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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3574 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10706/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti CONTI Parte_2 C.F._2
CHRISTIAN E ARDIZZONE ALESSIO;
e
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. le ricorrenti indicate in epigrafe hanno chiesto che il venga condannato ad assegnargli la cd. “carta Controparte_1
elettronica” e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato;
in subordine, hanno chiesto che l'Amministrazione venga
1 condannata al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno. Nello specifico:
- ha chiesto la somma di € 500,00 per l'anno scolastico Parte_1
2022/2023;
- ha chiesto la somma di € 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_2
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (per quest'ultimo anno, però, va subito notato come la ricorrente abbia prodotto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato decorrente dall'1 settembre 2020: cfr. doc “2. Contratti Zuppardo.zip – Contratto Rosario Livatino 2020-21.pdf”).
A sostegno delle superiori domande le ricorrenti, premettendo di aver lavorato come supplenti, hanno argomentato circa il loro diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. il ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, le pretese della ricorrente , per l'a.s. 2022/2023, e della Parte_1 ricorrente limitatamente agli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, meritano di trovare Pt_2
accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi
l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
2 Per quanto riguarda il diritto della ricorrente della “Carta docente” Pt_2
relativamente all'a.s. 2020/2021, invece, va rilevato come in quell'anno scolastico la docente risultava già immessa in ruolo, con la conseguente pacifica spettanza del beneficio.
La domanda, dunque, va rigettata nella misura in cui si basa su un presupposto del tutto errato, quale lo svolgimento nell'a.s. 2020/21 di una docenza a tempo determinato
(restando pacifica, vale la pena ribadirlo, la spettanza dell'emolumento quale docente di ruolo).
Alla luce delle superiori argomentazioni, il convenuto va condannato al CP_1
pagamento all'importo correttamente richiesto nell'atto introduttivo della ricorrente per l'a.s. 2024/2025 e dalla ricorrente limitatamente agli a.s. Parte_1 Pt_2
2018/2019 e 2019/2020, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversia con distrazione in favore dei procuratori delle parti ricorrenti giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1 rigetta parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• rigetta la domanda di relativamente all'a.s. Parte_2
2020/2021;
• condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
- della somma di € 500,00 Parte_1
- della somma di € 1.000,00 Parte_2
condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1
avv.ti Conti Christian e Ardizzone Alessio nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c. delle ricorrenti, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso l'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
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Fabio Montalto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10706/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti CONTI Parte_2 C.F._2
CHRISTIAN E ARDIZZONE ALESSIO;
e
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. le ricorrenti indicate in epigrafe hanno chiesto che il venga condannato ad assegnargli la cd. “carta Controparte_1
elettronica” e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato;
in subordine, hanno chiesto che l'Amministrazione venga
1 condannata al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno. Nello specifico:
- ha chiesto la somma di € 500,00 per l'anno scolastico Parte_1
2022/2023;
- ha chiesto la somma di € 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_2
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (per quest'ultimo anno, però, va subito notato come la ricorrente abbia prodotto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato decorrente dall'1 settembre 2020: cfr. doc “2. Contratti Zuppardo.zip – Contratto Rosario Livatino 2020-21.pdf”).
A sostegno delle superiori domande le ricorrenti, premettendo di aver lavorato come supplenti, hanno argomentato circa il loro diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. il ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, le pretese della ricorrente , per l'a.s. 2022/2023, e della Parte_1 ricorrente limitatamente agli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, meritano di trovare Pt_2
accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi
l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
2 Per quanto riguarda il diritto della ricorrente della “Carta docente” Pt_2
relativamente all'a.s. 2020/2021, invece, va rilevato come in quell'anno scolastico la docente risultava già immessa in ruolo, con la conseguente pacifica spettanza del beneficio.
La domanda, dunque, va rigettata nella misura in cui si basa su un presupposto del tutto errato, quale lo svolgimento nell'a.s. 2020/21 di una docenza a tempo determinato
(restando pacifica, vale la pena ribadirlo, la spettanza dell'emolumento quale docente di ruolo).
Alla luce delle superiori argomentazioni, il convenuto va condannato al CP_1
pagamento all'importo correttamente richiesto nell'atto introduttivo della ricorrente per l'a.s. 2024/2025 e dalla ricorrente limitatamente agli a.s. Parte_1 Pt_2
2018/2019 e 2019/2020, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversia con distrazione in favore dei procuratori delle parti ricorrenti giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1 rigetta parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• rigetta la domanda di relativamente all'a.s. Parte_2
2020/2021;
• condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
- della somma di € 500,00 Parte_1
- della somma di € 1.000,00 Parte_2
condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1
avv.ti Conti Christian e Ardizzone Alessio nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c. delle ricorrenti, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso l'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
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Fabio Montalto