Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3247
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di attualità della pericolosità sociale

    Non sussiste incompatibilità tra lo stato di detenzione e l'applicazione della sorveglianza speciale, purché venga rivalutata la pericolosità sociale. La pericolosità sociale è attuale in base alla condanna definitiva per associazione mafiosa e al ruolo di vertice nell'organizzazione.

  • Rigettato
    Ancoraggio a condotta lontana nel tempo

    Per gli appartenenti ad associazioni mafiose, una volta provata l'appartenenza, non è necessaria ulteriore motivazione sull'attualità della pericolosità, salvo prova di recesso. La struttura delle mafie storiche implica un vincolo associativo permanente.

  • Accolto
    Erronea ricostruzione della sproporzione patrimoniale

    Manca un prospetto sinottico che indichi la sproporzione anno per anno. Non è chiara l'incidenza delle spese di realizzazione dell'immobile sulla sperequazione reddituale. La Corte territoriale non ha motivato adeguatamente sulla riconducibilità delle spese al periodo di pericolosità e sull'autonomia patrimoniale della figlia.

  • Accolto
    Errata inclusione di spese per opere su beni altrui

    La Corte territoriale non ha motivato adeguatamente sulla riconducibilità delle spese al periodo di pericolosità e sull'autonomia patrimoniale della figlia. Non è chiaro se l'immobile sia stato attratto nel vincolo ablatorio.

  • Accolto
    Erronea applicazione del metodo di calcolo a scalare

    Manca un prospetto sinottico che indichi la sproporzione anno per anno. Non è chiara l'incidenza delle spese di realizzazione dell'immobile sulla sperequazione reddituale.

  • Accolto
    Mancata considerazione di fonti lecite (polizza assicurativa)

    Manca motivazione in ordine alla provvista collegata al riscatto di una polizza assicurativa, non essendo stato indicato se la somma sia stata computata ai fini del calcolo di sproporzione.

  • Inammissibile
    Inclusione di società costituita prima del periodo di pericolosità

    La Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulla crescita della società a partire dal 2005 attraverso l'appoggio della consorteria criminale. Le contestazioni sono generiche.

  • Accolto
    Presunzione illegittima di intestazione fittizia

    Le carenze argomentative riscontrate rispetto al prevenuto in ordine alla sperequazione reddituale si riflettono in un vizio di apparente motivazione anche rispetto alla ricorrente. Non sono stati considerati elementi idonei a neutralizzare la ritenuta sproporzione.

  • Accolto
    Omessa valutazione dell'autonomia gestionale e patrimoniale

    Gli elementi valorizzati per dimostrare la fittizietà dell'intestazione sono insufficienti (es. conversazione intercettata). Non è stata fornita motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa circa la preesistenza dell'acquisto delle quote rispetto all'inizio della pericolosità sociale del prevenuto e la mancanza di autonomia reddituale.

  • Accolto
    Omessa valutazione delle prove a discarico e rigetto immotivato di perizia

    Gli elementi valorizzati per dimostrare la fittizietà dell'intestazione sono insufficienti. Non è stata fornita motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa circa la preesistenza dell'acquisto delle quote rispetto all'inizio della pericolosità sociale del prevenuto e la mancanza di autonomia reddituale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3247
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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