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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1835/2024 R.G.
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi, davanti al Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avv. Antonio Celli in sostituzione dell'avv. Caterino Edmondo;
- per parte appellata: la dott.ssa Anna Anastasio su delega dell'Avvocatura già in atti..
Il G.U., visti gli articoli 2 D.lgs. 150/11, 437 e 429 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in note difensive depositate in data
05/12/2024 e dunque come in ricorso in appello.
Il procuratore di parte appellata conclude come in memoria di costituzione.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
Il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza, cui segue il deposito contestuale della sentenza.
1 R.G. 1835/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1835/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
pro tempore della rappresentata e difesa dall'Avv. Edmondo Controparte_1
Caterino del Foro di Santa Maria Capua Vetere ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mondragone, Viale Dei Salici n. 9, giusta procura in atti;
- parte appellante -
e
(C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, Via P.IVA_1
Degli Arazzieri n. 4;
- parte appellata -
Oggetto: appello contro la sentenza n. 120/2024, pubblicata in data 21/02/2024, del
Giudice di Pace di Pistoia, mai notificata, in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come in memoria difensiva depositata in data 05/12/2024 e dunque come in ricorso in appello d.d. 30/09/2024:
“Si chiede a Codesto Tribunale, in riforma della sentenza di rigetto impugnata,
l'accoglimento del presente appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario”.
2 R.G. 1835/2024 Conclusioni di parte appellata:
- come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/11/2024:
“Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito che l'appello sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
Spese vinte”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso iscritto al n.r.g. 4596/2023, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il verbale dei Carabinieri di n. 234662433 del 12/07/2023 con il quale CP_2
veniva contestata la violazione degli artt. 93 co.
1-7 CdS e 193 co. 2 CdS, atteso che in data
12/07/2023 la macchina operatrice PC35MR-3 veniva sorpresa a circolare sulla CP_3
SP633 nel Comune di località Goraiolo in mancanza di documento di CP_2
circolazione e senza la prescritta copertura assicurativa
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva la nullità del verbale, in quanto, a fronte di due distinte violazioni del CdS, avrebbero dovuto essere emessi due distinti verbali;
inoltre, deduceva che il mezzo non era in circolazione, bensì in area di cantiere e, pertanto, lo stesso non doveva essere né immatricolato né sottoposto ad assicurazione;
rilevava, in ogni caso, che il cantiere era assicurato e la copertura si estendeva anche ai mezzi ivi operanti.
Si costituiva la , contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_4 argomentato ed insistendo, dunque, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In primo grado, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il verbale di accertamento impugnato.
I motivi d'appello al Tribunale propone ora appello la sig.ra deducendo, quali Pt_2 Parte_1
motivi di appello, la violazione degli artt. 93 commi 1 e 7 e 193 comma 2 CdS, ribadendo come la macchina operatrice oggetto di verbalizzazione non fosse in circolazione sulla pubblica via, ma in manovra all'interno dell'area privata di cantiere, la quale era ben
3 R.G. 1835/2024 segnalata e delimitata;
evidenziava, infine, la sussistenza di copertura assicurativa per i cantiere ove si trovava ad operare il mezzo e insisteva, quindi, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/11/2024 si è costituita in giudizio la , difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione passiva;
difatti, il gravame avrebbe dovuto essere proposto nei confronti della – peraltro costituitasi nel primo grado di giudizio – e non nei Controparte_4
confronti della Legione Carabinieri;
nel merito, parte appellata ha richiamato le difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado, insistendo, dunque, per il rigetto dell'appello.
Celebrata la prima udienza di comparizione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 429 c.p.c., ha fissato l'odierna udienza per la pronuncia di sentenza mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione, assegnando alle parti termine per l'eventuale deposito di note difensive conclusionali e nota spese.
In diritto
L'appello è inammissibile stante il difetto di legittimazione passiva della parte appellata.
Occorre ricordare, difatti, che in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, l'art. 7 co. 3 d.lgs 150/2011 prevede espressamente che
“la legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle
Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”; il successivo comma 8 precisa, altresì, che “nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, con consolidato orientamento ha altresì precisato che “in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va
4 R.G. 1835/2024 riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco;
per i Carabinieri, il e, in alternativa, il , al quale l'art. 11 Controparte_5 Controparte_6
C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri;
per la polizia della strada, il medesimo , ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare Controparte_6
costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato” (cfr.
Cass. Civ. n. 7308/2017; Cass. Civ. n. 17189/2007).
Da quanto sopra esposto, dunque, emerge chiaramente come nella materia che ci occupa sussista una legittimazione passiva specifica ed esclusiva nei confronti della , P_ quale organo territoriale del . Controparte_6
Ebbene, tanto premesso, il giudizio di primo grado – secondo quanto evincibile dalla documentazione versata in atti, stante la mancata produzione della sentenza oggetto di gravame - risulta essere stato correttamente introdotto nei confronti della P_
, la quale si è costituita e difesa personalmente, come risulta dalla comparsa di
[...]
costituzione e risposta presente nel fascicolo di primo grado di parte appellata (cfr. pag. 10 allegati di parte appellata).
Con riferimento, invece, al presente giudizio di appello, lo stesso risulta essere stato promosso da parte dell'odierna appellante unicamente nei confronti della
[...]
di soggetto che – alla luce di quanto sopra esposto Controparte_2 CP_2
– risulta privo di legittimazione passiva;
pertanto, non può che derivarne la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Spese processuali
Le spese di lite per il presente grado d'appello seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata.
5 R.G. 1835/2024 Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (inferiore ad €
1.100,00) esclusa in ogni caso la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale, data la pronuncia della presente sentenza con rito semplificato del lavoro.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale Giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: dichiara inammissibile
l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese legali del presente giudizio in favore della parte appellata che si liquidano in € 362,00 per compensi professionali, oltre a 15% per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge. dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
6 R.G. 1835/2024
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi, davanti al Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avv. Antonio Celli in sostituzione dell'avv. Caterino Edmondo;
- per parte appellata: la dott.ssa Anna Anastasio su delega dell'Avvocatura già in atti..
Il G.U., visti gli articoli 2 D.lgs. 150/11, 437 e 429 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in note difensive depositate in data
05/12/2024 e dunque come in ricorso in appello.
Il procuratore di parte appellata conclude come in memoria di costituzione.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
Il Giudice dà lettura del dispositivo della sentenza, cui segue il deposito contestuale della sentenza.
1 R.G. 1835/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1835/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
pro tempore della rappresentata e difesa dall'Avv. Edmondo Controparte_1
Caterino del Foro di Santa Maria Capua Vetere ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mondragone, Viale Dei Salici n. 9, giusta procura in atti;
- parte appellante -
e
(C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, Via P.IVA_1
Degli Arazzieri n. 4;
- parte appellata -
Oggetto: appello contro la sentenza n. 120/2024, pubblicata in data 21/02/2024, del
Giudice di Pace di Pistoia, mai notificata, in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come in memoria difensiva depositata in data 05/12/2024 e dunque come in ricorso in appello d.d. 30/09/2024:
“Si chiede a Codesto Tribunale, in riforma della sentenza di rigetto impugnata,
l'accoglimento del presente appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario”.
2 R.G. 1835/2024 Conclusioni di parte appellata:
- come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/11/2024:
“Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito che l'appello sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
Spese vinte”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso iscritto al n.r.g. 4596/2023, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il verbale dei Carabinieri di n. 234662433 del 12/07/2023 con il quale CP_2
veniva contestata la violazione degli artt. 93 co.
1-7 CdS e 193 co. 2 CdS, atteso che in data
12/07/2023 la macchina operatrice PC35MR-3 veniva sorpresa a circolare sulla CP_3
SP633 nel Comune di località Goraiolo in mancanza di documento di CP_2
circolazione e senza la prescritta copertura assicurativa
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva la nullità del verbale, in quanto, a fronte di due distinte violazioni del CdS, avrebbero dovuto essere emessi due distinti verbali;
inoltre, deduceva che il mezzo non era in circolazione, bensì in area di cantiere e, pertanto, lo stesso non doveva essere né immatricolato né sottoposto ad assicurazione;
rilevava, in ogni caso, che il cantiere era assicurato e la copertura si estendeva anche ai mezzi ivi operanti.
Si costituiva la , contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_4 argomentato ed insistendo, dunque, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In primo grado, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il verbale di accertamento impugnato.
I motivi d'appello al Tribunale propone ora appello la sig.ra deducendo, quali Pt_2 Parte_1
motivi di appello, la violazione degli artt. 93 commi 1 e 7 e 193 comma 2 CdS, ribadendo come la macchina operatrice oggetto di verbalizzazione non fosse in circolazione sulla pubblica via, ma in manovra all'interno dell'area privata di cantiere, la quale era ben
3 R.G. 1835/2024 segnalata e delimitata;
evidenziava, infine, la sussistenza di copertura assicurativa per i cantiere ove si trovava ad operare il mezzo e insisteva, quindi, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/11/2024 si è costituita in giudizio la , difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione passiva;
difatti, il gravame avrebbe dovuto essere proposto nei confronti della – peraltro costituitasi nel primo grado di giudizio – e non nei Controparte_4
confronti della Legione Carabinieri;
nel merito, parte appellata ha richiamato le difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado, insistendo, dunque, per il rigetto dell'appello.
Celebrata la prima udienza di comparizione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 429 c.p.c., ha fissato l'odierna udienza per la pronuncia di sentenza mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione, assegnando alle parti termine per l'eventuale deposito di note difensive conclusionali e nota spese.
In diritto
L'appello è inammissibile stante il difetto di legittimazione passiva della parte appellata.
Occorre ricordare, difatti, che in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, l'art. 7 co. 3 d.lgs 150/2011 prevede espressamente che
“la legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle
Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”; il successivo comma 8 precisa, altresì, che “nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, con consolidato orientamento ha altresì precisato che “in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va
4 R.G. 1835/2024 riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco;
per i Carabinieri, il e, in alternativa, il , al quale l'art. 11 Controparte_5 Controparte_6
C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri;
per la polizia della strada, il medesimo , ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare Controparte_6
costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato” (cfr.
Cass. Civ. n. 7308/2017; Cass. Civ. n. 17189/2007).
Da quanto sopra esposto, dunque, emerge chiaramente come nella materia che ci occupa sussista una legittimazione passiva specifica ed esclusiva nei confronti della , P_ quale organo territoriale del . Controparte_6
Ebbene, tanto premesso, il giudizio di primo grado – secondo quanto evincibile dalla documentazione versata in atti, stante la mancata produzione della sentenza oggetto di gravame - risulta essere stato correttamente introdotto nei confronti della P_
, la quale si è costituita e difesa personalmente, come risulta dalla comparsa di
[...]
costituzione e risposta presente nel fascicolo di primo grado di parte appellata (cfr. pag. 10 allegati di parte appellata).
Con riferimento, invece, al presente giudizio di appello, lo stesso risulta essere stato promosso da parte dell'odierna appellante unicamente nei confronti della
[...]
di soggetto che – alla luce di quanto sopra esposto Controparte_2 CP_2
– risulta privo di legittimazione passiva;
pertanto, non può che derivarne la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Spese processuali
Le spese di lite per il presente grado d'appello seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata.
5 R.G. 1835/2024 Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (inferiore ad €
1.100,00) esclusa in ogni caso la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale, data la pronuncia della presente sentenza con rito semplificato del lavoro.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale Giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: dichiara inammissibile
l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese legali del presente giudizio in favore della parte appellata che si liquidano in € 362,00 per compensi professionali, oltre a 15% per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge. dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
6 R.G. 1835/2024