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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1772/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1772/2025 promossa da:
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa in forza Parte_1
v. CO OT, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso in Controparte_1
dall'Avv. Giuliana Vicinanza, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
Controparte_2
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, previa trasformazione del rito, preso atto che le parti non intendono riconciliarsi, dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Controparte_1
, autorizzandoli a vivere separatamente, alle seguenti condizioni concordate: Parte_1
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre in Cuneo, Corso Vittorio Emanuele II n. 25/a;
pagina 1 di 6 2) la casa familiare, sita in Cuneo (CN), Corso Vittorio Emanuele II n. 25/a, (comprensiva di arredi e pertinenze), viene assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarci con le Parte_1 figlie, (maggiorenne) e , e diverrà unica conduttrice per effetto della Persona_2 Persona_3 successione ex art. 6 c. 2 l. n. 392/1978 nel contratto di locazione ad uso abitativo del
18/06/2008 (registrato il 19/06/2008). La sig.ra si impegna, dopo il trasferimento del Parte_1 sig. in altra dimora, a provvedere a comunicare al locatore e all'Agenzia delle Entrate CP_1
l'intervenuta successione ex lege, al fine di sollevare il sig. da ogni obbligazione relativa, CP_1 conseguente o collegata al contratto di locazione per il solo periodo successivo al rilascio della casa familiare da parte di quest'ultimo. Il si impegna a contribuire nella misura del 50% CP_1 al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, ivi comprese spese condominiali e utenze, sino all'effettivo rilascio della casa familiare;
3) il padre si impegna a lasciare la casa familiare trasferendo altrove la propria dimora, entro e non il 30.11.2025;
4) il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore Per_3
, potrà vedere e tenere con sé la figlia, stante l'età della ragazza, accordandosi direttamente
[...] con quest'ultima:
- almeno un giorno infrasettimanale, da concordare tenendo conto anche dei turni di lavoro del padre;
- due fine settimana al mese, da concordare anche in base ai turni di lavoro del padre,
- metà giorni delle vacanze scolastiche natalizie, ricomprendenti ad anni alterni le festività del 24 dicembre o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 01 gennaio e del 06 gennaio;
- metà vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo;
- nelle vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive, da concordare con la figlia minore e con la entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
Parte_1
5) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo mensile al Controparte_1 Parte_1 mantenimento come da art. 1 del Protocollo del Tribunale di Torino che si produce (doc.7) sino a Per_ quando e non saranno economicamente autosufficienti, la somma complessiva di Per_1 euro 400,00 (200,00 euro per ciascuna figlia), da pagare entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a partire dal 20.12.2025, rivalutabile al termine di ogni anno secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico alle coordinate bancarie già note al padre;
6) la madre potrà trattenere per sé l'intero assegno unico universale;
pagina 2 di 6 7) saranno poste a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alle figlie come indicate nel Protocollo appositamente predisposto dal
Tribunale di Torino, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo. In materia di spese straordinarie, si farà riferimento a tutto quanto previsto nel Protocollo appositamente predisposto dal Tribunale di Torino;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con la puntuale esecuzione di quanto sin qui previsto, si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi causa o ragione, anche a titolo di assegno di mantenimento o assegno divorzile;
9) dare atto che i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio di passaporto o altro documento equipollente in favore della figlia minore;
Per_1
10) ordinare al competente Ufficio dello stato civile di eseguire le opportune variazioni nei registri del medesimo stato civile.
Considerato, poi, che con il ricorso della sig. veniva proposta, ex art 473 bis 49 Parte_1
c.p.c., congiuntamente anche DOMANDA di scioglimento del matrimonio, alla quale il resistente sig. ha aderito, le parti congiuntamente INSTANO affinché, decorso il termine Controparte_1 previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, Voglia, il
Tribunale di Cuneo, previ gli adempimenti di rito, pronunciare apposita sentenza di scioglimento del matrimonio accogliendo le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. e Controparte_1 Parte_1
, con rito civile a Cuneo in data 12.11.2005, iscritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Cuneo al n.62 reg. matrimonio, parte I, per l'anno 2005, alle medesime condizioni indicate per la separazione consensuale dei coniugi e sopra trascritte;
ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di procedere alle trascrizioni ed annotazioni conseguenti all'emanata sentenza.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio a Cuneo il 12.11.2005 e Parte_1 Controparte_1
Per_ dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 15.4.2007 e il 2.9.2008. Per_1
pagina 3 di 6 Con ricorso del 5.8.2025, la ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1 coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, oltre all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento condiviso della figlia minore con Per_1 collocazione prevalente presso di sé e frequentazione con il padre a weekend alterni e un contributo al mantenimento per le due figlie di 400,00 euro mensili.
Il convenuto si è costituito, dando atto che, nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo.
All'udienza del 2.12.2025, le parti hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo. Il
Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti che risultano conformi alla legge e all'interesse della figlia minore, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
La domanda di scioglimento del matrimonio diventerà procedibile unicamente una volta decorsi i termini di legge. Si provvede pertanto a rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Romania) il l'8.9.1974 e , nato a [...] il l'8.10.1974, Controparte_1 matrimonio celebrato a Cuneo il 12.11.2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
62, parte I anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre in Cuneo, Corso Vittorio Emanuele II n. 25/a;
2) la casa familiare, sita in Cuneo (CN), Corso Vittorio Emanuele II n. 25/a, (comprensiva di arredi e pertinenze), viene assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarci con le Parte_1 figlie, (maggiorenne) e , e diverrà unica conduttrice per effetto della Persona_2 Persona_3 successione ex art. 6 c. 2 l. n. 392/1978 nel contratto di locazione ad uso abitativo del
18/06/2008 (registrato il 19/06/2008). La sig.ra si impegna, dopo il trasferimento del Parte_1 sig. in altra dimora, a provvedere a comunicare al locatore e all'Agenzia delle Entrate CP_1
l'intervenuta successione ex lege, al fine di sollevare il sig. da ogni obbligazione relativa, CP_1 conseguente o collegata al contratto di locazione per il solo periodo successivo al rilascio della pagina 4 di 6 casa familiare da parte di quest'ultimo. Il si impegna a contribuire nella misura del 50% CP_1 al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, ivi comprese spese condominiali e utenze, sino all'effettivo rilascio della casa familiare;
3) il padre si impegna a lasciare la casa familiare trasferendo altrove la propria dimora, entro e non il 30.11.2025;
4) il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore Per_3
, potrà vedere e tenere con sé la figlia, stante l'età della ragazza, accordandosi direttamente
[...] con quest'ultima:
- almeno un giorno infrasettimanale, da concordare tenendo conto anche dei turni di lavoro del padre;
- due fine settimana al mese, da concordare anche in base ai turni di lavoro del padre,
- metà giorni delle vacanze scolastiche natalizie, ricomprendenti ad anni alterni le festività del 24 dicembre o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 01 gennaio e del 06 gennaio;
- metà vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo;
- nelle vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive, da concordare con la figlia minore e con la entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
Parte_1
5) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo mensile al Controparte_1 Parte_1 mantenimento come da art. 1 del Protocollo del Tribunale di Torino che si produce (doc.7) sino a Per_ quando e non saranno economicamente autosufficienti, la somma complessiva di Per_1 euro 400,00 (200,00 euro per ciascuna figlia), da pagare entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a partire dal 20.12.2025, rivalutabile al termine di ogni anno secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico alle coordinate bancarie già note al padre;
6) la madre potrà trattenere per sé l'intero assegno unico universale;
7) saranno poste a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alle figlie come indicate nel Protocollo appositamente predisposto dal
Tribunale di Torino, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo. In materia di spese straordinarie, si farà riferimento a tutto quanto previsto nel Protocollo appositamente predisposto dal Tribunale di Torino;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con la puntuale esecuzione di quanto sin qui previsto, si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere pagina 5 di 6 vicendevolmente per qualsiasi causa o ragione, anche a titolo di assegno di mantenimento o assegno divorzile;
9) dare atto che i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio di passaporto o altro documento equipollente in favore della figlia minore , Per_1
DISPONE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio,
SPESE al definitivo.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1772/2025 promossa da:
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa in forza Parte_1
v. CO OT, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso in Controparte_1
dall'Avv. Giuliana Vicinanza, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
Controparte_2
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, previa trasformazione del rito, preso atto che le parti non intendono riconciliarsi, dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Controparte_1
, autorizzandoli a vivere separatamente, alle seguenti condizioni concordate: Parte_1
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre in Cuneo, Corso Vittorio Emanuele II n. 25/a;
pagina 1 di 6 2) la casa familiare, sita in Cuneo (CN), Corso Vittorio Emanuele II n. 25/a, (comprensiva di arredi e pertinenze), viene assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarci con le Parte_1 figlie, (maggiorenne) e , e diverrà unica conduttrice per effetto della Persona_2 Persona_3 successione ex art. 6 c. 2 l. n. 392/1978 nel contratto di locazione ad uso abitativo del
18/06/2008 (registrato il 19/06/2008). La sig.ra si impegna, dopo il trasferimento del Parte_1 sig. in altra dimora, a provvedere a comunicare al locatore e all'Agenzia delle Entrate CP_1
l'intervenuta successione ex lege, al fine di sollevare il sig. da ogni obbligazione relativa, CP_1 conseguente o collegata al contratto di locazione per il solo periodo successivo al rilascio della casa familiare da parte di quest'ultimo. Il si impegna a contribuire nella misura del 50% CP_1 al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, ivi comprese spese condominiali e utenze, sino all'effettivo rilascio della casa familiare;
3) il padre si impegna a lasciare la casa familiare trasferendo altrove la propria dimora, entro e non il 30.11.2025;
4) il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore Per_3
, potrà vedere e tenere con sé la figlia, stante l'età della ragazza, accordandosi direttamente
[...] con quest'ultima:
- almeno un giorno infrasettimanale, da concordare tenendo conto anche dei turni di lavoro del padre;
- due fine settimana al mese, da concordare anche in base ai turni di lavoro del padre,
- metà giorni delle vacanze scolastiche natalizie, ricomprendenti ad anni alterni le festività del 24 dicembre o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 01 gennaio e del 06 gennaio;
- metà vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo;
- nelle vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive, da concordare con la figlia minore e con la entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
Parte_1
5) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo mensile al Controparte_1 Parte_1 mantenimento come da art. 1 del Protocollo del Tribunale di Torino che si produce (doc.7) sino a Per_ quando e non saranno economicamente autosufficienti, la somma complessiva di Per_1 euro 400,00 (200,00 euro per ciascuna figlia), da pagare entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a partire dal 20.12.2025, rivalutabile al termine di ogni anno secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico alle coordinate bancarie già note al padre;
6) la madre potrà trattenere per sé l'intero assegno unico universale;
pagina 2 di 6 7) saranno poste a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alle figlie come indicate nel Protocollo appositamente predisposto dal
Tribunale di Torino, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo. In materia di spese straordinarie, si farà riferimento a tutto quanto previsto nel Protocollo appositamente predisposto dal Tribunale di Torino;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con la puntuale esecuzione di quanto sin qui previsto, si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi causa o ragione, anche a titolo di assegno di mantenimento o assegno divorzile;
9) dare atto che i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio di passaporto o altro documento equipollente in favore della figlia minore;
Per_1
10) ordinare al competente Ufficio dello stato civile di eseguire le opportune variazioni nei registri del medesimo stato civile.
Considerato, poi, che con il ricorso della sig. veniva proposta, ex art 473 bis 49 Parte_1
c.p.c., congiuntamente anche DOMANDA di scioglimento del matrimonio, alla quale il resistente sig. ha aderito, le parti congiuntamente INSTANO affinché, decorso il termine Controparte_1 previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, Voglia, il
Tribunale di Cuneo, previ gli adempimenti di rito, pronunciare apposita sentenza di scioglimento del matrimonio accogliendo le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. e Controparte_1 Parte_1
, con rito civile a Cuneo in data 12.11.2005, iscritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Cuneo al n.62 reg. matrimonio, parte I, per l'anno 2005, alle medesime condizioni indicate per la separazione consensuale dei coniugi e sopra trascritte;
ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di procedere alle trascrizioni ed annotazioni conseguenti all'emanata sentenza.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e si sono uniti in matrimonio a Cuneo il 12.11.2005 e Parte_1 Controparte_1
Per_ dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 15.4.2007 e il 2.9.2008. Per_1
pagina 3 di 6 Con ricorso del 5.8.2025, la ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1 coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, oltre all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento condiviso della figlia minore con Per_1 collocazione prevalente presso di sé e frequentazione con il padre a weekend alterni e un contributo al mantenimento per le due figlie di 400,00 euro mensili.
Il convenuto si è costituito, dando atto che, nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo.
All'udienza del 2.12.2025, le parti hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo. Il
Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti che risultano conformi alla legge e all'interesse della figlia minore, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
La domanda di scioglimento del matrimonio diventerà procedibile unicamente una volta decorsi i termini di legge. Si provvede pertanto a rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Romania) il l'8.9.1974 e , nato a [...] il l'8.10.1974, Controparte_1 matrimonio celebrato a Cuneo il 12.11.2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
62, parte I anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre in Cuneo, Corso Vittorio Emanuele II n. 25/a;
2) la casa familiare, sita in Cuneo (CN), Corso Vittorio Emanuele II n. 25/a, (comprensiva di arredi e pertinenze), viene assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarci con le Parte_1 figlie, (maggiorenne) e , e diverrà unica conduttrice per effetto della Persona_2 Persona_3 successione ex art. 6 c. 2 l. n. 392/1978 nel contratto di locazione ad uso abitativo del
18/06/2008 (registrato il 19/06/2008). La sig.ra si impegna, dopo il trasferimento del Parte_1 sig. in altra dimora, a provvedere a comunicare al locatore e all'Agenzia delle Entrate CP_1
l'intervenuta successione ex lege, al fine di sollevare il sig. da ogni obbligazione relativa, CP_1 conseguente o collegata al contratto di locazione per il solo periodo successivo al rilascio della pagina 4 di 6 casa familiare da parte di quest'ultimo. Il si impegna a contribuire nella misura del 50% CP_1 al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, ivi comprese spese condominiali e utenze, sino all'effettivo rilascio della casa familiare;
3) il padre si impegna a lasciare la casa familiare trasferendo altrove la propria dimora, entro e non il 30.11.2025;
4) il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore Per_3
, potrà vedere e tenere con sé la figlia, stante l'età della ragazza, accordandosi direttamente
[...] con quest'ultima:
- almeno un giorno infrasettimanale, da concordare tenendo conto anche dei turni di lavoro del padre;
- due fine settimana al mese, da concordare anche in base ai turni di lavoro del padre,
- metà giorni delle vacanze scolastiche natalizie, ricomprendenti ad anni alterni le festività del 24 dicembre o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 01 gennaio e del 06 gennaio;
- metà vacanze scolastiche pasquali, ricomprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo;
- nelle vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive, da concordare con la figlia minore e con la entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
Parte_1
5) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo mensile al Controparte_1 Parte_1 mantenimento come da art. 1 del Protocollo del Tribunale di Torino che si produce (doc.7) sino a Per_ quando e non saranno economicamente autosufficienti, la somma complessiva di Per_1 euro 400,00 (200,00 euro per ciascuna figlia), da pagare entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a partire dal 20.12.2025, rivalutabile al termine di ogni anno secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico alle coordinate bancarie già note al padre;
6) la madre potrà trattenere per sé l'intero assegno unico universale;
7) saranno poste a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alle figlie come indicate nel Protocollo appositamente predisposto dal
Tribunale di Torino, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo. In materia di spese straordinarie, si farà riferimento a tutto quanto previsto nel Protocollo appositamente predisposto dal Tribunale di Torino;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con la puntuale esecuzione di quanto sin qui previsto, si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere pagina 5 di 6 vicendevolmente per qualsiasi causa o ragione, anche a titolo di assegno di mantenimento o assegno divorzile;
9) dare atto che i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio di passaporto o altro documento equipollente in favore della figlia minore , Per_1
DISPONE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio,
SPESE al definitivo.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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