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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2308/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Lolli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BEUNIDA MELISSA SHANI
Parti attrici contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avv. MARCO CRISPO
Parte convenuta
causa riassunta, a seguito di interruzione del processo per intervenuto decesso di
[...]
(C.F. , dagli attori Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (C.F. ). C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'Avv. NI SH, del Foro di Venezia, con studio Venezia San
Polo Rialto n.2938, giusta procura agli atti ed elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento per c o m u n i c a z i o n i a i r e c a p i t i d i s e g u i t o m e n z i o n a t i : p e c , mail: 925388206 Email_1 Email_2
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge: in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni - iatrogeno e patrimoniale - patiti dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento contrattuale dovuto a negligenza ed imperizia degli operanti medico sanitari di cui si è avvalsa la società gestore del servizio, odierna convenuta, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma complessiva di euro
21.386 oltre interessi fino alla data del soddisfo;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale per mancato raggiungimento della prova relativa al danno iatrogeno, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del solo danno patrimoniale derivante da inesatto adempimento o inadempimento contrattuale per le mensilità di interesse: aprile 2020-agosto 2020, pari ad euro 7.733,00 euro a cui aggiungere i compensi versati per euro 1.500 per le due relazioni medico legali, per un complessivo di euro
9.233 oltre interessi fino alla data del soddisfo;
- nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale per mancato raggiungimento della prova relativa al danno patrimoniale, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno iatrogeno derivante dalla negligenza/imperizia degli operatori medico/sanitari di cui si è avvalso il gestore dei servizi, odierna convenuta contumace, e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di euro 12.133 oltre interessi fino alla data del soddisfo;
- emettere sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cha e spese generali come per legge.” per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
- IN RITO, per tutte le causali dedotte al punto I della comparsa di costituzione e risposta di accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale della sig.ra CP_1 [...]
e, per l'effetto, rigettare l'atto di citazione e le domande risarcitorie formulate Parte_1 dall'attrice, nella qualità in atti, nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, siccome
[...] inammissibili e/o, comunque, inesistenti;
pagina 2 di 10 - IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, per tutte le causali dedotte (ivi comprese quelle dedotte al punto I della comparsa di costituzione e risposta di , rigettare l'atto di CP_1 citazione e tutte le domande risarcitorie formulate dall'attrice sig.ra Parte_1 nella qualità in atti, nei confronti della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, siccome infondate, in fatto e in
[...] diritto, inammissibili e, comunque, non provate;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, per tutte le causali dedotte, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande risarcitorie formulate dall'attrice sig.ra nella qualità in atti, nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, limitare il quantum del risarcimento del danno nei limiti del giusto e del dovuto;
- IN OGNI CASO, condannare l'attrice sig.ra al pagamento delle Parte_1 spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , per il tramite del suo Parte_1 amministratore di sostegno avv. AN Guedj, ha convenuto in giudizio
[...]
(di seguito per brevità , in particolare deducendo: Controparte_2 CP_2
- che ella, a seguito del verificarsi, nella primavera del 2019, di una serie di gravi patologie non era più autosufficiente e, pertanto, aveva stipulato, in data 6 aprile 2020, per il tramite del proprio amministratore di sostegno AN Guedj, con l'odierna convenuta un contratto di ospitalità avente ad oggetto il proprio ricovero presso la struttura “LA FI”, il cui gestore del servizio era , al fine di essere assistita 24 ore su 24 da Controparte_2 personale medico – sanitario;
- che ella, in data 3 luglio 2020, veniva ricoverata d'urgenza in pericolo di vita presso il Pronto soccorso di Dolo, dove il personale riscontrava che la stessa si presentava “in pessime condizioni igieniche, piretica, disidratata, in stato settico di verosimile origine urinaria
(urosespi) con insufficienza respiratoria, episodio di vomito biliare” (cfr. pag. 3 atto di citazione), e veniva successivamente dimessa in data 22 luglio 2020;
- che la grave degenerazione delle proprie condizioni di salute e il conseguente ricovero in pronto soccorso erano dovuti alla negligenza e all'imperizia degli operatori medico – sanitari di LA FI;
- che ella, a seguito dell'evento del 3 luglio 2020, aveva subito un danno non patrimoniale per euro 12.153,00 (danno biologico permanente, danno biologico temporaneo e danno morale) e un danno derivante da inadempimento contrattuale pari ad euro 9.233,00 (euro 7.733,00 pari pagina 3 di 10 alle mensilità versate in favore della convenuta per i mesi da aprile ad agosto 2020 ed euro
1.500,00 per spese di redazione di due relazioni medico legali).
L'attrice ha quindi chiesto la condanna di al pagamento della somma complessiva di CP_2 euro 21.386,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non sofferto a causa dell'evento verificatosi in data 3 luglio 2020.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace CP_2 con decreto del 5 ottobre 2023.
La causa è stata istruita tramite CTU medico – legale assegnata alla dott.ssa Per_1
e al Prof.
[...] Persona_2
Successivamente al conferimento dell'incarico ai CCTTUU si è costituita tardivamente eccependo il difetto di rappresentanza processuale di in capo CP_2 Parte_1 all'amministratore di sostegno AN Guedj, avendo quest'ultimo conferito all'avv.
NI IS SH procura alle liti per la proposizione del giudizio senza previa autorizzazione del Giudice tutelare;
contestando quanto dedotto dall'attrice e, in particolare, ogni addebito di responsabilità nei confronti del personale medico – sanitario di LA FI, deducendo che il rapido peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra e il Pt_1 conseguente ricovero d'urgenza al Pronto soccorso in data 3 luglio 2020 erano dovuti all'età avanzata e alle gravi patologie da cui la stessa era già affetta prima del suo arrivo in RSA
(diabete mellito tipo II, insufficienza Renale Acuta, resezione digiuno-ileale per infarto intestinale, sindrome da allettamento).
La convenuta ha altresì contestato an e quantum dei danni lamentati dall'attrice.
A seguito del decesso di in data 4 febbraio 2025 veniva dichiarata Parte_1
l'interruzione del processo, che veniva riassunto da , Parte_2 Parte_3
, e in data 17 aprile 2025. Parte_4 Parte_5 Parte_6
La causa veniva discussa all'udienza del 24/9/2025.
Vanno ora esaminate in primo luogo le questioni preliminari e processuali.
Quanto al preteso difetto di rappresentanza processuale proposto da la CP_2 documentazione depositata dall'attrice con note dello 01/07/2025 e del 15/07/2025 evidenziano che l'autorizzazione del giudice tutelare a procedere in via giudiziale era già sussistente al momento dell'instaurazione della causa: l'istanza dell'amministratore di sostegno, munita di adeguata certificazione di conformità a quanto depositato nel fascicolo telematico dell'amministrazione di sostegno, risulta precisa e puntuale nel richiedere l'autorizzazione ad agire in giudizio a mezzo del legale avv. NI IS SH per la pagina 4 di 10 tutela dei diritti della in relazione alla vicenda in esame;
a sua volta, l'autorizzazione Pt_1 del giudice tutelare, con riferimento all'istanza dell'amministratore di sostegno, documentatamente depositata il 7/12/2022 nell'ambito dello stesso fascicolo (4767/2019), ha emesso l'autorizzazione; ricorrono evidenti elementi di collegamento tra l'istanza e l'autorizzazione, tali da far ritenere che la seconda si riferisca chiaramente alla prima e che l'attestazione di conformità effettuata dall'avv. Guedj sia adeguata a dimostrarne l'estrazione dal registro telematico. Del resto, l'art. 182 c.p.c. consente al giudice di rilevare l'eventuale carenza di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, tale da generare la nullità dell'atto, ma consente una sanatoria retroattiva se la mancanza viene sanata entro un termine assegnato dal giudice. In questo caso nessun termine è stato assegnato in quanto parte attrice ha integrato la documentazione solo a seguito delle eccezioni della convenuta costituitasi tardivamente.
Consegue la ritualità della citazione e di tutta l'attività successiva di parte attrice.
Quanto alla convenuta, come si è detto, costituita tardivamente, le sue argomentazioni integrano mere difese. La questione di tardività della nomina del CTP, eccepita da parte attrice, non va affrontata in quanto, in base alla ragione più liquida, le argomentazioni del
CTP della convenuta sono state completamente e argomentatamente disattese dai CCTTU.
Quanto alla tardività dei documenti prodotti circa due ore prima dell'udienza di discussione, come eccepito da parte convenuta in una inammissibile memoria prodotta dopo il trattenimento della causa in decisione, va evidenziato che si tratta di documentazione formatasi dopo l'ultima udienza precedente (ultima udienza 10/7/2025, data del documento
31/7/2025) e che, inoltre, si tratta di denuncia di successione degli odierni eredi, la cui qualifica non è stata adeguatamente, ma solo genericamente, contestata da nei propri CP_2 atti successivi alla riassunzione.
Nel merito, la domanda dell'attrice , e per essa dei suoi eredi, è fondata e, Parte_1 nei limiti che si diranno, va accolta.
E' senz'altro vero che la veniva ricoverata presso LA FI, gestita da in Pt_1 CP_2 condizioni di non autosufficienza e affetta da pluripatologie. Come evidenziato nella consulenza d'ufficio effettuata durante il processo, si trattava, infatti, di una paziente in condizioni di allettamento, per encefalopatia vascolare cronica (demenza), esiti di resezione intestinale, insufficienza renale cronica con catetere vescicale a dimora e posizionamento di
PEG per nutrizione (cfr. anche doc. 1 attrice).
pagina 5 di 10 A maggior ragione ella avrebbe dovuto essere adeguatamente monitorata nel corso del ricovero. Invece, l'omissione di monitoraggio e la generale incuria è documentata dalla cartella medica e infermieristica, in cui non risultano significativi interventi né descrizione della condizione della paziente dall'1/6/2020 al momento in cui la stessa veniva ricoverata in codice rosso al Pronto Soccorso di Dolo in data 3/7/2020. Si tratta di un mese in cui una paziente particolarmente fragile non risulta sia stata oggetto di alcuna effettiva attenzione sanitaria. In particolare, dalla cartella medica non sono risultati interventi, mentre dalla cartella infermieristica sono risultate solo due annotazioni del 21/6/2020 e del 1/7/2020, in cui si attestava che era stata “trovata la pompa di nutrizione spenta, tubicino ostruito, desostruito
e cambiato deflussore.”
Secondo il consulente di parte convenuta, la mancanza di annotazioni attesterebbe un relativo benessere della paziente e la non necessità di particolari interventi. Inoltre, le condizioni in cui era stata trovata la al Pronto Soccorso si potevano spiegare per un'improvvisa Pt_1 insorgenza di urosepsi e disidratazione senza sintomi precedenti;
quanto alle condizioni igieniche, esse potevano essere ben spiegate dalla condizione della , affetta da Pt_1 demenza, con possibilità di episodi di agitazione da portare “a strapparsi il catetere vescicale, gli accessi venosi, il sondino della PEG, il pannolone, finendo spesso a manipolare le proprie feci”. A questa osservazione i consulenti d'ufficio hanno replicato che l'assenza di annotazioni dimostra l'incuria: “proprio in relazione allo stato clinico di allettamento la signora aveva un catetere vescicale a dimora ed una PEG per la nutrizione. Nel diario Pt_1 infermieristico viene annotato che “la pompa di nutrizione è stata trovata spenta, il tubicino ostruito e cambiato deflussore” ma non vi è alcuna annotazione delle dovute periodiche sostituzioni del catetere vescicale e/o dei correlati controlli (urinocoltura) per verificare possibili infezioni, in particolare in soggetti con catetere a permanenza.
Per il punto b) si considera che la mancata annotazione – e quindi la conferma clinica - di uno stato di benessere, laddove una semplice reiterazione di note di conferma avrebbe assolto il dovere di attestarne la persistenza, assume non già il carattere di verifica di un regolare
“relativo benessere” quanto di una superficiale e disattenta gestione del caso.
Per il punto c) Anche se la paziente era indubbiamente in grave stato confusionale al momento dell'accesso al Servizio di Pronto Soccorso, questo non depone a sostegno di una pari condizione in atto durante la degenza presso la struttura di ricovero LA FI
(Codess -Società cooperativa sociale) nei giorni precedenti;
in ogni caso la «singolare» constatazione dello spegnimento della pompa di infusione (fatto grave in sé ed inoltre a lungo pagina 6 di 10 trascurato, al punto di aversi l'ostruzione della linea di alimentazione) non è certo imputabile alla sig.ra ed al di lei stato psichico. Pt_1
Tutti questi elementi inquadrano i caratteri di una gestione disattenta del caso, per cui è consequenziale che non siano state rilevate (e perciò non annotate) le eventuali criticità significative.”
I consulenti d'ufficio hanno riferito che la urosepsi con shock settico diagnosticata nel ricovero del 3/7/2020 è una patologia grave che può portare all'exitus, in particolare in pazienti anziani con insufficienza renale cronica di base. Essi hanno ritenuto che il rischio si fosse sviluppato a seguito di una disattenta valutazione clinico-assistenziale da parte del personale sanitario di LA FI, considerato invece che le manifestazioni cliniche si sviluppano progressivamente in più giorni, con segni e sintomi identificabili. Hanno ulteriormente osservato che qualunque quadro clinico si sviluppa e viene a compimento in più giorni, con segni e sintomi che non si dispiegano all'unisono e che i prodromi certamente potevano e dovevano essere identificati nei giorni precedenti il 3/7/2020, ciò che non risultava avvenuto.
Hanno concluso che l'aggravamento della salute della è causalmente ricollegabile Pt_1 all'inadeguata valutazione gestione assistenziale durante la permanenza presso LA FI tra il 6/4/2020 e il 3/7/2020.
Le argomentazioni spese dai CCTTUU sono del tutto condivisibili, mentre non lo sono quelle del CTP della convenuta, che ipotizza che, senza alcun preavviso, la si sia trovata nello Pt_1 stato riscontrato dai sanitari del Pronto Soccorso, nonostante cure adeguate. L'inadeguatezza delle cure pare dimostrata dalla circostanza che sia stata trovata non funzionante la pompa di alimentazione, con ostruzione della linea di alimentazione, per ben due volte e che non risultano effettuate le operazioni di controllo e sostituzione del catetere vescicale secondo la stessa documentazione sanitaria presente presso LA FI.
Si deve concludere per l'accertamento della responsabilità della convenuta nell'aggravamento delle condizioni di salute della , che ha portato al ricovero dal 3 al 22/7/2020 in Pt_1 condizioni di pericolo di vita.
Ritenuta la responsabilità della convenuta nell'aggravamento delle condizioni della e Pt_1 conseguente ricovero con invalidità temporanea totale, va ora determinato il risarcimento del danno in relazione al deterioramento della salute dell'attrice.
pagina 7 di 10 I CCTTU hanno ritenuto che non vi siano stati postumi permanenti rispetto alla precedente condizione della Destra, ma un'invalidità temporanea al 100% circoscritta ai 19 giorni di ricovero, con un grado di sofferenza giudicato elevato.
Le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema Corte (da ultimo Cass.
7892/2024), prevedono una liquidazione per invalidità temporanea totale di euro 115,00 al giorno, con la possibilità di aumento fino al 50% in caso di condizioni particolari. Ebbene, nel caso di specie la condizione particolare va riconosciuta nel grado elevato di sofferenza, tenuto anche conto che la era stata ricoverata con sintomi di soffocamento. Pt_1
Si può, pertanto, determinare una somma di euro 172,50 al giorno per i 19 giorni di ricovero, pari a euro 3.277,50 ad oggi. Tale somma, liquidata in moneta attuale, deve essere aumentata degli interessi al saggio legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo, calcolati su base annua sulla somma devalutata secondo l'indice FOI al 3/7/2020 e via via annualmente rivalutata, fino alla data odierna.
Quanto al danno patrimoniale riscontrato, è stato invocato l'inadempimento del contratto di ospitalità. Tale contratto (doc. 2 attrice) enuncia: “Il Gestore ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le/i Residenze Sanitarie Assistenziali/ Centri Servizi Anziani, assicurando per
l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ASL o al Comune” e “'inserimento di Ospite Convenzionato sulla base della scheda di valutazione multidimensionale delle persone adulte. Documento quest'ultimo attestante il livello di Non Autosufficienza, emesso secondo la specifica normativa regionale.”
L'art. 3 del contratto, poi, enuncia: “l Gestore si impegna ad accogliere l'Ospite presso la propria struttura residenziale assicurando la disponibilità ed il rispetto di quanto previsto dalla vigente Carta dei Servizi ball. B) e da] Rego]amento ]nterno (a]].C.)
l sottoscrittori dichiarano di accettare tutte le condizioni vigenti, ed eventuali successive modifiche, definite dalla Carta dei Servizi(all.B), e previste dal Regolamento Interno (all:C), che costituiscono parte integrante del presente contratto, nonché tutte le consuetudini praticate all'interno della struttura affinché il passaggio e la vita nella Struttura VILLA
FIORITA si realizzino nel modo più sereno possibile.
I sottoscrittori dichiarano il consenso alle terapie riabilitative, farmacologiche e di cura in generale stabilite dal Medico, nel rispetto del principio del consenso informato e di quello di pagina 8 di 10 beneficità - ogni decisione relativa alla salute ed alla vita verrà assunta nell'esclusivo interesse del paziente.
L'attività di assistenza e cura medica è prestata all'interno della struttura da medici di medicina generale come previsto da delibera regionale n. 3856 del 03.12.2004”
Consegue che l'obbligazione era quella di assistenza e monitoraggio sanitario, con l'impegno di portare all'attenzione di ASL o Comune eventuali situazioni complesse.
La non ha contestato di avere ricevuto il pagamento delle mensilità che vanno da CP_2 aprile ad agosto 2020 e non ha dimostrato il corretto adempimento della propria prestazione, ma è, anzi, provato il contrario.
I CCTTUU hanno ritenuto che l'aggravamento della sia stata dovuta all'inadeguata Pt_1 valutazione e gestione assistenziale durante la permanenza presso LA Fiorità tra il 6/4/2020
e il 3/7/2020. Inoltre, il sinallagma contrattuale è evidentemente venuto meno integralmente nel periodo che va dal 2/6/2020 al 3/7/2020, epoca alla quale risulta un palese stato di incuria nei confronti della paziente non autosufficiente e gravata da numerose patologie e, ulteriormente, sempre a causa dell'inadempimento, risulta un ricovero di 19 giorni, fino al
22/7/2020, nel cui periodo, certamente, LA FI non ha prestato la propria assistenza in quanto, per causa a lei imputabile, la era ricoverata in ospedale. Pt_1
Posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., a fronte di un inadempimento contrattuale è in ogni caso dovuto il risarcimento del danno, per il periodo che va dal 6/4/2020 al 22/7/2020, la ha Pt_1 subito la perdita patrimoniale di avere pagato per un servizio non avuto (ex art. 1223 c.c.), quantificabile in euro 53,00 al giorno per il periodo, detratto il contributo del Comune di
Mira. L'importo, dunque, va quantificato in euro 3.931,13, così determinato, facendo riferimento all'incontestato doc. 10: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 si calcolano le somme versate a carico di al netto del contributo del Comune di Mira;
Parte_1 per il mese di luglio sono calcolati 22 giorni a euro 53,00 al giorno, secondo le previsioni contrattuali, pari a euro 1.166,00, dai quali va detratto l'equivalente di 22 giorni dell'importo versato dal Comune, pari a euro 390,79.
Inoltre, è documentata la spesa medica della consulenza di parte (doc. 3 e 11 attrice), per euro
1.500,00 ed essa va riconosciuta. Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano infatti una attività giustificata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, necessaria a consentire, tanto al soggetto danneggiato quanto alla controparte, la formulazione di una richiesta risarcitoria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in pagina 9 di 10 concreto patite e in quanto tale integrante una voce di danno emergente risarcibile (cfr. Cass.
SS.UU. n. 16990 del 2017).
L'importo totale del risarcimento del danno patrimoniale va determinato, dunque, in euro
5.431,13 e va maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Per concludere, va condannata al risarcimento del danno non patrimoniale subito da CP_2
danno determinato in euro 3.277,50 maggiorato degli interessi legali, Parte_1 calcolati su base annua sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT al 3/7/2020 e via via annualmente rivalutata, fino alla data odierna, nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito da danno quantificato in euro 5.431,13, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo. La condanna è a favore degli odierni eredi di cioè Parte_1
, , , . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Le spese di lite, liquidate nella misura media del DM 55/2014 per lo scaglione 5.001-26.000 euro seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
CO
al pagamento a favore di , Controparte_2 Parte_2
, e di euro 3.277,50 maggiorato Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 degli interessi legali, calcolati su base annua sulla somma devalutata secondo l'indice FOI al
3/7/2020 e via via annualmente rivalutata, fino alla data odierna, oltre ad interessi legali sulla somma così ottenuta al saldo, quale risarcimento del danno non patrimoniale subito da
[...]
e di euro 5.431,13, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito da Parte_1
CO
al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_2
, , e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 proprio e quali eredi di spese liquidate in euro 5.077,00 per compensi e Parte_1 euro 264,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta.
Padova, 9 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Nicoletta Lolli
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2308/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Lolli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BEUNIDA MELISSA SHANI
Parti attrici contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avv. MARCO CRISPO
Parte convenuta
causa riassunta, a seguito di interruzione del processo per intervenuto decesso di
[...]
(C.F. , dagli attori Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (C.F. ). C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'Avv. NI SH, del Foro di Venezia, con studio Venezia San
Polo Rialto n.2938, giusta procura agli atti ed elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento per c o m u n i c a z i o n i a i r e c a p i t i d i s e g u i t o m e n z i o n a t i : p e c , mail: 925388206 Email_1 Email_2
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione anche in via istruttoria ed incidentale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge: in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni - iatrogeno e patrimoniale - patiti dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento contrattuale dovuto a negligenza ed imperizia degli operanti medico sanitari di cui si è avvalsa la società gestore del servizio, odierna convenuta, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma complessiva di euro
21.386 oltre interessi fino alla data del soddisfo;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale per mancato raggiungimento della prova relativa al danno iatrogeno, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del solo danno patrimoniale derivante da inesatto adempimento o inadempimento contrattuale per le mensilità di interesse: aprile 2020-agosto 2020, pari ad euro 7.733,00 euro a cui aggiungere i compensi versati per euro 1.500 per le due relazioni medico legali, per un complessivo di euro
9.233 oltre interessi fino alla data del soddisfo;
- nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale per mancato raggiungimento della prova relativa al danno patrimoniale, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno iatrogeno derivante dalla negligenza/imperizia degli operatori medico/sanitari di cui si è avvalso il gestore dei servizi, odierna convenuta contumace, e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di euro 12.133 oltre interessi fino alla data del soddisfo;
- emettere sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cha e spese generali come per legge.” per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
- IN RITO, per tutte le causali dedotte al punto I della comparsa di costituzione e risposta di accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale della sig.ra CP_1 [...]
e, per l'effetto, rigettare l'atto di citazione e le domande risarcitorie formulate Parte_1 dall'attrice, nella qualità in atti, nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, siccome
[...] inammissibili e/o, comunque, inesistenti;
pagina 2 di 10 - IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, per tutte le causali dedotte (ivi comprese quelle dedotte al punto I della comparsa di costituzione e risposta di , rigettare l'atto di CP_1 citazione e tutte le domande risarcitorie formulate dall'attrice sig.ra Parte_1 nella qualità in atti, nei confronti della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, siccome infondate, in fatto e in
[...] diritto, inammissibili e, comunque, non provate;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, per tutte le causali dedotte, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande risarcitorie formulate dall'attrice sig.ra nella qualità in atti, nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, limitare il quantum del risarcimento del danno nei limiti del giusto e del dovuto;
- IN OGNI CASO, condannare l'attrice sig.ra al pagamento delle Parte_1 spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , per il tramite del suo Parte_1 amministratore di sostegno avv. AN Guedj, ha convenuto in giudizio
[...]
(di seguito per brevità , in particolare deducendo: Controparte_2 CP_2
- che ella, a seguito del verificarsi, nella primavera del 2019, di una serie di gravi patologie non era più autosufficiente e, pertanto, aveva stipulato, in data 6 aprile 2020, per il tramite del proprio amministratore di sostegno AN Guedj, con l'odierna convenuta un contratto di ospitalità avente ad oggetto il proprio ricovero presso la struttura “LA FI”, il cui gestore del servizio era , al fine di essere assistita 24 ore su 24 da Controparte_2 personale medico – sanitario;
- che ella, in data 3 luglio 2020, veniva ricoverata d'urgenza in pericolo di vita presso il Pronto soccorso di Dolo, dove il personale riscontrava che la stessa si presentava “in pessime condizioni igieniche, piretica, disidratata, in stato settico di verosimile origine urinaria
(urosespi) con insufficienza respiratoria, episodio di vomito biliare” (cfr. pag. 3 atto di citazione), e veniva successivamente dimessa in data 22 luglio 2020;
- che la grave degenerazione delle proprie condizioni di salute e il conseguente ricovero in pronto soccorso erano dovuti alla negligenza e all'imperizia degli operatori medico – sanitari di LA FI;
- che ella, a seguito dell'evento del 3 luglio 2020, aveva subito un danno non patrimoniale per euro 12.153,00 (danno biologico permanente, danno biologico temporaneo e danno morale) e un danno derivante da inadempimento contrattuale pari ad euro 9.233,00 (euro 7.733,00 pari pagina 3 di 10 alle mensilità versate in favore della convenuta per i mesi da aprile ad agosto 2020 ed euro
1.500,00 per spese di redazione di due relazioni medico legali).
L'attrice ha quindi chiesto la condanna di al pagamento della somma complessiva di CP_2 euro 21.386,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non sofferto a causa dell'evento verificatosi in data 3 luglio 2020.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace CP_2 con decreto del 5 ottobre 2023.
La causa è stata istruita tramite CTU medico – legale assegnata alla dott.ssa Per_1
e al Prof.
[...] Persona_2
Successivamente al conferimento dell'incarico ai CCTTUU si è costituita tardivamente eccependo il difetto di rappresentanza processuale di in capo CP_2 Parte_1 all'amministratore di sostegno AN Guedj, avendo quest'ultimo conferito all'avv.
NI IS SH procura alle liti per la proposizione del giudizio senza previa autorizzazione del Giudice tutelare;
contestando quanto dedotto dall'attrice e, in particolare, ogni addebito di responsabilità nei confronti del personale medico – sanitario di LA FI, deducendo che il rapido peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra e il Pt_1 conseguente ricovero d'urgenza al Pronto soccorso in data 3 luglio 2020 erano dovuti all'età avanzata e alle gravi patologie da cui la stessa era già affetta prima del suo arrivo in RSA
(diabete mellito tipo II, insufficienza Renale Acuta, resezione digiuno-ileale per infarto intestinale, sindrome da allettamento).
La convenuta ha altresì contestato an e quantum dei danni lamentati dall'attrice.
A seguito del decesso di in data 4 febbraio 2025 veniva dichiarata Parte_1
l'interruzione del processo, che veniva riassunto da , Parte_2 Parte_3
, e in data 17 aprile 2025. Parte_4 Parte_5 Parte_6
La causa veniva discussa all'udienza del 24/9/2025.
Vanno ora esaminate in primo luogo le questioni preliminari e processuali.
Quanto al preteso difetto di rappresentanza processuale proposto da la CP_2 documentazione depositata dall'attrice con note dello 01/07/2025 e del 15/07/2025 evidenziano che l'autorizzazione del giudice tutelare a procedere in via giudiziale era già sussistente al momento dell'instaurazione della causa: l'istanza dell'amministratore di sostegno, munita di adeguata certificazione di conformità a quanto depositato nel fascicolo telematico dell'amministrazione di sostegno, risulta precisa e puntuale nel richiedere l'autorizzazione ad agire in giudizio a mezzo del legale avv. NI IS SH per la pagina 4 di 10 tutela dei diritti della in relazione alla vicenda in esame;
a sua volta, l'autorizzazione Pt_1 del giudice tutelare, con riferimento all'istanza dell'amministratore di sostegno, documentatamente depositata il 7/12/2022 nell'ambito dello stesso fascicolo (4767/2019), ha emesso l'autorizzazione; ricorrono evidenti elementi di collegamento tra l'istanza e l'autorizzazione, tali da far ritenere che la seconda si riferisca chiaramente alla prima e che l'attestazione di conformità effettuata dall'avv. Guedj sia adeguata a dimostrarne l'estrazione dal registro telematico. Del resto, l'art. 182 c.p.c. consente al giudice di rilevare l'eventuale carenza di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, tale da generare la nullità dell'atto, ma consente una sanatoria retroattiva se la mancanza viene sanata entro un termine assegnato dal giudice. In questo caso nessun termine è stato assegnato in quanto parte attrice ha integrato la documentazione solo a seguito delle eccezioni della convenuta costituitasi tardivamente.
Consegue la ritualità della citazione e di tutta l'attività successiva di parte attrice.
Quanto alla convenuta, come si è detto, costituita tardivamente, le sue argomentazioni integrano mere difese. La questione di tardività della nomina del CTP, eccepita da parte attrice, non va affrontata in quanto, in base alla ragione più liquida, le argomentazioni del
CTP della convenuta sono state completamente e argomentatamente disattese dai CCTTU.
Quanto alla tardività dei documenti prodotti circa due ore prima dell'udienza di discussione, come eccepito da parte convenuta in una inammissibile memoria prodotta dopo il trattenimento della causa in decisione, va evidenziato che si tratta di documentazione formatasi dopo l'ultima udienza precedente (ultima udienza 10/7/2025, data del documento
31/7/2025) e che, inoltre, si tratta di denuncia di successione degli odierni eredi, la cui qualifica non è stata adeguatamente, ma solo genericamente, contestata da nei propri CP_2 atti successivi alla riassunzione.
Nel merito, la domanda dell'attrice , e per essa dei suoi eredi, è fondata e, Parte_1 nei limiti che si diranno, va accolta.
E' senz'altro vero che la veniva ricoverata presso LA FI, gestita da in Pt_1 CP_2 condizioni di non autosufficienza e affetta da pluripatologie. Come evidenziato nella consulenza d'ufficio effettuata durante il processo, si trattava, infatti, di una paziente in condizioni di allettamento, per encefalopatia vascolare cronica (demenza), esiti di resezione intestinale, insufficienza renale cronica con catetere vescicale a dimora e posizionamento di
PEG per nutrizione (cfr. anche doc. 1 attrice).
pagina 5 di 10 A maggior ragione ella avrebbe dovuto essere adeguatamente monitorata nel corso del ricovero. Invece, l'omissione di monitoraggio e la generale incuria è documentata dalla cartella medica e infermieristica, in cui non risultano significativi interventi né descrizione della condizione della paziente dall'1/6/2020 al momento in cui la stessa veniva ricoverata in codice rosso al Pronto Soccorso di Dolo in data 3/7/2020. Si tratta di un mese in cui una paziente particolarmente fragile non risulta sia stata oggetto di alcuna effettiva attenzione sanitaria. In particolare, dalla cartella medica non sono risultati interventi, mentre dalla cartella infermieristica sono risultate solo due annotazioni del 21/6/2020 e del 1/7/2020, in cui si attestava che era stata “trovata la pompa di nutrizione spenta, tubicino ostruito, desostruito
e cambiato deflussore.”
Secondo il consulente di parte convenuta, la mancanza di annotazioni attesterebbe un relativo benessere della paziente e la non necessità di particolari interventi. Inoltre, le condizioni in cui era stata trovata la al Pronto Soccorso si potevano spiegare per un'improvvisa Pt_1 insorgenza di urosepsi e disidratazione senza sintomi precedenti;
quanto alle condizioni igieniche, esse potevano essere ben spiegate dalla condizione della , affetta da Pt_1 demenza, con possibilità di episodi di agitazione da portare “a strapparsi il catetere vescicale, gli accessi venosi, il sondino della PEG, il pannolone, finendo spesso a manipolare le proprie feci”. A questa osservazione i consulenti d'ufficio hanno replicato che l'assenza di annotazioni dimostra l'incuria: “proprio in relazione allo stato clinico di allettamento la signora aveva un catetere vescicale a dimora ed una PEG per la nutrizione. Nel diario Pt_1 infermieristico viene annotato che “la pompa di nutrizione è stata trovata spenta, il tubicino ostruito e cambiato deflussore” ma non vi è alcuna annotazione delle dovute periodiche sostituzioni del catetere vescicale e/o dei correlati controlli (urinocoltura) per verificare possibili infezioni, in particolare in soggetti con catetere a permanenza.
Per il punto b) si considera che la mancata annotazione – e quindi la conferma clinica - di uno stato di benessere, laddove una semplice reiterazione di note di conferma avrebbe assolto il dovere di attestarne la persistenza, assume non già il carattere di verifica di un regolare
“relativo benessere” quanto di una superficiale e disattenta gestione del caso.
Per il punto c) Anche se la paziente era indubbiamente in grave stato confusionale al momento dell'accesso al Servizio di Pronto Soccorso, questo non depone a sostegno di una pari condizione in atto durante la degenza presso la struttura di ricovero LA FI
(Codess -Società cooperativa sociale) nei giorni precedenti;
in ogni caso la «singolare» constatazione dello spegnimento della pompa di infusione (fatto grave in sé ed inoltre a lungo pagina 6 di 10 trascurato, al punto di aversi l'ostruzione della linea di alimentazione) non è certo imputabile alla sig.ra ed al di lei stato psichico. Pt_1
Tutti questi elementi inquadrano i caratteri di una gestione disattenta del caso, per cui è consequenziale che non siano state rilevate (e perciò non annotate) le eventuali criticità significative.”
I consulenti d'ufficio hanno riferito che la urosepsi con shock settico diagnosticata nel ricovero del 3/7/2020 è una patologia grave che può portare all'exitus, in particolare in pazienti anziani con insufficienza renale cronica di base. Essi hanno ritenuto che il rischio si fosse sviluppato a seguito di una disattenta valutazione clinico-assistenziale da parte del personale sanitario di LA FI, considerato invece che le manifestazioni cliniche si sviluppano progressivamente in più giorni, con segni e sintomi identificabili. Hanno ulteriormente osservato che qualunque quadro clinico si sviluppa e viene a compimento in più giorni, con segni e sintomi che non si dispiegano all'unisono e che i prodromi certamente potevano e dovevano essere identificati nei giorni precedenti il 3/7/2020, ciò che non risultava avvenuto.
Hanno concluso che l'aggravamento della salute della è causalmente ricollegabile Pt_1 all'inadeguata valutazione gestione assistenziale durante la permanenza presso LA FI tra il 6/4/2020 e il 3/7/2020.
Le argomentazioni spese dai CCTTUU sono del tutto condivisibili, mentre non lo sono quelle del CTP della convenuta, che ipotizza che, senza alcun preavviso, la si sia trovata nello Pt_1 stato riscontrato dai sanitari del Pronto Soccorso, nonostante cure adeguate. L'inadeguatezza delle cure pare dimostrata dalla circostanza che sia stata trovata non funzionante la pompa di alimentazione, con ostruzione della linea di alimentazione, per ben due volte e che non risultano effettuate le operazioni di controllo e sostituzione del catetere vescicale secondo la stessa documentazione sanitaria presente presso LA FI.
Si deve concludere per l'accertamento della responsabilità della convenuta nell'aggravamento delle condizioni di salute della , che ha portato al ricovero dal 3 al 22/7/2020 in Pt_1 condizioni di pericolo di vita.
Ritenuta la responsabilità della convenuta nell'aggravamento delle condizioni della e Pt_1 conseguente ricovero con invalidità temporanea totale, va ora determinato il risarcimento del danno in relazione al deterioramento della salute dell'attrice.
pagina 7 di 10 I CCTTU hanno ritenuto che non vi siano stati postumi permanenti rispetto alla precedente condizione della Destra, ma un'invalidità temporanea al 100% circoscritta ai 19 giorni di ricovero, con un grado di sofferenza giudicato elevato.
Le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema Corte (da ultimo Cass.
7892/2024), prevedono una liquidazione per invalidità temporanea totale di euro 115,00 al giorno, con la possibilità di aumento fino al 50% in caso di condizioni particolari. Ebbene, nel caso di specie la condizione particolare va riconosciuta nel grado elevato di sofferenza, tenuto anche conto che la era stata ricoverata con sintomi di soffocamento. Pt_1
Si può, pertanto, determinare una somma di euro 172,50 al giorno per i 19 giorni di ricovero, pari a euro 3.277,50 ad oggi. Tale somma, liquidata in moneta attuale, deve essere aumentata degli interessi al saggio legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo, calcolati su base annua sulla somma devalutata secondo l'indice FOI al 3/7/2020 e via via annualmente rivalutata, fino alla data odierna.
Quanto al danno patrimoniale riscontrato, è stato invocato l'inadempimento del contratto di ospitalità. Tale contratto (doc. 2 attrice) enuncia: “Il Gestore ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le/i Residenze Sanitarie Assistenziali/ Centri Servizi Anziani, assicurando per
l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ASL o al Comune” e “'inserimento di Ospite Convenzionato sulla base della scheda di valutazione multidimensionale delle persone adulte. Documento quest'ultimo attestante il livello di Non Autosufficienza, emesso secondo la specifica normativa regionale.”
L'art. 3 del contratto, poi, enuncia: “l Gestore si impegna ad accogliere l'Ospite presso la propria struttura residenziale assicurando la disponibilità ed il rispetto di quanto previsto dalla vigente Carta dei Servizi ball. B) e da] Rego]amento ]nterno (a]].C.)
l sottoscrittori dichiarano di accettare tutte le condizioni vigenti, ed eventuali successive modifiche, definite dalla Carta dei Servizi(all.B), e previste dal Regolamento Interno (all:C), che costituiscono parte integrante del presente contratto, nonché tutte le consuetudini praticate all'interno della struttura affinché il passaggio e la vita nella Struttura VILLA
FIORITA si realizzino nel modo più sereno possibile.
I sottoscrittori dichiarano il consenso alle terapie riabilitative, farmacologiche e di cura in generale stabilite dal Medico, nel rispetto del principio del consenso informato e di quello di pagina 8 di 10 beneficità - ogni decisione relativa alla salute ed alla vita verrà assunta nell'esclusivo interesse del paziente.
L'attività di assistenza e cura medica è prestata all'interno della struttura da medici di medicina generale come previsto da delibera regionale n. 3856 del 03.12.2004”
Consegue che l'obbligazione era quella di assistenza e monitoraggio sanitario, con l'impegno di portare all'attenzione di ASL o Comune eventuali situazioni complesse.
La non ha contestato di avere ricevuto il pagamento delle mensilità che vanno da CP_2 aprile ad agosto 2020 e non ha dimostrato il corretto adempimento della propria prestazione, ma è, anzi, provato il contrario.
I CCTTUU hanno ritenuto che l'aggravamento della sia stata dovuta all'inadeguata Pt_1 valutazione e gestione assistenziale durante la permanenza presso LA Fiorità tra il 6/4/2020
e il 3/7/2020. Inoltre, il sinallagma contrattuale è evidentemente venuto meno integralmente nel periodo che va dal 2/6/2020 al 3/7/2020, epoca alla quale risulta un palese stato di incuria nei confronti della paziente non autosufficiente e gravata da numerose patologie e, ulteriormente, sempre a causa dell'inadempimento, risulta un ricovero di 19 giorni, fino al
22/7/2020, nel cui periodo, certamente, LA FI non ha prestato la propria assistenza in quanto, per causa a lei imputabile, la era ricoverata in ospedale. Pt_1
Posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., a fronte di un inadempimento contrattuale è in ogni caso dovuto il risarcimento del danno, per il periodo che va dal 6/4/2020 al 22/7/2020, la ha Pt_1 subito la perdita patrimoniale di avere pagato per un servizio non avuto (ex art. 1223 c.c.), quantificabile in euro 53,00 al giorno per il periodo, detratto il contributo del Comune di
Mira. L'importo, dunque, va quantificato in euro 3.931,13, così determinato, facendo riferimento all'incontestato doc. 10: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 si calcolano le somme versate a carico di al netto del contributo del Comune di Mira;
Parte_1 per il mese di luglio sono calcolati 22 giorni a euro 53,00 al giorno, secondo le previsioni contrattuali, pari a euro 1.166,00, dai quali va detratto l'equivalente di 22 giorni dell'importo versato dal Comune, pari a euro 390,79.
Inoltre, è documentata la spesa medica della consulenza di parte (doc. 3 e 11 attrice), per euro
1.500,00 ed essa va riconosciuta. Le spese di assistenza peritale stragiudiziale rappresentano infatti una attività giustificata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, necessaria a consentire, tanto al soggetto danneggiato quanto alla controparte, la formulazione di una richiesta risarcitoria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in pagina 9 di 10 concreto patite e in quanto tale integrante una voce di danno emergente risarcibile (cfr. Cass.
SS.UU. n. 16990 del 2017).
L'importo totale del risarcimento del danno patrimoniale va determinato, dunque, in euro
5.431,13 e va maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Per concludere, va condannata al risarcimento del danno non patrimoniale subito da CP_2
danno determinato in euro 3.277,50 maggiorato degli interessi legali, Parte_1 calcolati su base annua sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT al 3/7/2020 e via via annualmente rivalutata, fino alla data odierna, nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito da danno quantificato in euro 5.431,13, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo. La condanna è a favore degli odierni eredi di cioè Parte_1
, , , . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Le spese di lite, liquidate nella misura media del DM 55/2014 per lo scaglione 5.001-26.000 euro seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
CO
al pagamento a favore di , Controparte_2 Parte_2
, e di euro 3.277,50 maggiorato Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 degli interessi legali, calcolati su base annua sulla somma devalutata secondo l'indice FOI al
3/7/2020 e via via annualmente rivalutata, fino alla data odierna, oltre ad interessi legali sulla somma così ottenuta al saldo, quale risarcimento del danno non patrimoniale subito da
[...]
e di euro 5.431,13, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito da Parte_1
CO
al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_2
, , e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 proprio e quali eredi di spese liquidate in euro 5.077,00 per compensi e Parte_1 euro 264,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta.
Padova, 9 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Nicoletta Lolli
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