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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 16024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16024 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa
SS IM, dato atto che l'udienza del 7 novembre 2025 si è tenuta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., e che tutte le parti hanno depositato le rispettive note difensive, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "opposizione a cartella di pagamento", e vertente tra elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano corso di Porta Vittoria n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Guido Bortoluzzi, che lo rappresenta e difende, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pierpaolo Astorina Marino
attore opponente e
in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, nonché in persona Controparte_2 del Direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli
Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuti opposti
Fatto e Diritto
1. Con la citazione introduttiva della lite, la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio il Controparte_1
e l'agente della riscossione, ha chiesto al
[...] tribunale di “accertare e dichiarare nulla, inefficace, e/o comunque annullare la cartella di pagamento numero 068 2023
00852850 52 000, ruolo n. 2023/011070”.
Quale unico motivo di opposizione, ha evidenziato che la cartella oppugnata fosse stata emessa in forza del decreto-
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ingiunzione n. 401751/A del Controparte_1
, nonostante tale provvedimento, a seguito dell'opposizione
[...] esperita da esso attore - ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 - fosse stato esplicitamente annullato dal tribunale, con sentenza n.
6404/2021, in data 14 aprile 2021.
2. L'opposizione è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
Con il decreto-ingiunzione 401751/A del 31 gennaio 2020 (all. 1 alla citazione) il ha Controparte_1 irrogato, a carico dell'odierno attore, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300.000,00, da pagarsi in solido con l'associazione professionale “Studio AN I”, per l'omessa segnalazione delle operazioni sospette in dettaglio indicate nel provvedimento.
A seguito dell'opposizione proposta da entrambi i debitori solidali (all. 2 e 3 alla citazione), il Tribunale, con sentenza n. 6404/2021, in data 14 aprile 2021 (all. 4 alla citazione), da un lato ha accolto totalmente l'opposizione proposta dall' ma dall'altro ha semplicemente Parte_2 rideterminato la sanzione irrogata a carico del sig. Parte_1
(in proprio), nell'importo di € 80.000,00.
Vero che la sentenza riporta, in dispositivo, il seguente enunciato
«in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da annulla il decreto sanzionatorio Parte_1 opposto e ridetermina la sanzione irrogata nei suoi confronti in euro 80.000,00».
Ma la pronuncia di annullamento va letta unitamente (a) alla pronuncia di accoglimento parziale dell'opposizione e (b) al provvedimento di rideterminazione della sanzione irrogata nei confronti dell'opponente, presenti nel medesimo capo di dispositivo, sì da doversi intendere necessariamente circoscritta Con all'importo della sanzione irrogata dal , giustappunto annullata e rideterminata nella somma indicata in sentenza.
Altrimenti detto, è chiaro che il decisum portato dalla sentenza del Tribunale non consista né comporti la caducazione totale del decreto sanzionatorio irrogato a carico del
, quale autore dell'illecito amministrativo, ché Parte_1 altrimenti il giudicante, in alternativa (a) avrebbe accolto totalmente l'opposizione, cosa che non è, visto quanto parimenti
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statuito in dispositivo («in accoglimento parziale dell'opposizione») in coerenza con quanto leggesi nella parte motiva;
(b) volendo sostituire il titolo amministrativo con il suo pronunciamento, non si sarebbe limitato a «rideterminare» la Con sanzione già irrogata nel provvedimento del ma avrebbe bensì condannato e/o ingiunto all'opponente al pagamento della minore somma indicata in dispositivo.
In breve, deve concludersi che il provvedimento di rideterminazione della sanzione, quale esplicitamente e testualmente adottato dal tribunale nel dispositivo della sentenza in parziale accoglimento dell'opposizione, indefettibilmente presupponga e comporti la sopravvivenza del titolo amministrativo, chiaramente così come modificato ed annullato in parte qua, esclusivamente per quanto concerne la quantificazione del dovuto.
Ciò in chiara applicazione dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n.
150/2011, laddove prevede:
«Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale».
3. Ciò detto, mentre il richiamo all'art.653 c.p.c. si rivela del tutto inconferente al caso di specie, perché non si tratta dell'opposizione ad un titolo giudiziale idoneo al giudicato, quale il decreto ingiuntivo, e perché le norme processuali non attribuiscono al giudice dell'opposizione (art. 645 c.p.c.) la facoltà - invece data al giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa - di modificare il decreto ingiuntivo opposto, è evidente che l'opponente abbia anche trascurato che la cartella di pagamento assolve alla funzione di precetto di pagamento (si tratta di una considerazione banale, ma v. Cass. Sez. 3,
14/11/2024, n. 29383).
Orbene, con la cartella oppugnata in giudizio, l'agente della riscossione ha semplicemente intimato il pagamento della sanzione irrogata con il decreto-ingiunzione sopra menzionato, così come rideterminata dal tribunale con la sentenza sopra citata, sì che l'atto non risulta urtare contro alcun divieto di legge.
È appena il caso di aggiungere che l'attore, in quanto personalmente obbligato al pagamento della sanzione, non può giovarsi della pronuncia di annullamento (questo sì) integrale
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resa, dal tribunale, in ordine all'ente associativo, condebitore solidale (v. Cass. Sez. 2, 12/08/2005, n. 16908).
4. Le ragioni sin qui esposte paiono, ad avviso del tribunale, sufficienti al rigetto dell'opposizione.
Solo ad abundantiam giova aggiungere che, ammesso e non concesso un effetto sostitutivo (o espansivo esterno) derivante dalla sentenza del Tribunale più volte menzionata, comunque le ragioni dell'opponente non potrebbero essere condivise, restando intatta l'efficacia della cartella per la minore somma indicata nel titolo giudiziale, e quindi - nel caso di specie - restando la cartella integralmente valida ed efficace, per quanto già emessa per la minore somma indicata nel titolo giudiziale (v. sul punto
Cass. Sez. 5, 13/12/2021, n. 39660: «in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributari e del rispetto dei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111
Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata
l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario»; conf. Cass. Sez. 5, 23/12/2020, n. 29364).
Né - chiaramente - ricorre questione di motivazione della cartella de qua agitur, che apparentemente non menziona il provvedimento giudiziale, essendo bastevole, alle ragioni del contribuente debitore, il riferimento al precedente provvedimento sanzionatorio del convenuto e l'indicazione dell'importo CP_1 iscritto al ruolo, in somma pari a quella rideterminata dal tribunale;
il tutto, in forza di provvedimenti ben noti al destinatario della cartella (v. in caso analogo Cass. Sez. 6,
11/10/2018, n. 25343: «in tema di riscossione, ai sensi dell'art.
25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il
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diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti»; nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto adeguatamente motivate le cartelle di pagamento, che contenevano il richiamo ad accertamenti previamente notificati, divenuti definitivi per il minore importo derivante dal giudicato che li aveva in parte confermati, dei quali il contribuente era, dunque, pienamente a conoscenza).
5. Si provvede come a seguire. La soccombenza regola le spese.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge la domanda proposta da Parte_1 nella citazione introduttiva della lite;
- condanna l'attore a rifondere, alle parti convenute in solido, le spese del grado, che liquida in € 7.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 15 novembre 2025 il giudice
SS IM
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa
SS IM, dato atto che l'udienza del 7 novembre 2025 si è tenuta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., e che tutte le parti hanno depositato le rispettive note difensive, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "opposizione a cartella di pagamento", e vertente tra elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano corso di Porta Vittoria n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Guido Bortoluzzi, che lo rappresenta e difende, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pierpaolo Astorina Marino
attore opponente e
in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, nonché in persona Controparte_2 del Direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli
Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuti opposti
Fatto e Diritto
1. Con la citazione introduttiva della lite, la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio il Controparte_1
e l'agente della riscossione, ha chiesto al
[...] tribunale di “accertare e dichiarare nulla, inefficace, e/o comunque annullare la cartella di pagamento numero 068 2023
00852850 52 000, ruolo n. 2023/011070”.
Quale unico motivo di opposizione, ha evidenziato che la cartella oppugnata fosse stata emessa in forza del decreto-
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ingiunzione n. 401751/A del Controparte_1
, nonostante tale provvedimento, a seguito dell'opposizione
[...] esperita da esso attore - ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 - fosse stato esplicitamente annullato dal tribunale, con sentenza n.
6404/2021, in data 14 aprile 2021.
2. L'opposizione è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
Con il decreto-ingiunzione 401751/A del 31 gennaio 2020 (all. 1 alla citazione) il ha Controparte_1 irrogato, a carico dell'odierno attore, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300.000,00, da pagarsi in solido con l'associazione professionale “Studio AN I”, per l'omessa segnalazione delle operazioni sospette in dettaglio indicate nel provvedimento.
A seguito dell'opposizione proposta da entrambi i debitori solidali (all. 2 e 3 alla citazione), il Tribunale, con sentenza n. 6404/2021, in data 14 aprile 2021 (all. 4 alla citazione), da un lato ha accolto totalmente l'opposizione proposta dall' ma dall'altro ha semplicemente Parte_2 rideterminato la sanzione irrogata a carico del sig. Parte_1
(in proprio), nell'importo di € 80.000,00.
Vero che la sentenza riporta, in dispositivo, il seguente enunciato
«in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da annulla il decreto sanzionatorio Parte_1 opposto e ridetermina la sanzione irrogata nei suoi confronti in euro 80.000,00».
Ma la pronuncia di annullamento va letta unitamente (a) alla pronuncia di accoglimento parziale dell'opposizione e (b) al provvedimento di rideterminazione della sanzione irrogata nei confronti dell'opponente, presenti nel medesimo capo di dispositivo, sì da doversi intendere necessariamente circoscritta Con all'importo della sanzione irrogata dal , giustappunto annullata e rideterminata nella somma indicata in sentenza.
Altrimenti detto, è chiaro che il decisum portato dalla sentenza del Tribunale non consista né comporti la caducazione totale del decreto sanzionatorio irrogato a carico del
, quale autore dell'illecito amministrativo, ché Parte_1 altrimenti il giudicante, in alternativa (a) avrebbe accolto totalmente l'opposizione, cosa che non è, visto quanto parimenti
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statuito in dispositivo («in accoglimento parziale dell'opposizione») in coerenza con quanto leggesi nella parte motiva;
(b) volendo sostituire il titolo amministrativo con il suo pronunciamento, non si sarebbe limitato a «rideterminare» la Con sanzione già irrogata nel provvedimento del ma avrebbe bensì condannato e/o ingiunto all'opponente al pagamento della minore somma indicata in dispositivo.
In breve, deve concludersi che il provvedimento di rideterminazione della sanzione, quale esplicitamente e testualmente adottato dal tribunale nel dispositivo della sentenza in parziale accoglimento dell'opposizione, indefettibilmente presupponga e comporti la sopravvivenza del titolo amministrativo, chiaramente così come modificato ed annullato in parte qua, esclusivamente per quanto concerne la quantificazione del dovuto.
Ciò in chiara applicazione dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n.
150/2011, laddove prevede:
«Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale».
3. Ciò detto, mentre il richiamo all'art.653 c.p.c. si rivela del tutto inconferente al caso di specie, perché non si tratta dell'opposizione ad un titolo giudiziale idoneo al giudicato, quale il decreto ingiuntivo, e perché le norme processuali non attribuiscono al giudice dell'opposizione (art. 645 c.p.c.) la facoltà - invece data al giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa - di modificare il decreto ingiuntivo opposto, è evidente che l'opponente abbia anche trascurato che la cartella di pagamento assolve alla funzione di precetto di pagamento (si tratta di una considerazione banale, ma v. Cass. Sez. 3,
14/11/2024, n. 29383).
Orbene, con la cartella oppugnata in giudizio, l'agente della riscossione ha semplicemente intimato il pagamento della sanzione irrogata con il decreto-ingiunzione sopra menzionato, così come rideterminata dal tribunale con la sentenza sopra citata, sì che l'atto non risulta urtare contro alcun divieto di legge.
È appena il caso di aggiungere che l'attore, in quanto personalmente obbligato al pagamento della sanzione, non può giovarsi della pronuncia di annullamento (questo sì) integrale
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resa, dal tribunale, in ordine all'ente associativo, condebitore solidale (v. Cass. Sez. 2, 12/08/2005, n. 16908).
4. Le ragioni sin qui esposte paiono, ad avviso del tribunale, sufficienti al rigetto dell'opposizione.
Solo ad abundantiam giova aggiungere che, ammesso e non concesso un effetto sostitutivo (o espansivo esterno) derivante dalla sentenza del Tribunale più volte menzionata, comunque le ragioni dell'opponente non potrebbero essere condivise, restando intatta l'efficacia della cartella per la minore somma indicata nel titolo giudiziale, e quindi - nel caso di specie - restando la cartella integralmente valida ed efficace, per quanto già emessa per la minore somma indicata nel titolo giudiziale (v. sul punto
Cass. Sez. 5, 13/12/2021, n. 39660: «in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributari e del rispetto dei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111
Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata
l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario»; conf. Cass. Sez. 5, 23/12/2020, n. 29364).
Né - chiaramente - ricorre questione di motivazione della cartella de qua agitur, che apparentemente non menziona il provvedimento giudiziale, essendo bastevole, alle ragioni del contribuente debitore, il riferimento al precedente provvedimento sanzionatorio del convenuto e l'indicazione dell'importo CP_1 iscritto al ruolo, in somma pari a quella rideterminata dal tribunale;
il tutto, in forza di provvedimenti ben noti al destinatario della cartella (v. in caso analogo Cass. Sez. 6,
11/10/2018, n. 25343: «in tema di riscossione, ai sensi dell'art.
25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il
4 5
diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti»; nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto adeguatamente motivate le cartelle di pagamento, che contenevano il richiamo ad accertamenti previamente notificati, divenuti definitivi per il minore importo derivante dal giudicato che li aveva in parte confermati, dei quali il contribuente era, dunque, pienamente a conoscenza).
5. Si provvede come a seguire. La soccombenza regola le spese.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge la domanda proposta da Parte_1 nella citazione introduttiva della lite;
- condanna l'attore a rifondere, alle parti convenute in solido, le spese del grado, che liquida in € 7.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 15 novembre 2025 il giudice
SS IM
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