Articolo 23 della Legge 28 luglio 2016, n. 154
Articolo 22Articolo 24
Versione
25 agosto 2016
Art. 23. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 24.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 24 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicita', i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni del medesimo articolo 24 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 25.
Entrata in vigore il 25 agosto 2016