Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 1
La funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Ne consegue che si rende responsabile della violazione dell'obbligo di cui all'art. 1176, secondo comma cod. civ. il notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa (ed una successiva consulenza) al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto la responsabilità professionale del notaio che, per negligenza, non aveva consentito alla parte alienante, coltivatore diretto, la richiesta di esenzione fiscale dall'INVIM contestuale alla stipula dell'atto di donazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/2003, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BONCOMPAGNI 61, presso lo studio dell'avvocato M. TERESA NAPOLITANO, difeso dall'avvocato FRANCO FRANCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che lo difende unitamente all'avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 26/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato GAMBERINI MONEGENET Rodolfo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 14 marzo 1988 NE AN conveniva il notaio Angelo Frillici davanti al Tribunale di Perugia ed esponeva:
- che in relazione ad un atto di donazione stipulato il 20 settembre 1986 aveva corrisposto la somma di lire 9.000.000 al notaio convenuto, di cui lire 800.000 per onorari ed il resto per spese;
- che, in realtà, le spese ammontavano a lire 4.700.000, di cui lire 3.300.000 per INVIM;
- che l'INVIM non avrebbe dovuto essere pagata, in considerazione della qualità di coltivatori diretti delle parti dell'atto;
sulla base di tali premesse l'attore chiedeva la condanna del convenuto alla restituzione di lire 6.500.000.
Il notaio Angelo Frillici, costituitosi, deduceva che, in realtà, l'attore gli aveva corrisposto la somma di lire 8.700.000, la quale era destinata a coprire anche gli onorari relativi ad altri atti rogati per conto dell'attore.
Per quanto riguardava l'INVIM deduceva che non era suo compito accertare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione da tale imposta e che la dichiarazione per ottenere l'esenzione doveva essere fatta dalla parte;
ad ogni modo l'attore, se avesse presentato tempestivamente la domanda di rimborso, non avrebbe subito alcun danno a tale titolo.
Con sentenza in data 23 maggio 1997 il Tribunale di Perugia riteneva che, in linea di principio, era ravvisabile una responsabilità del notaio per avere taciuto al cliente, o ignorato, l'esistenza di un beneficio fiscale, ma il danno non era conseguenza diretta di tale comportamento, in quanto avrebbe potuto essere evitato con la richiesta di rimborso.
Contro tale decisione proponeva appello principale NE AN. Il notaio Angelo Frillici proponeva appello incidentale, dolendosi dell'atto che fosse stato ritenuto responsabile di negligenza professionale.
Con sentenza in data 26 gennaio 2000 la Corte di appello di Perugia rigettava l'appello incidentale ed accoglieva l'appello principale. I giudici di secondo grado ritenevano, in primo luogo, non provato che il notaio, a fronte di un assegno di lire 9.000.000 versatogli da NE AN, avesse corrisposto a quest'ultimo un resto pari a lire 300.000.
Ugualmente non era provato che NE AN fosse obbligato a corrispondere al notaio Angelo Frillici gli onorari per atti diversi dalla donazione in data 20 settembre 1986.
Uno di tali atti riguardava la vendita di una autovettura avvenuta circa due anni prima da parte del fratello di NE AN, che, quale venditore, non era tenuto a pagare le spese;
gli altri due atti erano successivi alla donazione in data 20 settembre 1986 ed alla emissione dell'assegno, oltre a non avere interessato NE AN.
I giudici di secondo grado confermavano la responsabilità professionale del notaio, ritenendo, peraltro, che erroneamente il Tribunale di Perugia aveva affermato che AN avrebbe potuto agevolmente evitare il danno consistente nel pagamento dell'imposta non dovuto chiedendone tempestivamente il rimborso, in quanto la mancanza richiesta di esenzione contestuale all'atto gli aveva precluso la successiva possibilità di dimostrare l'esistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
In definitiva, pertanto, il notaio doveva restituire la differenza tra la somma di lire 9.000.000 e quanto NE AN avrebbe dovuto effettivamente pagare a titolo di spese ed onorari.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il notaio Angelo Frillici, con otto motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso NE AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ribadisce la sua tesi secondo la quale l'assegno di lire 9.000.000 era destinato a coprire anche le spese della vendita dell'autovettura del fratello (ed in proposito deduce che cliente del notaio in tal caso è il venditore la cui dichiarazione di vendita viene autenticata) dell'attore e dei due atti in data successiva, nei quali è vero che NE AN non era parte, ma erano stati comunque rogati nell'interesse di suoi familiari.
Il motivo è infondato.
Nulla esclude in linea teorica che le spese relative ad atti notarili siano oggetto di accollo ad opera di un soggetto il quale sia rimasto estraneo alla loro stipulazione;
nulla esclude, sempre in linea teorica, che un soggetto paghi in anticipo le spese di atti non ancora stipulati ed ai quali non è direttamente interessato. Della ricorrenza di tale ipotesi, però, il notaio deve fornire la prova e nella specie il ricorrente non chiarisce quali elementi, trascurati dai giudici di merito, deponevano in senso favorevole alla sua tesi.
Con il secondo motivo il notaio Angelo Frillici, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. deduce testualmente:
La Corte di Appello di Perugia ha comunque errato nell'applicare l'art. 2697 c.c., quando non ha tenuto conto che il notaio Angelo Frillici aveva in ogni caso provato l'utilizzazione la somma di L. 9.000.000, versatagli a mezzo di un assegno a firma di AN NE, per il pagamento di tasse e competenze inerenti ad atti della famiglia AN. Lo stesso appellante ha confermato che l'autovettura Volvo era stata venduta dal proprio fratello convivente AN IO e che il pagamento delle imposte Invim, rispettivamente di L. 840.000 e L. 220.000, era stato effettuato per conto del padre convivente AN EP.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., costituiva onere della controparte eccepire l'inefficacia di tali fatti, provando i fatti sui quali fondare l'eccezione.
La controparte avrebbe almeno dovuto indicare chi in vece di AN IO pagò le spese della vendita dell'autovettura e chi in vece di AN EP rimborsò al Notaio i versamenti Invim effettuati per i due atti di vendita.
Il motivo è infondato, in quanto si basa su presupposti non solo non accertati, ma addirittura smentiti implicitamente dalla sentenza impugnata (l'utilizzazione della somma di L. 9.000.000, versatagli a mezzo di un assegno a firma di AN NE, per il pagamento di tasse e competenze inerenti ad atti della famiglia AN) ed ipotizza un onere probatorio a carico di NE AN (indicare chi in vece di AN IO pagò le spese dell'autovettura e chi in vece di AN EP rimborsò al Notaio i versamenti Invim effettuati per i due atti di vendita) che manca di qualsiasi fondamento giuridico, dal momento che in base ai normali principi in tema di ripartizione dell'onere della prova spettava al notaio Angelo Frillici provare che l'assegno versatogli da NE AN era destinato a coprire spese relative ad atti cui erano interessati i suoi familiari.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della liquidazione degli onorari operata dai giudici di merito e deduce testualmente:
La Corte di Appello di Perugia, dopo avere affermato che non è possibile ricostruire l'onorario dell'atto di cui è causa, perché confuso nella documentazione del notaio con altre prestazioni, ha ritenuto di poter determinare gli onorari spettanti al notaio Angelo Frillici, facendo riferimento allo schema di una fattura pro-forma rilasciata dal Consiglio Notarile di Perugia in data 23 aprile 1998. Tale documento è peraltro illegittimo e privo di qualsiasi efficacia in quanto non previsto dalla L. 16.2.1913 che, con l'art. 93, stabilisce le attribuzione spettanti ai Consigli notarili. D'altra parte, la L. 5 marzo 1973 n. 41 ha attribuito al Consiglio Nazionale Notarile l'esclusiva potestà di determinare gli onorari, i diritti accessori e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti al notaio.
Di conseguenza, la tariffa notarile, approvata dal Ministro di Grazia e Giustizia su deliberazione del Consiglio Nazionale Notariato, è l'unica fonte per la determinazione degli onorari, dei diritti e dei compensi dovuti al notaio per le sue prestazioni, nonché, per i rinvii operati dagli artt. 15 N.T. e 29 L. n. 1158/1954, delle quote di onorari spettanti alla cassa Nazionale
Notariato e della tassa spettante agli Archivi Notarili. In base a tali norme, la parcella non è costituita dai soli onorari graduali indicati dall'articolo 2 del DM 30.12.1980 e rapportati al valore indicato nell'atto, ma comprende altri elementi, che vanno determinati in relazione alla tipicità di ciascuna pratica e che necessitano di una indagine specifica dell'atto.
Così l'articolo 28 concerne il rimborso delle spese e delle indennità d'accesso dovute in relazione alle prestazioni particolari accessorie compiute fuori studio, quali gli accessi per visure ipotecarie-catastali, per trascrizioni e volture catastali quando, come nella fattispecie, gli uffici immobiliari e catastali sono situati in città diversa da quella ove è la sede del Notaio rogante.
Così l'articolo 30 determina un complesso supplementare commisurato alle particolari caratteristiche e difficoltà della pratica svolta. A fondamento delle proprie eccezioni, la controparte avrebbe dovuto richiedere al Presidente del Consiglio notarile non uno schema generalizzato di fattura, ma, a norma dell'articolo 89 L. 16.2.1913, un giudizio di congruità della parcella emessa dal notaio Frillici. In ogni caso, la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto determinare gli onorari e le competenze del notaio Frillici unicamente applicando essa stessa la tariffa notarile in vigore. Il motivo è infondato, per la elementare considerazione che il ricorrente non indica in quali errori sarebbe incorsa la Corte di appello nella liquidazione degli onorari, ma si limita a criticare il metodo seguito.
Con il quarto motivo il notaio ricorrente deduce che i giudici di merito non potevano affermare la sua responsabilità in ordine ad una attività (compilazione della dichiarazione relativa all'Invim) che la legge poneva a carico della parte.
Il motivo è infondato, per l'assorbente considerazione che la responsabilità del notaio è stata affermata non per le modalità di compilazione della dichiarazione in questione, quanto per il fatto che il notaio non aveva reso edotto NE AN del fatto che l'Invim, nella specie, non era dovuta.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce testualmente:
La Corte di Appello di Perugia ha erroneamente deciso la causa applicando l'articolo 5 della L.
6.8.1954 modificato dall'art. 35 L. 26.5.1965 n. 590 ed ha posto a fondamento della decisione la
sentenza di Cassazione n. 4777 del 7.9.1984 che a tale normativa si riferisce.
La Corte di Appello di Perugia non ha considerato che le leggi 604/1954 e 590/1965 si riferiscono alle agevolazioni delle imposte di registro e trascrizione.
Invece, oggetto della causa è l'applicazione dell'articolo 25 lett. D del DPR 26.10.1972 n. 643 relativa all'imposta Invim. Le due disposizioni hanno natura, destinatari, normative completamente diverse e producono conseguenze diverse. Il motivo è infondato.
È vero che la sentenza n. 4777/1984 di questa S.C. si riferisce alle agevolazioni fiscali in tema d'imposta di registro ed ipotecaria, ma ciò non dimostra che, invece, in tema di Invim, è possibile ottenere la restituzione dell'imposta pagata ove non sia stata chiesta l'esenzione contestualmente alla stipulazione dell'atto.
Secondo il ricorrente la norma in questione sarebbe costituita dall'art. 47, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, al quale rinvia l'art. 19, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643. Si tratta di una tesi infondata.
L'art. 19, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, non rinvia espressamente all'art. 47, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, ma si limita a stabilire che "in base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni previste dall'art. 18, primo e terzo comma, l'ufficio accerta e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro o di successione". L'art. 47 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, poi, è norma speciale per la imposta di successione, prevedendo il rimborso non in relazione ad un errore iniziale nella corresponsione della stessa, ma per il venir meno, successivamente al suo pagamento, dei presupposti cui la stessa era ancorata.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce testualmente:
La Corte di Appello di Perugia afferma che, per l'atto di donazione stipulato dai signori AN, dovevano senz'altro spettare i benefici fiscali previsti per favorire la piccola proprietà contadina, dal momento che la cessione si svolgeva nell'ambito di una famiglia di agricoltori, fatto di cui il notaio dava atto nello strumento.
Tale affermazione è peraltro priva di qualsiasi fondamento in quanto, contrariamente a quanto sostengono la controparte e la Corte di Appello, non risulta dall'atto che le parti avessero la qualifica di "coltivatori diretti".
Nell'atto ricevuto dal notaio Frillici, soltanto AN EP si è dichiarato "coltivatore diretto" mentre AN NE e IO si sono dichiarati "coltivatori".
Fondamentale, per l'ottenimento della agevolazione fiscale di cui all'articolo 25, lettera d), 643/72 è la distinzione tra "coltivatore diretto" e "coltivatore".
Il termine "Coltivatore diretto" identifica colui che è dedito alla lavorazione manuale della terra, ai sensi delle L. 604/1954 e 590/1965.
Il termine "coltivatore identifica semplicemente l'imprenditore agricolo a titolo principale ex art. 12 e 13 L. 153/1975. Si contraddice, pertanto, la Corte di Appello di Perugia quando afferma che dallo stesso atto rogato dal notaio Frillici risulta che spettavano i benefici fiscali previsti per favorire la piccola proprietà contadina e, comunque, erra quando afferma che la semplice qualifica di agricoltore sia sufficiente per ottenere le agevolazioni previste dall'art. 25 del D.P.R. 643/72. Il motivo è infondato, in quanto con esso si solleva una questione del tutto nuova.
Nel giudizio di appello (v. comparsa conclusionale), infatti, l'attuale ricorrente aveva impostato le sue difese sotto il profilo che non vi era la prova che il trasferimento fosse avvenuto nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice, come prescritto dall'art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, ed aveva testualmente affermato: È evidente come la sussistenza e l'accertamento di tali requisiti non potesse essere dedotta dalla semplice dichiarazione di essere coltivatori e/o coltivatori diretti fatta dalle parti al momento della stipula dell'atto di donazione.
Con il settimo motivo il ricorrente deduce che: a) l'art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 stabilisce che le parti che stipulano l'atto devono produrre la dichiarazione relativa all'INVIM al notaio incaricato, il quale è solo obbligato alla presentazione della stessa ed al pagamento dell'imposta risultante;
b) l'art. 25, lett. d), d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 prevede l'esenzione per i trasferimenti nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice ove sussistano determinati requisiti, da provare con una certificazione dell'Ispettorato Provinciale Agrario, che non può che essere rilasciata ad iniziativa della parte.
Sulla base di tali premesse il notaio Angelo Frillici deduce che non poteva essere affermata la sua responsabilità in relazione al mancato compimento di attività che esulavano dai suoi compiti istituzionali e che gravavano sulla parte interessata ad ottenere l'agevolazione.
Anche tale motivo è infondato.
Nella specie, infatti, la responsabilità del notaio non è stata affermata in relazione alla violazione di obblighi istituzionali connessi alla redazione dell'atto pubblico, ma sul presupposto, pacifico nella giurisprudenza di questa S.C., secondo il quale la funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende alla attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività - principale nel campo della contrattazione immobiliare.
A tale proposito va sottolineato che nella specie l'esenzione fiscale era prevista nel testo fondamentale in tema di INVIM e che è notorio che i coltivatori diretti godono di agevolazioni ai fini dalla formazione della piccola proprietà contadina, per cui un notaio accorto, chiamato a stipulare un atto in cui le parti interessate si dichiarano "coltivatori", ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., di svolgere una adeguata ricerca legislativa (e di successiva consulenza) al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole, ove per avventura, non fosse già a conoscenza dello stesso.
Con l'ottavo motivo il notaio ricorrente deduce testualmente:
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello di Perugia, i signori AN, nonostante la mancata richiesta della agevolazione fiscale con la denuncia Invim, se ed in quanto ne avessero effettivamente avuto diritto, come già aveva ritenuto il Tribunale di Perugia, avrebbero comunque potuto chiedere il rimborso dell'imposta pagata ai sensi dell'art. 47, comma 2^, del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637, cui fa rinvio l'artt. 19, comma 1^ del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, se avessero presentato la necessaria domanda entro tre anni dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Il motivo è inammissibile, in quanto esso ha ad oggetto una questione che non risulta sollevata nel giudizio di merito. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella somma di euro 66,68 oltre euro 1000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003