Articolo 7 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 dicembre 2007
Art. 7. Tutela della riservatezza delle informazioni 1. L'accesso ai dati delle ispezioni a terra ed alle informazioni di sicurezza dell'articolo 5 e' disciplinato dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.
2. Qualora le informazioni sulle carenze tecniche degli aeromobili vengono fornite volontariamente durante le ispezioni a terra, l'ENAC assicura che nel rapporto dell'ispezione non ne sia identificata la fonte.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.».
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1.5. (omissis).
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.».
Entrata in vigore il 9 dicembre 2007
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