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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1026/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1026/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Federica Boccacci
e
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Luana Dettori
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/5/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.3.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 27.09.2014.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti Giudice Relatore (16.5.2024) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi Per_ dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi delle figlie e
, entrambe minorenni. Il tutto come da dispositivo. Per_2
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno in data 27.09.2014 tra e trascritto nei registri dello stato civile CP_1 Parte_1 del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014 Parte 2
Serie A n. 127.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) entrambi i ricorrenti - economicamente indipendenti ed autosufficienti dichiarano e riconoscono che ogni questione patrimoniale tra loro esistente e/o prospettabile, è stata regolamentata e null'altro hanno da pretendere;
2) le minori (nata a [...] in data [...]) e Persona_3 Per_4
(nata a [...] in data [...]) rimarranno affidate -
[...] congiuntamente - ai genitori e collocate presso la madre nell'immobile di sua proprietà sito in Livorno - Via Badaloni nr. 68;
3) i genitori terranno con sé le figlie a settimane alternate secondo i seguenti orari:
- la prima settimana: il padre terrà con sé le bambine dal lunedì (quando le preleverà all'uscita delle rispettive scuole) sino al mercoledì quando le
2 accompagnerà presso le rispettive scuole ove verranno prelevate dalla madre che le terrà presso di sé sino al sabato mattina ovvero quando il padre le preleverà per trascorrere con le piccole l'intero week - end per poi riaccompagnarle a scuola il successivo lunedì mattina;
- la seconda settimana: la madre terrà con sé le bambine dal lunedì (quando le preleverà all'uscita di scuole) sino al mercoledì, quando le accompagnerà presso le rispettive scuole ove verranno prelevate dal padre che le terrà presso di sé sino al sabato mattina ovvero quando la madre le preleverà per trascorrere con le piccole l'intero week - end per poi riaccompagnare a scuola il successivo lunedì mattina;
4) le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori affinché le minori possano trascorrere - con entrambi - almeno due settimane consecutive nel periodo estivo - ovvero nei mesi che vanno da maggio a settembre, il tutto - ovviamente - nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei bambini. Per quanto attiene le festività: le vacanze natalizie saranno divise tra i genitori, alternando - di anno in anno - i predetti periodi;
le minori trascorreranno il giorno del 25 dicembre con un genitore ed il giorno del 26 dicembre con l'altro, così come trascorreranno il giorno del 31 dicembre con un genitore per poi trascorrere il primo dell'anno con l'altro;
Le vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori in modo tale che il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo siano trascorsi dai figli - di anno in anno - alternativamente con ciascun genitore. Per quanto invece concerne le restanti festività, queste seguiranno il regime dell'alternanza;
5) eventuali esigenze lavorative o di altro genere che impediscano a ciascun genitore di trascorrere il tempo con i figli nei periodi sopra meglio indicati dovranno essere sopperiti - in mancanza di un familiare di supporto - con l'assistenza di una baby-sitter a carico del genitore impossibilitato medesimo;
6) alla luce del paritetico tempo che entrambi i genitori trascorrono con le minori nonché dell'equipollenza dei redditi da lavoro dagli stessi percepiti, il mantenimento delle bambine avverrà in via diretta;
pertanto, nessuno dei genitori dovrà corrispondere all'altro il contributo al mantenimento in favore delle figlie;
7) le spese straordinarie (come indicate ed esplicitate dal Protocollo siglato dal
CNF) saranno suddivise nella misura del 50% (ivi compresa la spesa necessaria per la mensa scolastica).
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le
3 ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13/05/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1026/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Federica Boccacci
e
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Luana Dettori
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/5/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.3.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 27.09.2014.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
1 E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti Giudice Relatore (16.5.2024) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi Per_ dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi delle figlie e
, entrambe minorenni. Il tutto come da dispositivo. Per_2
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno in data 27.09.2014 tra e trascritto nei registri dello stato civile CP_1 Parte_1 del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014 Parte 2
Serie A n. 127.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) entrambi i ricorrenti - economicamente indipendenti ed autosufficienti dichiarano e riconoscono che ogni questione patrimoniale tra loro esistente e/o prospettabile, è stata regolamentata e null'altro hanno da pretendere;
2) le minori (nata a [...] in data [...]) e Persona_3 Per_4
(nata a [...] in data [...]) rimarranno affidate -
[...] congiuntamente - ai genitori e collocate presso la madre nell'immobile di sua proprietà sito in Livorno - Via Badaloni nr. 68;
3) i genitori terranno con sé le figlie a settimane alternate secondo i seguenti orari:
- la prima settimana: il padre terrà con sé le bambine dal lunedì (quando le preleverà all'uscita delle rispettive scuole) sino al mercoledì quando le
2 accompagnerà presso le rispettive scuole ove verranno prelevate dalla madre che le terrà presso di sé sino al sabato mattina ovvero quando il padre le preleverà per trascorrere con le piccole l'intero week - end per poi riaccompagnarle a scuola il successivo lunedì mattina;
- la seconda settimana: la madre terrà con sé le bambine dal lunedì (quando le preleverà all'uscita di scuole) sino al mercoledì, quando le accompagnerà presso le rispettive scuole ove verranno prelevate dal padre che le terrà presso di sé sino al sabato mattina ovvero quando la madre le preleverà per trascorrere con le piccole l'intero week - end per poi riaccompagnare a scuola il successivo lunedì mattina;
4) le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori affinché le minori possano trascorrere - con entrambi - almeno due settimane consecutive nel periodo estivo - ovvero nei mesi che vanno da maggio a settembre, il tutto - ovviamente - nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei bambini. Per quanto attiene le festività: le vacanze natalizie saranno divise tra i genitori, alternando - di anno in anno - i predetti periodi;
le minori trascorreranno il giorno del 25 dicembre con un genitore ed il giorno del 26 dicembre con l'altro, così come trascorreranno il giorno del 31 dicembre con un genitore per poi trascorrere il primo dell'anno con l'altro;
Le vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori in modo tale che il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo siano trascorsi dai figli - di anno in anno - alternativamente con ciascun genitore. Per quanto invece concerne le restanti festività, queste seguiranno il regime dell'alternanza;
5) eventuali esigenze lavorative o di altro genere che impediscano a ciascun genitore di trascorrere il tempo con i figli nei periodi sopra meglio indicati dovranno essere sopperiti - in mancanza di un familiare di supporto - con l'assistenza di una baby-sitter a carico del genitore impossibilitato medesimo;
6) alla luce del paritetico tempo che entrambi i genitori trascorrono con le minori nonché dell'equipollenza dei redditi da lavoro dagli stessi percepiti, il mantenimento delle bambine avverrà in via diretta;
pertanto, nessuno dei genitori dovrà corrispondere all'altro il contributo al mantenimento in favore delle figlie;
7) le spese straordinarie (come indicate ed esplicitate dal Protocollo siglato dal
CNF) saranno suddivise nella misura del 50% (ivi compresa la spesa necessaria per la mensa scolastica).
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le
3 ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13/05/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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