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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/09/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1117/25 promossa da:
, nato in [...] - Lezhe (Albania) il 20/11/1948, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Carriero Gerardo, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] - Lezhe (Albania) il 01/02/1958, con il patrocinio CP_1 dell'avv. Carriero Gerardo, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/05/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 23/10/1979 in Lezhe (Albania), che dall'unione sono nati tre figli ad oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale di via Flaminia Ternana n.548, P.T., in uso e godimento esclusivo alla sig.ra ”. Parte_2
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in Lezhe (Albania) in data 23/10/1979, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di (atto n., parte , dell'anno);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1117/25 promossa da:
, nato in [...] - Lezhe (Albania) il 20/11/1948, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Carriero Gerardo, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] - Lezhe (Albania) il 01/02/1958, con il patrocinio CP_1 dell'avv. Carriero Gerardo, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/05/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 23/10/1979 in Lezhe (Albania), che dall'unione sono nati tre figli ad oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale di via Flaminia Ternana n.548, P.T., in uso e godimento esclusivo alla sig.ra ”. Parte_2
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in Lezhe (Albania) in data 23/10/1979, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di (atto n., parte , dell'anno);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti