Sentenza breve 6 ottobre 2021
Decreto cautelare 30 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Accoglimento
Sentenza 19 maggio 2022
Decreto collegiale 13 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 19 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/09/2025, n. 7265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7265 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07265/2025REG.PROV.COLL.
N. 06364/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6364 del 2023, proposto da IR OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 3978/2022, pubblicata in data 19 maggio 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Isabella Bruni
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 3978/2022, pubblicata in data 19 maggio 2022. e passata in giudicato che , in relazione al mancato riconoscimento del titolo di specializzazione di insegnante di sostegno per la scuola primaria conseguito in spagna, ha condannato l’amministrazione resistente in giudizio così disponendo: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul'appello n. 9150 del 2021, come in epigrafe proposto: a) accoglie l'appello di cui all'epigrafe; b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado; c) ordina all'Amministrazione di riesaminare l'istanza dell'interessata, nei sensi di cui in motivazione (in particolare, punti 13 e 14); d) condanna il Ministero appellato a rifondere in favore della parte appellante e, per essa, in favore dell'Avvocato Domenico Naso, procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 del codice di procedura civile, oltre al rimborso del contributo unificato, le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.”
Peraltro, la stessa parte ricorrente con propria memoria ha poi chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere a seguito della condanna della medesima Amministrazione intervenuta, si riferisce, in altra sentenza della Sezione.
Occorre pertanto prendere atto della predetta sopravvenienza dichiarando l’estinzione del giudizio. La complessità del contenzioso cui afferiscono le questioni dedotte giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO