TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/05/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 1633/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco De Napoli (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 al proprio ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio, in virtù di procura generale alle liti del 21/01/2022 per notaio
(rep. 163.078), dall'Avv. Dianora De Nobili (C.F. ) Per_1 C.F._3 dell'Avvocatura Regionale;
-RESISTENTE-
Oggetto: richiesta risarcimento danni.
1 Conclusioni delle parti: la causa è stata rinviata all'udienza del 15/05/2025 per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., come da note conclusive depositate telematicamente entro il 30/04/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Catanzaro la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la CP_1
aveva l'obbligo di dare attuazione alla seconda fase del Progetto secondo quanto previsto dall'art. 4
[...] dell'Avviso Pubblico e, per l'effetto, 2) Condannare la al risarcimento del danno subito dalla Controparte_1
Dott.ssa per mancato raggiungimento del risultato sperato e/o da perdita di chance, con Parte_1 importo determinato in via equitativa in € 12.500,00 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) Condannare la al risarcimento del danno morale subito dalla Dott.ssa Controparte_1 Parte_1 con importo da determinarsi in via equitativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da
[...] distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
A sostegno del ricorso, ha esposto quanto di seguito: Parte_1
- che la con D.D.G. n. 8138 del 06/07/2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 15 Controparte_1 del 29/08/2011 ha approvato il Progetto Sperimentale “Lavori regolari” ed ha affidato alla e l'attuazione dell'intero progetto;
Controparte_2
- che in attuazione del suddetto la con D.D.G. n. 14201 del 14/11/2011, Controparte_1 pubblicata sul B.U.R.C. n. 46 del 18/11/2011, ha approvato “l'Avviso Pubblico per l'assegnazione della dote per la realizzazione di un percorso integrato finalizzato all'inserimento di disoccupati/inoccupati laureati nel mercato del lavoro” finalizzato a selezionare e formare figure professionali atte a promuovere e sostenere processi di emersione e sviluppo locale, nonché ha approvato la
“Manifestazione d'interesse per l'individuazione dei datori di lavoro disponibili ad ospitare i beneficiari della dote per la realizzazione di un percorso integrato finalizzato all'inserimento del mercato del lavoro”;
- che, in particolare, l'Avviso Pubblico prevedeva che i vincitori del bando avrebbero dovuto svolgere anzitutto un percorso formativo articolato in azioni/interventi diversificati, della durata complessiva di 12 mesi, suddivisi in due annualità, durante il quale agli Agenti sarebbe stato corrisposto un voucher dell'importo complessivo massimo di € 15.400,00 ed a
2 conclusione del suddetto percorso, gli Agenti con valutazione positiva sulla base delle competenze maturate avrebbero potuto:
a) avvalersi di incentivi regionali per intraprendere un'iniziativa di lavoro autonomo sotto forma di prestito
d'onore + microcredito: attingendo ad un massimo di € 20.000,00 per il prestito d'onore a fondo perduto e ad un massimo di € 25.000,00 per il microcredito;
in alternativa:
b) essere assunti dalle/i imprese/datori di lavoro, che avevano aderito alla manifestazione d'interesse e si erano resi disponibili ad assumere gli Agenti, le/i quali avrebbero potuto beneficiare di un bonus occupazionale;
- di aver presentato domanda di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico e, a seguito di scorrimento di graduatoria, è rientrata nell'elenco dei vincitori, come da Decreto n. 12767 del
13/09/2013 pubblicato sul B.U.R.C., parte III, n. 40 del 04/10/2013;
- che, in data 02/05/2013, l'odierna ricorrente ha sottoscritto con la , cui era Controparte_2 stata affidata dalla Regione la gestione operativa ed amministrativa del progetto, formale Atto di
Adesione ed Obbligo;
- di aver regolarmente espletato le attività relative al percorso integrato e maturato il diritto ad essere ammessa alla seconda fase del Progetto, così come risulta dall'elenco allegato al Decreto della n. 10382 del 28/08/2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 08/09/2014, Controparte_1
e con il medesimo Decreto è stato pubblicato l'elenco dei datori di lavoro disponibili ad assumere gli Agenti nella seconda fase del progetto;
- che con Decreto n. 11212 del 18/09/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 29/09/2014, la ha revocato le convenzioni stipulate con la , aventi ad Controparte_1 Controparte_2 oggetto la gestione e l'attuazione dell'intero progetto da parte di quest'ultima ed ha avocato a sé tutte le attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi previsti fino alla conclusione del progetto, inclusa l'attuazione della seconda fase del progetto;
- che, con comunicazione tramite e-mail del 21/09/2018, a distanza di quattro anni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla seconda fase del Progetto, la CP_3 le ha comunicato di essere stata nominata soggetto attuatore della seconda fase esecutiva
[...] del Progetto “Lavori regolari” invitandola a comunicare “esplicita conferma o eventuale diniego a proseguire nel percorso previsto dal bando Lavori Regolari”;
- di aver comunicato alla con p.e.c. del 26/09/2018, il proprio interesse a Controparte_3 proseguire nella seconda fase del progetto “Lavori regolari” precisando tuttavia che, a quella data, non si trovava più in stato di disoccupazione ed ha richiesto di poter conoscere i termini di
3 prosecuzione e attuazione delle successive fasi del Progetto, manifestando la sua disponibilità a sostenere un colloquio finalizzato a conoscere quanto richiesto nonché a definire eventuali modalità alternative di prosecuzione nel progetto;
- che, nello specifico, la necessità di essere inoccupati o disoccupati da almeno tre anni era un requisito indispensabile per poter partecipare al Bando e che l'enorme ritardo nell'attuazione del progetto con la prima fase conclusa nel 2013 e l'incertezza sull'avvio della seconda fase, per causa imputabile esclusivamente alla Regione convenuta, ha fatto perdere all'odierna ricorrente un requisito sussistente al momento della proposizione della domanda, non potendosi pretendere che la medesima attendesse, senza limiti di tempo, la realizzazione del progetto;
- che la suddetta comunicazione di parte ricorrente è rimasta priva di riscontro da parte di
Controparte_3
- che, da ultimo, la non ha più provveduto ad avviare la seconda fase del Controparte_1
Progetto nei confronti di nonostante i ripetuti solleciti effettuati dagli Agenti, Parte_1 la mozione sollevata anche nel Consiglio Regionale della del 20/04/2015, gli articoli e CP_1 le inchieste giornalistiche;
- che pertanto, il Progetto per cui è causa non è più proseguito per causa imputabile alla dalla quale dipendeva la , ente a cui era stata delegata la fase Controparte_1 Controparte_2 attuativa del progetto;
- che per tali motivi, in data 09/03/2024, parte attrice ha trasmesso alla ed alla Controparte_1 formale diffida a dare seguito alla seconda fase del Progetto senza tuttavia Controparte_3 ricevere alcun riscontro dalla ricevendo invece riscontro soltanto da CP_1 Controparte_3 la quale ha respinto ogni forma di responsabilità, limitandosi ad effettuare nel 2018 un'attività ricognitiva finalizzata alla verifica dell'effettiva entità e disponibilità dei soggetti interessati;
-di aver deciso, in considerazione di quanto sopra rappresentato, di ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria competente, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni economici subiti, e in particolare, con riferimento al danno per mancato raggiungimento del risultato sperato o da perdita di chance.
Con memoria del 30/08/2024, si è costituita la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo al Tribunale di Catanzaro di: “1) In via preliminare di merito, dichiarare la prescrizione quinquennale delle pretese e rigettare le domande proposte dalla ricorrente nei
4 confronti della;
2) In ogni caso, comunque, rigettare le domande, in ogni capo e prospettazione Controparte_1 di fatto e di diritto, perché inammissibili, improponibili, comunque, prescritte ed infondate;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Instauratosi in contraddittorio, la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite dalle parti e, con provvedimento del 16/12/2024, è stata rinviata all'udienza del 15/05
2025 ai sensi dell'art. 281- sexies comma 3 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito di note scritte.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte ricorrente è infondata per i seguenti motivi.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno subito da per mancato raggiungimento del risultato Parte_1 sperato e da perdita di chance, nonché del danno morale, così come eccepito dalla CP_1
.
[...]
In particolare, secondo gli assunti della la fattispecie in esame rientrerebbe in Controparte_1 ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., come tale assoggettabile, quindi, a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e non, invece, in ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale, sottoposto a termine prescrizionale di dieci anni, in mancanza di un accordo sottoscritto con l' dal quale sarebbero potute scaturire, di CP_4 conseguenza, obbligazioni di natura contrattuale in capo alla resistente. CP_1
Orbene, in merito alla natura dei rapporti intercorsi tra parte ricorrente e la si Controparte_1 ritiene che la suddetta eccezione sia fondata, in quanto dalla documentazione versata in atti è emerso che:
a) in data 02/05/2013, ha sottoscritto con la , alla quale, la Parte_1 Controparte_2 aveva affidato la gestione operativa ed amministrativa del progetto, il formale Controparte_1
Atto di Adesione ed Obbligo, relativo al Progetto “Lavori Regolari” (v. doc. n. 4 fasc. parte ricorrente);
b) parte ricorrente ha regolarmente espletato le attività relative al percorso integrato ed ha maturato il diritto ad essere ammessa alla seconda fase del Progetto così come risulta dall'elenco allegato al Decreto della n. 10382 del 28/08/2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. Controparte_1
41 del 08/09/2014, e con il medesimo Decreto è stato pubblicato l'elenco dei datori di lavoro disponibili ad assumere gli Agenti nella seconda fase del suddetto Progetto;
(v. doc. n. 5 fasc. parte ricorrente);
5 c) con Decreto n. 11212 del 18/09/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 29/09/2014, la ha revocato le convenzioni stipulate con la ed ha avocato a Controparte_1 Controparte_2 sé tutte le attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi previsti fino alla conclusione del progetto, inclusa l'attuazione della seconda fase del progetto (v. doc. n. 6 fasc. parte ricorrente);
d) con comunicazione tramite e-mail del 21/09/2018, la società ha Controparte_3 comunicato a di essere stata nominata soggetto attuatore della seconda fase Parte_1 esecutiva del Progetto “Lavori regolari” invitandola a comunicare “esplicita conferma o eventuale diniego a proseguire nel percorso previsto dal bando Lavori Regolari” (v. doc. n. 7 fasc. parte ricorrente);
e) con comunicazione del 26/09/2018, l'odierna ricorrente ha comunicato alla società il proprio interesse a proseguire nella seconda fase del progetto “Lavori Controparte_3 regolari”, precisando che, a quella data, non si trovava più in stato di disoccupazione ed ha richiesto di poter conoscere i termini di prosecuzione e attuazione delle successive fasi del
Progetto, manifestando la sua disponibilità a sostenere un colloquio finalizzato a conoscere quanto richiesto nonché a definire eventuali modalità alternative di prosecuzione nel progetto
(v. doc. n. 8 fasc. parte ricorrente);
f) in data 09/03/2024 ha trasmesso alla ed alla società Parte_1 Controparte_1 formale diffida a dare seguito alla seconda fase del Progetto senza tuttavia Controparte_3 ricevere alcun riscontro dalla v. doc. n. 12 fasc. parte ricorrente), ricevendo riscontro CP_1 soltanto dalla la quale ha respinto ogni forma di responsabilità, limitandosi ad Controparte_3 effettuare nel 2018 un'attività ricognitiva finalizzata alla verifica dell'effettiva entità e disponibilità dei soggetti interessati (v. doc. n. 13 fasc. parte ricorrente).
Per cui, dalle risultanze probatorie è emerso che, in riferimento alla seconda fase esecutiva del
Progetto Lavori Regolari, non è mai stato sottoscritto alcun accordo o convenzione successiva tra e la quest'ultima subentrata in qualità di ente strumentale Parte_1 Controparte_3 della quale soggetto attuatore della seconda fase esecutiva del Progetto Controparte_1
“Lavori Regolari” a seguito del Decreto dei Dirigenti della n. 11212 del Controparte_1
18/09/2014, avente ad oggetto la risoluzione della convenzione con la del Controparte_2
09/01/2012 (cfr. doc. n. 6 fasc. parte ricorrente).
Ne deriva che l'unica convenzione sottoscritta tra le parti riguarda la convenzione sottoscritta in data 02/05/2013 tra e la (cfr. doc. n. 4 fasc. parte ricorrente). Parte_1 Controparte_2
6 Eventuali reciproche obbligazioni tra l'odierna ricorrente e la relative alla Controparte_3 seconda fase esecutiva del Progetto si sarebbero dovute cristallizzare con successivo e separato contratto o convenzione, che però, nel caso in esame, non è mai stato sottoscritto, in quanto l'odierna ricorrente aveva nel frattempo perduto il requisito fondamentale richiesto dal Bando, ovvero il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Pertanto, il caso in esame, non può certo rientrare nell'ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale, poiché non vi è prova di un accordo sottoscritto tra Parte_1
e la tale da poter, in ipotesi, configurare una responsabilità
[...] Controparte_3 contrattuale in capo alla per non aver dato esecuzione alla seconda fase del Controparte_1 progetto “Lavori Regolari”.
Oltretutto, si rammenta che la concessione dell'agevolazione era subordinata anche ad un articolato procedimento, in quanto non tutti i partecipanti alla prima fase erano stati ammessi alla seconda fase e, inoltre, l'accesso all'incentivo non era automatico, ma subordinato alla presentazione di un piano di impresa, alla coerenza dello stesso con le finalità dell'Avviso, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione.
In particolare, nell'Avviso Pubblico del 2011 all'art. 4 si legge che prevede: “Solo gli Agenti che avranno conseguito una valutazione positiva sulla base delle competenze maturate potranno avvalersi di incentivi regionali per intraprendere un'iniziativa di lavoro autonomo sotto forma di prestito d'onore + microcredito: attingendo max € 20.000,00 per il prestito d'onore a fondo perduto e max € 25.000,00 per il microcredito.”
(v. Decreto del Dirigente Generale della n. 14201/2011 all. ricorso). Controparte_1
Per cui parte ricorrente, per poter ottenere l'incentivo avrebbe dovuto presentare un piano, sostenere delle spese e rendicontare le stesse, e il suddetto piano sarebbe stato successivamente sottoposto ad approvazione, a seguito di verifica della coerenza dello stesso alle finalità del finanziamento concesso e previa rendicontazione delle spese ritenute ammissibili dalla normativa di riferimento, tutta richiamata nell'Avviso.
Pertanto, la fattispecie in esame deve essere inquadrata più correttamente nell'ambito di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale o aquiliana ex art. 2043 c.c., con conseguente previsione del termine prescrizionale di cinque anni ex art. 2947 c.c..
Ciò premesso, la pretesa creditoria fatta valere in giudizio da parte ricorrente è prescritta, in quanto è stato documentalmente accertato che:
7 a) la prima fase del Progetto “Lavori Regolari” era stata conclusa nell'anno 2013 (v. doc. n. 3 fasc. parte ricorrente);
b) in data del 28/08/2014 era stata approvata la graduatoria relativa alla fase conclusiva della prima fase del Progetto, per cui da tale data la ricorrente avrebbe potuto far valere l'asserita pretesa di espletamento della seconda fase (v. doc. n. 5 fasc. parte ricorrente);
c) ha fornito prova in giudizio del mantenimento dello stato disoccupazione, Parte_1 quale presupposto indefettibile per accedere al beneficio, fino al 16/4/2015 (v. doc. n. 15 fasc. parte ricorrente);
d) dalle note allegate dall'odierna ricorrente, risulta che sin dall'11/03/2014, Parte_1 era consapevole della situazione e aveva percezione dell'asserito e lamentato danno (v. doc. n. 9 fasc. parte ricorrente);
e) in data 21/09/2018, la società ha comunicato all'odierna ricorrente di Controparte_3 essere stata nominata soggetto attuatore della seconda fase esecutiva del Progetto “Lavori regolari” invitandola a comunicare “esplicita conferma o eventuale diniego a proseguire nel percorso previsto dal bando Lavori Regolari” (v. doc. n. 7 fasc. parte ricorrente).;
f) in data 26/09/2018, ha comunicato alla società il proprio Parte_1 CP_3 interesse a proseguire nella seconda fase del progetto “Lavori regolari” precisando tuttavia che,
a quella data, non si trovava più in stato di disoccupazione (v. doc. n. 8 fasc. parte ricorrente).
Orbene, a questo punto si osserva che il termine prescrizionale dei cinque anni per poter far valere in giudizio la propria pretesa creditoria da parte dell'odierna ricorrente, decorre dalla data del 26/09/2018, ovvero a seguito della comunicazione di parte ricorrente, inoltrata nei confronti della nella quale la stessa aveva manifestato l'intenzione di Controparte_3 proseguire nella seconda fase del Progetto.
Ma dalla documentazione versata in atti, si evidenzia come a decorrere dal 26/09/2018 parte ricorrente non ha fornito prova in giudizio di aver inoltrato nei confronti dell'Ente Regionale alcun atto idoneo a interrompere il termine prescrizione.
Soltanto in data 09/03/2024, l'odierna ricorrente ha proceduto a diffidare formalmente la e la a dare seguito alla seconda fase del Progetto (v. doc n. 13 Controparte_1 Controparte_3 fasc. parte ricorrente).
Per tali motivi, essendo decorso il termine di oltre cinque anni (dal 26/09/2018 al 09/03/2024) senza che parte ricorrente abbia fornito prova di aver inviato alla atti idonei ad Controparte_1
8 interrompere il termine prescrizionale, si deve concludere che la pretesa creditoria azionata in giudizio da sia interamente prescritta, in quanto decorso il termine Parte_1 prescrizionale dei cinque anni, come previsto dall'art. 2947 c.c..
Da ultimo, occorre ribadire che in merito alla richiesta risarcitoria così come formulata dalla ricorrente per un presunto danno da perdita di chance e di danno morale, è emerso come l'odierna ricorrente aveva, medio tempore, perso lo stato di disoccupazione, che era uno dei requisiti essenziali richiesti nell'Avviso Pubblico del 2011, per poter poi accedere alla seconda fase esecutiva del Progetto “Lavori Regolari”, con la conseguenza che è, comunque, venuto meno anche quel presupposto fattuale legittimante la domanda di risarcimento danni per mancato raggiungimento del risultato sperato e da perdita di chance, così come fatta valere in giudizio da
. Parte_1
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata da nei confronti della in persona Parte_1 Controparte_1 del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, si respinge il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della domanda,
(in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000), con dimidiazione degli importi per la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte
- Dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria vantata da Parte_1
nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore e, Controparte_1 conseguentemente, si respinge il presente ricorso;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi € 2.538,50 oltre rimborso spese generali, IVA e
[...]
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 6/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
9
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 1633/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco De Napoli (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 al proprio ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio, in virtù di procura generale alle liti del 21/01/2022 per notaio
(rep. 163.078), dall'Avv. Dianora De Nobili (C.F. ) Per_1 C.F._3 dell'Avvocatura Regionale;
-RESISTENTE-
Oggetto: richiesta risarcimento danni.
1 Conclusioni delle parti: la causa è stata rinviata all'udienza del 15/05/2025 per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., come da note conclusive depositate telematicamente entro il 30/04/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Catanzaro la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la CP_1
aveva l'obbligo di dare attuazione alla seconda fase del Progetto secondo quanto previsto dall'art. 4
[...] dell'Avviso Pubblico e, per l'effetto, 2) Condannare la al risarcimento del danno subito dalla Controparte_1
Dott.ssa per mancato raggiungimento del risultato sperato e/o da perdita di chance, con Parte_1 importo determinato in via equitativa in € 12.500,00 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) Condannare la al risarcimento del danno morale subito dalla Dott.ssa Controparte_1 Parte_1 con importo da determinarsi in via equitativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da
[...] distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
A sostegno del ricorso, ha esposto quanto di seguito: Parte_1
- che la con D.D.G. n. 8138 del 06/07/2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 15 Controparte_1 del 29/08/2011 ha approvato il Progetto Sperimentale “Lavori regolari” ed ha affidato alla e l'attuazione dell'intero progetto;
Controparte_2
- che in attuazione del suddetto la con D.D.G. n. 14201 del 14/11/2011, Controparte_1 pubblicata sul B.U.R.C. n. 46 del 18/11/2011, ha approvato “l'Avviso Pubblico per l'assegnazione della dote per la realizzazione di un percorso integrato finalizzato all'inserimento di disoccupati/inoccupati laureati nel mercato del lavoro” finalizzato a selezionare e formare figure professionali atte a promuovere e sostenere processi di emersione e sviluppo locale, nonché ha approvato la
“Manifestazione d'interesse per l'individuazione dei datori di lavoro disponibili ad ospitare i beneficiari della dote per la realizzazione di un percorso integrato finalizzato all'inserimento del mercato del lavoro”;
- che, in particolare, l'Avviso Pubblico prevedeva che i vincitori del bando avrebbero dovuto svolgere anzitutto un percorso formativo articolato in azioni/interventi diversificati, della durata complessiva di 12 mesi, suddivisi in due annualità, durante il quale agli Agenti sarebbe stato corrisposto un voucher dell'importo complessivo massimo di € 15.400,00 ed a
2 conclusione del suddetto percorso, gli Agenti con valutazione positiva sulla base delle competenze maturate avrebbero potuto:
a) avvalersi di incentivi regionali per intraprendere un'iniziativa di lavoro autonomo sotto forma di prestito
d'onore + microcredito: attingendo ad un massimo di € 20.000,00 per il prestito d'onore a fondo perduto e ad un massimo di € 25.000,00 per il microcredito;
in alternativa:
b) essere assunti dalle/i imprese/datori di lavoro, che avevano aderito alla manifestazione d'interesse e si erano resi disponibili ad assumere gli Agenti, le/i quali avrebbero potuto beneficiare di un bonus occupazionale;
- di aver presentato domanda di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico e, a seguito di scorrimento di graduatoria, è rientrata nell'elenco dei vincitori, come da Decreto n. 12767 del
13/09/2013 pubblicato sul B.U.R.C., parte III, n. 40 del 04/10/2013;
- che, in data 02/05/2013, l'odierna ricorrente ha sottoscritto con la , cui era Controparte_2 stata affidata dalla Regione la gestione operativa ed amministrativa del progetto, formale Atto di
Adesione ed Obbligo;
- di aver regolarmente espletato le attività relative al percorso integrato e maturato il diritto ad essere ammessa alla seconda fase del Progetto, così come risulta dall'elenco allegato al Decreto della n. 10382 del 28/08/2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 08/09/2014, Controparte_1
e con il medesimo Decreto è stato pubblicato l'elenco dei datori di lavoro disponibili ad assumere gli Agenti nella seconda fase del progetto;
- che con Decreto n. 11212 del 18/09/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 29/09/2014, la ha revocato le convenzioni stipulate con la , aventi ad Controparte_1 Controparte_2 oggetto la gestione e l'attuazione dell'intero progetto da parte di quest'ultima ed ha avocato a sé tutte le attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi previsti fino alla conclusione del progetto, inclusa l'attuazione della seconda fase del progetto;
- che, con comunicazione tramite e-mail del 21/09/2018, a distanza di quattro anni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla seconda fase del Progetto, la CP_3 le ha comunicato di essere stata nominata soggetto attuatore della seconda fase esecutiva
[...] del Progetto “Lavori regolari” invitandola a comunicare “esplicita conferma o eventuale diniego a proseguire nel percorso previsto dal bando Lavori Regolari”;
- di aver comunicato alla con p.e.c. del 26/09/2018, il proprio interesse a Controparte_3 proseguire nella seconda fase del progetto “Lavori regolari” precisando tuttavia che, a quella data, non si trovava più in stato di disoccupazione ed ha richiesto di poter conoscere i termini di
3 prosecuzione e attuazione delle successive fasi del Progetto, manifestando la sua disponibilità a sostenere un colloquio finalizzato a conoscere quanto richiesto nonché a definire eventuali modalità alternative di prosecuzione nel progetto;
- che, nello specifico, la necessità di essere inoccupati o disoccupati da almeno tre anni era un requisito indispensabile per poter partecipare al Bando e che l'enorme ritardo nell'attuazione del progetto con la prima fase conclusa nel 2013 e l'incertezza sull'avvio della seconda fase, per causa imputabile esclusivamente alla Regione convenuta, ha fatto perdere all'odierna ricorrente un requisito sussistente al momento della proposizione della domanda, non potendosi pretendere che la medesima attendesse, senza limiti di tempo, la realizzazione del progetto;
- che la suddetta comunicazione di parte ricorrente è rimasta priva di riscontro da parte di
Controparte_3
- che, da ultimo, la non ha più provveduto ad avviare la seconda fase del Controparte_1
Progetto nei confronti di nonostante i ripetuti solleciti effettuati dagli Agenti, Parte_1 la mozione sollevata anche nel Consiglio Regionale della del 20/04/2015, gli articoli e CP_1 le inchieste giornalistiche;
- che pertanto, il Progetto per cui è causa non è più proseguito per causa imputabile alla dalla quale dipendeva la , ente a cui era stata delegata la fase Controparte_1 Controparte_2 attuativa del progetto;
- che per tali motivi, in data 09/03/2024, parte attrice ha trasmesso alla ed alla Controparte_1 formale diffida a dare seguito alla seconda fase del Progetto senza tuttavia Controparte_3 ricevere alcun riscontro dalla ricevendo invece riscontro soltanto da CP_1 Controparte_3 la quale ha respinto ogni forma di responsabilità, limitandosi ad effettuare nel 2018 un'attività ricognitiva finalizzata alla verifica dell'effettiva entità e disponibilità dei soggetti interessati;
-di aver deciso, in considerazione di quanto sopra rappresentato, di ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria competente, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni economici subiti, e in particolare, con riferimento al danno per mancato raggiungimento del risultato sperato o da perdita di chance.
Con memoria del 30/08/2024, si è costituita la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo al Tribunale di Catanzaro di: “1) In via preliminare di merito, dichiarare la prescrizione quinquennale delle pretese e rigettare le domande proposte dalla ricorrente nei
4 confronti della;
2) In ogni caso, comunque, rigettare le domande, in ogni capo e prospettazione Controparte_1 di fatto e di diritto, perché inammissibili, improponibili, comunque, prescritte ed infondate;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Instauratosi in contraddittorio, la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite dalle parti e, con provvedimento del 16/12/2024, è stata rinviata all'udienza del 15/05
2025 ai sensi dell'art. 281- sexies comma 3 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito di note scritte.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte ricorrente è infondata per i seguenti motivi.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno subito da per mancato raggiungimento del risultato Parte_1 sperato e da perdita di chance, nonché del danno morale, così come eccepito dalla CP_1
.
[...]
In particolare, secondo gli assunti della la fattispecie in esame rientrerebbe in Controparte_1 ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., come tale assoggettabile, quindi, a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e non, invece, in ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale, sottoposto a termine prescrizionale di dieci anni, in mancanza di un accordo sottoscritto con l' dal quale sarebbero potute scaturire, di CP_4 conseguenza, obbligazioni di natura contrattuale in capo alla resistente. CP_1
Orbene, in merito alla natura dei rapporti intercorsi tra parte ricorrente e la si Controparte_1 ritiene che la suddetta eccezione sia fondata, in quanto dalla documentazione versata in atti è emerso che:
a) in data 02/05/2013, ha sottoscritto con la , alla quale, la Parte_1 Controparte_2 aveva affidato la gestione operativa ed amministrativa del progetto, il formale Controparte_1
Atto di Adesione ed Obbligo, relativo al Progetto “Lavori Regolari” (v. doc. n. 4 fasc. parte ricorrente);
b) parte ricorrente ha regolarmente espletato le attività relative al percorso integrato ed ha maturato il diritto ad essere ammessa alla seconda fase del Progetto così come risulta dall'elenco allegato al Decreto della n. 10382 del 28/08/2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. Controparte_1
41 del 08/09/2014, e con il medesimo Decreto è stato pubblicato l'elenco dei datori di lavoro disponibili ad assumere gli Agenti nella seconda fase del suddetto Progetto;
(v. doc. n. 5 fasc. parte ricorrente);
5 c) con Decreto n. 11212 del 18/09/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 29/09/2014, la ha revocato le convenzioni stipulate con la ed ha avocato a Controparte_1 Controparte_2 sé tutte le attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi previsti fino alla conclusione del progetto, inclusa l'attuazione della seconda fase del progetto (v. doc. n. 6 fasc. parte ricorrente);
d) con comunicazione tramite e-mail del 21/09/2018, la società ha Controparte_3 comunicato a di essere stata nominata soggetto attuatore della seconda fase Parte_1 esecutiva del Progetto “Lavori regolari” invitandola a comunicare “esplicita conferma o eventuale diniego a proseguire nel percorso previsto dal bando Lavori Regolari” (v. doc. n. 7 fasc. parte ricorrente);
e) con comunicazione del 26/09/2018, l'odierna ricorrente ha comunicato alla società il proprio interesse a proseguire nella seconda fase del progetto “Lavori Controparte_3 regolari”, precisando che, a quella data, non si trovava più in stato di disoccupazione ed ha richiesto di poter conoscere i termini di prosecuzione e attuazione delle successive fasi del
Progetto, manifestando la sua disponibilità a sostenere un colloquio finalizzato a conoscere quanto richiesto nonché a definire eventuali modalità alternative di prosecuzione nel progetto
(v. doc. n. 8 fasc. parte ricorrente);
f) in data 09/03/2024 ha trasmesso alla ed alla società Parte_1 Controparte_1 formale diffida a dare seguito alla seconda fase del Progetto senza tuttavia Controparte_3 ricevere alcun riscontro dalla v. doc. n. 12 fasc. parte ricorrente), ricevendo riscontro CP_1 soltanto dalla la quale ha respinto ogni forma di responsabilità, limitandosi ad Controparte_3 effettuare nel 2018 un'attività ricognitiva finalizzata alla verifica dell'effettiva entità e disponibilità dei soggetti interessati (v. doc. n. 13 fasc. parte ricorrente).
Per cui, dalle risultanze probatorie è emerso che, in riferimento alla seconda fase esecutiva del
Progetto Lavori Regolari, non è mai stato sottoscritto alcun accordo o convenzione successiva tra e la quest'ultima subentrata in qualità di ente strumentale Parte_1 Controparte_3 della quale soggetto attuatore della seconda fase esecutiva del Progetto Controparte_1
“Lavori Regolari” a seguito del Decreto dei Dirigenti della n. 11212 del Controparte_1
18/09/2014, avente ad oggetto la risoluzione della convenzione con la del Controparte_2
09/01/2012 (cfr. doc. n. 6 fasc. parte ricorrente).
Ne deriva che l'unica convenzione sottoscritta tra le parti riguarda la convenzione sottoscritta in data 02/05/2013 tra e la (cfr. doc. n. 4 fasc. parte ricorrente). Parte_1 Controparte_2
6 Eventuali reciproche obbligazioni tra l'odierna ricorrente e la relative alla Controparte_3 seconda fase esecutiva del Progetto si sarebbero dovute cristallizzare con successivo e separato contratto o convenzione, che però, nel caso in esame, non è mai stato sottoscritto, in quanto l'odierna ricorrente aveva nel frattempo perduto il requisito fondamentale richiesto dal Bando, ovvero il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Pertanto, il caso in esame, non può certo rientrare nell'ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale, poiché non vi è prova di un accordo sottoscritto tra Parte_1
e la tale da poter, in ipotesi, configurare una responsabilità
[...] Controparte_3 contrattuale in capo alla per non aver dato esecuzione alla seconda fase del Controparte_1 progetto “Lavori Regolari”.
Oltretutto, si rammenta che la concessione dell'agevolazione era subordinata anche ad un articolato procedimento, in quanto non tutti i partecipanti alla prima fase erano stati ammessi alla seconda fase e, inoltre, l'accesso all'incentivo non era automatico, ma subordinato alla presentazione di un piano di impresa, alla coerenza dello stesso con le finalità dell'Avviso, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione.
In particolare, nell'Avviso Pubblico del 2011 all'art. 4 si legge che prevede: “Solo gli Agenti che avranno conseguito una valutazione positiva sulla base delle competenze maturate potranno avvalersi di incentivi regionali per intraprendere un'iniziativa di lavoro autonomo sotto forma di prestito d'onore + microcredito: attingendo max € 20.000,00 per il prestito d'onore a fondo perduto e max € 25.000,00 per il microcredito.”
(v. Decreto del Dirigente Generale della n. 14201/2011 all. ricorso). Controparte_1
Per cui parte ricorrente, per poter ottenere l'incentivo avrebbe dovuto presentare un piano, sostenere delle spese e rendicontare le stesse, e il suddetto piano sarebbe stato successivamente sottoposto ad approvazione, a seguito di verifica della coerenza dello stesso alle finalità del finanziamento concesso e previa rendicontazione delle spese ritenute ammissibili dalla normativa di riferimento, tutta richiamata nell'Avviso.
Pertanto, la fattispecie in esame deve essere inquadrata più correttamente nell'ambito di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale o aquiliana ex art. 2043 c.c., con conseguente previsione del termine prescrizionale di cinque anni ex art. 2947 c.c..
Ciò premesso, la pretesa creditoria fatta valere in giudizio da parte ricorrente è prescritta, in quanto è stato documentalmente accertato che:
7 a) la prima fase del Progetto “Lavori Regolari” era stata conclusa nell'anno 2013 (v. doc. n. 3 fasc. parte ricorrente);
b) in data del 28/08/2014 era stata approvata la graduatoria relativa alla fase conclusiva della prima fase del Progetto, per cui da tale data la ricorrente avrebbe potuto far valere l'asserita pretesa di espletamento della seconda fase (v. doc. n. 5 fasc. parte ricorrente);
c) ha fornito prova in giudizio del mantenimento dello stato disoccupazione, Parte_1 quale presupposto indefettibile per accedere al beneficio, fino al 16/4/2015 (v. doc. n. 15 fasc. parte ricorrente);
d) dalle note allegate dall'odierna ricorrente, risulta che sin dall'11/03/2014, Parte_1 era consapevole della situazione e aveva percezione dell'asserito e lamentato danno (v. doc. n. 9 fasc. parte ricorrente);
e) in data 21/09/2018, la società ha comunicato all'odierna ricorrente di Controparte_3 essere stata nominata soggetto attuatore della seconda fase esecutiva del Progetto “Lavori regolari” invitandola a comunicare “esplicita conferma o eventuale diniego a proseguire nel percorso previsto dal bando Lavori Regolari” (v. doc. n. 7 fasc. parte ricorrente).;
f) in data 26/09/2018, ha comunicato alla società il proprio Parte_1 CP_3 interesse a proseguire nella seconda fase del progetto “Lavori regolari” precisando tuttavia che,
a quella data, non si trovava più in stato di disoccupazione (v. doc. n. 8 fasc. parte ricorrente).
Orbene, a questo punto si osserva che il termine prescrizionale dei cinque anni per poter far valere in giudizio la propria pretesa creditoria da parte dell'odierna ricorrente, decorre dalla data del 26/09/2018, ovvero a seguito della comunicazione di parte ricorrente, inoltrata nei confronti della nella quale la stessa aveva manifestato l'intenzione di Controparte_3 proseguire nella seconda fase del Progetto.
Ma dalla documentazione versata in atti, si evidenzia come a decorrere dal 26/09/2018 parte ricorrente non ha fornito prova in giudizio di aver inoltrato nei confronti dell'Ente Regionale alcun atto idoneo a interrompere il termine prescrizione.
Soltanto in data 09/03/2024, l'odierna ricorrente ha proceduto a diffidare formalmente la e la a dare seguito alla seconda fase del Progetto (v. doc n. 13 Controparte_1 Controparte_3 fasc. parte ricorrente).
Per tali motivi, essendo decorso il termine di oltre cinque anni (dal 26/09/2018 al 09/03/2024) senza che parte ricorrente abbia fornito prova di aver inviato alla atti idonei ad Controparte_1
8 interrompere il termine prescrizionale, si deve concludere che la pretesa creditoria azionata in giudizio da sia interamente prescritta, in quanto decorso il termine Parte_1 prescrizionale dei cinque anni, come previsto dall'art. 2947 c.c..
Da ultimo, occorre ribadire che in merito alla richiesta risarcitoria così come formulata dalla ricorrente per un presunto danno da perdita di chance e di danno morale, è emerso come l'odierna ricorrente aveva, medio tempore, perso lo stato di disoccupazione, che era uno dei requisiti essenziali richiesti nell'Avviso Pubblico del 2011, per poter poi accedere alla seconda fase esecutiva del Progetto “Lavori Regolari”, con la conseguenza che è, comunque, venuto meno anche quel presupposto fattuale legittimante la domanda di risarcimento danni per mancato raggiungimento del risultato sperato e da perdita di chance, così come fatta valere in giudizio da
. Parte_1
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata da nei confronti della in persona Parte_1 Controparte_1 del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, si respinge il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della domanda,
(in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000), con dimidiazione degli importi per la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte
- Dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria vantata da Parte_1
nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore e, Controparte_1 conseguentemente, si respinge il presente ricorso;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi € 2.538,50 oltre rimborso spese generali, IVA e
[...]
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 6/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
9