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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.V.G. n. 1751/2024 per la separazione personale dei coniugi promosso da:
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.09.1972 e residente in [...]
e
, c.f. , nata a [...] il giorno Parte_2 C.F._2
09.10.1976, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elena Levorato del foro di NO, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso.
PREMESSO che con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 23/09/2024, Parte_1
e , premettendo di essersi uniti in matrimonio
[...] Parte_2 in LO (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
LO al n. 4, parte II, serie A, anno 2004) e che dall'unione non sono nati figli, è dato atto del venir meno tra le parti dell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, a causa di divergenze tra loro ormai divenute insanabili, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Con note d.d. 06/10/2024 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni contenute nel ricorso, rinunciando a comparire in udienza.
Con parere d.d. 18/10/2024 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e Parte_1 [...]
, premettendo di essersi uniti in matrimonio in LO (atto Parte_2 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LO al n. 4, parte
II, serie A, anno 2004) e che dall'unione non sono nati figli.
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio.
Pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di NO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in (32013) C.F._1
LO (BL), Via Cappella Votiva n. 86, e c.f. Parte_2
, nata a [...] il giorno 09.10.1976, residente in (32013) C.F._2
LO (BL), via Cappella Votiva n. 19, i quali si sono uniti in matrimonio in
LO (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
LO al n. 4, parte II, serie A, anno 2004) e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
autorizza i coniugi a vivere separati con impegno di reciproco rispetto;
omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti.
Così deciso in NO, nella camera di Consiglio del 27 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta