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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2024, n. 28107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28107 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. BE AN nato a [...] il [...] 2. COMITE ORESTE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile i ricorsi;
udito il difensore, avv. Flavio Cioccarelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di AM AN e CO TE per aver concorso con SA MA (già giudicato con sentenza irrevocabile di condanna) nella formazione di un passaporto falso recante le generalità di AN LE, ma la fotografia di SA MA;
quest'ultimo, che all'epoca si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in Perinaldo (IM), Penale Sent. Sez. 5 Num. 28107 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 07/06/2024 riuscì ad espatriare in Sudamerica proprio grazie al passaporto falso procuratogli dai due imputati . 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, per il tramite del comune difensore. 2.1. Nell'interesse di entrambi gli imputati viene denunciato vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Il tessuto argomentativo della sentenza impugnata presenterebbe diverse smagliature. Anzitutto la decisione si fonda sulle circostanze, meramente supposte, che CO si sia recato a Napoli per consegnare ai falsari le fotografie di SA e che, in un secondo momento, abbia nuovamente fatto ritorno a Napoli per ritirare il passaporto falso. Inoltre la Corte di appello individua in modo arbitrario l'oggetto della conversazione intercettata (n. 4133 del 19 dicembre 2013). La pronuncia fa ricorso a mere congetture per confutare l'ipotesi, introdotta dalla difesa, che il riferimento alle condizioni atmosferiche es stenti al momento degli scatti fotografici impedirebbe di individuare l'oggetto della conversazione nelle fototessere del passaporto. I ricorrenti sostengono, infine, che proprio il contenuto del dialogo e le modalità espressive condurrebbero ad escluderne la riferibilità alla persona di SA. 2.2. Il secondo motivo, coltivato nel solo interesse di AM, deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della recidiva: La Corte di appello non avrebbe tenuto conto che l'ultima condanna riguarda il delitto di violazione di sigilli commesso sei anni prima rispeto a quello oggetto del processo e per il quale vi è stata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria;
la penultima condanna risale al delitto di falsità ideologica commesso 11 anni prima. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'ordito motivazionale della sentenza impugnata non presenta alcuna caduta logica. 2 2.1. La cd. "doppia conforme" di condanna, in aderenza alla regola valutativa sancita dall'art. 192, comma 2, cod. proc., ricava la responsabilità degli imputati attraverso la combinazione di certi, plurimi e convergenti indizi dai quali risulta che SA MA si è recato in Sudamerica esibendo il passaporto falso di AN LE e che tale documento, materialmente confezionato in Napoli da ignoti, è stato realizzato grazie all'apporto di AM e CO i quali, in accordo con SA sottoposto al domicilio coatto in un piccolo Comune di provincia di Imperia, si sono adoperati sia per consegnare ai falsari le fotografie di SA da apporre sul passaporto sia per ritirare il documento falso, una volta confezionato, trasportarlo da Napoli fino al domicilio di SA e consegnarlo a questi. I giudici di merito ricostruiscono: gli spostamenti degli imputati (grazie al GPS posizionato sulla vettura di AM); i contatti con SA (oggetto di captazione); la definitiva partenza di quest'ultimo avvenuta il 20 dicembre 2013 in stretta correlazione spazio-temporale con la consegna del passaporto falso avvenuta la sera del 19 dicembre 2013; la conoscenza della partenza di SA e del nominativo falso da lui utilizzato all'estero. 2.2. Circa il contenuto della conversazione intercettata è sufficiente rammentare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se, come nella specie, risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 2.3. Nessuna presa può riconoscersi all'argomento che critica l'impiego dell'espressione "non si può affatto escludere" a proposito della confutazione di una obiezione difensiva. In realtà già l'argomento difensivo, che "a monte" aveva innescato la risposta, era privo di valenza, poiché faceva leva su un dato ipotetico: che, cioè, sul passaporto fosse stata applicata una fototessera scattata in un ambiente chiuso;
circostanza priva di riscontro, dato che le moderne tecnologie digitai consentono di scattare ovunque una fotografia in formato fototessera. 3. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione stringente, immune da vizi logici, offerta dalla Corte di appello in punto di riconoscimento della recidiva nei confronti di AM che dal numero, natura e tipologie delle precedenti condanne desume come il nuovo episodio delittuoso abbia espresso una maggiore pericolosità e colpevolezza (pag. 9). 3 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2024
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile i ricorsi;
udito il difensore, avv. Flavio Cioccarelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di AM AN e CO TE per aver concorso con SA MA (già giudicato con sentenza irrevocabile di condanna) nella formazione di un passaporto falso recante le generalità di AN LE, ma la fotografia di SA MA;
quest'ultimo, che all'epoca si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in Perinaldo (IM), Penale Sent. Sez. 5 Num. 28107 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 07/06/2024 riuscì ad espatriare in Sudamerica proprio grazie al passaporto falso procuratogli dai due imputati . 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, per il tramite del comune difensore. 2.1. Nell'interesse di entrambi gli imputati viene denunciato vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Il tessuto argomentativo della sentenza impugnata presenterebbe diverse smagliature. Anzitutto la decisione si fonda sulle circostanze, meramente supposte, che CO si sia recato a Napoli per consegnare ai falsari le fotografie di SA e che, in un secondo momento, abbia nuovamente fatto ritorno a Napoli per ritirare il passaporto falso. Inoltre la Corte di appello individua in modo arbitrario l'oggetto della conversazione intercettata (n. 4133 del 19 dicembre 2013). La pronuncia fa ricorso a mere congetture per confutare l'ipotesi, introdotta dalla difesa, che il riferimento alle condizioni atmosferiche es stenti al momento degli scatti fotografici impedirebbe di individuare l'oggetto della conversazione nelle fototessere del passaporto. I ricorrenti sostengono, infine, che proprio il contenuto del dialogo e le modalità espressive condurrebbero ad escluderne la riferibilità alla persona di SA. 2.2. Il secondo motivo, coltivato nel solo interesse di AM, deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della recidiva: La Corte di appello non avrebbe tenuto conto che l'ultima condanna riguarda il delitto di violazione di sigilli commesso sei anni prima rispeto a quello oggetto del processo e per il quale vi è stata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria;
la penultima condanna risale al delitto di falsità ideologica commesso 11 anni prima. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'ordito motivazionale della sentenza impugnata non presenta alcuna caduta logica. 2 2.1. La cd. "doppia conforme" di condanna, in aderenza alla regola valutativa sancita dall'art. 192, comma 2, cod. proc., ricava la responsabilità degli imputati attraverso la combinazione di certi, plurimi e convergenti indizi dai quali risulta che SA MA si è recato in Sudamerica esibendo il passaporto falso di AN LE e che tale documento, materialmente confezionato in Napoli da ignoti, è stato realizzato grazie all'apporto di AM e CO i quali, in accordo con SA sottoposto al domicilio coatto in un piccolo Comune di provincia di Imperia, si sono adoperati sia per consegnare ai falsari le fotografie di SA da apporre sul passaporto sia per ritirare il documento falso, una volta confezionato, trasportarlo da Napoli fino al domicilio di SA e consegnarlo a questi. I giudici di merito ricostruiscono: gli spostamenti degli imputati (grazie al GPS posizionato sulla vettura di AM); i contatti con SA (oggetto di captazione); la definitiva partenza di quest'ultimo avvenuta il 20 dicembre 2013 in stretta correlazione spazio-temporale con la consegna del passaporto falso avvenuta la sera del 19 dicembre 2013; la conoscenza della partenza di SA e del nominativo falso da lui utilizzato all'estero. 2.2. Circa il contenuto della conversazione intercettata è sufficiente rammentare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se, come nella specie, risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 2.3. Nessuna presa può riconoscersi all'argomento che critica l'impiego dell'espressione "non si può affatto escludere" a proposito della confutazione di una obiezione difensiva. In realtà già l'argomento difensivo, che "a monte" aveva innescato la risposta, era privo di valenza, poiché faceva leva su un dato ipotetico: che, cioè, sul passaporto fosse stata applicata una fototessera scattata in un ambiente chiuso;
circostanza priva di riscontro, dato che le moderne tecnologie digitai consentono di scattare ovunque una fotografia in formato fototessera. 3. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione stringente, immune da vizi logici, offerta dalla Corte di appello in punto di riconoscimento della recidiva nei confronti di AM che dal numero, natura e tipologie delle precedenti condanne desume come il nuovo episodio delittuoso abbia espresso una maggiore pericolosità e colpevolezza (pag. 9). 3 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2024