamento. Quindi ha chiesto di rigettare il ricorso per ottemperanza avendo già dato avvio al procedimento di pagamento delle spese in data 29 aprile 2025 e di disporre la compensazione integrale delle spese di lite, stante l'assenza di colpa o inerzia imputabile all'Amministrazione resistente. Con memorie in data 20 luglio 2025 i ricorrenti hanno ribadito che il pagamento non era intervenuto e hanno insistito nelle richieste già formulate.
Con memoria di replica depositata il 21 agosto 2025 l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino ha sostenuto che il MEF aveva ottemperato alla sentenza nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, attivandosi senza ritardo ingiustificato e che, in particolare, facendo seguito alla nota che le parti ricorrenti avevano ricevuto in data 9 luglio 2025 – con la quale sono stati contattati dal DAG per acquisire la documentazione necessaria al fine di dare esecuzione al pagamento delle spese di lite – ha rappresentato che in data 23 luglio 2025 il DAG ha comunicato l'autorizzazione e il relativo mandato di pagamento.
Da ultimo con memoria depositata in data 27 gennaio i ricorrenti hanno depositato documentazione bancaria attestante che il pagamento in contestazione era avvenuto mediante accredito bancario in data 30 luglio 2025 e hanno concluso chiedendo che previa declaratoria di cessazione della materia del contendere, la parte resistente venisse condannata al pagamento delle spese anticipate (CUT per €.60,00) e dei compensi del presente giudizio. All'odierna udienza la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Difatti, l'Ufficio ha dato effettiva esecuzione agli obblighi previsti dalla sentenza in narrativa provvedendo al pagamento delle somme in contestazione, così come innanzi quantificate.
Pertanto, allo stato, non risulta necessaria l'adozione di alcun provvedimento da pronunciarsi a norma dell'art. 70, co. 8 d. lgs. 546/92 risultando la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania in narrativa essere stata ottemperata essendo il pagamento nel concreto intervenuto in data 30 luglio 2025.
Orbene, come noto la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che «in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento» (così ordinanza n. 3097 del 2 febbraio 2024). In sostanza, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 156/2015, per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro non è più necessaria la costituzione in mora né il passaggio in giudicato della sentenza stessa;
difatti, gli artt. 68, co. 2, e 69, co. 4, d. lgs. n. 546/1992, nell'attuale formulazione, prevedono uno specifico termine entro il quale l'Amministrazione soccombente deve adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza: più precisamente, il nuovo art. 69 del d.lgs. n. 546/1992
(così come il comma 2 dell'art. 68) dispone che «il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione». Nel caso in esame la notifica della sentenza è stata effettuata in data 22.3.2025 e quindi il termine di 90 giorni era venuto a scadenza il 20 maggio 2025, data in cui il pagamento non era ancora intervenuto. Ciò se da un lato giustifica la presentazione in data 26 giugno 2025 del ricorso per ottemperanza, dall'altro va comunque preso atto che l'Ufficio aveva già dato avvio a tale data al procedimento di pagamento delle spese in narrativa.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni, questo Giudice ritiene di dover valutare il decorso del lasso di tempo per addivenire nel concreto al pagamento come non proprio brevissimo, ma comunque non del tutto riconducibile a inerzia dell'Ufficio in quanto in parte determinato – per addivenire in concreto all'adempimento dell'obbligo di pagare a favore dei difensori antistatari e non già direttamente del contribuente – dalla esigenza di procedere alla correzione dell'errore materiale mediante integrazione del dispositivo della sentenza n.7049/12/2024. Pertanto, considerato che in ogni caso gli istanti hanno comunque dovuto procedere con giudizio di ottemperanza, va disposta la compensazione delle spese nella misura del 50%, mentre per il restante 50% segue la condanna dell'Ufficio alle spese della presente procedura, liquidate come da dispositivo in ragione della esiguità dell'attività necessaria per la soluzione del contenzioso.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere.
Compensa le spese le spese del giudizio al 50%.
Condanna l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino al pagamento del restante 50% che liquida in euro 200,00, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta), con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Salerno, 16 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
RO de CA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE CA MAURO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4877/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Ricorrente_2 Avv. - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. di I Grado di Avellino - Via C. Gesualdo, 1 83100 Avellino AV
Email_2elettivamente domiciliato presso Relativo a:
- sentenza n. 7049/12/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA - pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA n. V062022000188498 SPESE OTTEMPEMPERANZA
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.7049/12/2024, resa in data 9.12.2024 e pubblicata il successivo
13.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione
Staccata di Salerno aveva accolto l'appello incidentale presentato dal contribuente Nominativo_1 – che si doleva della compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice – invece rigettando l'appello principale e condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, alle spese di lite, quantificate in
€. 1.000,00, per il primo grado ed in €.2.000,00, per il secondo grado, oltre gravami fiscali di legge, in uno €.3.588,00. Con successiva ordinanza n.675/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania Sezione disponeva con la procedura per correzione di errore materiale di integrarsi il dispositivo della sentenza n.7049/12/2024, con la distrazione delle spese legali Ricorrente_2 Ricorrente_3a favore dei ricorrenti avvocati e che sin dal primo grado di giudizio si erano qualificati antistatari.
In data 26 giugno 2025 i predetti difensori hanno depositato ricorso in ottemperanza con il quale hanno sostenuto:
- che in data 22.3.2025, la sentenza in narrativa, unitamente al provvedimento di correzione di errore materiale, veniva notificata al Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino e, in pari data, veniva anche notificato invito al pagamento, con allegate note spese;
- che con pec del 15.5.2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, comunicava, tra l'altro, in conformità al parere ricevuto dall'Avvocatura dello Stato, di non voler interporre ricorso per cassazione avverso la già sopra citata sentenza;
- che, alla data di presentazione dell'istanza di ottemperanza, nonostante fosse spirato il termine di rito di 90 gg. dalla notifica della sentenza, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze- Dipartimento della Giustizia Tributaria- Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Avellino, non aveva provveduto al pagamento delle spese di lite, in favore dei ricorrenti;
Quindi gli istanti hanno con il ricorso chiesto di adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza della sentenza in narrativa concernente il pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori antistatari, pari ad €. 3.588,00, comprensiva di gravami fiscali di legge, nonché di disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta;
con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e compensi legali del presente procedimento L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino si è costituita nel presente giudizio di ottemperanza e con controdeduzioni depositate in data 11 luglio 2025 ha così replicato: «• In data 25 marzo 2025, l'ufficio scrivente ha trasmesso al Dipartimento della Giustizia Tributaria tutta la documentazione necessaria per avviare la procedura di liquidazione delle somme dovute, con riferimento al pagamento delle spese legali, secondo la prassi ordinaria. • Il 29 aprile 2025, il Dipartimento della
Giustizia Tributaria ha provveduto a trasmettere al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi del MEF (DAG) la sentenza n. 7049/2024 e la relativa ordinanza di correzione ex art. 288 c.p.c., al fine di permettere la predisposizione del pagamento delle spese come determinate dalla Corte (all.
1 - prot. DGT n. 4739-E e prot. CGT AV 18410-U). • In data 4 luglio 2025, con prot. n. 37886 (ns. prot. interno 30699), il DAG ha inviato al Dipartimento della Giustizia Tributaria una nota con cui comunicava l'avvenuto impegno a procedere con l'istruttoria necessaria per la liquidazione delle somme dovute (all. 2). • In risposta, il Dipartimento della Giustizia Tributaria, con nota prot. 7348 dell'8 luglio 2025, ha sollecitato con cortese urgenza la prosecuzione dell'iter di pagamento. • Infine, in data 9 luglio 2025, il DAG ha provveduto a contattare direttamente i ricorrenti, richiedendo l'invio del modello necessario per il pagamento delle spese di lite (all. 3), segno evidente che la procedura è ormai in fase conclusiva». L'ufficio, quindi, ha concluso rappresentando che l'apparente ritardo lamentato dalla parte ricorrente non può essere in alcun modo qualificato come inadempimento, bensì rientra nei normali tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle attività amministrative e interdipartimentali, peraltro già in fase avanzata di completamento. Quindi ha chiesto di rigettare il ricorso per ottemperanza avendo già dato avvio al procedimento di pagamento delle spese in data 29 aprile 2025 e di disporre la compensazione integrale delle spese di lite, stante l'assenza di colpa o inerzia imputabile all'Amministrazione resistente. Con memorie in data 20 luglio 2025 i ricorrenti hanno ribadito che il pagamento non era intervenuto e hanno insistito nelle richieste già formulate.
Con memoria di replica depositata il 21 agosto 2025 l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino ha sostenuto che il MEF aveva ottemperato alla sentenza nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, attivandosi senza ritardo ingiustificato e che, in particolare, facendo seguito alla nota che le parti ricorrenti avevano ricevuto in data 9 luglio 2025 – con la quale sono stati contattati dal DAG per acquisire la documentazione necessaria al fine di dare esecuzione al pagamento delle spese di lite – ha rappresentato che in data 23 luglio 2025 il DAG ha comunicato l'autorizzazione e il relativo mandato di pagamento.
Da ultimo con memoria depositata in data 27 gennaio i ricorrenti hanno depositato documentazione bancaria attestante che il pagamento in contestazione era avvenuto mediante accredito bancario in data 30 luglio 2025 e hanno concluso chiedendo che previa declaratoria di cessazione della materia del contendere, la parte resistente venisse condannata al pagamento delle spese anticipate (CUT per €.60,00) e dei compensi del presente giudizio. All'odierna udienza la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Difatti, l'Ufficio ha dato effettiva esecuzione agli obblighi previsti dalla sentenza in narrativa provvedendo al pagamento delle somme in contestazione, così come innanzi quantificate.
Pertanto, allo stato, non risulta necessaria l'adozione di alcun provvedimento da pronunciarsi a norma dell'art. 70, co. 8 d. lgs. 546/92 risultando la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania in narrativa essere stata ottemperata essendo il pagamento nel concreto intervenuto in data 30 luglio 2025.
Orbene, come noto la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che «in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento» (così ordinanza n. 3097 del 2 febbraio 2024). In sostanza, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 156/2015, per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro non è più necessaria la costituzione in mora né il passaggio in giudicato della sentenza stessa;
difatti, gli artt. 68, co. 2, e 69, co. 4, d. lgs. n. 546/1992, nell'attuale formulazione, prevedono uno specifico termine entro il quale l'Amministrazione soccombente deve adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza: più precisamente, il nuovo art. 69 del d.lgs. n. 546/1992
(così come il comma 2 dell'art. 68) dispone che «il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione». Nel caso in esame la notifica della sentenza è stata effettuata in data 22.3.2025 e quindi il termine di 90 giorni era venuto a scadenza il 20 maggio 2025, data in cui il pagamento non era ancora intervenuto. Ciò se da un lato giustifica la presentazione in data 26 giugno 2025 del ricorso per ottemperanza, dall'altro va comunque preso atto che l'Ufficio aveva già dato avvio a tale data al procedimento di pagamento delle spese in narrativa.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni, questo Giudice ritiene di dover valutare il decorso del lasso di tempo per addivenire nel concreto al pagamento come non proprio brevissimo, ma comunque non del tutto riconducibile a inerzia dell'Ufficio in quanto in parte determinato – per addivenire in concreto all'adempimento dell'obbligo di pagare a favore dei difensori antistatari e non già direttamente del contribuente – dalla esigenza di procedere alla correzione dell'errore materiale mediante integrazione del dispositivo della sentenza n.7049/12/2024. Pertanto, considerato che in ogni caso gli istanti hanno comunque dovuto procedere con giudizio di ottemperanza, va disposta la compensazione delle spese nella misura del 50%, mentre per il restante 50% segue la condanna dell'Ufficio alle spese della presente procedura, liquidate come da dispositivo in ragione della esiguità dell'attività necessaria per la soluzione del contenzioso.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere.
Compensa le spese le spese del giudizio al 50%.
Condanna l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino al pagamento del restante 50% che liquida in euro 200,00, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta), con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Salerno, 16 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
RO de CA