Ordinanza cautelare 12 dicembre 2024
Sentenza breve 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 07/02/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02862/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07610/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7610 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D’Italia in Bangladesh a Dhakha, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con sede legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento Protocollo -OMISSIS-, di rigetto della domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, adottato dall’Ambasciata d’Italia in Bangladesh (Dhakha) in data 17 marzo 2024 ed in pari data notificato al sig. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il ricorrente -OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, con ricorso ritualmente notificato e depositato, premesso che il proprio potenziale datore di lavoro F.lli -OMISSIS- Srl aveva già ottenuto il prescritto Nulla Osta dal competente S.U.IMM. di Rieti, e di aver chiesto senza successo il visto d’ingresso per lavoro subordinato al consolato d’Italia a Dhakha, ha impugnato il provvedimento di diniego del visto emesso dal predetto Consolato, Protocollo -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, deducendone la violazione di legge, l’eccesso di potere, la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la violazione di circolare;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente depositando relazione;
- con ordinanza collegiale è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame;
- il ricorso è stato da ultimo chiamato alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025 nel corso della quale, preso atto che non è pervenuto agli atti alcun riscontro circa l’adempimento dell’ordinanza, il ricorso è stato introitato per la decisione, previo avviso alle parti circa la possibile definizione all’esito dell’udienza cautelare, ex art. 60 c.p.a.
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 4 c. 3 T.U.IMM, “ l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza ”. E che ai sensi dell’art. 31 (giusto rinvio all’art. 5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999; le rappresentanze diplomatico-consolari hanno la facoltà di verificare i presupposti del rilascio del visto anche in presenza di nulla osta (luogo nel quale l’interessato è diretto, motivo e durata del soggiorno). La verifica può essere fatta attraverso l’intervista di cui al D.M. n. 850/2011.
Considerato che in subiecta materia sono stati desunti dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. Stato, Parere, 13 febbraio 2018 n. 369) due corollari interpretativi: - la discrezionalità amministrativa in subiecta materia è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza nonché per travisamento dei fatti; - il bene giuridico protetto in via primaria non è l’interesse del richiedente di entrare nel territorio italiano, ma quello della Repubblica italiana di prevenire il rischio migratorio.
Rilevato che, alla luce dei siffatti principi, da cui il Collegio non intende discostarsi, va osservato che nel caso di specie il ricorso fondato, essendo ravvisabile una macroscopica carenza istruttoria e illogicità motivazionale, in quanto:
a) è provato per tabulas che il ricorrente fosse beneficiario di nulla osta al lavoro;
b) è del tutto irragionevole ritenere che il ricorrente abbia volontariamente assemblato un documento falso, atteso che (come confermato dall’amministrazione degli interni) egli era in possesso del nullaosta autentico, e che quindi la spiegazione più ragionevole è da ravvisarsi nell’errore di foliazione dei documenti allegati, considerato che anche il cugino -OMISSIS- era titolare di nullaosta e che i due documenti erano stati trasmessi congiuntamente dalla ditta F.lli -OMISSIS- Srl;
c) l’istruttoria è stata conclusa senza colloquio ex art 4 D.M 850/11 ed in assenza di preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90, a fronte di una situazione documentale incerta sulla genuinità dei documenti.
Ritenuto, infine, che il ricorso vada quindi accolto con assorbimento degli ulteriori profili di censura e il diniego impugnato vada conseguentemente annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’amministrazione resistente, Ministero per gli Affari Esteri, al pagamento a favore del difensore Avv. Alessandro Ferrara dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida forfetariamente in euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA come per legge se dovuti e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.