Sentenza breve 30 aprile 2025
Decreto collegiale 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 30/04/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00935/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31, 74, 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Andrea Policarpo, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Bellomo dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Marina n. 39;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale resistente sulle istanze (prot. n. -OMISSIS- del 4 novembre 2021 e atto di invito del 19 novembre 2024) avanzate dal ricorrente per il rilascio di Permesso di costruire relativo a demolizione e ricostruzione di un edificio ad una elevazione fuori terra ad uso residenziale e di una tettoia nell’area di pertinenza ai fini della riqualificazione energetica e sismica di immobile sito nel Comune di Palermo, via -OMISSIS-, censito al catasto urbano al fg. -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
dell’obbligo di provvedere in modo espresso, anche dando atto dell’intervenuta formazione tacita del titolo edilizio richiesto, con conseguente condanna al compimento dell’attività risultante dovuta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 il dott. Mario Bonfiglio e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato Miceli, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con giudizio ritualmente incardinato dinanzi questo Tribunale il ricorrente ha esposto di essere il proprietario di un fabbricato in zona E – verde agricolo, nel territorio di Palermo, via -OMISSIS-, censito al Catasto Urbano al fg. -OMISSIS-, per il quale è stata presentata in data 04.11.2021 istanza per il rilascio di Permesso di costruire, al fine di realizzare un intervento edilizio di demo/ricostruzione con contestuale efficientamento energetico del fabbricato;
Ritenuto che il ricorrente ha altresì puntualizzato che a) il 19.01.2022 l’Amministrazione intimata ha comunicato un preavviso di diniego, motivato dalla considerazione che gli interventi di demo/ricostruzione in zona E – verde agricolo sarebbero vietati dalla disciplina di settore; b) il 14.02.2022 sono state presentate controdeduzioni di parte; c) il 12.12.2022 il Comune di Palermo, dichiarandosi d’accordo con la deduzione di parte ricorrente secondo cui qualsiasi divieto di demo/ricostruzione in zona E – verde agricolo era da considerare superato per effetto dell’entrata in vigore della disciplina sul recupero e l’efficientamento energetico dei fabbricati, ha richiesto integrazione documentale per esitare la pratica; d) quanto richiesto è stato prodotto tra il 12 ed il 26 gennaio 2023; e) il 24.10.2023 è stato però adottato un nuovo preavviso di diniego per ragioni analoghe alle precedenti; f) il 07.11.2023 sono state presentate nuove controdeduzioni di parte;
Ritenuto inoltre che vista l’inerzia serbata dalla P.A. su tali controdeduzioni endoprocedimentali, il 19.11.2024 è stata formalizzata una diffida mercé la quale, adducendo l’avvenuta formazione per silentium dell’assenso sull’istanza di titolo edilizio in considerazione del decorso dei termini di legge per esitare la pratica, il ricorrente ha richiesto al Comune intimato il rilascio della documentazione attestante la formazione del titolo edilizio; in linea di subordine, per il caso di ulteriore inerzia da parte dell’Amministrazione, ha preannunciato il ricorso odierno;
Ritenuto ancora che secondo le prospettazioni del ricorrente il comportamento serbato dal Comune intimato sarebbe da giudicare illegittimo per i motivi seguenti:
I) Violazione dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 e dell’art. 2 legge reg. n. 7/2019; violazione del principio del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.); violazione dei principi di celerità, speditezza e non aggravamento del procedimento amministrativo ;
II) Violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, recepito con legge reg. n. 16/2016; ulteriore violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 ss.mm.ii. e dell’art. 2 legge reg. n. 7/2019; violazione dell’art. 20, comma 2 bis legge n. 241/1990 e dell’art. 29, comma 5 bis legge reg. n. 7/2019; violazione del principio del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e dei principi di celerità, speditezza e non aggravamento del procedimento amministrativo sotto ulteriore profilo ;
Ritenuto infine che, costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, alla camera di consiglio 17.04.2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, precisando di avervi interesse anche per quel che concerne il mancato rilascio dell’attestazione da parte della P.A. dell’avvenuta formazione per silentium del titolo edilizio;
Considerato che ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, recante il T.U. Edilizia, recepito in Sicilia mercé l’art. 1 legge reg. n. 16/2016, il decorso del termine di giorni novanta (aumentati a cento nell’eventualità di comunicazione di preavviso di diniego) dalla presentazione dell’istanza di Permesso di costruire implica la formazione per silentium del titolo edilizio, qualora non sia stato opposto motivato diniego;
Considerato che ai sensi dell’art. 20 cit. nell’ipotesi di formazione per silentium del titolo edilizio la P.A. deve rilasciare un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste d’integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego;
Considerato che dopo l’avvenuto riscontro da parte del ricorrente (in data 26.01.2023) alla richiesta d’integrazione documentale formulata dall’Amministrazione intimata il predetto termine di conclusione del procedimento è decorso per intero;
Considerato pertanto che il preavviso di diniego del 24.10.2023, essendo intervenuto a procedimento ormai concluso per silenzio/assenso, non ha esplicato alcuna efficacia ostativa all’accoglimento della richiesta di titolo edilizio presentata dal ricorrente;
Considerato inoltre che, come precisato a più riprese dal Consiglio di Stato, ove ne sussistano i requisiti formali di formazione, il silenzio/assenso in materia edilizia si perfeziona anche quando l’attività oggetto del provvedimento, di cui si chiede l’adozione, non sia conforme alla normativa di settore (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 26.04.2024, n. 3813), di talché l’eventuale contrarietà dell’istanza del ricorrente alla disciplina sugli interventi edilizi ammissibili in zona E – verde agricolo non ha impedito la formazione “in modo silenzioso” del titolo edilizio;
Considerato infine che, come precisato dal Tribunale Amministrativo per il Lazio in una fattispecie analoga all’odierna, il dovere di concludere con provvedimento espresso il procedimento (ex art. 2 legge n. 241/1990) implica, nell’ipotesi d’istanza finalizzata al rilascio del titolo edilizio, pure quello di attestare l’avvenuta formazione per silentium del titolo medesimo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sent. 08.08.2022, n. 11095);
Considerato infine che ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., decorso il termine per la conclusione di un procedimento amministrativo e comunque entro un anno dalla scadenza del medesimo, chi vi ha interesse può domandare al Tribunale di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere;
Ritenuta la tempestività dell’odierno ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
Quanto sopra ritenuto e considerato deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio/inadempimento sull’istanza meglio specificata in epigrafe, di talché l’Amministrazione intimata è condannata a provvedere con provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inerzia oltre il suddetto termine è nominato fin d’ora Commissario ad acta il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, automaticamente abilitato a subentrare all’Amministrazione rimasta inerte, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza di parte.
In considerazione della concentrazione del rito e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui alla motivazione.
Nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, automaticamente abilitato a subentrare all’Amministrazione rimasta inerte, con facoltà di delega.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Onere la Segreteria di trasmettere in via telematica alla Corte dei conti di Palermo copia integrale della presente sentenza una volta avvenuto il suo passaggio in giudicato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO