Sentenza breve 17 luglio 2023
Ordinanza cautelare 2 febbraio 2024
Parere definitivo 7 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9718 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09718/2025REG.PROV.COLL.
N. 00146/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza, resa in forma semplificata, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1061/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il Cons. AN IM MA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS-, cittadino di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, il decreto n. -OMISSIS-, a mezzo del quale, il Questore della Provincia di Padova gli ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, valido a tempo indeterminato.
1.1. L’atto tutorio, disposto dall’Autorità intimata ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998, si fonda sul giudizio di pericolosità sociale, scaturente dalla sussistenza di due sentenze di condanna irrevocabili, emesse dal Tribunale di Verona, entrambe per il reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990: oggetto dell’attività di spaccio sono risultate le sostanze stupefacenti cocaina, eroina e hashish , la cui detenzione e cessione – si legge ancora nel decreto gravato - “ rappresenta motivo di particolare allarme anche per la reiterazione, a breve distanza di tempo, dei fatti-reato, dalla quale si desume l’assenza di revisione critica dell’illecito commesso; ed inoltre, l’assenza di un nucleo familiare nel T.N”. ”
2. Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 1061 del 12 giugno 2023, ha respinto il gravame. Nell’evidenziare, il primo giudice, che l’Amministrazione non ha fondato il suo giudizio esclusivamente sulla base dei precedenti penali sopra richiamati, ma ha - al contrario - operato un giudizio di più ampio respiro, valorizzando il tipo di sostanza oggetto di spaccio, la reiterazione a breve tempo dei fatti-reato, il consequenziale inserimento in circuiti criminali che si alimentano dallo spaccio di stupefacenti, è pervenuto alla conclusione che la determinazione dell’Amministrazione risultasse, dunque, in linea con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88/2023.
In sintesi, il Tribunale ha sostenuto che la Questura non si è limitata a riscontrare la presenza di un’ipotesi ( rectius , di due ipotesi) di condanna per un reato automaticamente ostativo al rilascio del titolo di soggiorno, ma ha provveduto, invece, a verificare in concreto la pericolosità sociale del ricorrente.
3. Mediante i motivi in cui si articola l’appello proposto dall’originario ricorrente - ed al cui accoglimento si oppongono le Amministrazioni appellate - avverso la sentenza suindicata, il cittadino -OMISSIS- deduce, in primo luogo, che il T.A.R. non ha rilevato l’aspetto viziante connesso al fatto che la Questura di Verona, nel disporre la revoca, si è limitato a tenere conto delle sole condanne penali, prescindendo dal valutare il procedimento di richiesta di ricongiungimento familiare, avviato ad istanza del ricorrente; né che, per entrambe le citate sentenze di condanna ostative, era stata presentata, da parte dell’interessato, la richiesta di riabilitazione: di qui il dedotto vizio istruttorio e di motivazione, per omessa valutazione da parte della Autorità dell’attualità del pericolo, come richiesto dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 88 del 2023.
3.1. Ai fini della legittimità della revoca del permesso per lungo soggiornanti è necessario, a dire del ricorrente, che la stessa sia sorretta da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione che consideri anche la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, dovendosi in ogni caso escludere, in caso di condanne penali, l’operatività di ogni automatismo.
4. Con ordinanza n. 361del 2024 la Sezione ha respinto l’appello cautelare ex art. 98 c.p.a., proposto dal cittadino extracomunitario.
5. Il Ministero dell’interno e la Questura di Verona si sono costituiti in giudizio in data 10 gennaio 2024, senza espletare difese scritte.
6. All’udienza pubblica del 13 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6.1. Come esposto brevemente in narrativa, oggetto della controversia è il provvedimento Cat. -OMISSIS- con cui il Questore di Verona ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino -OMISSIS-, signor -OMISSIS- in considerazione principalmente dei precedenti penali a carico dello stesso, ritenuti ostativi alla permanenza del titolo CE .
6.2. L’appello risulta infondato.
7. Giova premettere che, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c ), d.lvo cit., “ il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo] è revocato: (…) c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”, mentre la disposizione richiamata recita: “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto (…) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto, altresì, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
7.1. Ciò premesso, sono condivisibili le premesse teoriche del ragionamento, sotteso al gravame, là dove si evidenzia l’onere dell’Amministrazione che procede alla revoca di compiere una valutazione complessiva della pericolosità sociale dello straniero, condotta alla stregua di tutti gli elementi innanzi indicati; non così riguardo alle conclusioni, cui è pervenuto l’appellante circa l’applicazione delle disposizioni normative di riferimento alla fattispecie all’esame.
7.2. Come si evince dal tenore testuale del provvedimento impugnato in primo grado, infatti, l’Amministrazione ha compiuto una attenta analisi della condizione penale dello straniero, evidenziando che lo stesso è destinatario di condanne per condotte di rilevanza penale reiterate in materia di stupefacenti di tipo cocaina eroina hashish . Il Questore di Verona, al fine di delineare il pericolo di reiterazione dei reati da parte dello straniero ha, poi, evidenziato che: “ l’attualità della commissione di reati e per la reiterazione degli stessi, nonché del particolare disvalore che il legislatore attribuisce al reato in parola; sia giustificato il giudizio di prevalenza delle esigenze di tutela della collettività rispetto all’interesse, squisitamente privato del cittadino straniero di permanere sul territorio dello Stato a fronte dei reati in materia di stupefacenti ”.
7.3. I motivi dedotti, che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi tra loro, fanno leva sulla violazione del citato art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998 e, in particolare, sulla mancata valutazione di tutti i parametri ivi elencati, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, in presenza delle sentenze di condanna sopra menzionate, in materia di sostanze stupefacenti.
7.4. Giova ricordare che ai sensi del surrichimato art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, l’Autorità, nel valutare la pericolosità, deve tener conto “ …di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p., nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’art. 381 del medesimo codice ”.
7.5. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, il provvedimento questorile risulta legittimo e adeguatamente motivato.
7.6. Nel caso che qui occupa, il Questore di Verona, a fronte delle gravi due condanne riportate dello straniero ha concluso che lo straniero desta allarme sociale. Nello specifico, l’Amministrazione ha affermato che la commissione dei reati, contemplati dal D.P.R. n. 309/1990 rappresenta di per sé espressione dell’insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale ed indice di pericolosità del soggetto connessa al danno della comunità derivante dall’incontrollato spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti ed il connesso collegamento di chi, come l’odierno appellante, è a questo dedito, al traffico illecito.
7.7. Sono, dunque, condivisibili le conclusioni del primo giudice, in quanto il provvedimento di revoca in prime cure impugnato non risulta, contrariamente a quanto l’appellante assume, anche in appello, motivato unicamente con il richiamo alle due sentenze di condanna riportate dall’istante per reati di spaccio di sostanza stupefacenti, ricavando da esse sic et simpliciter un giudizio di pericolosità sociale; ma piuttosto, in linea con la costante giurisprudenza, in tema di diniego o revoca di permesso di soggiorno di lungo periodo ex articolo 9, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si fonda sulla valutazione della rilevanza delle dette vicende penali in rapporto alla posizione dell’odierno appellante sul territorio nazionale (ivi compreso il possesso di un lavoro), ritenendole indicative di un inserimento dello stesso in circuiti criminali e di un suo spregio per le regole di civile convivenza: giudizio quest’ultimo non manifestamente irragionevole e non idoneamente scalfito dalle censure riproposte con l’appello (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30 giugno 2025, n. 5646).
8. Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
9. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono restare interamente compensate tra le parti, tenuto conto della memoria di mero stile della difesa erariale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF EC, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
AN IM MA, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IM MA | AF EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.