CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT OB, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10769/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014712677000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22207/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione , notificata in data 30/04/2025, emessa per il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 07120120162458586000 relativa all'omesso versamento IRPEF 2009 ed eccepisce la mancata notifica della cartella sottostante all'intimazione opposta, nonchè la prescrizione successiva alla notifica delle cartella.
Il ricorso va accolto in quanto risulta decorso il termine di prescrizione decennale del credito tributario per
IRPEF 2009 senza che vi sia stato un tempestivo atto interrutivo anteriore alla data dell'intimazione impugnata notificata al ricorrente il 30.4.25
In considerazione della natura della questione le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATSCOT OB, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10769/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014712677000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22207/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione , notificata in data 30/04/2025, emessa per il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 07120120162458586000 relativa all'omesso versamento IRPEF 2009 ed eccepisce la mancata notifica della cartella sottostante all'intimazione opposta, nonchè la prescrizione successiva alla notifica delle cartella.
Il ricorso va accolto in quanto risulta decorso il termine di prescrizione decennale del credito tributario per
IRPEF 2009 senza che vi sia stato un tempestivo atto interrutivo anteriore alla data dell'intimazione impugnata notificata al ricorrente il 30.4.25
In considerazione della natura della questione le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.