CASS
Sentenza 22 settembre 2022
Sentenza 22 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2022, n. 35407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35407 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DO GI nato a [...] il [...] DO AL nato a [...] il [...] DO PI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo i (‘ 711 La Procura Generale chiede il rigetto dei ricorsi. udito il difensore Avuta la parola l' Avv. Galati insiste per l'accoglimento dei ricorsi. 2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35407 Anno 2022 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 08/06/2022 RITENUTO IN FATTO Ricorrono per Cassazione, con distinti ricorsi di identico contenuto, TO PP, TO LV e TO EP avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che 18/3/2021 ha confermato la sentenza del tribunale di Vibo Valentia che li aveva condannati per concorso in estorsione in danno di RE IO e IO ON. 01, hlut Con il primo motivo lamentano i ricorrenti violazione v'Mo della motivazione con riguardo all'articolo 526 comma 2 c.p.p. Si dolgono del fatto che il collegio, diversamente composto, non ha rinnovato l'audizione dei testi dai quali si sarebbero potuti trarre importanti elementi di contraddittorietà in ordine al dichiarato del RE. Con il secondo motivo lamentano inutilizzabilità delle conversazioni tra i presenti registrati dal RE ed intercorse tra questi ,NC LE e Bono Stefano. Si dolgano del fatto che non è stata osservata la disciplina in tema di intercettazioni. Con il terzo motivo lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato richiamando le deposizioni dei testi che smentiscono le dichiarazioni del RE. Con il quarto motivo si dolgono del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite nella sentenza n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395 (richiamata adesivamente dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione) e nella sentenza n. 4736 del 30/05/2019, AN Klein Rv. 276754, che hanno stabilito che «l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa» e che «il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del 1 dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile». In particolate le Sezioni Unite Byrami hanno sottolineato che, se il legislatore ha espressamente attribuito al giudice il potere discrezionale di non ammettere (in caso di manifesta superfluità) le istanze probatorie volte ad ottenere la pedissequa reiterazione degli esami di soggetti dei quali siano stati acquisiti verbali di dichiarazioni rese in procedimenti diversi (e quindi anche dinanzi a giudici diversi, purché in presenza del difensore dell'imputato), non è dato comprendere la ragione per la quale dovrebbe essere preclusa al giudice la possibilità di operare analoga valutazione di non manifesta superfluità ai fini dell'ammissione della richiesta di reiterazione di esami già svolti in dibattimento nell'ambito del medesimo processo, nel contraddittorio fra tutte le parti interessate, regolarmente costituite e rappresentate, dinanzi allo stesso giudice (inteso come autorità giudiziaria competente), pur diversamente composto. Un'interpretazione diversa da quella qui sostenuta comporterebbe indubbi problemi di compatibilità con il principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., e ciò non può che indurre l'interprete a prescegliere l'interpretazione costituzionalmente legittima. Si è, quindi, affermato che, come nei casi previsti dall'art. 238, comma 5, cod. proc. pen., anche a seguito della rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, quest'ultimo conserva il potere di delibazione in ordine all'ammissione delle prove, con l'unico limite che, ove abbia ammesso la richiesta reiterazione della prova dichiarativa, perché non vietata dalla legge e non manifestamente superflua od irrilevante, è poi tenuto ad assumerla secondo le ordinarie modalità, con possibilità di disporre la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni solo dopo lo svolgimento del nuovo esame. La soluzione accolta tende ad evitare che il nuovo esame si risolva in una pedissequa conferma di quanto già in precedenza dichiarato, e cioè in una inutile formalità, idonea soltanto ad allungare, talora a dismisura, e comunque irragionevolmente, i tempi del processo, che per loro natura dovrebbero, al contrario, essere, compatibilmente con la necessità di garantire la piena esplicazione di ogni utile attività processuale delle parti, quanto più brevi possibile;
diversamente, esso sarebbe privo di qualsivoglia valenza sostanziale, ai fini dell'immediatezza del rapporto tra il giudice e la formazione delle prove. Principio affermato anche dalle Sezioni Unite Iannasso che avevano chiarito che, quando l'ammissione della prova era stata nuovamente richiesta, il giudice la ammetteva ai sensi degli articoli 190 2 e 495 cod. proc. pen., e quindi previa valutazione di non manifesta superfluità. Nel caso in esame i giudici di merito si sono attenuti ai principi indicati non ritenendo corretto il rigetto della richiesta della difesa di risentire i testi a seguito dell'avvenuto mutamento della composizione del collegio giudicante ritenendo manifestamente superflua la ripetizione, considerato che le circostanze, in ordine alle quale veniva formulata detta richiesta, erano già esaustivamente acquisite e dunque suscettibili di valutazione senza alcuna necessità di ulteriore approfondimento. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni. Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. L'acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo;
il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi proprio alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747). Nel caso di specie, come indicato nella sentenza impugnata e non disatteso in fatto dal ricorrente, la registrazione è stata effettuata dal RE, su sua iniziativa e senza l'ausilio di strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria, correttamente pertanto l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio è avvenuta attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1 e valutata come tale. 3 Le ulteriori doglianze sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili "ictu oculi" della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La prova della colpevolezza degli imputati è stata ravvisata, nella precisa, coerente ed esaustiva testimonianza della persona offesa, la cui attendibilità, in difetto del benché minimo elemento di segno contrario, è stata positivamente apprezzata, escludendo, nello stigmatizzare le assertive insinuazioni della difesa tecnica, qualunque intento calunniatorio del dichiarante e ritenendole non smentite dagli ulteriori testi. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8.6.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo i (‘ 711 La Procura Generale chiede il rigetto dei ricorsi. udito il difensore Avuta la parola l' Avv. Galati insiste per l'accoglimento dei ricorsi. 2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35407 Anno 2022 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 08/06/2022 RITENUTO IN FATTO Ricorrono per Cassazione, con distinti ricorsi di identico contenuto, TO PP, TO LV e TO EP avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che 18/3/2021 ha confermato la sentenza del tribunale di Vibo Valentia che li aveva condannati per concorso in estorsione in danno di RE IO e IO ON. 01, hlut Con il primo motivo lamentano i ricorrenti violazione v'Mo della motivazione con riguardo all'articolo 526 comma 2 c.p.p. Si dolgono del fatto che il collegio, diversamente composto, non ha rinnovato l'audizione dei testi dai quali si sarebbero potuti trarre importanti elementi di contraddittorietà in ordine al dichiarato del RE. Con il secondo motivo lamentano inutilizzabilità delle conversazioni tra i presenti registrati dal RE ed intercorse tra questi ,NC LE e Bono Stefano. Si dolgano del fatto che non è stata osservata la disciplina in tema di intercettazioni. Con il terzo motivo lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato richiamando le deposizioni dei testi che smentiscono le dichiarazioni del RE. Con il quarto motivo si dolgono del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite nella sentenza n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395 (richiamata adesivamente dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione) e nella sentenza n. 4736 del 30/05/2019, AN Klein Rv. 276754, che hanno stabilito che «l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa» e che «il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del 1 dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile». In particolate le Sezioni Unite Byrami hanno sottolineato che, se il legislatore ha espressamente attribuito al giudice il potere discrezionale di non ammettere (in caso di manifesta superfluità) le istanze probatorie volte ad ottenere la pedissequa reiterazione degli esami di soggetti dei quali siano stati acquisiti verbali di dichiarazioni rese in procedimenti diversi (e quindi anche dinanzi a giudici diversi, purché in presenza del difensore dell'imputato), non è dato comprendere la ragione per la quale dovrebbe essere preclusa al giudice la possibilità di operare analoga valutazione di non manifesta superfluità ai fini dell'ammissione della richiesta di reiterazione di esami già svolti in dibattimento nell'ambito del medesimo processo, nel contraddittorio fra tutte le parti interessate, regolarmente costituite e rappresentate, dinanzi allo stesso giudice (inteso come autorità giudiziaria competente), pur diversamente composto. Un'interpretazione diversa da quella qui sostenuta comporterebbe indubbi problemi di compatibilità con il principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., e ciò non può che indurre l'interprete a prescegliere l'interpretazione costituzionalmente legittima. Si è, quindi, affermato che, come nei casi previsti dall'art. 238, comma 5, cod. proc. pen., anche a seguito della rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, quest'ultimo conserva il potere di delibazione in ordine all'ammissione delle prove, con l'unico limite che, ove abbia ammesso la richiesta reiterazione della prova dichiarativa, perché non vietata dalla legge e non manifestamente superflua od irrilevante, è poi tenuto ad assumerla secondo le ordinarie modalità, con possibilità di disporre la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni solo dopo lo svolgimento del nuovo esame. La soluzione accolta tende ad evitare che il nuovo esame si risolva in una pedissequa conferma di quanto già in precedenza dichiarato, e cioè in una inutile formalità, idonea soltanto ad allungare, talora a dismisura, e comunque irragionevolmente, i tempi del processo, che per loro natura dovrebbero, al contrario, essere, compatibilmente con la necessità di garantire la piena esplicazione di ogni utile attività processuale delle parti, quanto più brevi possibile;
diversamente, esso sarebbe privo di qualsivoglia valenza sostanziale, ai fini dell'immediatezza del rapporto tra il giudice e la formazione delle prove. Principio affermato anche dalle Sezioni Unite Iannasso che avevano chiarito che, quando l'ammissione della prova era stata nuovamente richiesta, il giudice la ammetteva ai sensi degli articoli 190 2 e 495 cod. proc. pen., e quindi previa valutazione di non manifesta superfluità. Nel caso in esame i giudici di merito si sono attenuti ai principi indicati non ritenendo corretto il rigetto della richiesta della difesa di risentire i testi a seguito dell'avvenuto mutamento della composizione del collegio giudicante ritenendo manifestamente superflua la ripetizione, considerato che le circostanze, in ordine alle quale veniva formulata detta richiesta, erano già esaustivamente acquisite e dunque suscettibili di valutazione senza alcuna necessità di ulteriore approfondimento. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni. Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. L'acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo;
il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi proprio alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747). Nel caso di specie, come indicato nella sentenza impugnata e non disatteso in fatto dal ricorrente, la registrazione è stata effettuata dal RE, su sua iniziativa e senza l'ausilio di strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria, correttamente pertanto l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio è avvenuta attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1 e valutata come tale. 3 Le ulteriori doglianze sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili "ictu oculi" della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La prova della colpevolezza degli imputati è stata ravvisata, nella precisa, coerente ed esaustiva testimonianza della persona offesa, la cui attendibilità, in difetto del benché minimo elemento di segno contrario, è stata positivamente apprezzata, escludendo, nello stigmatizzare le assertive insinuazioni della difesa tecnica, qualunque intento calunniatorio del dichiarante e ritenendole non smentite dagli ulteriori testi. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8.6.2022