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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3426/2023 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michelina Mola;
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Bevilacqua;
Avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.6.2023, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione N.
2021010322/DDL del 08.06.2022, notificato in data 13.6.2022 ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € 154.450,01 di cui € 113.603,23 a titolo di contributi ed € 40.846,78 a titolo di sanzioni per evasione e interessi (somme aggiuntive). La società deduceva la nullità del verbale per omessa/generica motivazione posta a fondamento delle conclusioni e incomprensibilità e non verificabilità dei conteggi;
deduceva la corretta applicazione del CCNL stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative e contestava le conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori in ordine all'inquadramento come operaio comune del lavoratore , alla corresponsione ai lavoratori di una retribuzione Persona_1
inferiore a quella contrattualmente prevista, alla omessa dichiarazione nei modelli
DMAG delle somme corrisposte a titolo di festività e alla discrepanza tra numero di giornate lavorative indicate sul LUL e nei DMAG. In ordine al recupero delle agevolazioni contributive invocava la “norma calmieratrice” di cui all'art. 6 comma 10 del d.l. 338/1989 ed eccepiva la illegittimità del recupero di agevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui era stato emesso il DURC negativo (anno 2023).
Quanto alle sanzioni, la società deduceva la non configurabilità nella specie della fattispecie di “evasione” prevista dall'art. 116 comma 8 L. 388/2000 illegittimamente applicata dall' CP_1
Concludeva per tali motivi chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che, riportandosi al CP_1
verbale ed insistendo per la legittimità dello stesso, chiedeva in base ad articolate argomentazioni il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 17.12.2025.
La opposizione è infondata per le ragioni indicate nella seguente motivazione.
La pretesa contributiva e le sanzioni applicate traggono origine dal verbale di accertamento del 8.6.2022 redatto dagli ispettori a seguito di accertamenti CP_1
condotti nel Comune di Campagna presso la sede legale della società opponente, esercente attività nel settore agricolo di coltivazione di ortaggi, meloni, radici e tuberi.
In base alle risultanze degli accertamenti svolti, gli ispettori hanno rilevato e contestato alla società che:
1) il lavoratore , nel periodo 01/2017- 09/2021, è stato erroneamente Persona_1
inquadrato in qualità di operaio comune piuttosto che in qualità di operaio qualificato super AREA 2 LIV.1 con addebito delle differenze contributive, considerando, sulla base delle corrispondenti giornate lavorate indicate sul LUL, la retribuzione imponibile prevista dal Contratto Provinciale di Lavoro della Provincia di Salerno per gli operai qualificati super;
2) relativamente alla generalità dei lavoratori impiegati come operaio comune (Area 3 Liv.
1), nel periodo dal 10/2019 al 11/2019 e dal 07/2020 al 12/2021, è stata corrisposta una retribuzione oraria/giornaliera/mensile inferiore a quella contemplata, per lo stesso livello retributivo, dal Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Salerno;
3) con riferimento poi al periodo 04/2019 – 09/2019, la società pur avendo erogato ai lavoratori in forza assunti con la qualifica di operaio comune a tempo determinato
(Area 3 livello 1) una retribuzione giornaliera pari ad € 55,68, ha dichiarato nei corrispondenti modelli DMAG una retribuzione imponibile pari ad € 42,68;
4) per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, risulta corrisposta dall'azienda ad alcuni lavoratori importi a titolo di festività (Voce “230 – Festività”) per giorni retribuiti e non lavorati e l'ammontare di tali importi non è stato esposto nell'imponibile lordo dichiarato dalla società nei corrispondenti modelli DMAG, sebbene su quelle stesse somme, nei fogli retribuzione, siano state operate le conformi trattenute a carico dei lavoratori per un'aliquota pari all'8.84%;
5) è stata riscontrata la presenza di difformità relativamente al numero di giornate dichiarate nei DMAG rispetto a quelle effettivamente lavorate come registrate sul libro unico del lavoro e, per i casi in cui la durata delle prestazioni lavorative è risultata inferiore a quella dichiarata (giornate dichiarate dall'azienda con le dichiarazioni trimestrali DMAG risultate numericamente superiori a quelle effettivamente lavorate come registrate nel L.U.L. nella parte “presenze” ) si è proceduto al recupero dei
Benefici di legge (art. 20, comma 1, d.l.vo n. 375/93 sostituito dall'art. 9 ter, comma 3, della legge 608/96) per tutti i lavoratori e periodi presenti nelle dichiarazioni mendaci;
6) con riferimento agli inadempimenti di cui ai punti 1) e 2) è stato effettuato il recupero del beneficio contributivo “per tutto il periodo di durata dell'inadempimento e limitatamente al lavoratore o ai lavoratori sui cui si riflette la mancata applicazione dei contratti”. Ciò posto, quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, giova richiamare i consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali fanno prova, ex art. 2700, cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese 'de relato', ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (cfr Cass. 10128/2003; 13449/2004). Pertanto, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr ex plurimis Cass. 405/2004).
Tanto in generale premesso, si evidenzia anzitutto, sconfessando quanto sul punto dedotto in ricorso, che dalla lettura del verbale di accertamento emerge che le predette contestazioni formulate dagli ispettori -dalle quali è conseguita la rideterminazione dei contributi- sono state regolarmente supportate, ai fini di una esaustiva motivazione, dalla indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche nonché delle fonti di prova poste a fondamento dell'accertamento.
La ragione giuridica è individuata, per tutte le contestazioni, nella documentata obbligatoria applicabilità nei confronti della manodopera occupata dalla società agricola Santa CH srl dei Contratti Provinciali di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Salerno, ai fini dell'inquadramento normativo e dei conseguenti obblighi retributivi/contributivi. I presupposti di fatto sono stati analiticamente indicati per ogni contestazione così come le fonti di prova dell'accertamento consistenti in prove documentali (LUL,
Comunicazioni Obbligatorie Unificato UNILAV di assunzione e cessazione degli
OTD e OTI, contratti di lavoro) e dichiarazioni assunte in costanza di ispezione.
È pertanto infondata la doglianza della società ricorrente basata sulla prospettata lesione del diritto di difesa per mancanza di motivazione così come è del pari infondata la analoga doglianza che la società fa discendere dalla dedotta incomprensibilità e non verificabilità dei conteggi elaborati ai fini della determinazione dei contributi richiesti in conseguenza dei rilevati inadempimenti. Ed invero, risultano allegati al verbale, dalla pagina 23 alla pagina 204, conteggi analitici che distinguono per ciascuna contestazione e ciascun lavoratore, con gli anni di riferimento, i parametri contributivi di confronto
(dati dichiarati, dati accertati e contributi dovuti) in modo da consentire, a differenza di quanto dedotto in ricorso, l'esplicazione del diritto di difesa del contribuente a mezzo di verifica dei predetti dati. Ciò documentalmente constatato, è evidente che nel ricorso, pur essendo stata posta la società nelle condizioni di farlo compiutamente, vi è solo una generica contestazione dei conteggi che non indica alcuna specifica violazione dei dati retributivi e contributivi posti a fondamento della complessiva
SOMMA richiesta.
Inoltre alla pagina 16 del verbale vi è un prospetto riepilogativo analitico delle sanzioni e interessi (somme aggiuntive), con specifica indicazione degli anni di riferimento e della contribuzione sulla quale sono stati calcolati, in esso esplicitandosi altresì che le sanzioni sono state calcolate secondo il parametro normativo della “evasione”. Anche sotto tale profilo la contestazione del ricorso si rivela generica in quanto si limita infondatamente ad evidenziare la mancanza dell'esplicitazione dei criteri di calcolo senza alcuna specifica indicazione di eventuali erroneità nel computo delle somme aggiuntive (sanzioni e interessi) complessivamente quantificate al 8.7.2022 nella somma di € 40.846,78 -di cui € 39.982,22 a titolo di sanzioni (per “evasione”) ed €
864,56 a titolo di interessi.
Con riferimento poi alle disposizioni del CCNL di cui gli ispettori hanno rilevato il parziale inadempimento da parte della società ricorrente, pare innanzitutto opportuno rammentare in generale che, ai fini previdenziali, la base imponibile è rappresentata dalla retribuzione che il lavoratore deve ricevere (secondo legge o contrattazione collettiva) a prescindere dalla circostanza che la stessa gli sia stata effettivamente erogata dal suo datore di lavoro. Tale principio generale si rinviene nel comma 1 dell'art. 1 decreto legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n.
389/1989 (rubricato: “Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile”) a norma del quale: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Tale disposizione prevede il cosiddetto “minimale contributivo” stabilendo il principio secondo cui qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva. Pertanto, mentre il reddito imponibile ai fini fiscali (secondo il Testo Unico delle Imposte sui redditi) è quello effettivamente percepito dal lavoratore, il reddito imponibile ai fini previdenziali è, non solo quello percepito ma anche quello che scaturisce dalla retribuzione dovuta al lavoratore in forza dell'applicazione del principio di cui all'art. 1 legge cit. (c.d. retribuzione virtuale).
La Corte di Cassazione, intervenendo a sezioni unite sul tema, ha affermato che
“L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre
1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36
Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione” (Cass. Sez. Un. N. 11199/2002). Tale soluzione si pone in linea con il dettato costituzionale così come affermato dalla stessa Corte di Cassazione che ha escluso i dubbi di legittimità costituzionale della norma che impone il rispetto, ai fini previdenziali, del c.d. minimale contributivo, affermando che “Una retribuzione imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva non varrebbe a realizzare le finalità del sistema assicurativo e previdenziale (cfr. Cass. n. 342/1992); con ciò può dirsi che la contrattazione collettiva assume, in base alla legge, un ruolo indirettamente previdenziale, rappresentato dalla specifica funzione di definire, insieme alla retribuzione proporzionata e sufficiente,
i limiti minimali di contribuzione, e cioè il presupposto stesso per la realizzazione dell'obiettivo di adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Nel contempo, in tale funzione la medesima contrattazione assolve un compito di parametro comune, che garantisce una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema previdenziale (cfr. Cass. n. 3311/2002); nel quale meccanismo di finanziamento, improntato al principio solidaristico che ispira il sistema, non è irragionevole che gli stessi lavoratori abbiano a contribuire, per le forme di previdenza in cui la contribuzione è parzialmente a loro carico (nel senso che l'esborso contributivo non è proporzionato ai compensi percepiti, in quanto non sussiste alcun corrispondente vantaggio nel futuro trattamento previdenziale, perché resterebbe pur sempre immutata la retribuzione imponibile ai fini delle imposte dirette, alla quale occorre riferirsi per il calcolo delle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
n. 314/1997). In questo quadro, il fatto che la contribuzione previdenziale gravi su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori corrisponde ad una scelta discrezionale e plausibile del legislatore, ispirata alla predetta esigenza di effettiva realizzazione della tutela assicurativa in favore del maggior numero possibile di lavoratori (Cass. n. 16762/2003; Cass. n. 2758/2006)”.
Occorre poi specificare che la disciplina del “minimale contributivo” nel settore agricolo, rilevante nella fattispecie di causa, è data dall'art. 1 comma 4 d.l. 81/2006
(“Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d'impresa”) a norma del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'{ HYPERLINK "https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-10-09;338~art1-com1" \t "_blank" }, convertito, con modificazioni, dalla { HYPERLINK "https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-07;389" \t "_blank" }”.
Ciò posto nella specie, avuto riguardo al settore agricolo di appartenenza della società ricorrente, gli Ispettori hanno individuato nel Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti, cui demanda il Contratto Collettivo Nazionale per la definizione dei salari contrattuali, quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative applicabile alla predetta società ai fini dell'inquadramento normativo e dei conseguenti obblighi retributivi. D'altronde gli ispettori hanno rilevato la espressa adesione della società agricola alla predetta contrattazione come Parte_1
emergente dalle Comunicazioni Obbligatorie di assunzione , effettuate al Pt_2
Centro per l'impiego (ove nel campo riservato al “Contratto Collettivo” è stato indicato dalla società il predetto CCNL) e dai modelli DMAG inviati all' relativi CP_1
agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (ove l'azienda in questione ha barrato, con il segno x sulla colonna “si”, le parti in cui si dichiara: Di rispettare la legislazione sul collocamento e gli obblighi derivanti dai CCNL).
Tanto chiarito in ordine alla documentata obbligatorietà di applicazione nei confronti della società ricorrente del predetto CCNL, ai fini dell'inquadramento normativo dei dipendenti e dei conseguenti obblighi retributivi incidenti sulla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi, può quindi ora procedersi all'esame delle specifiche contestazioni sollevate in ricorso in ordine agli accertamenti effettuati dagli ispettori dell' CP_1
Nel ricorso si deduce anzitutto la infondatezza della richiesta contributiva di cui al verbale conseguente alla contestazione dell' erroneo inquadramento (per gli anni 2017-
2020) del lavoratore nel livello retributivo di “operaio comune” Persona_1
(area 3 livello 1) in luogo di quello di “operaio qualificato super” (area 3 livello 1) corrispondente, secondo le previsioni contrattuali, alle mansioni di “conduttore trattore”.
Ebbene, a differenza di quanto si deduce in ricorso, la conclusione cui sul punto sono pervenuti gli ispettori non è né apodittica né sfornita di prove a supporto. È stato invero rilevato dagli ispettori che la società ha assunto il predetto lavoratore nel periodo dal 13.01.2016 al 31.12.2016 con contratto a tempo determinato con mansioni di conduttore di trattore e inquadramento nel livello retributivo Area “2 livello 1” (dati desunti dalle corrispondenti buste paga e dalle comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego) mentre con riferimento agli anni 2017-2020 la società ha assunto a tempo determinato il medesimo lavoratore a tempo determinato sempre con mansioni di “conduttore di trattore” ma con inquadramento nell'inferiore livello retributivo di operaio comune (dati desunti dalle corrispondenti buste paga e dalle comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego). Quindi è la stessa società ricorrente ad aver formalmente confermato, anche per gli anni 2017-2020, lo svolgimento da parte del lavoratore delle medesime mansioni di “conduttore di trattore” già svolte Per_1
nell'anno 2016, salvo tuttavia ad inquadrare il predetto lavoratore per gli anni successivi (2017-2020) nell'inferiore livello di “operaio comune” corrispondente ad una retribuzione non conforme a quella prevista dal contratto collettivo per le predette mansioni. Oltre a tale, già di per sé molto significativo, dato documentale proveniente dalla stessa azienda, gli ispettori nel corso della indagine hanno assunto dichiarazioni proprio dallo stesso lavoratore il quale ha confermato lo Persona_1
svolgimento delle mansioni in questione. Il 2.2.2022 il predetto ha Persona_1
infatti dichiarato agli ispettori “…La mia qualifica è quella di conducente trattori agricoli. Il mio lavoro consiste nel condurre trattori sui terreni dell'azienda San
CH… e coi quali faccio lavori di aratura, fresatura…e quant'altro si può fare con i macchinari dell'azienda. Faccio anche piccole opere di manutenzione sui macchinari agricoli, poca roba però…” (cfr. dichiarazioni del in atti). Per_1
Ebbene, a fronte di tali risultanze dalle quali emerge l'inequivoco svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni di “conduttore di trattore” (riconducibili Per_1
secondo contratto al livello di operaio qualificato super) deve ritenersi la scarsa attendibilità di quelle, di divergente contenuto, emerse dalle dichiarazioni testimoniali
-assunte in giudizio- di , e dello CP_2 Controparte_3
stesso . Persona_1 Le deposizioni testimoniali rilasciate dai predetti testi, oltre a confliggere con i dati emergenti dalle predette citate fonti probatorie, risultano -a comprova della loro inattendibilità- anche tra esse contrastanti.
Il teste ha dichiarato di aver iniziato a lavorare per la azienda agricola CP_2
nel 2017 (senza ricordare il periodo) e di aver svolto solo dal 2022 Parte_1
mansioni di trattorista, utilizzando negli anni precedenti il trattore “circa 2-3 volte all'anno”. Tale dichiarazione tuttavia appare contraddetta dalla documentazione esaminata dagli ispettori (buste paga e comunicazioni ) in quanto risulta che Pt_2
il è stato assunto dal 13.1.2016 al 31.12.2016 con mansioni di conduttore di CP_2
trattore e qualifica di Area 2 (operaio qualificato super) con corrispondente retribuzione. Inoltre tale dichiarazione reca in sé contraddizioni dal momento che il ha dichiarato di aver svolto, così come il attività di piantagione, CP_2 Per_1
raccolta e concimazione di verdure, precisando che tali due ultime attività venivano svolte con l'utilizzo del trattore salvo poi inverosimilmente imputare a sé stesso e anche al l'utilizzo del trattore per circa “due o tre volte all'anno”. Le stesse Per_1
considerazioni valgono per la dichiarazione testimoniale di il quale Persona_1
pure ha dichiarato di aver svolto le medesime attività, in parte richiedenti l'utilizzo del trattore, salvo poi dichiarare, come inverosimilmente già fatto dal teste di CP_2
aver usato il trattore “2-3 volte all'anno”. Le due dichiarazioni testimoniali in questione sono poi ancora in contrasto con quella del teste che ha dichiarato Controparte_3
che il utilizzava il trattore 3-4 volte al mese per il trasporto sul terreno delle Per_1
cassette della raccolta oltre che altre volte per trasportare sul terreno i manichetti da impiantare per la irrigazione. Le contraddizioni emerse dalle predette dichiarazioni testimoniali conducono ad un giudizio di inattendibilità delle stesse (spiegabile anche con una “compiacenza” dei testi e nei confronti della azienda CP_2 Per_1
agricola di cui, alla data delle deposizioni testimoniali, risultavano dipendenti) dovendosi ritenere la prevalenza probatoria delle risultanze emerse dalla sopra citata documentazione aziendale e dalla dichiarazione rilasciata dal agli ispettori nel Per_1
corso della indagine che confermano lo svolgimento da parte di quest'ultimo, anche negli anni 2017-2020 (così come pacificamente nell'anno 2016), delle mansioni di conduttore di trattore riconducibili al livello retributivo di operaio specializzato super con conseguente fondatezza della richiesta contributiva formulata con verbale avuto riguardo alla retribuzione virtuale spettante da contratto collettivo per tale livello.
Procedendo oltre nell'esame delle doglianze fatte valere con il ricorso, si osserva che, come evincibile dalla piana lettura del verbale, le ulteriori contestazioni di inadempimento sollevate dagli ispettori -e poste alla base del ricalcolo contributivo- sono state da questi ultimi svolte o mediante il raffronto tra la retribuzione dovuta secondo il Contratto collettivo Provinciale per l'operaio comune e quella effettivamente corrisposta dalla azienda agricola ai propri operai per come emergente dal LUL (contestazione n. 2), o mediante il raffronto tra la retribuzione corrisposta dalla azienda agli operai comuni -per come emergente dal LUL- e quella dichiarata nei corrispondenti modelli DMAG (contestazioni nn. 3, 4 e 5). Tali accertamenti, quindi,
a differenza di quanto genericamente dedotto in ricorso, non poggiano né su supposizioni né su un “ragionamento induttivo” degli ispettori avendo viceversa questi mosso i predetti rilievi di cui al verbale mediante il confronto dei dati emergenti dalla stessa documentazione proveniente dalla azienda agricola e, sempre a differenza di quanto dedotto in ricorso, verificando le rilevate incongruenze con riferimento ai singoli mesi e lavoratori, per come analiticamente indicati nel sopra richiamato prospetto contabile contenuto nelle pagg. 23-204 del verbale esplicante chiaramente i dati differenziali di confronto rilevati dai predetti documenti aziendali. La società ricorrente ha solo genericamente contestato i dati differenziali così riscontrati dagli ispettori e non ha addotto alcun concreto elemento discordante da essi circostanza evidentemente conseguente al fatto che, si ripete, i dati rilevati dagli ispettori sono, come da essi dichiarato, emersi da documentazione formata e proveniente dalla stessa azienda agricola (LUL, buste paga, comunicazioni , DMAG-denunce Pt_2
contributive). Solo con riferimento alle rilevate discrepanze tra giornate di lavoro emergenti dal LUL e giornate dichiarate nei DMAG (contestazione n. 5), la società ricorrente ha dedotto che ci sarebbe stato un errore del software con conseguente raddoppio delle giornate nei DMAG e che, a seguito di segnalazione, l' avrebbe CP_1
provveduto a rettificare le giornate da imputare a contribuzione. Tale deduzione tuttavia, oltre ad essere del tutto generica -in quanto non ancorata a specifici dati temporali- non è stata affatto supportata da documentazione probatoria prodotta dalla società ricorrente sicchè deve ritenersi che trattasi di eccezione del tutto priva di fondamento e che per tale ragione non sconfessa l'accertamento ispettivo sul punto.
Esclusa pertanto, per le ragioni finora esposte, la fondatezza delle contestazioni formulate in ricorso avverso gli accertamenti cui sono pervenuti gli ispettori, possono quindi esaminarsi le doglianze fatte valere dalla società ricorrente avverso il recupero dei benefici contributivi effettuato nel verbale con riferimento agli inadempimenti rilevati.
Si osserva anzitutto a riguardo che nello specifico ambito del lavoro agricolo la fattispecie è regolata dall'art. 20 d.lgs. 375/1993 che prevede “
1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano
i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”.
Come noto poi il recupero dei benefici contributivi trae in generale fondamento dall'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede:
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La norma in questione, recentemente modificata dal decreto Legge 19/2024
(convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56), subordina la fruizione dei benefici contributivi al rispetto delle seguenti condizioni: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (trattasi delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La novità introdotta con decreto legge 19/2024 è che, con espressa decorrenza dal
2007, la fruizione dei benefici è condizionata non solo al possesso del DURC, come prima prescriveva la norma, ma anche all'assenza di violazioni nelle “predette materie” ossia nelle materie dei contributi coperti dal DURC quindi, a differenza di quanto dedotto in ricorso, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dagli accordi e contratti collettivi, la perdita dei medesimi benefici risale retroattivamente sino a coprire l'intero periodo di inadempienza.
D'altronde, come evidenziato dall' anche anteriormente alla modifica legislativa, CP_1
la Corte di Cassazione ha affermato che gli sgravi contributivi non potessero essere riconosciuti anche nella ipotesi in cui il DURC “non poteva essere rilasciato legittimamente” ed ancora che vi è “incompatibilità degli sgravi con la mancanza di regolarità contributiva comunque emergente dagli atti” (Cass. 20449/2019, Cass.
28637/2018).
Occorre infine esaminare l'invocata applicazione da parte della società ricorrente della
“norma calmieratrice” in ordine alla revoca delle agevolazioni contributive.
Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, art. 6, comma 9, convertito con modificazioni nella L.
7 dicembre 1989, n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.
Con riguardo all'attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che il legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. “clausola sociale”) (cfr. Cass. n. 18910/2004).
In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore.
Il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. 338/89, convertito con modificazioni in Legge 389/1989, così come sostituito dall'.art. 4 della L. n. 151/1993, prevede che "la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta".
Tale disposizione fu introdotta dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 22 marzo 1993, n.
71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151 al precipuo scopo di evitare gli effetti distorti che una pedissequa applicazione della normativa generale sugli sgravi comportava ed, in particolare, per evitare che anche lievi inadempienze potessero determinare la perdita totale dei benefici e, quindi, effetti sanzionatori del tutto sproporzionati a carico deidatori di lavoro. Con la norma in questione, la perdita del beneficio(sgravio o fiscalizzazione) si atteggia in termini proporzionati al maggior inadempimento, retributivo o contributivo, riscontrato.
Il giudicante condivide l'orientamento espresso da altri Tribunali secondo cui quella posta dall'art. 6, commi 9-13, del D.L. 338/89 è una sorta di disciplina di carattere generale che fissa le condizioni per fruire di tutte le agevolazioni contributive e comunque destinata ad applicarsi anche in mancanza di richiamo esplicito (cfr
Corte appello Bari sez. lav., 21/05/2021, n.599; Sentenza n. 994/2022 pubbl. il
17/05/2022 ).
“A sostegno delle esposte argomentazioni in termini di applicabilità dell'art.6, d.l. n.
338/1989 con “portata generale”, merita menzione la Circolare n. 3 del 18 luglio
2017 dell' [..] che così si esprime: ""per un principio Controparte_4
rinvenibile già nella disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n.
389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali… le riduzioni contributive…non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La portata generale di tale assunto trova conferma nel contenuto nell'art. 2, comma 5,
D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui “restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Ebbene nella specie, come dedotto dagli ispettori nel verbale, la revoca del beneficio per gli inadempimenti accertati è stata effettuata “per il periodo dell'inadempimento”
e “limitatamente al lavoratore o ai lavoratori su cui si riflette la mancata applicazione dei contratti”.
Dall'allegato al verbale (pagg. 176-197) contenente “l'elenco soggetti per cui è stato disposto il recupero dei benefici” emerge che, a differenza di quanto dedotto in ricorso, gli ispettori hanno espressamente indicato i soggetti per cui è stato disposto il recupero dei benefici, l'anno e i mesi di riferimento, e con riguardo a ciascuno dei lavoratori essi hanno calcolato gli importi contributivi dovuti per i periodi in contestazione senza applicazione degli sgravi contemplati dalla disciplina delle agevolazioni contributive. Come poi si evince dal raffronto tra gli imponibili retributivi calcolati dagli ispettori nei DMAG dei lavoratori interessati e i contributi addebitati
(emergenti dal prospetto riepilogo contributi e sanzioni –ultimo allegato al verbale) risulta che nel calcolo del “recupero benefici” gli ispettori, in applicazione della richiamata “norma calmieratrice”, non hanno superato la maggiore somma tra la contribuzione omessa e la retribuzione non corrisposta sicchè, anche in parte qua, la censura della società ricorrente non ha fondamento.
Resta infine da esaminare la contestazione del verbale sotto il profilo delle sanzioni applicate in quanto, a dire della società ricorrente, erroneamente rapportate alla fattispecie, più gravosa, della evasione contributiva piuttosto che alla ipotesi della omissione contributiva. Pare dunque opportuno richiamare la normativa che regola in materia il regime delle sanzioni.
La L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, recita:
"I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare
è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge".
Il contrasto interpretativo sorto con riferimento alla disposizione de qua, è stato di recente risolto da Cass. 28966/2011 (in sostanziale adesione con quanto già ritenuto da Cass. 11261/2010) nei termini che seguono.
Nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lett. b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva
"o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti;
ne discende che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4808/2005, in relazione alla previsione di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a), (analoga per quanto qui rileva a quella della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a)) hanno avuto modo di osservare che l'ipotesi meno grave, di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 217, si articola in due sub-ipotesi, ravvisabili: a1) nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e" registrazioni obbligatorie;
a2) nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie.
Nell'ipotesi sub a1) la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva si realizza quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento, mentre l'ipotesi sub a2), pur nella sua apparente contraddittorietà, si spiega perché vi sono casi in cui non vi è obbligo di registrazioni, pur sussistendo l'obbligo della denuncia (come nel caso dei collaboratori familiari), sicché è sufficiente, perché si abbia omissione contributiva, che sia regolare la denuncia, senza il relativo pagamento.
Secondo l'art. 116, comma 8, lett. a) L. n. 388 cit., qualora si concretizzi la suindicata connessione, si avrà l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia: occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
Quanto al primo requisito deve anzitutto notarsi che il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo.
Nè a contrario avviso può condurre il rilievo che, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai CUD consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni (che,
a tutto concedere, sussisterebbe comunque fintanto che non fossero - eventualmente
- attuati gli accertamenti ispettivi o i raffronti con i dati evincibili dai modelli CUD).
Quanto al secondo requisito, di carattere soggettivo, è agevole rilevare che, stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sè sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nell'auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per di più nell'ambito temporale del termini prescrizionale) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto;
ne', d'altra parte, potrebbe altrimenti comprendersi, se non appunto ove dettata da tale fine,
l'omissione nelle denunce obbligatorie di dati di cui comunque il datore di lavoro è evidentemente a conoscenza, per averli, in tesi, già altrimenti registrati.
Ne discende che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate o di entrambi e, dall'altro e al contempo, fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, cosicché la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (perché, ad esempio, gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti).
Ulteriori pronunce della Corte di Cassazione hanno riaffermato il principio di diritto, secondo cui: "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso CP_1
i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata" (cfr Cass. n. 28966 del 2011 ; Sez.
L, Sentenza n. 10509 del 25/06/2012; Sez. L - , Ordinanza n. 10427 del 02/05/2018).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che nella specie si sia legittimamente ravvisata l'ipotesi della “evasione contributiva” dal momento che, come rilevato nel verbale, la società ha posto in essere un occultamento all'ente previdenziale dell'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione mediante falsa dichiarazione, tramite DMAG, del numero delle giornate di lavoro effettivamente espletate dai lavoratori interessati e di parte delle retribuzioni a questi ultimi erogate. D'altronde la società non ha dedotto e provato la sussistenza di circostanze idonee a sottrarre tale comportamento dalla sfera della consapevole volontà di evasione dei contributi dovuti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della società ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice monocratico dott. ssa Francesca
D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la società agricola al pagamento delle spese di lite che Pt_1 Parte_1
liquida in € 4.042,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3426/2023 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michelina Mola;
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Bevilacqua;
Avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.6.2023, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione N.
2021010322/DDL del 08.06.2022, notificato in data 13.6.2022 ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € 154.450,01 di cui € 113.603,23 a titolo di contributi ed € 40.846,78 a titolo di sanzioni per evasione e interessi (somme aggiuntive). La società deduceva la nullità del verbale per omessa/generica motivazione posta a fondamento delle conclusioni e incomprensibilità e non verificabilità dei conteggi;
deduceva la corretta applicazione del CCNL stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative e contestava le conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori in ordine all'inquadramento come operaio comune del lavoratore , alla corresponsione ai lavoratori di una retribuzione Persona_1
inferiore a quella contrattualmente prevista, alla omessa dichiarazione nei modelli
DMAG delle somme corrisposte a titolo di festività e alla discrepanza tra numero di giornate lavorative indicate sul LUL e nei DMAG. In ordine al recupero delle agevolazioni contributive invocava la “norma calmieratrice” di cui all'art. 6 comma 10 del d.l. 338/1989 ed eccepiva la illegittimità del recupero di agevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui era stato emesso il DURC negativo (anno 2023).
Quanto alle sanzioni, la società deduceva la non configurabilità nella specie della fattispecie di “evasione” prevista dall'art. 116 comma 8 L. 388/2000 illegittimamente applicata dall' CP_1
Concludeva per tali motivi chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che, riportandosi al CP_1
verbale ed insistendo per la legittimità dello stesso, chiedeva in base ad articolate argomentazioni il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 17.12.2025.
La opposizione è infondata per le ragioni indicate nella seguente motivazione.
La pretesa contributiva e le sanzioni applicate traggono origine dal verbale di accertamento del 8.6.2022 redatto dagli ispettori a seguito di accertamenti CP_1
condotti nel Comune di Campagna presso la sede legale della società opponente, esercente attività nel settore agricolo di coltivazione di ortaggi, meloni, radici e tuberi.
In base alle risultanze degli accertamenti svolti, gli ispettori hanno rilevato e contestato alla società che:
1) il lavoratore , nel periodo 01/2017- 09/2021, è stato erroneamente Persona_1
inquadrato in qualità di operaio comune piuttosto che in qualità di operaio qualificato super AREA 2 LIV.1 con addebito delle differenze contributive, considerando, sulla base delle corrispondenti giornate lavorate indicate sul LUL, la retribuzione imponibile prevista dal Contratto Provinciale di Lavoro della Provincia di Salerno per gli operai qualificati super;
2) relativamente alla generalità dei lavoratori impiegati come operaio comune (Area 3 Liv.
1), nel periodo dal 10/2019 al 11/2019 e dal 07/2020 al 12/2021, è stata corrisposta una retribuzione oraria/giornaliera/mensile inferiore a quella contemplata, per lo stesso livello retributivo, dal Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Salerno;
3) con riferimento poi al periodo 04/2019 – 09/2019, la società pur avendo erogato ai lavoratori in forza assunti con la qualifica di operaio comune a tempo determinato
(Area 3 livello 1) una retribuzione giornaliera pari ad € 55,68, ha dichiarato nei corrispondenti modelli DMAG una retribuzione imponibile pari ad € 42,68;
4) per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, risulta corrisposta dall'azienda ad alcuni lavoratori importi a titolo di festività (Voce “230 – Festività”) per giorni retribuiti e non lavorati e l'ammontare di tali importi non è stato esposto nell'imponibile lordo dichiarato dalla società nei corrispondenti modelli DMAG, sebbene su quelle stesse somme, nei fogli retribuzione, siano state operate le conformi trattenute a carico dei lavoratori per un'aliquota pari all'8.84%;
5) è stata riscontrata la presenza di difformità relativamente al numero di giornate dichiarate nei DMAG rispetto a quelle effettivamente lavorate come registrate sul libro unico del lavoro e, per i casi in cui la durata delle prestazioni lavorative è risultata inferiore a quella dichiarata (giornate dichiarate dall'azienda con le dichiarazioni trimestrali DMAG risultate numericamente superiori a quelle effettivamente lavorate come registrate nel L.U.L. nella parte “presenze” ) si è proceduto al recupero dei
Benefici di legge (art. 20, comma 1, d.l.vo n. 375/93 sostituito dall'art. 9 ter, comma 3, della legge 608/96) per tutti i lavoratori e periodi presenti nelle dichiarazioni mendaci;
6) con riferimento agli inadempimenti di cui ai punti 1) e 2) è stato effettuato il recupero del beneficio contributivo “per tutto il periodo di durata dell'inadempimento e limitatamente al lavoratore o ai lavoratori sui cui si riflette la mancata applicazione dei contratti”. Ciò posto, quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, giova richiamare i consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali fanno prova, ex art. 2700, cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese 'de relato', ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (cfr Cass. 10128/2003; 13449/2004). Pertanto, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr ex plurimis Cass. 405/2004).
Tanto in generale premesso, si evidenzia anzitutto, sconfessando quanto sul punto dedotto in ricorso, che dalla lettura del verbale di accertamento emerge che le predette contestazioni formulate dagli ispettori -dalle quali è conseguita la rideterminazione dei contributi- sono state regolarmente supportate, ai fini di una esaustiva motivazione, dalla indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche nonché delle fonti di prova poste a fondamento dell'accertamento.
La ragione giuridica è individuata, per tutte le contestazioni, nella documentata obbligatoria applicabilità nei confronti della manodopera occupata dalla società agricola Santa CH srl dei Contratti Provinciali di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Salerno, ai fini dell'inquadramento normativo e dei conseguenti obblighi retributivi/contributivi. I presupposti di fatto sono stati analiticamente indicati per ogni contestazione così come le fonti di prova dell'accertamento consistenti in prove documentali (LUL,
Comunicazioni Obbligatorie Unificato UNILAV di assunzione e cessazione degli
OTD e OTI, contratti di lavoro) e dichiarazioni assunte in costanza di ispezione.
È pertanto infondata la doglianza della società ricorrente basata sulla prospettata lesione del diritto di difesa per mancanza di motivazione così come è del pari infondata la analoga doglianza che la società fa discendere dalla dedotta incomprensibilità e non verificabilità dei conteggi elaborati ai fini della determinazione dei contributi richiesti in conseguenza dei rilevati inadempimenti. Ed invero, risultano allegati al verbale, dalla pagina 23 alla pagina 204, conteggi analitici che distinguono per ciascuna contestazione e ciascun lavoratore, con gli anni di riferimento, i parametri contributivi di confronto
(dati dichiarati, dati accertati e contributi dovuti) in modo da consentire, a differenza di quanto dedotto in ricorso, l'esplicazione del diritto di difesa del contribuente a mezzo di verifica dei predetti dati. Ciò documentalmente constatato, è evidente che nel ricorso, pur essendo stata posta la società nelle condizioni di farlo compiutamente, vi è solo una generica contestazione dei conteggi che non indica alcuna specifica violazione dei dati retributivi e contributivi posti a fondamento della complessiva
SOMMA richiesta.
Inoltre alla pagina 16 del verbale vi è un prospetto riepilogativo analitico delle sanzioni e interessi (somme aggiuntive), con specifica indicazione degli anni di riferimento e della contribuzione sulla quale sono stati calcolati, in esso esplicitandosi altresì che le sanzioni sono state calcolate secondo il parametro normativo della “evasione”. Anche sotto tale profilo la contestazione del ricorso si rivela generica in quanto si limita infondatamente ad evidenziare la mancanza dell'esplicitazione dei criteri di calcolo senza alcuna specifica indicazione di eventuali erroneità nel computo delle somme aggiuntive (sanzioni e interessi) complessivamente quantificate al 8.7.2022 nella somma di € 40.846,78 -di cui € 39.982,22 a titolo di sanzioni (per “evasione”) ed €
864,56 a titolo di interessi.
Con riferimento poi alle disposizioni del CCNL di cui gli ispettori hanno rilevato il parziale inadempimento da parte della società ricorrente, pare innanzitutto opportuno rammentare in generale che, ai fini previdenziali, la base imponibile è rappresentata dalla retribuzione che il lavoratore deve ricevere (secondo legge o contrattazione collettiva) a prescindere dalla circostanza che la stessa gli sia stata effettivamente erogata dal suo datore di lavoro. Tale principio generale si rinviene nel comma 1 dell'art. 1 decreto legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n.
389/1989 (rubricato: “Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile”) a norma del quale: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Tale disposizione prevede il cosiddetto “minimale contributivo” stabilendo il principio secondo cui qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva. Pertanto, mentre il reddito imponibile ai fini fiscali (secondo il Testo Unico delle Imposte sui redditi) è quello effettivamente percepito dal lavoratore, il reddito imponibile ai fini previdenziali è, non solo quello percepito ma anche quello che scaturisce dalla retribuzione dovuta al lavoratore in forza dell'applicazione del principio di cui all'art. 1 legge cit. (c.d. retribuzione virtuale).
La Corte di Cassazione, intervenendo a sezioni unite sul tema, ha affermato che
“L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre
1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36
Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione” (Cass. Sez. Un. N. 11199/2002). Tale soluzione si pone in linea con il dettato costituzionale così come affermato dalla stessa Corte di Cassazione che ha escluso i dubbi di legittimità costituzionale della norma che impone il rispetto, ai fini previdenziali, del c.d. minimale contributivo, affermando che “Una retribuzione imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva non varrebbe a realizzare le finalità del sistema assicurativo e previdenziale (cfr. Cass. n. 342/1992); con ciò può dirsi che la contrattazione collettiva assume, in base alla legge, un ruolo indirettamente previdenziale, rappresentato dalla specifica funzione di definire, insieme alla retribuzione proporzionata e sufficiente,
i limiti minimali di contribuzione, e cioè il presupposto stesso per la realizzazione dell'obiettivo di adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Nel contempo, in tale funzione la medesima contrattazione assolve un compito di parametro comune, che garantisce una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema previdenziale (cfr. Cass. n. 3311/2002); nel quale meccanismo di finanziamento, improntato al principio solidaristico che ispira il sistema, non è irragionevole che gli stessi lavoratori abbiano a contribuire, per le forme di previdenza in cui la contribuzione è parzialmente a loro carico (nel senso che l'esborso contributivo non è proporzionato ai compensi percepiti, in quanto non sussiste alcun corrispondente vantaggio nel futuro trattamento previdenziale, perché resterebbe pur sempre immutata la retribuzione imponibile ai fini delle imposte dirette, alla quale occorre riferirsi per il calcolo delle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
n. 314/1997). In questo quadro, il fatto che la contribuzione previdenziale gravi su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori corrisponde ad una scelta discrezionale e plausibile del legislatore, ispirata alla predetta esigenza di effettiva realizzazione della tutela assicurativa in favore del maggior numero possibile di lavoratori (Cass. n. 16762/2003; Cass. n. 2758/2006)”.
Occorre poi specificare che la disciplina del “minimale contributivo” nel settore agricolo, rilevante nella fattispecie di causa, è data dall'art. 1 comma 4 d.l. 81/2006
(“Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d'impresa”) a norma del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'{ HYPERLINK "https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-10-09;338~art1-com1" \t "_blank" }, convertito, con modificazioni, dalla { HYPERLINK "https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-07;389" \t "_blank" }”.
Ciò posto nella specie, avuto riguardo al settore agricolo di appartenenza della società ricorrente, gli Ispettori hanno individuato nel Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti, cui demanda il Contratto Collettivo Nazionale per la definizione dei salari contrattuali, quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative applicabile alla predetta società ai fini dell'inquadramento normativo e dei conseguenti obblighi retributivi. D'altronde gli ispettori hanno rilevato la espressa adesione della società agricola alla predetta contrattazione come Parte_1
emergente dalle Comunicazioni Obbligatorie di assunzione , effettuate al Pt_2
Centro per l'impiego (ove nel campo riservato al “Contratto Collettivo” è stato indicato dalla società il predetto CCNL) e dai modelli DMAG inviati all' relativi CP_1
agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (ove l'azienda in questione ha barrato, con il segno x sulla colonna “si”, le parti in cui si dichiara: Di rispettare la legislazione sul collocamento e gli obblighi derivanti dai CCNL).
Tanto chiarito in ordine alla documentata obbligatorietà di applicazione nei confronti della società ricorrente del predetto CCNL, ai fini dell'inquadramento normativo dei dipendenti e dei conseguenti obblighi retributivi incidenti sulla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi, può quindi ora procedersi all'esame delle specifiche contestazioni sollevate in ricorso in ordine agli accertamenti effettuati dagli ispettori dell' CP_1
Nel ricorso si deduce anzitutto la infondatezza della richiesta contributiva di cui al verbale conseguente alla contestazione dell' erroneo inquadramento (per gli anni 2017-
2020) del lavoratore nel livello retributivo di “operaio comune” Persona_1
(area 3 livello 1) in luogo di quello di “operaio qualificato super” (area 3 livello 1) corrispondente, secondo le previsioni contrattuali, alle mansioni di “conduttore trattore”.
Ebbene, a differenza di quanto si deduce in ricorso, la conclusione cui sul punto sono pervenuti gli ispettori non è né apodittica né sfornita di prove a supporto. È stato invero rilevato dagli ispettori che la società ha assunto il predetto lavoratore nel periodo dal 13.01.2016 al 31.12.2016 con contratto a tempo determinato con mansioni di conduttore di trattore e inquadramento nel livello retributivo Area “2 livello 1” (dati desunti dalle corrispondenti buste paga e dalle comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego) mentre con riferimento agli anni 2017-2020 la società ha assunto a tempo determinato il medesimo lavoratore a tempo determinato sempre con mansioni di “conduttore di trattore” ma con inquadramento nell'inferiore livello retributivo di operaio comune (dati desunti dalle corrispondenti buste paga e dalle comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego). Quindi è la stessa società ricorrente ad aver formalmente confermato, anche per gli anni 2017-2020, lo svolgimento da parte del lavoratore delle medesime mansioni di “conduttore di trattore” già svolte Per_1
nell'anno 2016, salvo tuttavia ad inquadrare il predetto lavoratore per gli anni successivi (2017-2020) nell'inferiore livello di “operaio comune” corrispondente ad una retribuzione non conforme a quella prevista dal contratto collettivo per le predette mansioni. Oltre a tale, già di per sé molto significativo, dato documentale proveniente dalla stessa azienda, gli ispettori nel corso della indagine hanno assunto dichiarazioni proprio dallo stesso lavoratore il quale ha confermato lo Persona_1
svolgimento delle mansioni in questione. Il 2.2.2022 il predetto ha Persona_1
infatti dichiarato agli ispettori “…La mia qualifica è quella di conducente trattori agricoli. Il mio lavoro consiste nel condurre trattori sui terreni dell'azienda San
CH… e coi quali faccio lavori di aratura, fresatura…e quant'altro si può fare con i macchinari dell'azienda. Faccio anche piccole opere di manutenzione sui macchinari agricoli, poca roba però…” (cfr. dichiarazioni del in atti). Per_1
Ebbene, a fronte di tali risultanze dalle quali emerge l'inequivoco svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni di “conduttore di trattore” (riconducibili Per_1
secondo contratto al livello di operaio qualificato super) deve ritenersi la scarsa attendibilità di quelle, di divergente contenuto, emerse dalle dichiarazioni testimoniali
-assunte in giudizio- di , e dello CP_2 Controparte_3
stesso . Persona_1 Le deposizioni testimoniali rilasciate dai predetti testi, oltre a confliggere con i dati emergenti dalle predette citate fonti probatorie, risultano -a comprova della loro inattendibilità- anche tra esse contrastanti.
Il teste ha dichiarato di aver iniziato a lavorare per la azienda agricola CP_2
nel 2017 (senza ricordare il periodo) e di aver svolto solo dal 2022 Parte_1
mansioni di trattorista, utilizzando negli anni precedenti il trattore “circa 2-3 volte all'anno”. Tale dichiarazione tuttavia appare contraddetta dalla documentazione esaminata dagli ispettori (buste paga e comunicazioni ) in quanto risulta che Pt_2
il è stato assunto dal 13.1.2016 al 31.12.2016 con mansioni di conduttore di CP_2
trattore e qualifica di Area 2 (operaio qualificato super) con corrispondente retribuzione. Inoltre tale dichiarazione reca in sé contraddizioni dal momento che il ha dichiarato di aver svolto, così come il attività di piantagione, CP_2 Per_1
raccolta e concimazione di verdure, precisando che tali due ultime attività venivano svolte con l'utilizzo del trattore salvo poi inverosimilmente imputare a sé stesso e anche al l'utilizzo del trattore per circa “due o tre volte all'anno”. Le stesse Per_1
considerazioni valgono per la dichiarazione testimoniale di il quale Persona_1
pure ha dichiarato di aver svolto le medesime attività, in parte richiedenti l'utilizzo del trattore, salvo poi dichiarare, come inverosimilmente già fatto dal teste di CP_2
aver usato il trattore “2-3 volte all'anno”. Le due dichiarazioni testimoniali in questione sono poi ancora in contrasto con quella del teste che ha dichiarato Controparte_3
che il utilizzava il trattore 3-4 volte al mese per il trasporto sul terreno delle Per_1
cassette della raccolta oltre che altre volte per trasportare sul terreno i manichetti da impiantare per la irrigazione. Le contraddizioni emerse dalle predette dichiarazioni testimoniali conducono ad un giudizio di inattendibilità delle stesse (spiegabile anche con una “compiacenza” dei testi e nei confronti della azienda CP_2 Per_1
agricola di cui, alla data delle deposizioni testimoniali, risultavano dipendenti) dovendosi ritenere la prevalenza probatoria delle risultanze emerse dalla sopra citata documentazione aziendale e dalla dichiarazione rilasciata dal agli ispettori nel Per_1
corso della indagine che confermano lo svolgimento da parte di quest'ultimo, anche negli anni 2017-2020 (così come pacificamente nell'anno 2016), delle mansioni di conduttore di trattore riconducibili al livello retributivo di operaio specializzato super con conseguente fondatezza della richiesta contributiva formulata con verbale avuto riguardo alla retribuzione virtuale spettante da contratto collettivo per tale livello.
Procedendo oltre nell'esame delle doglianze fatte valere con il ricorso, si osserva che, come evincibile dalla piana lettura del verbale, le ulteriori contestazioni di inadempimento sollevate dagli ispettori -e poste alla base del ricalcolo contributivo- sono state da questi ultimi svolte o mediante il raffronto tra la retribuzione dovuta secondo il Contratto collettivo Provinciale per l'operaio comune e quella effettivamente corrisposta dalla azienda agricola ai propri operai per come emergente dal LUL (contestazione n. 2), o mediante il raffronto tra la retribuzione corrisposta dalla azienda agli operai comuni -per come emergente dal LUL- e quella dichiarata nei corrispondenti modelli DMAG (contestazioni nn. 3, 4 e 5). Tali accertamenti, quindi,
a differenza di quanto genericamente dedotto in ricorso, non poggiano né su supposizioni né su un “ragionamento induttivo” degli ispettori avendo viceversa questi mosso i predetti rilievi di cui al verbale mediante il confronto dei dati emergenti dalla stessa documentazione proveniente dalla azienda agricola e, sempre a differenza di quanto dedotto in ricorso, verificando le rilevate incongruenze con riferimento ai singoli mesi e lavoratori, per come analiticamente indicati nel sopra richiamato prospetto contabile contenuto nelle pagg. 23-204 del verbale esplicante chiaramente i dati differenziali di confronto rilevati dai predetti documenti aziendali. La società ricorrente ha solo genericamente contestato i dati differenziali così riscontrati dagli ispettori e non ha addotto alcun concreto elemento discordante da essi circostanza evidentemente conseguente al fatto che, si ripete, i dati rilevati dagli ispettori sono, come da essi dichiarato, emersi da documentazione formata e proveniente dalla stessa azienda agricola (LUL, buste paga, comunicazioni , DMAG-denunce Pt_2
contributive). Solo con riferimento alle rilevate discrepanze tra giornate di lavoro emergenti dal LUL e giornate dichiarate nei DMAG (contestazione n. 5), la società ricorrente ha dedotto che ci sarebbe stato un errore del software con conseguente raddoppio delle giornate nei DMAG e che, a seguito di segnalazione, l' avrebbe CP_1
provveduto a rettificare le giornate da imputare a contribuzione. Tale deduzione tuttavia, oltre ad essere del tutto generica -in quanto non ancorata a specifici dati temporali- non è stata affatto supportata da documentazione probatoria prodotta dalla società ricorrente sicchè deve ritenersi che trattasi di eccezione del tutto priva di fondamento e che per tale ragione non sconfessa l'accertamento ispettivo sul punto.
Esclusa pertanto, per le ragioni finora esposte, la fondatezza delle contestazioni formulate in ricorso avverso gli accertamenti cui sono pervenuti gli ispettori, possono quindi esaminarsi le doglianze fatte valere dalla società ricorrente avverso il recupero dei benefici contributivi effettuato nel verbale con riferimento agli inadempimenti rilevati.
Si osserva anzitutto a riguardo che nello specifico ambito del lavoro agricolo la fattispecie è regolata dall'art. 20 d.lgs. 375/1993 che prevede “
1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano
i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”.
Come noto poi il recupero dei benefici contributivi trae in generale fondamento dall'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede:
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La norma in questione, recentemente modificata dal decreto Legge 19/2024
(convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56), subordina la fruizione dei benefici contributivi al rispetto delle seguenti condizioni: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (trattasi delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La novità introdotta con decreto legge 19/2024 è che, con espressa decorrenza dal
2007, la fruizione dei benefici è condizionata non solo al possesso del DURC, come prima prescriveva la norma, ma anche all'assenza di violazioni nelle “predette materie” ossia nelle materie dei contributi coperti dal DURC quindi, a differenza di quanto dedotto in ricorso, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dagli accordi e contratti collettivi, la perdita dei medesimi benefici risale retroattivamente sino a coprire l'intero periodo di inadempienza.
D'altronde, come evidenziato dall' anche anteriormente alla modifica legislativa, CP_1
la Corte di Cassazione ha affermato che gli sgravi contributivi non potessero essere riconosciuti anche nella ipotesi in cui il DURC “non poteva essere rilasciato legittimamente” ed ancora che vi è “incompatibilità degli sgravi con la mancanza di regolarità contributiva comunque emergente dagli atti” (Cass. 20449/2019, Cass.
28637/2018).
Occorre infine esaminare l'invocata applicazione da parte della società ricorrente della
“norma calmieratrice” in ordine alla revoca delle agevolazioni contributive.
Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, art. 6, comma 9, convertito con modificazioni nella L.
7 dicembre 1989, n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.
Con riguardo all'attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che il legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. “clausola sociale”) (cfr. Cass. n. 18910/2004).
In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell'impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore.
Il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 10, del D.L. 338/89, convertito con modificazioni in Legge 389/1989, così come sostituito dall'.art. 4 della L. n. 151/1993, prevede che "la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta".
Tale disposizione fu introdotta dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 22 marzo 1993, n.
71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151 al precipuo scopo di evitare gli effetti distorti che una pedissequa applicazione della normativa generale sugli sgravi comportava ed, in particolare, per evitare che anche lievi inadempienze potessero determinare la perdita totale dei benefici e, quindi, effetti sanzionatori del tutto sproporzionati a carico deidatori di lavoro. Con la norma in questione, la perdita del beneficio(sgravio o fiscalizzazione) si atteggia in termini proporzionati al maggior inadempimento, retributivo o contributivo, riscontrato.
Il giudicante condivide l'orientamento espresso da altri Tribunali secondo cui quella posta dall'art. 6, commi 9-13, del D.L. 338/89 è una sorta di disciplina di carattere generale che fissa le condizioni per fruire di tutte le agevolazioni contributive e comunque destinata ad applicarsi anche in mancanza di richiamo esplicito (cfr
Corte appello Bari sez. lav., 21/05/2021, n.599; Sentenza n. 994/2022 pubbl. il
17/05/2022 ).
“A sostegno delle esposte argomentazioni in termini di applicabilità dell'art.6, d.l. n.
338/1989 con “portata generale”, merita menzione la Circolare n. 3 del 18 luglio
2017 dell' [..] che così si esprime: ""per un principio Controparte_4
rinvenibile già nella disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n.
389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali… le riduzioni contributive…non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10). La portata generale di tale assunto trova conferma nel contenuto nell'art. 2, comma 5,
D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui “restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Ebbene nella specie, come dedotto dagli ispettori nel verbale, la revoca del beneficio per gli inadempimenti accertati è stata effettuata “per il periodo dell'inadempimento”
e “limitatamente al lavoratore o ai lavoratori su cui si riflette la mancata applicazione dei contratti”.
Dall'allegato al verbale (pagg. 176-197) contenente “l'elenco soggetti per cui è stato disposto il recupero dei benefici” emerge che, a differenza di quanto dedotto in ricorso, gli ispettori hanno espressamente indicato i soggetti per cui è stato disposto il recupero dei benefici, l'anno e i mesi di riferimento, e con riguardo a ciascuno dei lavoratori essi hanno calcolato gli importi contributivi dovuti per i periodi in contestazione senza applicazione degli sgravi contemplati dalla disciplina delle agevolazioni contributive. Come poi si evince dal raffronto tra gli imponibili retributivi calcolati dagli ispettori nei DMAG dei lavoratori interessati e i contributi addebitati
(emergenti dal prospetto riepilogo contributi e sanzioni –ultimo allegato al verbale) risulta che nel calcolo del “recupero benefici” gli ispettori, in applicazione della richiamata “norma calmieratrice”, non hanno superato la maggiore somma tra la contribuzione omessa e la retribuzione non corrisposta sicchè, anche in parte qua, la censura della società ricorrente non ha fondamento.
Resta infine da esaminare la contestazione del verbale sotto il profilo delle sanzioni applicate in quanto, a dire della società ricorrente, erroneamente rapportate alla fattispecie, più gravosa, della evasione contributiva piuttosto che alla ipotesi della omissione contributiva. Pare dunque opportuno richiamare la normativa che regola in materia il regime delle sanzioni.
La L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, recita:
"I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare
è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge".
Il contrasto interpretativo sorto con riferimento alla disposizione de qua, è stato di recente risolto da Cass. 28966/2011 (in sostanziale adesione con quanto già ritenuto da Cass. 11261/2010) nei termini che seguono.
Nella L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lett. b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva
"o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti;
ne discende che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4808/2005, in relazione alla previsione di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a), (analoga per quanto qui rileva a quella della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a)) hanno avuto modo di osservare che l'ipotesi meno grave, di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 217, si articola in due sub-ipotesi, ravvisabili: a1) nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e" registrazioni obbligatorie;
a2) nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie.
Nell'ipotesi sub a1) la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva si realizza quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento, mentre l'ipotesi sub a2), pur nella sua apparente contraddittorietà, si spiega perché vi sono casi in cui non vi è obbligo di registrazioni, pur sussistendo l'obbligo della denuncia (come nel caso dei collaboratori familiari), sicché è sufficiente, perché si abbia omissione contributiva, che sia regolare la denuncia, senza il relativo pagamento.
Secondo l'art. 116, comma 8, lett. a) L. n. 388 cit., qualora si concretizzi la suindicata connessione, si avrà l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia: occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
Quanto al primo requisito deve anzitutto notarsi che il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo.
Nè a contrario avviso può condurre il rilievo che, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai CUD consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni (che,
a tutto concedere, sussisterebbe comunque fintanto che non fossero - eventualmente
- attuati gli accertamenti ispettivi o i raffronti con i dati evincibili dai modelli CUD).
Quanto al secondo requisito, di carattere soggettivo, è agevole rilevare che, stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sè sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nell'auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per di più nell'ambito temporale del termini prescrizionale) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto;
ne', d'altra parte, potrebbe altrimenti comprendersi, se non appunto ove dettata da tale fine,
l'omissione nelle denunce obbligatorie di dati di cui comunque il datore di lavoro è evidentemente a conoscenza, per averli, in tesi, già altrimenti registrati.
Ne discende che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate o di entrambi e, dall'altro e al contempo, fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, cosicché la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (perché, ad esempio, gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti).
Ulteriori pronunce della Corte di Cassazione hanno riaffermato il principio di diritto, secondo cui: "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso CP_1
i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata" (cfr Cass. n. 28966 del 2011 ; Sez.
L, Sentenza n. 10509 del 25/06/2012; Sez. L - , Ordinanza n. 10427 del 02/05/2018).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che nella specie si sia legittimamente ravvisata l'ipotesi della “evasione contributiva” dal momento che, come rilevato nel verbale, la società ha posto in essere un occultamento all'ente previdenziale dell'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione mediante falsa dichiarazione, tramite DMAG, del numero delle giornate di lavoro effettivamente espletate dai lavoratori interessati e di parte delle retribuzioni a questi ultimi erogate. D'altronde la società non ha dedotto e provato la sussistenza di circostanze idonee a sottrarre tale comportamento dalla sfera della consapevole volontà di evasione dei contributi dovuti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della società ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice monocratico dott. ssa Francesca
D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la società agricola al pagamento delle spese di lite che Pt_1 Parte_1
liquida in € 4.042,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio