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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 435/2023 RG promossa da:
(Cod. Num. Personale ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(Cod. Num. Personale ), Parte_2 P.IVA_2 [...]
. Personale e Parte_3 P.IVA_3 loro qualità di eredi di , e , Persona_1 Per_2 Persona_3 tutti elettivamente do S dell'avv. VARGIU IGNAZIO che li rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellanti contro
in persona del legale rappresentante p.t., (P. Controparte_1
), subentrata alla in qualità di impresa PartitaIVA_4 Controparte_2 stione del Fondo a Strada (di seguito F.G.V.S.) per la Regione Sardegna, elettivamente domiciliata in VIALE DANTE 42/B CAGLIARI presso lo studio dell'avv. PILI PIER PAOLA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti
appellata e
(CF. ) e (CF CP_3 C.F._1 Parte_4
, nella loro qualità di genitori esercenti la patria C.F._2
, e Persona_4 CP_4
Controparte_5
appellati-contumaci Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e in proprio e nell'interesse dei minori Per_2 Persona_3 [...]
e nonché - dedotto che Parte_1 Parte_2 Parte_3
il figlio erano Persona_1 Parte_1 rimasti coinvolti in un sinistro stradale in Olbia a seguito della fuoriuscita dalla carreggiata dell'autovettura Volksvagen Polo, sulla quale erano trasportati, di proprietà di condotta nell'occasione da - Controparte_5 CP_4 convenivano ribunale di Tempio Pausania l CP_2
nella sua qualità di impresa designata per la gestione del F.G.V.S. nella
[...]
e Sardegna, nonché per sentirli condannare in Controparte_5 solido al risarcimento dei danni patiti dal piccolo e per quelli Parte_1 conseguenti al decesso della propria congiunta . Persona_1
Si costituiva in giudizio (ora , la quale, Controparte_2 Controparte_1 previa richiesta di inte ditt Persona_4 , figlio della defunta e di , conducente,
[...] Persona_1 CP_4 chiedeva il rigetto della domanda e, per l'ipotesi di condanna, la rivalsa nei confronti del conducente del mezzo, , e del proprietario, CP_4 CP_5
.
[...]
Si costituivano in giudizio ed , quali genitori CP_3 Parte_4 adottivi esercenti la respo riale , Persona_4 chiedendo la condanna della compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo. Con ordinanza del 14.11.2016, il tribunale dichiarava la contumacia di CP_5
e di e condannava la compagnia assicuratri
[...] CP_4 dell'art. 5 L 102/2006 a corrispondere una provvisionale. Il primo giudice, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e consulenza medico legale, con sentenza n. 207/2023, pubblicata il 21.05.2023, in accoglimento della domanda, così statuiva: “CONDANNA Controparte_2
– ora - quale impresa designata per la gestione del Controparte_1
F.G.V. rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme, a titolo risarcitorio, per i danni compresi nel limite del massimale, che liquida come segue: a) 209.165,0418 euro, in favore di Parte_1
(dedotto quanto già corrisposto a titolo di provvisionale); b) 178.177,6282 euro, in favore di (dedotto quanto già corrisposto a titolo Persona_4 di provvisio in favore di (dedotto quanto Per_2 già corrisposto a titolo di provvisionale); d) 162.683,9214 euro, in favore di
[...]
(dedotto quanto già corrisposto a titolo di provvisionale) Parte_5
34.860,8403 euro, in favore di (dedotto quanto già Parte_2 corrisposto a titolo di provvisio ro, in favore di
[...]
(dedotto quanto già corrisposto a titolo di provvisionale); Oltre Parte_3 egali, dalla data della presente sentenza, sino al saldo;
CONDANNA a rivalere la – ora CP_4 Controparte_2 Controparte_1 designata pe .V.S., rappresentante pro tempore, di quanto da quest'ultima corrisposto ai soggetti sopra indicati, a titolo risarcitorio ed a titolo di interessi ex art. 1282 c.c., sulla base di quanto disposto con la presente sentenza, e condizionatamente a tale pagamento;
COMPENSA tra le parti le spese di lite”. Il tribunale, in particolare, individuata la disciplina applicabile al caso di specie, in caso di sinistro in cui era coinvolta una unica vettura, e ricostruita la dinamica del sinistro in esito alle risultanze processuali, riteneva provato il nesso causale fra evento e danno e, quindi, accoglieva la domanda di risarcimento del danno dei congiunti dei trasportati, con compensazione integrale delle spese di lite, sulla base di articolate motivazioni distinguendo i singoli rapporti processuali fra le varie parti del giudizio.
, , , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di Persona_1 [...]
e , genitori della defunta vittima del sinistro, hanno Per_2 Persona_3 st , con un unico motivo di gravame, una illogica e contraddittoria motivazione in punto di spese di lite resa in violazione dell'art. 92 c.p.c.
nella sua qualità di impresa designata per la gestione del Controparte_1 ne Sardegna, regolarmente costituita, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione e in subordine per la rivalsa nei confronti del conducente CP_4
Con ordinan .2024, la Corte ha ordinato ai sensi dell'art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti CP_5
e , fissando a tale scopo l'udienza del 22.11.2024 con
[...] CP_4 re e per la notifica. All'udienza del 22.11.2024 gli appellanti, dato atto che la notifica a CP_4 si era perfezionata oltre il termine assegnato, hanno chiesto di ess termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è inammissibile. L'art. 142 c.p.c., rubricato “notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel Regno”, dispone che “Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200”. A sua volta, l'art. 143 cpc, rubricato “notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”, dispone che “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte”. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in materia (vedi Cass. n. 3358/1991) che “L'art. 142 cod. proc. civ., nel disciplinare la notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel territorio dello Stato, presuppone che sia noto l'indirizzo straniero del destinatario, come emerge dalle prescritte modalità di consegna dell'atto, nonché dall'art. 1, secondo comma della legge n. 42 del 1981 (di esecuzione e ratifica della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extra- giudiziari in materia civile e commerciale) che, modificando, in ossequio ai criteri enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1978, lo stesso art.
142, ha stabilito la inapplicabilità di detta convenzione quando l'indirizzo suddetto sia sconosciuto. Ne consegue che, in difetto del menzionato presupposto, la notificazione deve essere eseguita con le modalità di cui all'art.
143 cod. proc. civ.” Ciò premesso, nel caso di specie, con ordinanza in data 9.5.2024 questa Corte ha disposto ex art. 331 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti e per l'udienza del 22.11.2024, Controparte_5 CP_4 con notifica dell'atto di citazione in appello entro il termine perentorio di legge e, quindi, ex art. 342 c.p.c. entro la data del 22.7.2024 (90 giorni liberi prima). Invero, a differenza di quanto eccepito dall'appellante nelle note conclusionali, nei confronti del - conducente dell'auto verso il quale era accolta la CP_4 domanda di rivals ssicurazione – si è venuta a determinare una situazione di litisconsorzio processuale, la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale nel giudizio di primo grado, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. Le notifiche dell'atto di appello eseguite nel mese di dicembre 2023 per la prima udienza di comparizione del 26.4.2024, presso le rispettive residenze nel comune di Olbia, non erano, infatti, andate a buon fine, posto che i soggetti erano risultati entrambi ivi irreperibili (cfr. doc. allegato alla nota in data 20.11.2024 da pag. 29 a pag. 31). Orbene, dagli atti risulta che:
- con messaggio di posta certificata del 21.6.2024 il Comune di Olbia, in risposta all'istanza del 30.5.2024 presentata dagli appellanti, ha comunicato che era residente in [...]
Reventi n. 54 mentre, invece, non era presente nelle banche CP_4 dati del comune (cfr. certificat e pec del 21.6.2024 - pag. 39 doc. allegato alla nota in data 20.11.2024);
- gli appellanti hanno, quindi, provveduto alla notificazione ex art. 143 cpc dell'atto a in data 3.7.2024, dopo che l'ufficiale Controparte_5 giudiziario entato di notificare l'atto di appello all'indirizzo risultante dal certificato di residenza;
- quanto a , gli appellanti, con messaggio di posta elettronica CP_4 del 12.7.2024, hanno chiesto all'Ambasciata Italiana in Romania di conoscere il certificato di residenza, domicilio e nascita del cittadino rumeno;
CP_4
- in rispos , la cancelleria consolare ha comunicato il successivo 15.7.2024 che il soggetto indicato era sconosciuto alla stessa;
- gli appellanti – solo dopo avere invano tentato di procedere ai sensi del Regolamento U.E. del 1784/2020 - hanno chiesto in data 12.11.2024 all'ufficiale giudiziario di notificare l'atto di appello ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c., cui lo stesso vi ha proceduto nella medesima data (cfr. pagg. 48 e 49 doc. allegato alla nota in data 20.11.2024 ed in particolare la relata di notifica “Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep della Corte D'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, vista la richiesta che precede ,ho notificato il presente atto a CP_4 irreperibile ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c. non essendo conosciuto né il luogo di nascita né quello di ultima residenza né l'attuale dimora”); Tanto premesso, - in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia e secondo cui “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (cfr. Cass. n. 28298/2021; vedi anche Cass. n. 6982/2016) - non vi sono i presupposti per rimettere in termini gli appellanti. Gli appellanti avrebbero dovuto notificare l'atto di appello per l'integrazione del contraddittorio entro il 22.7.2024. Venuti a conoscenza il 15.7.2024 del fatto che il era sconosciuto CP_4 sia alle banche dati del Comune di Olbia e sia a q basciata Italiana in Romania avrebbero potuto chiedere, immediatamente, la notifica ai sensi dell'art. 143, comma 2 c.p.c., come poi hanno fatto solo il 12.11.2024. In ogni caso, anche ritenuto necessario svolgere ulteriori indagini per verificare la residenza del cittadino straniero, avrebbero dovuto depositare una istanza di proroga e di assegnazione di nuovo termine “tempestivamente .. prima della scadenza di quello già concesso”, posto che il termine ultimo per l'esecuzione della notifica era il 22.7.2024, e non solo all'udienza del 22.11.2024. Conseguentemente, va rigettata l'istanza di rimessione in termini e l'atto di appello va dichiarato inammissibile per violazione del termine ex art. 331 comma 2 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ai sensi del DM 147/2022, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 207/2023, pubblicata il 21.5.2023 del Tribunale di Tempio Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che liquida in 6,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 14.2.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
(Cod. Num. Personale ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(Cod. Num. Personale ), Parte_2 P.IVA_2 [...]
. Personale e Parte_3 P.IVA_3 loro qualità di eredi di , e , Persona_1 Per_2 Persona_3 tutti elettivamente do S dell'avv. VARGIU IGNAZIO che li rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellanti contro
in persona del legale rappresentante p.t., (P. Controparte_1
), subentrata alla in qualità di impresa PartitaIVA_4 Controparte_2 stione del Fondo a Strada (di seguito F.G.V.S.) per la Regione Sardegna, elettivamente domiciliata in VIALE DANTE 42/B CAGLIARI presso lo studio dell'avv. PILI PIER PAOLA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti
appellata e
(CF. ) e (CF CP_3 C.F._1 Parte_4
, nella loro qualità di genitori esercenti la patria C.F._2
, e Persona_4 CP_4
Controparte_5
appellati-contumaci Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e in proprio e nell'interesse dei minori Per_2 Persona_3 [...]
e nonché - dedotto che Parte_1 Parte_2 Parte_3
il figlio erano Persona_1 Parte_1 rimasti coinvolti in un sinistro stradale in Olbia a seguito della fuoriuscita dalla carreggiata dell'autovettura Volksvagen Polo, sulla quale erano trasportati, di proprietà di condotta nell'occasione da - Controparte_5 CP_4 convenivano ribunale di Tempio Pausania l CP_2
nella sua qualità di impresa designata per la gestione del F.G.V.S. nella
[...]
e Sardegna, nonché per sentirli condannare in Controparte_5 solido al risarcimento dei danni patiti dal piccolo e per quelli Parte_1 conseguenti al decesso della propria congiunta . Persona_1
Si costituiva in giudizio (ora , la quale, Controparte_2 Controparte_1 previa richiesta di inte ditt Persona_4 , figlio della defunta e di , conducente,
[...] Persona_1 CP_4 chiedeva il rigetto della domanda e, per l'ipotesi di condanna, la rivalsa nei confronti del conducente del mezzo, , e del proprietario, CP_4 CP_5
.
[...]
Si costituivano in giudizio ed , quali genitori CP_3 Parte_4 adottivi esercenti la respo riale , Persona_4 chiedendo la condanna della compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo. Con ordinanza del 14.11.2016, il tribunale dichiarava la contumacia di CP_5
e di e condannava la compagnia assicuratri
[...] CP_4 dell'art. 5 L 102/2006 a corrispondere una provvisionale. Il primo giudice, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e consulenza medico legale, con sentenza n. 207/2023, pubblicata il 21.05.2023, in accoglimento della domanda, così statuiva: “CONDANNA Controparte_2
– ora - quale impresa designata per la gestione del Controparte_1
F.G.V. rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme, a titolo risarcitorio, per i danni compresi nel limite del massimale, che liquida come segue: a) 209.165,0418 euro, in favore di Parte_1
(dedotto quanto già corrisposto a titolo di provvisionale); b) 178.177,6282 euro, in favore di (dedotto quanto già corrisposto a titolo Persona_4 di provvisio in favore di (dedotto quanto Per_2 già corrisposto a titolo di provvisionale); d) 162.683,9214 euro, in favore di
[...]
(dedotto quanto già corrisposto a titolo di provvisionale) Parte_5
34.860,8403 euro, in favore di (dedotto quanto già Parte_2 corrisposto a titolo di provvisio ro, in favore di
[...]
(dedotto quanto già corrisposto a titolo di provvisionale); Oltre Parte_3 egali, dalla data della presente sentenza, sino al saldo;
CONDANNA a rivalere la – ora CP_4 Controparte_2 Controparte_1 designata pe .V.S., rappresentante pro tempore, di quanto da quest'ultima corrisposto ai soggetti sopra indicati, a titolo risarcitorio ed a titolo di interessi ex art. 1282 c.c., sulla base di quanto disposto con la presente sentenza, e condizionatamente a tale pagamento;
COMPENSA tra le parti le spese di lite”. Il tribunale, in particolare, individuata la disciplina applicabile al caso di specie, in caso di sinistro in cui era coinvolta una unica vettura, e ricostruita la dinamica del sinistro in esito alle risultanze processuali, riteneva provato il nesso causale fra evento e danno e, quindi, accoglieva la domanda di risarcimento del danno dei congiunti dei trasportati, con compensazione integrale delle spese di lite, sulla base di articolate motivazioni distinguendo i singoli rapporti processuali fra le varie parti del giudizio.
, , , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di Persona_1 [...]
e , genitori della defunta vittima del sinistro, hanno Per_2 Persona_3 st , con un unico motivo di gravame, una illogica e contraddittoria motivazione in punto di spese di lite resa in violazione dell'art. 92 c.p.c.
nella sua qualità di impresa designata per la gestione del Controparte_1 ne Sardegna, regolarmente costituita, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione e in subordine per la rivalsa nei confronti del conducente CP_4
Con ordinan .2024, la Corte ha ordinato ai sensi dell'art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti CP_5
e , fissando a tale scopo l'udienza del 22.11.2024 con
[...] CP_4 re e per la notifica. All'udienza del 22.11.2024 gli appellanti, dato atto che la notifica a CP_4 si era perfezionata oltre il termine assegnato, hanno chiesto di ess termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è inammissibile. L'art. 142 c.p.c., rubricato “notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel Regno”, dispone che “Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200”. A sua volta, l'art. 143 cpc, rubricato “notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”, dispone che “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte”. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in materia (vedi Cass. n. 3358/1991) che “L'art. 142 cod. proc. civ., nel disciplinare la notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel territorio dello Stato, presuppone che sia noto l'indirizzo straniero del destinatario, come emerge dalle prescritte modalità di consegna dell'atto, nonché dall'art. 1, secondo comma della legge n. 42 del 1981 (di esecuzione e ratifica della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extra- giudiziari in materia civile e commerciale) che, modificando, in ossequio ai criteri enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1978, lo stesso art.
142, ha stabilito la inapplicabilità di detta convenzione quando l'indirizzo suddetto sia sconosciuto. Ne consegue che, in difetto del menzionato presupposto, la notificazione deve essere eseguita con le modalità di cui all'art.
143 cod. proc. civ.” Ciò premesso, nel caso di specie, con ordinanza in data 9.5.2024 questa Corte ha disposto ex art. 331 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti e per l'udienza del 22.11.2024, Controparte_5 CP_4 con notifica dell'atto di citazione in appello entro il termine perentorio di legge e, quindi, ex art. 342 c.p.c. entro la data del 22.7.2024 (90 giorni liberi prima). Invero, a differenza di quanto eccepito dall'appellante nelle note conclusionali, nei confronti del - conducente dell'auto verso il quale era accolta la CP_4 domanda di rivals ssicurazione – si è venuta a determinare una situazione di litisconsorzio processuale, la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale nel giudizio di primo grado, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. Le notifiche dell'atto di appello eseguite nel mese di dicembre 2023 per la prima udienza di comparizione del 26.4.2024, presso le rispettive residenze nel comune di Olbia, non erano, infatti, andate a buon fine, posto che i soggetti erano risultati entrambi ivi irreperibili (cfr. doc. allegato alla nota in data 20.11.2024 da pag. 29 a pag. 31). Orbene, dagli atti risulta che:
- con messaggio di posta certificata del 21.6.2024 il Comune di Olbia, in risposta all'istanza del 30.5.2024 presentata dagli appellanti, ha comunicato che era residente in [...]
Reventi n. 54 mentre, invece, non era presente nelle banche CP_4 dati del comune (cfr. certificat e pec del 21.6.2024 - pag. 39 doc. allegato alla nota in data 20.11.2024);
- gli appellanti hanno, quindi, provveduto alla notificazione ex art. 143 cpc dell'atto a in data 3.7.2024, dopo che l'ufficiale Controparte_5 giudiziario entato di notificare l'atto di appello all'indirizzo risultante dal certificato di residenza;
- quanto a , gli appellanti, con messaggio di posta elettronica CP_4 del 12.7.2024, hanno chiesto all'Ambasciata Italiana in Romania di conoscere il certificato di residenza, domicilio e nascita del cittadino rumeno;
CP_4
- in rispos , la cancelleria consolare ha comunicato il successivo 15.7.2024 che il soggetto indicato era sconosciuto alla stessa;
- gli appellanti – solo dopo avere invano tentato di procedere ai sensi del Regolamento U.E. del 1784/2020 - hanno chiesto in data 12.11.2024 all'ufficiale giudiziario di notificare l'atto di appello ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c., cui lo stesso vi ha proceduto nella medesima data (cfr. pagg. 48 e 49 doc. allegato alla nota in data 20.11.2024 ed in particolare la relata di notifica “Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep della Corte D'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, vista la richiesta che precede ,ho notificato il presente atto a CP_4 irreperibile ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c. non essendo conosciuto né il luogo di nascita né quello di ultima residenza né l'attuale dimora”); Tanto premesso, - in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia e secondo cui “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (cfr. Cass. n. 28298/2021; vedi anche Cass. n. 6982/2016) - non vi sono i presupposti per rimettere in termini gli appellanti. Gli appellanti avrebbero dovuto notificare l'atto di appello per l'integrazione del contraddittorio entro il 22.7.2024. Venuti a conoscenza il 15.7.2024 del fatto che il era sconosciuto CP_4 sia alle banche dati del Comune di Olbia e sia a q basciata Italiana in Romania avrebbero potuto chiedere, immediatamente, la notifica ai sensi dell'art. 143, comma 2 c.p.c., come poi hanno fatto solo il 12.11.2024. In ogni caso, anche ritenuto necessario svolgere ulteriori indagini per verificare la residenza del cittadino straniero, avrebbero dovuto depositare una istanza di proroga e di assegnazione di nuovo termine “tempestivamente .. prima della scadenza di quello già concesso”, posto che il termine ultimo per l'esecuzione della notifica era il 22.7.2024, e non solo all'udienza del 22.11.2024. Conseguentemente, va rigettata l'istanza di rimessione in termini e l'atto di appello va dichiarato inammissibile per violazione del termine ex art. 331 comma 2 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ai sensi del DM 147/2022, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 207/2023, pubblicata il 21.5.2023 del Tribunale di Tempio Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che liquida in 6,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 14.2.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi