Articolo 8 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 gennaio 1948
Art. 8.
Il primo comma dell'art. 13 e' sostituito dai seguenti:
"I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell' art. 61 della, Costituzione ".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948